Diritto romano
Il diritto romano è il diritto dell’antico stato romano, dalla Costituzione della città-stato fino all’impero romano bizantino. La formazione statale nasce quando l’organizzazione tribale o gentilizia non è più in grado di colmare e risolvere i conflitti creatisi dalle classi derivanti. È il passaggio da una società egualitaria ad una basata su profonde differenze di ricchezze e di prestigio sociale. La storia politico-costituzionale non si può schematizzare. Tuttavia, è possibile racchiuderla in riferimenti salienti per quel periodo, ovvero:
- L'età della monarchia
- L'età della Repubblica aristocratica arcaica, caratterizzata dalla gens
- L'età del pareggiamento delle classi
- L'età dell’imperialismo romano
- L'età dei Gracchi
- L'età del principato
- Fino alla restaurazione giustinianea
Anzitutto le prime tracce di esistenza di uno Stato nel sito di Roma affiorarono nell’arco che va dal 675 al 575 a.C., ossia l'età della dominazione etrusca. Quindi l'età di partenza del periodo monarchico va abbassata di parecchio, lasciando fuori i primi sette “Re” di Roma. Il diritto pubblico è quello che riguarda l’organizzazione dello Stato romano e in particolare le cerimonie sacre, i sacerdozi, le magistrature. Sono varie le definizioni di diritto pubblico, ossia:
- Cicerone, ovvero “ius publicum” come “ius legibus consitum”
- Ulpiano: ius publicum est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singolarum utilitatem
- Papiniano, ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Il diritto romano è quindi quello che attiene alla costituzione e all’amministrazione dello Stato Romano, nonché ai rapporti con gli altri popoli e alla repressione criminale. Abbiamo due tipi di fonti:
- Le fonti di produzione coincidono con quel complesso di fatti o atti da cui scaturisce il diritto
- Le fonti di cognizione del diritto consistono in quei documenti che consentono la conoscenza del diritto antico
Per l’età più antica, le notizie circa lo stato del diritto derivano, a parte riferimenti nelle fonti giuridiche di età più tarda (ad esempio le leges regiae dalle dodici tavole), da fonti atecniche, a partire dagli scrittori più antichi di Roma: Livio Andronico, Nevio, Ennio, Catone (che però fu anche un giurista) fino agli storici (anche greci) agli eruditi, agli antiquariati di età storica (Varrone, Verrio, Flacco, Gellio, etc.) Durante lo sviluppo del diritto romano ci fu anche lo sviluppo della:
- Prima Annalistica, “annalistica” perché le opere erano annales, ossia seguivano l’andamento calendariale proprio degli annali dei pontefici. Il primo analista fu Quinto Fabio Pittore, il secondo Lucio Marcio Porcio Catone che si staccò dal ceppo analistico.
- Seconda Annalistica, ovvero l’età dei Gracchi: i suoi maggiori esponenti sono Lucio Cassio Emina, ecc.
- L’ultima analitica: ovvero di età Sillana.
La gens romana è un organismo di carattere parentale, composto da più famiglie, ma che presenta delle caratteristiche in parte diverse dalla famiglia. In età storica essa si presenta come un insieme di famiglie e di individui tenuti uniti dalla coscienza di una discendenza comune. La parentela delle gens è una parentela senza gradi (classificatoria), diversa da quella della famiglia. La parentela va divisa in:
- Parentela classificatoria, che fissa il rapporto tra un individuo e una classe di soggetti e deriva da pratiche matrimoniali collettive.
- Parentela descrittiva, che fissa il rapporto tra individuo e individuo e si basa sul matrimonio monogamico.
Della gens fanno parte non solo i gentile, cioè i membri liberi di egual diritto, ma anche i clienti, sia pure in posizione subordinata. Nell’età più antica la clientela nasce per stratificazione nel seno stesso del clan. I clienti rappresentarono l’insieme di famiglie e di individui decaduti o non emersi, che scelgono di rimanere nel gruppo per non perdere i vincoli di solidarietà, di successione, etc. L’origine gentilizia del primo nucleo della clientela chiarisce tutte le sue caratteristiche. In primo luogo la comunanza di nome, di sacra, di sepolcri, ma anche la stessa protezione dei patroni verso i clienti: questa rappresenta nient’altro che una residua manifestazione dell’antica solidarietà gentilizia. Si ritiene comunemente che la gens avesse un proprio territorio, che di volta in volta è stato identificato col pagus e col vicus. Un elemento indiziario è dato dai nomi gentilizi dalle più antiche tribù territoriali. I dati di età storica mostrano una notevole nobiltà dei gruppi gentilizie talora una diaspora di grandi famiglie o gruppi di famiglie appartenenti alla stessa gens. Altre caratteristiche della gens sono:
- Esistenza di un diritto consuetudinario proprio delle singole gentes e di provvedimenti autoritativi
- Sacra gentilizia. Le divinità gentilizie sono prevalentemente personali.
