Periodo monarchico arcaico
753/509 a.C. 753
Periodo repubblicano
367 a.C.509 /27 a.C. preclassico 367/ 27 a.C.
Periodo imperiale classico
27 a.C. 284 d.C.27 a.C. / 476 (per la parte occidentale) 565 d.C. postclassico 284/ 476 o 527 d.C.
Giustinianeo
527 / 565 d.C.
Fondazione età monarchica (753 – 509 a.C.)
Roma sorse sui colli nei pressi di un’ansa del fiume Tevere, nel punto dove esso è facilmente attraversabile per la presenza dell’isola Tiberina, in un corridoio tra i monti ed il mare che costituiva l’unico agevole percorso che metteva in comunicazione il centro nord ed il sud, gli Etruschi con la Magna Grecia. Il racconto tradizionale (secondo Tito Livio, Dionigi d’Alicarnasso) attribuisce la fondazione della città a Romolo, nel 753.
Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marcio, Tarquino Prisco, Servio Tullio, Tarquino il Superbo furono i 7 re per 244 anni. L’attendibilità delle fonti è stata sottoposta ad una critica radicale nella prima parte del Novecento. Lo scetticismo degli studiosi si è fortemente attenuato nella seconda metà del Novecento.
Poco attendibili sono gli altri elementi del racconto tradizionale:
- La vicenda dei due gemelli (fa pensare ad una leggenda, sorta in periodo successivo).
- La città stato abbia costituito un modello imposto dagli Etruschi dopo la conquista.
- L’indicazione in 7 per il numero dei re.
- La creazione degli istituti attribuiti a ciascun re, come, ad esempio: la attribuzione a Romolo la distinzione tra patrizi e plebei, la creazione delle primitive istituzioni; a Servio la istituzione del Comizio Centuriato, l’aumento da 200 a 300 del numero dei senatori.
La formazione dello stato, come una vera e propria realtà politico-statuale e materiale, avvenne nell’8° secolo a.C. ed è stata preceduta da una fase protourbana durante la quale gli originari gruppi tribali o gentes, con un proprio capo ciascuno ed uniti da vincoli religiosi, si aggregarono dando vita alle prime strutture statuali, insediandosi su un proprio territorio, favorite dall’emergere di capi guerrieri. In queste circostanze si affermò la figura del Rex quale titolare del potere e del sapere magico-religioso. Infatti lo spazio pubblico coincideva con quello religioso: ogni aspetto pubblico era accompagnato da cerimonie e atti religiosi. Esisteva una struttura di potere del tipo re-sacerdoti che consisteva nella figura del re affiancata a quella del sacerdote; vi era una divisione dei compiti ma non una separazione di funzioni. Infatti i primi 4 re integravano i loro compiti con quelli magico-religiosi.
Il numero sette per i re è artificiale e convenzionale. Si possono distinguere figure mitiche (Romolo il quale non è mai esistito; le prime notizie su Romolo e Remo risalgono al terzo secolo d.C. e Numa Pompilio); re condottieri (Tullio Ostilio ed Anco Marcio); sovrani etruschi (gli ultimi tre).
- I primi due rappresentano la personificazione dei mitici legislatori, ai quali la tradizione attribuisce l’introduzione di norme che in realtà sono costumanze e istituti tradizionali (mores).
- Il terzo ed il quarto costituiscono il riflesso dell’unione delle strutture tribali caratterizzate dalla nomina (non continuativa), in occasioni di guerre, di un capo militare unico titolare dell’imperium e delle funzioni sacerdotali.
- Gli ultimi tre segnano l’affermarsi della città stato etrusca con l’introduzione di una figura monarchica continuativa che cumula l’imperium e le funzioni sacerdotali. Sotto tale re si realizzò la definitiva sottomissione delle antiche strutture tribali ed il definitivo affermarsi dello stato.
La prima trama istituzionale era composta da un’assemblea di notabili costituita dai patres delle genti e da un comizio curiato, formato da 30 curie, il quale si occupava della vita sociale e religiosa della città. Dionigi e Livio attribuivano a Romolo la distribuzione dei cittadini in tre tribù (Ramnes, Tities, Luceres), divise in 10 curie ciascuna. Servio Tullio avrebbe poi trasformato le tre tribù originarie in tribù territoriali, di cui quattro urbane e le altre extraurbane (poi incrementatesi) con funzione di leva militare e d’esazione fiscale. Anche se alcuni sono di diverso avviso, le tribù e le curie sono traccia di un’organizzazione pre civica basata su vincoli tra le preesistenti comunità tribali che vivevano in specifici territori, adoravano comuni divinità totemiche le quali, in origine, si univano per fini essenzialmente bellici.
