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CENTURIATI SI VOTA IN BASE AL REDDITO ?????

Se la struttura era la medesima all’inizio della repubblica ossia era la divisione in base

CENSITARIA, questa ELEZIONE SAREBBE STATA IMPOSSIBILE.

NON SEMBRA DUBBIO QUINDI CHE LA RIFORMA A GRANDI LINEE dovette

consistere nel RENDERE SIMILI COME MECCANISMO DI VOTO i COMIZI

CENTURIATI AI CONCILI PLEBEI !!!!!

Sostanzialmente spostando il VOTO dalla DIVISIONE IN CLASSI CENSITARIE alla DIVISIONE PER

TRIBU’ dove le TRIBU’ sono dei DISTRETTI TERRITORIALI !!!!!

Dei distretti territoriali dove si vota in BASE ALLA RESIDENZA.

Questo sistema rende più democratica l’assemblea democratica che eleggeva le PIU’

IMPORTANTI MAGISTRATURE, ma ha anche un altro vantaggio:

leggi come quella della divisone dell’agro piceno fa si che molti cittadini romano siano residenti

MOLTO LONTANI DA ROMA.

La distribuzione per TRIBU’ TERRITORIALI viene GRADUALMENTE ESTESA A TUTTA

L’ITALIA PENINSULARE.

In questo modo quindi si garantiscono i DIRITTI POLITICI per coloro che NON SONO PIU’ A

ROMA O NEI DINTORNI.

Questa riforma è una delle ultime grandi della democrazia ROMANA.

———

C’è un’istituzione FONDAMENTALE che manca all’appello in tutta questa evoluzione.

Questa istituzione è il SENATO. si decide l’INDIRIZZO POLITICO DELLO

Il SENATO è l’organo al cui interno si forma e

STATO IN TUTTI I CAMPI PRINCIPALI .

Il SENATO HA UNA LUNGA STORIA.

è espressione delle GENTES PATRIZIE che sotto la guida di ROMOLO hanno dato

All’inizio

origine allo STATO ROMANO. i più anziani e autorevoli esponenti delle

All’inizio era quindi formato da 100 membri che erano

GENTES PATRIZIE.

Siccome erano i più anziani venivano appellati anche PATRES. il SENATO è

Nella più antica fase MONARCHICA ai tempi della MONARCHIA LATINO-SABINA,

in qualche modo il DEPOSITARIO della SOVRANITA’ DELLO STATO .

erano i SENATORI a DECIDERE IL SUCCESSORE.

Quando moriva il RE i POTERI DEL SENATO VENGONO LIMITATI

Con la MONARCHIA ETRUSCA (616) !!!!!!!

Vengono limitati per il fatto che essi avevano creato una MONARCHIA DI TIPO DINASTICO e

quindi di TRASMISSIONE EREDITARIA. RIACQUISTA TUTTO IL

Con la FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA (509) il SENATO non solo

SUO POTERE ma diventa L’ORGANO GUIDA DELLO STATO ossia L’ORGANO CHE PRENDE

LE DECISIONI e che INDIRIZZA LA POLITICA DELLO STATO.

GOVERNA LO STATO PER MEZZO DEI MAGISTRATI (CONSOLI).

Nella più ANTICA REPUBBLICA L’ORGANO PIU’ IMPORTANTE DIVENTA PROPRIO IL SENATO.

in pratica sono RIDOTTI A

Gli stessi consoli banche formalmente detentori dell’IMPERIUM, SENATUS

ESECUTORI DELLE DELIBERE SENATORIE che prendono il nome di

CONSULTA . SENATO CONTA 300 MEMBRI TUTTI

All’inizio della repubblica il e ovviamente sono

PATRIZI !!!!!!!! RAPPRESENTA NEL MODO PIU’ COMPLETO il

Il senato è dunque l’organo che

PATRIZIATO ed il POTERE ED EGEMONIA dei PATRIZI SULLO STATO .

ATTRAVERSO IL SENATO CONTROLLANO I CONSOLI, TUTTE LE MAGISTRATURE E TUTTE

LE LEVE DEL POTERE.

Ad esempio infatti nel caso della scissione sul MONTE SACRO le TRATTATIVE avvennero tra

PLEBEI e IL SENATO.

IL SENATI E’ UN ORGANO DI CLASSE.

Esso è formato da TUTTI I PRINCIPALI ESPONENTI DELLE GENTES PATRIZIE.

processo di

LICINIAE SEXTIAE

Dopo le leggi è chiaro che questo

DEMOCRATIZZAZIONE DELLO STATO E DELLE ISTITUZIONI investe infine

necessariamente anche il SENATO !!!!!