- Vincolo di solidarietà che lega tra loro i gentili, notevole ancora in età storica.
La gens romana ha carattere patriarcale, nel senso che la gentilizia si acquista per discendenza dai membri maschi del clan, e nel suo senso si delineano gruppi familiari ordinati sotto la potestà del pater. Ciò non vuol dire che la gens abbia un pater come la famiglia, in qualche fonte l’appellativo pater gentes indica il capofamiglia egemone, colui che forse non per elezione, ma per ricchezza, assume la guida del gruppo. La gens non ha un pater nel senso della generazione individuale: essa si distingue dalla famiglia poiché deriva da remote forme patrimoniali. Nel caso della storia, la gens ha subito profonde trasformazioni. In una prima fase la formazione è organizzata su base comunitaria ed è caratterizzata dall’eguaglianza dei suoi membri. Nella seconda fase, quella della gens aristocratica-patrizia, caratterizzata da differenze sensibili nella perfezione e nella ricchezza dei corredi funebri, si evidenzia l’ideologia del potere nella tomba a camera monumentale e in tutte le manifestazioni di ricchezza tipiche del cosiddetto periodo orientalizzante. Quando si parla di precedenza della famiglia patriarcale della gens, non si intende negare la formazione, anche precoce, nel senso delle comunità gentilizia, di singole famiglie di coppia. Ma altro è la famiglia di coppia che vive all’ombra dal più vasto ordinamento comunitario gentilizio, altro è l’affermazione, a livello istituzionale, della forte famiglia patriarcale all’interno e in un certo senso contro l’ordinamento gentilizio, inteso quale ordinamento comunitario.
Prima dell’età etrusca, nel sito di Roma si viveva in villaggi, sulle alture del cosiddetto septimontium: le tre cime del Paradiso, le tre cime dell’Esquilino e il Collis, ossia il Quirinale. Si trattava di una società agro-pastorale, probabilmente con la pastorizia ancora prevalente sull’agricoltura, in cui le comunità di pastori abitavano sulle cime dei colli per sfuggire alle razzie dei popoli vicini ed alla malaria che imperava a valle. Gli etruschi cominciarono ad insediarsi presso l’isola Tiberina. Portavano con sé l’esperienza della città-stato, dei commerci, dell’alfabeto, delle tecniche di bonifica. Le principali attività indotte dalla presenza etrusca furono la costruzione di grandi opere pubbliche, i commerci, l’industria. Roma si trasformò da un conglomerato di villaggi in quello che uno storico, Grigio Pasquali, definì “la Grande Roma dei Tarquini”. Gli influssi etruschi sulla vita della nascente città furono enormi: dal diritto pubblico al diritto privato (diritto di proprietà), dalla religione ai libri augurales, dalla scienza all’economia e così via. Inoltre, in età etrusca, Roma dovette essere una città bilingue, in cui si parlavano l’etrusco e il latino. Le figure dei sovrani etruschi appaiono come quelli di Tiranni, ossia mediatori tra conflitti di classi e fondatori di leggi. Pero la lettura delle fonti mostra il favore della plebe per i tiranni etruschi, creatori di occasioni e di lavoro. Gli organi costituzionali della fase monarchica sono il rex, il senato, e le assemblee popolari (ovvero il comizio curato). Il rex assommava in sé i poteri politici, di direzione della città-stato, militari, giudiziari, e religiosi. La sua durata in carica era vitalizia, a differenza di quello che diverrà per le successive magistrature repubblicane. Il rex sembra avere un potere di direzione anche di alcuni collegi sacerdotali, come quello dei pontefici depositari della cultura antica. Il rex si serviva di ausiliari, come il “praefectus urbi”, che si occupava della gestione degli affari cittadini nel caso di sua assenza da Roma per motivi militari; i “quaestores parridi”, competenti per le inchieste giudiziarie in materia di parricidio e i duomviri perduellonis, ossia un collegio a due funzionari competenti in materia di “perduellio”, ossia di tradimento e attentato alla costituzione. Il senato era un organo collegiale composto dai “patres”, ossia degli esponenti più in vista dell’aristocrazia gentilizia.