Tali comunità tribali coincidevano con le gentes, nel cui ambito vivevano i clientes. I più autorevoli patres formavano il senato che, con il tempo divenne depositario di poteri religiosi e di governo nei periodi di mancanza del re (interregnum). Il loro numero era di 300 o 100 membri, cui furono aggiunti 100 in seguito alla unione con i Sabini di Tito Tazio (Tities), 100 a seguito della incorporazione dei Luceres. Un tale numero sembra un’anticipazione storica.
Si crede che una dinastia etrusca si sia impadronita del governo della città nel 6° secolo a.C. I re etruschi erano Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo; questi apportarono mutamenti sociali, economici, politici e costituzionali; si instaurò un nuovo equilibrio basato sul legame politico fra re ed esercito. Nel periodo etrusco si ebbero un rafforzamento istituzionale con la formazione della città stato, una crescita economica e commerciale, uno sviluppo urbanistico edilizio. L’estensione territoriale si allargò e la popolazione aumentò notevolmente, (trattato con Cartagine) sotto Tarquinio il Superbo. I re etruschi governarono con ampio consenso popolare ma ebbero tensioni con l’aristocrazia. Durante il loro regno non era presente la procedura dell’interex che aveva caratterizzato il periodo repubblicano precedente.
Ebbe così origine la plebe, gruppo di formazione composita che aveva nel re il punto di riferimento e di sostegno. Nella plebe confluivano ex clienti delle gentes, ed immigrati. Si delineò una contrapposizione tra le gentes, legate ad una economia essenzialmente agricola ed alla preesistente struttura tribale, e la plebe urbana. Sono da considerarsi superate le teorie che collegavano l’origine della plebe a differenze razziali e quella di Mommsen per il quale la plebe derivata a seguito del venir meno degli antichi rapporti di clientela nell’ambito delle gentes.
La comunità primitiva reclutava l’esercito attraverso le 30 curie, le quali fornivano ciascuna 100 fanti, reclutati tra i clienti e 10 cavalieri, per un totale di 3.000 fanti e 300 cavalieri; i sovrani etruschi modificarono il reclutamento attraverso un criterio timocratico (basato sul censo-ricchezza immobiliare), secondo una riforma attribuita a Servio Tullio ma, probabilmente, perfezionata solo nel 400 a.C. circa, durante la guerra contro Veio. Le curie furono sostituite dalle centurie quali distretti di leva e fiscali.
Tarquinio Prisco elevò il numero dei senatori da 200 a 300 per ottenere un maggior numero dei consensi e raddoppiò i contingenti della cavalleria. Servio Tullio distribuì l’agro pubblico, attuò il censimento delle persone e mise in atto una cinta di mura intorno ai 7 colli. Egli creò i tributi e i comizi centuriati. L’esercito riproduceva la struttura della falange vera e propria: gli armati di prima classe erano i classici, aventi un’armatura più pesante, quelli di seconda e terza classe, con armatura più leggera erano i clipeus. Servio Tullio suddivise la cittadinanza in tribù territoriali: 4 urbane e molte extraurbane; l’assetto sociale era basato sull’entità del patrimonio e ciò determinava la formazione militare.
L’istituzione del censo rimase importante anche con Tarquinio il Superbo, l’ultimo re etrusco il quale aveva governato contro la volontà del popolo e del senato e per questo venne cacciato. Nel periodo delle origini e in quello monarchico la prima forma di diritto fu una mediazione fra esperienza giuridica e religiosa; la continuità di elementi magici-religiosi-giuridici ha contribuito a far nascere il primo spazio pubblico della città. Il primo diritto consuetudinario deriva dagli elementi culturali preesistenti nella medesima comunità e aveva come fine la ricerca della sicurezza sia individuale che collettiva.
