STORIA DEL DIRITTO ROMANO
– Fine dell’Impero di Giustiniano (565
Fondazione di Roma (753 a.C.) d.C.)
– 509 a.C. →
753 a.C. Età monarchica (fase dei sette re di Roma). Epoca più circoscritta, in
quanto esistono solo fonti di produzione del diritto: non esiste ancora un diritto scritto, ma solo un
diritto dato dal re (Leges regiae, ovvero i primi provvedimenti dati dal monarca sotto forma di leges
datae). → Leggi primitive, descritte dagli storici antichi come Tito Livio e Dionigi di
Leges regiae
Alicarnasso (storico greco).
- Prime assemblee popolari;
- Primitivo senato romano;
- Attività del rex;
- Attività dei primi collegi sacerdotali;
- Primitivo processo civile e penale.
Tuttavia, su questo periodo, le fonti dirette sono piuttosto scarse.
→ Passaggio dalla monarchia alla repubblica (Res
509 a.C. Publica).
– → Fine Battaglia di Azio tra Cesare Ottaviano e Marco Antonio (generale di
509 a.C. 31 a.C.
Cesare e triumviro del secondo triumvirato; compagno di Cleopatra). Con la sconfitta di Marco
Antonio e Cleopatra, Cesare Ottaviano rimane solo al comando, diventando poi il futuro Augusto,
(secondo i canoni moderni della storia, poiché l’inizio
nonché primo imperatore di Roma o princeps
dell’impero è cambiato nel corso dei secoli).
– → Anno
509 a.C. 27 a.C. in cui Cesare Ottaviano viene innalzato agli onori dal senato, che gli
conferisce il titolo di Augusto (13 gennaio del 27 a.C.).
La fase dell’età repubblicana è piuttosto complessa: qui si comincia ad avere un vero e proprio
diritto scritto, una forte attività dei giuristi romani e delle assemblee popolari (primi fra tutti i comizi
centuriati, i quali hanno il compito di approvare le leggi, fonti di produzione del diritto) e una serie
di magistrature (cursus honorum).
= Leggi (che scaturiscono dall’attività dei comizi centuriati), plebisciti (atti
Fonti di produzione
normativi che scaturiscono dall’attività dei concilia della plebe, ovvero assemblee popolari plebee),
editto (atto normativo del pretore, magistrato romano la cui funzione è quella di dirimere le
(atti normativi che scaturiscono dall’attività del senato).
controversie), senato-consulti
Fonti di cognizione (attività scritta) = primi libri di diritto civile scritti dai giuristi (che non abbiamo in
originale ma attraverso la compilazione di Giustiniano).
Nell’epoca repubblicana, il processo penale romano ha avuto la sua massima affermazione.
Giurisprudenza: oggi il termine “giurisprudenza” significa l’attività dei vari tribunali, delle
- corti d’appello e della cassazione; quindi, le sentenze che derivano da questi organi
giurisprudenziali è la giurisprudenza. Nel diritto romano, invece, la giurisprudenza è
l’attività dei giuristi.
→ Morte di Alessandro Severo (fine della dinastia
235 d.C. dei Severi).
– → Cinquantennio di anarchia militare, in cui una serie di generali dell’esercito
235 d.C. 284 d.C.
vengono acclamati come imperatori.
→ Diocleziano sale al potere: fase del
284 d.C. dominus et deus (periodo del dominato).
→ Era delle codificazioni del diritto.
292/93 d.C.
L’imperatore diventa fonte del diritto: quindi, il potere delle assemblee popolari e l’attività dei giuristi
sarà inglobata all’interno dell’accentramento del potere statale nelle mani dell’imperatore.
provvedimenti che emergono dall’attività della cancelleria imperiale nelle
Costituzioni imperiali:
del mandato e dell’editto (che hanno carattere generale), ma anche dei rescripta, dei decreti
forme
e delle epistole (costituzioni a carattere particolare).
assemblee popolari, nell’impero, non esiste praticamente più. Anche il senato è
Le attività delle
espressione della volontà dell’imperatore.
soltanto
L’ultima parte dell’impero, fino alla morte di Giustiniano, sarà occupata dalle grandi codificazioni
del 5^ secolo d.C. (Codice Teodosiano II e Valentiniano III). Il Codice Teodosiano sarà alla base
della grande compilazione Giustinianea, chiamata Corpus iuris civilis (opera di giurisprudenza
dell’epoca di Giustiniano).
→ A partire dal suo ingresso al potere, ha voluto raggiungere due obbiettivi
Giustiniano la riunione dell’impero, con il conseguente scopo di sconfiggere i barbari che già si
fondamentali: all’interno della parte occidentale di esso, e una maggiore chiarezza
erano insediati della norma
giuridica, così come una maggiore omogeneità del diritto stesso.