Non è piu al passo con i tempi che un ORGANO COSI’ CENTRALE sia RISERVATO

SOLO AI PATRIZI ED UNA ESIGUA MINORANZA .

Per questa ragione anche in QUESTO CAMPO INTERVIENE UNA LEGGE, in realtà è un

PLEBISCITO, che va a RIFORMARE LA COMPOSIZIONE e la STRUTTURA DELL’ASSEMBLEA

SENATORIA.

Di questi riforma del PLEBISCITO che è data alla SECONDA META’ DEL QUARTO SECOLO, ci da

SESTO POMPEO FESTO

NOTIZIA in un testo piuttosto complicato .

LEX OVINIA TRIBUNICIA

Questo SESTO POMPEO FESTO ricorda il nome di una

(318-312) (TECNICAMENTE E’ UN PLEBISCITO)

PERCHE E’ IMPORTANTE ????

Perché è una legge di RIFORMA PROPOSTA DA I TRIBUNI.

Da questo complesso testo che solleva problemi davvero complicasti si evince anzitutto che

PRIMA DI QUESTO PLEBISCITUM erano i CONSOLI e negli anni in cui non c’erano i CONSOLI

erano i TRIBUNI MILITUM CONSULARI POTESTATE che NOMINAVANO I MEMBRI DEL SENATO

e li SCEGLIEVANO CON CRITERI DEL TUTTO SOGGETTIVI, cioè sceglievano LE PERSONE A

LORO PIU’ VICINE, prima tra i PATRIZI, poi quando si forma la NOBILITAS PATRIZIO PLEBEA

anche tra i PLEBEI DELLO STRATO PIU’ ELEVATO ma in ogni caso con CRITERI

SOGGETTIVI !!!!!!!

I CONSOLI o I TRIBUNI MILITUM CONSULARI POTESTATE nominavano

i SENATORI in MANIERA SOGGETTIVA .

Questo PLEBISCITUM OVINIUM cerca di PORRE UN LIMITE A QUESTO MECCANISMO che

porta ad avere dei NOMINATI nel SENATO REPUBBLICANO.

COSA STABILISCE LA LEGGE ????

LA NOMINA DEI SENATORI non venga più fatta dai CONSOLI O DAI

STABILISCE CHE affidata alla

TRIBUNI MILITUM CONSULARI POTESTATE, ma venga

MAGISTRATURA DEI CENSORI OGNI 5 ANNI

, i quali DEVONO PROCEDERE A

RINNOVARE LE COMPONENTI DEL SENATO:

NON PIU’ SOGGETTIVAMENTE, MA SEGUENDO UN PRECISO CRITERIO:

Nominare tutti coloro che avevano ricoperto negli anni precedenti UNA DELLE MAGISTRATURE

SUPERIORI, dove per MAGISTRATURE SUPERIORI si intendono quelle dei CENSORI, DEI

CONSOLI e dei PRETORI.

Tutti quelli che hanno rivestito queste magistrature devono essere scelti per il senato.

LE MAGISTRATURE MAGGIORI sono ELETTE DALLE ASSEMBLEE POPOLARI !!!!!

Quindi godono di una PROPRIA LEGITTIMAZIONE POLITICA.

Se il SENATO PER LEGGE (in base alla legge ovinia) DEVE ESSERE COMPOSTO DA QUESTI

il SENATO DIVENTA UN COLLEGIO DI

MAGISTRATI, questo significa che

MAGISTRATI, ossia un ORGANO formato da PERSONE ELETTE DAL

POPOLO . ma diventa ESSO

NON E’ PIU’ UN ORGANO NOMINATO SECONDO CRITERI SOGGETTIVI,

STESSO un ORGANO COLLEGATO (attraverso il meccanismo dell’elezione) ALLA

SOVRANITA’ POPOLARE.

L’IDEA DI FONDO è che in senato ci vanno solo coloro che avendo ricoperto le magistrature

SONO STATI SCELTI DAL POPOLO.

PLEBISCITUM OVINIUM fa il primo passo, ma non basta in

In realtà c’è da dire che questo

quanto gli EX CONSOLI, PRETORI E CONSOLI, NON ERANO NUMERICAMENTE

SUFFICIENTI PER COPRIRE TUTTI E 300 I POSTI.

Rimaneva quindi un certo numero di posti liberi in cui la nomina continuava ad avvenire

SECONDO CRITERI SOGGETTIVI DI CONVENIENZA POLITICA.