Secondo la tradizione, i senatori, in passato, sarebbero stati un numero di cento; Tarquinio Prisco avrebbe duplicato il numero mediante l’immissione dei “patres minorum gentium”. La competenza del senato, oltre a quello di organo consultivo del rex, riguarda la direzione della vita politica, “l’auctoritas senatus” e l’istituto dell’interregnum. L’auctoritas senatus consisteva nell’approvare degli atti delle assemblee popolari. L’interregnum era invece la prassi per cui alla morte del rex, tutti i poteri che appunto appartenevano al rex, tornavano al senato, fino alla proclamazione del prossimo rex.
L’assemblea popolare più antica è costituita dai comitia curata, che vedeva il popolo riunito in “curiae”. Ogni curia prendeva più gentes. Le curie erano inquadrate nelle tre tribù gentilizie dei Romes, dei Tites e dei Luceres, i cui nomi sono di diversa origine etnica. Si attribuisce a Servio Tullio l’istituzione del censo e dell’ordinamento centuriato, che sfocia in una forma più importante di assemblea popolare, il comizio centuriato. Nel comizio il popolo era riunito in centronovantatre centurie. Appare sicura la competenza dei diritti dei comitia curiata in alcuni atti di diritto privato: l’adrogatio, cioè la sottoesposizione volontaria di un pater familias alla potestà di un altro pater, con estinzione della prima famiglia. Per questo nei due atti il comizio curiato era convocato e presieduto dal pontifex maximus, ossia dal corpo del collegio pontificale, almeno dalle origini della repubblica. Quindi le caratteristiche dell’ordinamento centuriato furono:
- Distinzione della popolazione in 5 classi e 193 centurie
- Suddivisione su base censitoria
- Suddivisione in base all’età (iurones 18-45, seniores 46-60)
- Differente armamento per ciascuna classe
- Organizzazione politica derivata da quella dell’esercito
- Organizzazione prima militare, poi politica
I colleghi sacerdotali erano vari: i pontefici, presieduti dal pontifex maximus. A loro spettava l’interpretatio iuris. Gli auguri che interpretavano il volo degli uccelli ed erano sentiti prima di intraprendere qualsiasi azione politica, ad essi spettava anche l’inauguratio dei magistrati repubblicani. Gli auspici esaminavano gli exta, ossia le viscere degli animali per trarre auspici rispetto ad eventi da affrontare. I Feziali, competenti nei rapporti internazionali di Roma, ad essi spettava la richiesta di restituzione di case, persone o situazioni nei confronti dello straniero. I vestali, avevano il compito di custodire il fuoco sacro perenne, nell’interesse di tutto il popolo.
La tradizione pone il passaggio dal regnum alla res publica nel 510 a.C. in concomitanza con analoghi eventi, che si verificarono in altre città del mondo antico:
- La caduta della monarchia e l’istituzione della Repubblica con l’istantaneo apparire, al posto del rex vitalizio, di una magistratura collegiale ed eponima, quella dei pretore o consules, magistrati annuali ed eletti dal comizio centuriato;
- La caccia degli Etruschi;
- L’era capitolina ossia l’inaugurazione del tempio di Giove Capitolino, con la scansione del corso degli anni attraverso il configgimento di un chiodo nella parete di questo tempio ad opera del magistrato.
In realtà, l’espulsione degli Etruschi da Roma non è evento istantaneo: essa si realizza in alcuni decenni attraverso il progresso declino della potenza etrusca costiera di fonte alla tassacrazia Grecia e alla pressione dei cosiddetti popoli della montagna. Si ricordi ad esempio la battaglia navale di Cura del 474, in cui la flotta etrusca viene sconfitta da quella cumana. Ma gentes etrusche non compromesse con il regno del superbo restano stabilmente in Roma, mentre le fonti parlano di un complotto per riportare sul trono Tarquinio, complotto a cui avrebbero partecipato anche gentes romane, come gli Aquili e i Vitelli. Anche dopo la cacciata dei Tarquini, però, Roma probabilmente subì, sua pure per poco, il dominio di un altro tiranno etrusco, ovvero Porsenna. L’era capitolina è forse il dato cronologico più plausibile: con la costruzione del tempio, si iniziano a contare gli anni infliggendo all’inizio di questi un chiodo nella parete del Tempio. Si tratta di un rito importato dall’Etruria, dove il chiodo veniva infisso, ad esempio, sulla parete del Tempio della dea Norcia a Valsini. Il chiodo veniva conficcato dal magistrato, poi eponimo.