La conoscenza del diritto era patrimonio dei pontefici; 3 flamini, il gruppo delle vestali e il collegio degli auguri costituivano il più antico sistema sacerdotale romano; i pontefici erano considerati i sapienti di Roma e svolgevano varie funzioni: conoscevano il calendario con le previsioni delle fasi lunari e dei giorni fasti (quelli favorevoli agli dei in cui era possibile svolgere varie cerimonie pubbliche) e quelli nefasti; registravano la storia della città tenendo conto degli avvenimenti più importanti e il loro sapere mirava ad assicurare ai suoi fruitori un beneficio diretto ed immediato. Lo ius era la memoria delle antiche tradizioni di comportamento. I responsi dei pontefici costituivano una regola della città, valevano solo per il caso sollevato nella domanda che era stata proposta. Il sapere dello ius era quasi esclusivamente orale; l’attenzione era concentrata sull’importanza del ritmo e delle parole, era dunque importante conservare la sapienza dello ius per eventi e non per concetti. Con il passare degli anni la stretta connessione con il sapere religioso venne meno e iniziò invece a prevalere il legame politico. Tuttavia, a fianco allo ius pontificale vi erano anche comandi provenienti dal potere regale, indicati come leges regiae; il termine leges presupponeva la forma scritta e non più orale; in questo periodo rientrano sicuramente le leggi conosciute come Ius Papinianus, in seguito vi saranno le XII Tavole, recitate in pubblico per poter essere conosciute ma mai approvate da alcun comizio.
Comitia Centuriata: la struttura a noi nota del comizio centuriato corrisponde ad un’epoca più tarda (periodo repubblicano) nella quale svolgeva funzioni in campo elettorale, legislativo e giudiario. Al comizio centuriato rimase la tradizionale lex curiata de imperio e un ruolo formale in taluni atti solenni che interessavano la collettività (testamentum calatis comitiis, adrogatio). I mores erano costituiti dalle antiche costumanze delle gentes, alla cui interpretazione provvedeva il collegio pontificale (Pontefici = costruttori di ponti, coloro che aprono il cammino). La tradizione parla di leges regiae. Non si tratta di legge come norme approvate dalla assemblea popolare. Esse raccoglievano le antiche consuetudini gentilizie e altre norme che furono imposte dai re, specialmente etruschi. La attività di giudice del re si attuava attraverso pronunce basate sull’interpretazione dei mores, in quali, essendo di origine precivica, dovevano essere adattati alla realtà cittadina. L’interpretazione dei mores era affidata ai pontefici la cui attività si esprimeva in responsa che il collegio forniva su richiesta. I responsi non avevano carattere generale, ma si limitavano a fornire la soluzione al caso concreto proposto all’esame dei pontefici. Tuttavia essi non erano dimenticati. In tal modo si formava un deposito di interpretazioni che forniva materia e criteri per fornire i responsi a nuovi casi.
Gli istituti di diritto privato più antichi si collegavano alle caratteristiche della società più antica ed all’economia agricola pastorale:
- Res mancipi e nec mancipi;
- Mancipatio come modo formale e solenne per trasferire la proprietà delle prime;
- Sponsio (spondi mihi dare centum? Sponde = Prometti di darmi 100? Prometto);
- Matrimonio e manus;
- Tutela degli impuberi e delle donne, la cura del pazzo e del prodigo;
- Struttura della famiglia romana (caratterizzata dalla preminenza del pater familias);
- Proprietà romana era, almeno agli inizi, indivisa, ercto non cito, anche se le fonti affermano che Romolo avrebbe assegnato ai plebei piccoli lotti di terreno (heredium).
Repressione criminale nel periodo arcaico (monarchia e primo periodo della repubblica)
- Scarsità delle notizie;
- Non si può parlare di un sistema penale e processuale; La espressione “diritto criminale” è impropria e fonte di equivoci.
- Stretto rapporto tra ius e fas. Le norme presentano uno stretto rapporto tra diritto e religione;
- Alcuni comportamenti violano la PAX DEORUM, cioè il buon comportamento fra uomo e divinità, e sono sanzionati con pene sacrali, altri sono repressi attraverso la vendetta privata. È importante cercare di non offendere in alcun modo gli dei per evitare di implicare un pericolo per la comunità.
Comportamenti che violano la pax deorum (scelera)
- Espiabili. Suscettibili di espiazione con un sacrificio alle divinità (piaculum). Esempi: la violazione del divieto di contrarre nuove nozze prima di un anno dalla morte del marito, il sacrificio da compiere consisteva di una vacca gravida. Il divieto delle concubine di toccare l’altare di Giunone. La colpevole doveva sacrificare una agnella alla divinità offesa.
- Non espiabili. Esempi: il tradire la fides tra patrono e cliente; attentato alla vita del tribuno della plebe. Tali violazioni comportavano: sacertas e inducevano alla vendetta privata. Altri casi: uccisione di un pater familias (parricidio), pena pena cullei (il colpevole veniva messo in un sacco di cuoio nero insieme a una vipera, un cane, un gallo, una scimmia e buttato in un fiume); perduellio (alto tradimento). Pena: il colpevole veniva appeso ad un albero sterile e fustigato a morte; il furto notturno di messi veniva punito con la fustigazione a morte del colpevole appeso ad un albero.
