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Estratto del documento

In realtà l’espulsione degli Etruschi da Roma non è evento istantaneo: essa si realizza in alcuni

decenni attraverso il progresso declino della potenza etrusca costiera di fonte alla tassacrzia

Grecia e alla pressione dei cosidetti popoli della montagna. Si ricordi ad es. la battaglia navale di

Cura del 474, in cui la flotta etrusca viene sconfitta da quella cumana. Ma gentes etrusche non

compromesse con il regno del superbo restano stabilmente in Roma, mentre le fonti parlano di un

complotto per riportare sul trono Tarquinio, complotto a cui avrebbero partecipato anche gentes

romane, come gli Aquili e i Vitelli. Anche dopo la cacciata dei Tarquini, però, Roma probabilmente

subì, sua pure per poco, il demonio di un altro tirano etrusco, ovvero Porsenna. L’era capitolina è

forse il dato cronologico più plausibile, con la costruzione del tempio, si iniziano a contare gli anni

infliggendo all’inizio di questi un chiodo nella parete del Tempio. Si tratta di un rito importato

dall’Etruria, dove il chiodo veniva infisso, ad esempio, sulla parete del Tempio della dea Norcia a

Valsini. Il chiodo veniva conficcato dal magistrato, poi eponimo.

Con la repubblica arcaica, anzitutto dobbiamo dire che il rex non fu mai spogliato ad un tratto di

tutti i suoi poteri: la sottrazione avvenne per gradi, fino a ridurlo al rango di mero sacerdote, con

sole competenze religiose. Per i poteri non religiosi, il rex venne sostituito da una magistratura

laica, che la tradizione individua nei pretori o nei consoli, con potesta collegiale. Ma questi

vengono smentiti dall’esistenza del pretore maximus. Una magistratura di classe, come quella

repubblicana arcaica, non ha reali motivi per essere collegiale. Quello di cui oggi oramai non si

dubita più è che l’instaurazione delle repubblica al posto del regnum rappresentò la rivincita

dell’aristocrazia gentilizia, non delle base popolare. Gli organi costituzionali della repubblica

arcaica:

Il senato, organo depositario della sovranità. Inizialmente è l’assemblea dei patres intesi quali

• esponenti più in vista dell’aristocrazia gentilizia. Col passare del tempo finì per essere formato

dagli ex magistrati, ossia da coloro che avevano rivestito le più alte cariche dello Stato. La

scelta dei membri del Senato spettò allora ai censori. E poi le magistrature cittadine poterono

votare, almeno fino al 367 (leges Licinae-Sextiae) essere ricoperte solo dai patrizi, anche la

composizione el senato, almeno dino al quarto secolo a.C, è solo patrizio. i senato, accanto alla

direzione dellamvita politica dello Stato, conservò l’interregnun e l’auctoritas senatus.

Le assemblee popolari sono uguali a quelle dell’età monarchica, con l’aggiunta del comizio

• tributo, in cui il popolo era riunito per tribù, ed ognuna esprimeva un voto. Le tribù urbane

rimasero sempre in quattro (suburana, Polatina, Esquilina e Collina) mentre quelle rustiche

aumentarono progressivamente ma sempre in numero dispari, fino a raggiungere il numero

massimo si 31 nel 241 a.C. In quest’epoca abbiamo tre comizi: il vecchio comizio curiato con le

sue tre competenze, il comizio centuriato che aveva il compio di votare le proposte di legge, e di

eleggere i magistrati maggiori e di decidere nei processi capitali nel caso di provocatio ad

popolum, ossia di ricordo all’assemblea del cittadino condannato da magistrato; il comizio

tributo che aveva una competenze legislativa, ed inoltre eleggeva i magistrati minori.

Le magistrature: abbiamo già visto come il rex sia stato indebolito nei suoi poteri. Nella prima

• fase della repubblica il supremo doveva esercitare poteri politivi, civili, giudiziari e militari, ma al

accanto al rex dovevano esistere figure di magistrature, divide in varie distinzioni. Le

magistrature ordinarie (es. consoli, pretori e questori) sono quelle che vengono elette

periodicamente, invece quelle straordinarie sono quelle magistrature eccezionali (guerre, ecc.).

Altra distinzione è quella tra i magistrati maggiori e quelli minori. Quelli maggiori venivano eletti

dal comizio centuriato, ed erano i consoli, pretori, ecc. Quelli minori venivano eletti dal comizio

tributo, ed erano quelli edili. Per quanto riguarda i magistrati curiali, sono tutti i magistrati,

eccetto i censori, con l’aggiunta degli edili curiali, che esercitavano la giurisdizione per le

controversie nascenti dai mercati. Altra distinzione è quella tra cum imperio e sine imperio. Sono

titolari dell’imperium i consoli, il pretore, il dictator, e le altre magistrature straordinarie. Gli atri

magistrati sono sine imperio. L’imperium è un potere sovrano, illimitato, che già era spettato al

rex. Tra le sue facoltà vi erano gli “auspicia”, il potere di comando militare, l’esercizio della

giurisdizione, sia civile che penale; il ius edicendi, ossia il potere di emanare diritti, ecc.

La carica non era a tempo indeterminato, ma durava solamente un anno. I magistrati erano

resposanbili per gli atti compiuti ai danni di pubblici o privati interessi. Cio implicava che potevano

essere convenuti in giudizi civili e criminali. Vi erano due eccezioni: i censori che aerano esenti

totalmente dalle responsabilità, e magistrati cum imperio che potevano essere convenuti solo alla

cessazione della loro carica.