→ Giustiniano, con collaboratori dati da professori di diritto e avvocati e con Triboniano,
529 d.C.
braccio destro, dà inizio all’organizzazione di tutta la giurisprudenza
suo e di tutte le costituzioni
imperiali a partire dall’impero di Adriano (imperatore vissuto dal 117 al 138 d.C.).
– → Giustiniano dà il via ai lavori del
530 d.C. 533 d.C. Digesto, ovvero alla riorganizzazione
dell’attività dei giuristi romani in un’opera monumentale, realizzata in tre anni e pubblicata nel 533
d.C. → Pubblicazione delle
533 d.C. Istituzioni, opera scritta in prima persona da Giustiniano, dedicata
agli studenti del primo anno di giurisprudenza (manuale di diritto civile).
Tutte le parti del Corpus iuris civilis non sono solo manuali destinati alla didattica ma anche opere
che hanno valore di legge.
→ Giustiniano pubblica il Secondo Codice (riorganizzazione delle costituzioni imperiali).
534 d.C. – → L’attività della cancelleria imperiale di Giustiniano provvede ad emanare nel
534 d.C. 565 d.C.
tempo altre costituzioni imperiali, riunite in tre raccolte private (dopo la morte di Giustiniano).
FONTI
La fonte di cognizione più utile per lo studio del diritto romano è rappresentata dalla compilazione
di Giustiniano.
→ Nasce nel nella Iugoslavia, ai confini con l’Albania.
Giustiniano 482 d.C.
Giustino, successe all’imperatore Anastasio, che morì del 518 d.C.
Lo zio,
Nel 524 d.C. Giustiniano sposa Teodora, la quale avrà un ruolo fondamentale nella legislazione sul
diritto di famiglia. Si dice, ad esempio, che contribuì a far abrogare la norma che vietava il
matrimonio delle attrici con uomini di rango senatorio (le attrici, nel diritto romano, erano
considerate donne di bassa legatura sociale).
Giustiniano ottiene il titolo di Augusto; l’1 agosto (dello stesso anno)
Il 1° aprile del 527 d.C.
diventa imperatore. Sarà imperatore fino al 565 d.C. (anno della morte).
Il progetto di Giustiniano, nel fare chiarezza nella mole di giurisprudenza e di costituzioni imperiali
che nel tempo si erano accatastate, consta della duplice e separata raccolta di:
Leges = Costituzioni imperiali, che hanno forza di legge.
= Pareri dei giuristi dell’epoca classica
Iura
Nella forma di una codificazione, utile agli studenti del primo anno della facoltà di Giurisprudenza,
così come nella pratica dei tribunali. Dalle università di Berito e Costantinopoli, infatti, Giustiniano
preleva una serie di professori e avvocati e, con Triboniano (suo braccio destro, oltre che
funzionario imperiale), darà origine a questa enorme compilazione (Corpus iuris civilis).
Differenza tra Codice e Digesto: Con il Codice, Giustiniano intende raccogliere le Leges; con il
Digesto, invece, intende raccogliere gli Iura.
→ Idea di creare una codificazione di (a partire dall’imperatore
Febbraio del 528 d.C. Leges
Adriano). Tale idea deriva dalla conoscenza delle costituzioni codificate nei codici Gregoriano ed
Ermogeniano (codici dell’impero di Diocleziano, 292/293 d.C.) e in quello Teodosiano (entrato in
vigore nel 439 d.C. e voluto dall’imperatore d’oriente Teodosio II).
→ Pubblicazione
529 d.C. della costituzione Summa Rei Publicae, indirizzata al prefetto del
pretorio.
Secondo Giustiniano, è necessario eliminare dalla raccolta tutto ciò che è oscuro in una norma,
ovvero non comprensibile, e far sì che anche i giudici possano giudicare con maggiore serenità e
consapevolezza (principio di chiarezza, astrattezza e generalità della norma, tipico del periodo
giustinianeo). → Giustiniano promulga la costituzione (‘’con l’aiuto di Dio),
15 dicembre del 530 d.C. Deo auctore
indirizzata al ministro della giustizia Triboniano (suo braccio destro).
Nello stesso anno, Giustiniano, dà il via ai lavori del Digesto (o Pandectae), un enorme volume
diviso in 50 libri (divisione argomentativa) di frammenti di opere di giuristi romani. Ogni libro, è
in titoli, divisi a loro volta in frammenti. Il frammento riporta il nome e l’opera del giurista
diviso
dal quale è tratto il parere. Se il frammento è particolarmente lungo, è presente anche una
divisione in paragrafi.