Con la repubblica arcaica, anzitutto dobbiamo dire che il rex non fu mai spogliato ad un tratto di tutti i suoi poteri: la sottrazione avvenne per gradi, fino a ridurlo al rango di mero sacerdote, console competenze religiose. Per i poteri non religiosi, il rex venne sostituito da una magistratura laica, che la tradizione individua nei pretori o nei consoli, con potesta collegiale. Ma questi vengono smentiti dall’esistenza del pretore maximus. Una magistratura di classe, come quella repubblicana arcaica, non ha reali motivi per essere collegiale. Quello di cui oggi oramai non si dubita più è che l’instaurazione delle repubblica al posto del regnum rappresentò la rivincita dell’aristocrazia gentilizia, non delle base popolare.
Gli organi costituzionali della repubblica arcaica:
- Il senato, organo depositario della sovranità. Inizialmente è l’assemblea dei patres intesi quali esponenti più in vista dell’aristocrazia gentilizia. Col passare del tempo finì per essere formato dagli ex magistrati, ossia da coloro che avevano rivestito le più alte cariche dello Stato. La scelta dei membri del Senato spettò allora ai censori. E poi le magistrature cittadine poterono votare, almeno fino al 367 (leges Licinae-Sextiae) essere ricoperte solo dai patrizi, anche la composizione del senato, almeno fino al quarto secolo a.C., è solo patrizio. Il senato, accanto alla direzione della vita politica dello Stato, conservò l’interregnun e l’auctoritas senatus.
- Le assemblee popolari sono uguali a quelle dell’età monarchica, con l’aggiunta del comizio tributo, in cui il popolo era riunito per tribù, ed ognuna esprimeva un voto. Le tribù urbane rimasero sempre in quattro (suburana, Polatina, Esquilina e Collina) mentre quelle rustiche aumentarono progressivamente ma sempre in numero dispari, fino a raggiungere il numero massimo di 31 nel 241 a.C. In quest’epoca abbiamo tre comizi: il vecchio comizio curiato con le sue tre competenze, il comizio centuriato che aveva il compito di votare le proposte di legge, e di eleggere i magistrati maggiori e di decidere nei processi capitali nel caso di provocatio ad populum, ossia di ricorso all’assemblea del cittadino condannato da magistrato; il comizio tributo che aveva una competenza legislativa, ed inoltre eleggeva i magistrati minori.
- Le magistrature: abbiamo già visto come il rex sia stato indebolito nei suoi poteri. Nella prima fase della repubblica il supremo doveva esercitare poteri politici, civili, giudiziari e militari, ma accanto al rex dovevano esistere figure di magistrature, divise in varie distinzioni. Le magistrature ordinarie (es. consoli, pretori e questori) sono quelle che vengono elette periodicamente, invece quelle straordinarie sono quelle magistrature eccezionali (guerre, ecc.). Altra distinzione è quella tra i magistrati maggiori e quelli minori. Quelli maggiori venivano eletti dal comizio centuriato, ed erano i consoli, pretori, ecc. Quelli minori venivano eletti dal comizio tributo, ed erano quelli edili. Per quanto riguarda i magistrati curiali, sono tutti i magistrati, eccetto i censori, con l’aggiunta degli edili curiali, che esercitavano la giurisdizione per le controversie nascenti dai mercati. Altra distinzione è quella tra cum imperio e sine imperio. Sono titolari dell’imperium i consoli, il pretore, il dictator, e le altre magistrature straordinarie. Gli altri magistrati sono sine imperio. L’imperium è un potere sovrano, illimitato, che già era spettato al rex. Tra le sue facoltà vi erano gli “auspicia”, il potere di comando militare, l’esercizio della giurisdizione, sia civile che penale; il ius edicendi, ossia il potere di emanare diritti, ecc.
La carica non era a tempo indeterminato, ma durava solamente un anno. I magistrati erano responsabili per gli atti compiuti ai danni di pubblici o privati interessi. Ciò implicava che potevano essere convenuti in giudizi civili e criminali.
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