I consoli erano dotati di suprema potestas e maius imperium, avevano l’alta direzione della polita

interna e il comando degli eserciti. I censori (sine imperio) erano una magistratura ordinaria non

permanente. In numero di due, erano eletti ogni cinque anni con durata in carica pero di diciotto

mesi. I pretori (cum imperio) era una carica, istituita nel 367 a.c dalle Licinae Sextiae, e riservata ai

soli patrizi. La funzione principale era costituita dalla iurisdictio (la risoluzione delle controversie

attraverso l’applicazione del diritto) tra cittadini romani e , dal 242 a.C.,anche tra cittadini romani

“stranieri” . Gli edili curili , erano magistrati sine imperio. Si distinguevano in 2 edili curili e 2 edili

plebei. Le funzioni erano la cura urbis (la cura della città) , la cura annae (gestione dei mercati), la

cura ludorum (gestione dei giochi pubblici) . Accanto a queste magistrature ci fu anche una

magistratura dedicata e formata totalmente dalla plebe, ossia “I tribuni della plebe”

Le Leges Liciniae Sextiae sono state rogate nel 367 dai magistrati C. Licinio Stolone e Sestio

Laterano. Avevano tre nuclei legislativi:

Lex Licinia de modo agrorum, dove per la prima volta i plebei vennero ammessi al godimento

• dell’ager publicus riservato solamente alle gentes patrizie.

Lex Licina de aere alieno, dove ora anche i plebei potevano fare prestiti e restituire i soldi divisi

• in tre rate,

Lex Licinia de console plebeo, ammetteva che uno dei consoli poteva essere plebeo.

Le dodici tavole: Nel corso del quinto secolo fu avanzata dalla plebe la rivendicazione alla

certezza del diritto, attraverso la pubblicazione i un codice di leggi scritte. Dopo molte

discussioni, si decise di inviare una delegazione di saggi ad Atene per studiare le leggi di Solone,

nel momento in cui Roma aveva rotto i ponti col mondo e con la cultura etrusca. Nel 451 viene

creato un collegio di dieci uomini con il compito di redigere per iscritto le leggi: i demviri legibus

scribundus, che assumono anche i poteri politico-costituzionali delle altre magistrature le quali

vengono pertanto sospese. Al termine dell’anno di carica, i decemviri fanno presente che il lavoro

non è completato e che occorre un anno di proroga. La proroga viene concessa, ma dal secondo

decemvirato entrarono a far parte alcuni elementi tratti dalla plebe. Il secondo collegio avrebbe

accentuato i tratti tirannici del proprio governo. A tale tirannide avrebbe posto fine la rivolta

seguita dall’episodio di Virginia, fanciulla plebea a cui Appio si è invaghito. Per raggiungere i suoi

scopi, Appio Claudio spinge Marco Claudio, a rivendicare in giudizio Virginia come propria

schiava, per condurla con se e parla a disposizione del proprio ptrono-deposta. Il padre della

ragazza, Virginio, plebeo ma di un’illustre famiglia, trafigge la figlia per sottrarla alla schiavitù. Di

qui l’ira del popolo e la caduta del decemvirato. I neoeletti consoli Marco Valerio e Publio Orazio,

assunti il potere, come primo atto pubblicano le dodici tavole. (449 a.C.) in base alla

testimonianze, le dodici tavole sembrano aver riguardato solo alcuni settori del diritto e più ancora

alcuni istituti dei cari settori. Nonostante la frammentarietà delle testimonianze, si ritiene che le

dodici tavole non abbiano regolato tutto il diritto dell’epoca, che rimaneva in parte non irrilevante

di origine consuetudinario e rimesso all’interpretariato pontificale. Il testo orginale delle XII tavole

non è giunto fino a noi, le tavole originali sono andate perdute nel saccheggio di Roma da parte

dei Galli di Brenno nel 590 a.C. Il latino gli studiosi hanno visto nei pochi frammenti delle ddici

tavole, non è il latino del quinto secolo.

Il contenuto delle dodici tavole è:

Tavole I-III: norme su “legis actiones” (azioni di legge);

• Tavole IV-VII: famiglia, rapporti economici interfamiliari, successioni;

• Tavole VIII: repressione penale di alcuni illeciti privati;

• Tavole IX-X: organi costituzionali;

• Tavole XI-XII: appendice di frammenti troppo mutili e vaghi per comprendere a quale materia si

• riferiscono.

La tradizione attribuisce la distinzione tra patriziato e plebe a Romolo, il fondatore delle città, il

quale avrebbe diviso i compiti tra cittadini attribuendo ai patrizi gli auspicia, le cariche civili,

religiose e militari, la possesso dell’ager publicus, e ai plebei i commerci, l’artigianato, la

lavorazione della terra e il loro subordinato in genere. Sono da respingere le teorie base su una

diversa origine etnica tra patrizi e plebei. Le etnie più consistenti presenti nella Roma arcaica sono

quella latina, quella etrusca e quella sabina: esistono gentes patrizie e raggruppamenti plebei

tanto tra i latini quanto tra gli Etruschi e i Sabini. Inoltre è opportuno fare una premessa: i plebei

vanno distinti dai i clientes perché questi rappresentano dei sottoposti all’interno dello Stato: ciò

fa si che, durante le aspre lotte di classe, i clienti non si schierino contro i plebei, ma si schierano

con i loro gentiles contro la plebe. inoltre, mentre i clientes adorano le divinità delle singole gentes

alle quali appartengono, i plebei hanno una religiosità unitaria, che ruota intorno al culto di

Cecere, Libero e Libera. La plebe ha una origine composta, forse il primo nucleo è formato da

quei gruppi non emersi o decaduti all’interno delle singole gentes che a differenza dei clientes se

ne distaccano, e forse anche dagli stessi gruppi gentilizi più

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simonegiusy1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Monaco Lucia.