Dato che il Digesto è un’opera destinata alla pratica dei tribunali e allo studio di giurisprudenza,
Giustiniano ha anche un’esigenza pratica: adattare i testi dei giuristi (lontani dalla propria epoca) al
periodo in cui va a redigere l’opera (ha dovuto modificare i testi per adattarli al presente). Questo
adattamento testuale è chiamato interpolazione.
– → Compilazione del Digesto.
530 d.C. 533 d.C.
Nel 1820, uno studente austriaco (del primo anno dell’università di Berlino), leggendo il
- cinquantesimo libro del Digesto al titolo sedicesimo, si accorge che i frammenti inseriti nei
vari titoli non si succedevano in modo casuale ma rispettavano un determinato ordine. Nota,
ad esempio, che un certo numero di testi all’interno di un determinato titolo erano tratti tutti
all’editto pretorio; in altri titoli, invece, si susseguivano tutti frammenti che
da un commento
derivavano da un commento allo Ius civile (il primitivo diritto civile romano). Altre opere
ancora si susseguivano tutte tratte da opere di casistica (la soluzione di casi concreti). Lo
studente, quindi, capisce che la commissione dei professori universitari, così come gli
avocati, Triboniano e Giovanni di Cappadocia, non hanno letto tutti insieme le opere ma se
le sono suddivise in commissioni, così da velocizzare il lavoro.
probabilmente, già prima del Digesto, esistevano dei libretti d’udienza. Questo
- Altra teoria:
significa che le opere dei giuristi erano già state suddivise anche nelle scuole di Berito e
Costantinopoli, a scopi pratici. Esempio: se fossi andata in tribunale per sostenere una mia
situazione giuridica, e a vantaggio della mia posizione avessi voluto riportare un testo del
giurista, avrei dovuto consultare proprio i libretti d’udienza, (così da capire se qualche
giurista si fosse espresso su quella determinata situazione, che poteva portare un
vantaggio
alla mia tesi).
Anche secondo gli studiosi moderni, sono già esistite delle scremature delle varie opere
giurisprudenziali, che sono servite a Giustiniano per completare in soli tre anni il Digesto.
Dal 535 al 553 d.C. → Giustiniano ha combattuto la guerra greco-gotica, ai fini di una
riunificazione dell’impero. Digesto
(Parte del Corpus iuris civilis)
È un’opera molto vasta: i frammenti, infatti, sono ben 9142. I giuristi letti ed analizzati sono circa
39. L’indice è ancora conservato nella cosiddetta dell’opera
Littera florentina, ovvero il manoscritto
a noi pervenuto nel modo migliore (leggibile).
Il Digesto è diviso in 7 parti:
- I - IV: Principi generali;
- V - XI: Azioni (parte processuale civile);
- XII - XIX: Obbligazioni e contratti;
- XX - XXVII: Diritto di famiglia (Umbilicus);
- XXVIII - XXXVI: Successioni testamentarie;
- XXXVII - XLIV: Successioni del possesso e pretoria;
- XLV - L: Diritto penale.
→ Titolo particolare, che riguarda il significato delle parole (come se fosse un
50° libro, titolo 16
vocabolario giuridico).
Il Digesto diventa la base del diritto, fino alle codificazioni moderne.
Giustiniano, a questo punto, impone una cosa fondamentale: ormai, non è più possibile
utilizzare niente del passato (solo le opere inserite nella compilazione hanno valore di
legge); le varie opere, inoltre, devono essere lette ed utilizzate senza commenti di nessun
tipo (in realtà, nell’impero d’oriente, dopo la morte di Giustiniano, saranno presenti giuristi
che interpreteranno e commenteranno l’opera stessa).
Istituzioni
→ Giustiniano vuole anche dare corpo ad un’opera che sostituisse le vecchie istituzioni di
533 d.C.
Gaio. Pur avendo forza di legge, tale opera doveva quindi essere dedicata alle matricole per lo
studio del diritto civile del primo anno (il Digesto, invece, veniva studiato durante tutti e cinque gli
anni).
Giustiniano concepisce le istituzioni sui modelli del passato: le istituzioni di Gaio rappresentano il
suo modello di riferimento.
→ Giurista vissuto tra il 117 (epoca di Adriano) e il 180 d.C. (non sappiamo nient’altro).
Gaio
Tuttavia, abbiamo le sue istituzioni in originale.
Nel 1816, in un palinsesto (rotolo di pergamena che veniva utilizzato più volte: si scriveva sulla
pergamena, si cancellava e ci si riscriveva sopra) della biblioteca capitolare di Verona, sotto le
lettere di San Girolamo, uno studioso tedesco ha intravisto un particolare testo antico: le istituzioni
di Gaio. → Essendo un professore di scuola, Gaio analizza e presenta gli istituti
Pregio della scoperta
giuridici di diritto civile e processuale civile anche in forma storica. In più, tale scoperta rappresenta
la fotografia originale del diritto romano classico, in quanto le istituzioni non hanno subito le
interpolazioni giustinianee.