Esisteva anche la sanzione qualificabile come deo necari secondo cui il colpevole veniva sacrificato alle divinità offese con un rito che poteva variare a seconda dei casi.
Comportamenti per i quali si applica la vendetta privata
Omicidio (uccisione di un uomo libero):
- Doloso, il colpevole veniva abbandonato alla vendetta dei parenti della vittima
- Involontario, il colpevole era tenuto ad offrire un ariete ai parenti della vittima o sottoposto a una pena meno grave che variava a seconda di chi si era ucciso.
Era il re a stabilire se l’uccisione era dolosa o meno. I Quaestores parricidii, avevano il compito di accertare l’elemento soggettivo del reato e sovraintendevano l’esecuzione della pena dinanzi al popolo riunito in assemblea.
La perduellio
La perduellio era l’attentato contro la comunità politica. È sinonimo di forte laicità in quanto tutelava la civitas Illeciti che non costituivano crimina:
Furto
- Manifesto. Pena: uccisione del ladro se il furto notturno o a mano armata; fustigazione e addictio se avvenuto di giorno, se il ladro era schiavo questi veniva fustigato e gettato dalle rupe Tarpea.
- Non manifesto. Pena pagamento di una somma pari al doppio del valore della cosa rubata.
- Conceptum cioè se la cosa rubata veniva ritrovata senza una perquisizione formale,
- Oblatum, cioè se la refurtiva era rinvenuta presso una terza persona in buona fede. Pena: pagamento di una somma pari a tre volte il valore della cosa rubata.
Lesioni personali di diversa gravità
- Membrum ruptum (lesione permanente di un organo) legge del taglione o composizione pattizia);
- Os fractum (frattura) pena pecuniaria di 300 o 150 assi a seconda se la vittima sia un uomo libero o uno schiavo;
- Iniuria (lesioni personali minori) pena pecuniaria di 35 assi.
Crimini contro la sicurezza militare
Proditio, passaggio al nemico, diserzione, sedizione nell’ambito dell’esercito. La repressione era affidata al comandante militare (al Re). I colpevoli erano sottoposti a fustigazione e poi decapitati con la scure. Le particolari esigenze proprie di un esercito collocano la repressione dei crimini militare in una dimensione laica. Nel 510 a.C. finisce la monarchia e subentra la Repubblica.
Caduta della monarchia – instaurazione della repubblica
Nel 509 inizia la Repubblica. Lex Valeria de provocatione. Il senato rimase, composto dai patres, cioè dai capi delle gentes. Al re subentrarono i consoli, titolari del potere supremo di imperium (domi e militiae), il quale era però limitato dalla provocatio ad populum che concedeva ai cittadini di appellarsi al popolo per tutelarsi da alcune decisioni dei consoli. In caso di guerra veniva nominato un dittatore che era affiancato dl magister equitum.
Le fonti parlano di un passaggio brusco. Tuttavia per il periodo più antico altre fonti indicano la magistratura suprema con il termine praetor (maximus). Alcune fonti parlano di tre, uno per tribù. Vi sono varie ipotesi su come possa essere avvenuto il passaggio da monarchia a repubblica. La prima è che non è possibile che vi sia stato un radicale cambiamento fra monarchia e assetto repubblicano ma che nel passaggio da monarca a coppia consolare vi sia stato un ulteriore passaggio da monarca a dittatore. Una seconda ipotesi è che i pretori fossero in origine comandanti militari e, poiché esisteva un pretore maximus doveva per forza esistere anche un altro pretore, chiamato minor; questa ipotesi finirebbe col rendere possibile tale fatto. La terza ipotesi, vicina ai giorni nostri, ritiene che il passaggio da monarchia a repubblica sia stato frutto di una trasformazione naturale e progressiva della città. Da non sottovalutare anche l’ipotesi secondo cui già al tempo dei re etruschi vi era una coppia di magistrati temporanei che affiancava il re.
In ogni caso nella fase più antica della repubblica al posto dei consoli:
- In occasione delle frequenti guerre veniva nominato un dittatore che rimaneva in carica per non più sei mesi e con poteri illimitati, non soggetto a provocatio;
- Negli anni 451/450 non vennero eletti i due consoli ma il decemvirato legislativo 451/450 che è, oltre che organo legislativo, anche di governo;
- Tra il 444 ed il 367 i tribuni militum consulari protestate (da tre a otto) sostituì il consolato. Si può quindi ipotizzare che solo dal 367 il consola...
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Storia del diritto romano
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