Qualche DECENNIO PIU’ TARDI un altro PLEBISCITO che forse si deve a CAIO FLAMINIO o

PLEBISCITO ATINIUM

comunque al gruppo di questo esponente dei POPULARE, chiamato .

Questo PLEBISCITUM ATINIUM stabilisce che se in SENATO RESTANO POSTI

LIBERI, si devono nominare gli EX AEDILES (plebei e curuli), i TRIBUNI DELLA

PLEBE E I QUESTORI .

Il combinato di questi PLEBISCITI azzera OGNI POSSIBILITA’ DI SCELTA DISCREZIONALE e

la LISTA DEL SENATO SI FORMA QUASI AUTOMATICAMENTE.

Il RISULTATO COSTITUZIONALE è enorme, perché tutti i MEMBRI DEL SENATO HANNO UNA

LEGITTIMAZIONE POLITICA DIRETTA DA PARTE DEL POPOLO.

Il senato che per lungo tempo era stata un’ASSEMBLEA DI PATRIZI,

diventa un ORGANO CHE RAPPRESENTA IL POPOLO !!!!!! !

Questo effetto dopo il PLEBISCITUM ATINIUM è accentuato da DUE ASPETTI:

- ENTRANO ANCHE I TRIBUNI DELLA PLEBE —> ELEZIONE DEMOCRATICA

- ENTRANO LE MAGISTRATURE MAGGIORI —> ELEZIONE DEMOCRATICA (caio flaminio

elimina il censo nell’organizzazione delle centurie)

Il SENATO ORA HA UNA LEGITTIMAZIONE POPOLARE !!!!!!!!!!!! !

SPQR= SENATUS POPULUSQUE ROMANUS

In quanto il SENATO è l’organo RAPPRESENTATIVO DEL POPOLO.

——— sextie”

Dopo il definitivo consolidarsi dell’assetto costituzionale delineato dalle leggi “liciniae che

avviene con una serie di leggi lungo tutto un secolo. La costituzione con la fine del 3 e gli inizi del

2 secolo ac raggiunge l’apogeo nel momento della sua massima perfezione. Roma oramai si

proietta oltre l’Italia verso il dominio del Mediterraneo e la Costituzione dell’Impero. In questo

contesto il numero e la funzione delle magistrature aumenta e vengono diversificati i compiti, in

pratica all’inizio della Repubblica esisteva quasi un’unica magistratura con tutti i poteri, ovvero il

consolato. Questo andava bene fino a quando Roma non diventa un impero, dove il numero e la

complessità dei compiti e delle questioni affrontate richiedevano delle magistrature più strutturate.

I consoli a partire dalla seconda metà del 3 secolo sono sempre più occupati nelle questioni

militari quindi esercitano in modo ridotto i poteri civili perche spesso lontano da Roma. Delle

funzioni civili si fanno carico altre magistrature. Le funzioni centrali sono due:

1. Funzione giudiziaria

2. Funzione legislativa

L’amministrazione della giustizia è distinta in due ambiti : quella civile e quella penale. Per la

sextie”

giustizia civile al tempo delle leggi “liciniae gli era stata creata una nuova magistratura alla

quale viene affidata tutta la gestione della giustizia civile. Questa nuova magistratura importante

per lo sviluppo del diritto romano è la pretura. Nel 367 ac c’è il primo pretore al quale se né

aggiunge un altro verso la metà del 3 secolo al quale è attribuita la giurisdizione civile tra romani e

stranieri. Già intorno alla metà del 3 secolo ac dopo la 1 guerra punica Roma stava diventando un

impero. L’egemonia politica e militare diventava anche egemonia economica. I romani intessono

sempre più spesso rapporti commerciali nel mediterraneo. I rapporti commerciali a volte generano

controversie civile tra le parti. Già vero la metà del 3 secolo ac il numero delle controversie in cui

una parte del processo è romana è un'altra è straniera costringe portarono ad aggiungere un

secondo pretore istituito nel 242 ac. Per distinguerli tra di loro a partire dal 242, il primo pretore

urbanus”

che conservava la giurisdizione nelle liti tra romani gli viene affidato il nome di “pretor

peregrinus”

mentre il secondo pretore prendi il nome di “pretor (perché i peregrini erano per lo più

che amministra il diritto tra

stranieri) e ha giurisdizione anche tra stranieri e stranieri. “Colui

cittadini e stranieri” (“pretor peregrinus”). I pretori sono fondamentali nello sviluppo del diritto

privato del secondo periodo storico che viene indicato per distinguerlo dall’antico “ius

civile” honorarum”

(dalle 12 ta

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appgiack di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Pesaresi Roberto.