Le istituzioni di Gaio sono divise in 4 libri, proprio come le istituzioni di Giustiniano. A loro volta,
le istituzioni di Gaio, sono divise in tre parti.
- Prima parte: Diritto delle persone;
- Seconda parte: Diritti reali (le res = beni giuridici);
- Terza parte: Processo civile romano (le actiones).
Le istituzioni di Giustiniano sono divise in 4 libri.
- Primo libro: Diritto delle persone;
- Secondo libro: Diritti reali e successioni;
- Terzo libro: Successione legittima e diritto delle obbligazioni;
- Quarto libro: Obbligazioni (soprattutto quelle che derivano da un atto illecito) e parte
processuale. In più, a differenza delle istituzioni di Gaio, è presente anche una parte di
diritto criminale (o penale).
→ Giustiniano decide di emanare un nuovo codice, sostituendolo al precedente (che noi
534 d.C.
non abbiamo). La costituzione con cui darà vita a questo secondo codice è la cosiddetta repetitae
praelectionis (codice rifatto).
Tale codice è diviso in 12 libri, con una prevalenza del diritto pubblico sul diritto privato.
- Primo libro: Le fonti del diritto;
Dal secondo libro all’ottavo: Diritto privato (tutto il diritto civile);
-
- Nono libro: Diritto penale;
- Dal decimo libro al dodicesimo: Diritto pubblico in senso lato (tutto ciò che concerne i
rapporti tra il cittadino e lo stato).
La più antica costituzione di questo codice è quella di Adriano. Le più recenti sono proprio di
Giustiniano. Secondo alcuni studiosi, inoltre, molte costituzioni appartengono al periodo di
Diocleziano.
Le costituzioni imperiali raccolte nel codice vengono definite massimate, ovvero non raccolte per
intero ma soltanto nel principio giuridico generale (si legge il solo principio di diritto).
→ All’interno di ogni titolo, viene sempre indicato il nome dell’imperatore che ha emanato
Codice
quella determinata costituzione e la data di emanazione (per chiarezza espositiva). Nel Digesto,
invece, è presente il nome del giurista e dell’opera redatta. Le costituzioni, inoltre, sono poste in
ordine di materia e in ordine cronologico all’interno della materia stessa.
→ Morte di Giustiniano.
565 d.C. – → Vengono emanate altre costituzioni (trent’anni di costituzioni imperiali),
534 d.C. 565 d.C.
che noi abbiamo in forma privata (non sono state pubblicate) poiché raccolte successivamente alla
morte di Giustiniano. Queste nuove costituzioni prendono il nome di Novelle.
Le raccolte delle Novelle sono tre:
- Epitome Iuliani (Riassunto latino di 122/124 novelle);
(raccolta dell’anno mille, di 134 novelle);
- Authenticum
- Raccolta greca o marciana (comprende 168 novelle, che hanno sia un fronte greco che
latino).
Rispetto al Codice, le Novelle hanno una diversa conformazione: in esse è presente tutta la
costituzione imperiale per intero (così come sono state concepite da Giustiniano). Le Novelle,
quindi, non sono massimate (come il Codice), ma è presente tutta l’esposizione della costituzione
imperiale. Età monarchica
–
(753 a.C. 509 a.C.)
→ Fondazione di Roma. Tuttavia, Timeo (storico di Taormina) fa riferimento ad un’altra
753 a.C.
data, cioè l’814 a.C., che coincide con la data di Cartagine.
Plutarco → Storico greco; scrive “Le vite degli uomini illustri”, in cui traccia un parallelo tra
Romolo e Teseo (fondatore di Atene) per far coincidere certe situazioni.
La storia della fondazione di Roma, ovviamente, è intrisa anche di significati mitici e religiosi. Il
numero sette, ad esempio, rappresenta un numero magico (7 sono i re di Roma, 7 sono i colli
romani), così come il numero due (2 i consoli, 2 i patrizi e i plebei).
I sette re di Roma:
- Romolo
- Numa
- Tullo Ostilio
- Anco Marzio (o Marcio)
- Tarquinio Prisco
- Servio Tullio
- Tarquinio il Superbo
Le informazioni che riguardano questi monarchi, ci giungono dagli storici. Secondo questi ultimi, è
esistito un corpo legislativo chiamato Leges regiae (antichi costumi messi per iscritto, così da
fissare delle regole).
→ Giurista del secondo secolo d.C., afferma proprio che i re davano leggi al popo
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Storia del diritto romano
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