Pensiero giuridico del 1764 e sviluppi successivi
Beccaria e la necessità di leggi chiare
Nel 1764, Beccaria esterna la necessità che le leggi siano chiare, scritte e precise. Sottolinea l'importanza del principio di irretroattività, dell'utilitarismo (non più pena retributiva, bensì pena utile nella misura in cui riesce a svolgere una prevenzione generale e speciale) e del ruolo del giudice come bocca della legge, fondante su di una seria separazione dei poteri (Montesquieu). La base di questo pensiero si riconosce nel sillogismo e nel principio di sussunzione: il giudice deve stabilire se il fatto concreto può subentrare nella fattispecie astratta.
Documenti formali principali
Dal punto di vista formale, tra i documenti principali vi sono la Petition of Rights (1774) e la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789).
La scuola classica e Carrara
Carrara si sviluppa in Italia nel 1800 e fa propri i principi dell'illuminismo (legalità, irretroattività, determinatezza), non contemplando però l'utilitarismo. Il reato è diviso in forza fisica di natura oggettiva, ad esempio, uccidere, e forza morale di natura soggettiva, il dolo o la colpa. La scuola classica si concentra sull'analisi del reato inteso nella sua astrattezza, ossia come costruzione jure penale filosofica (Carrara). La sanzione penale è concepita in chiave retributiva, ossia la sanzione deve retribuire il reato in quanto il soggetto ha il libero arbitrio di esercitare la sua qualità negativa.
Codici legali prima e dopo l'unità d'Italia
In Italia erano presenti tre codici: sardo-piemontese, toscano, e Regno delle Due Sicilie. Prima dell'unità si ricorda il codice albertino del 1839 modificato nel 1859. Nel 1889, i principi della scuola classica vengono trasfusi nel codice Zanardelli che non prevede la pena di morte e le cui norme appaiono meno severe. Tale impostazione è contraddetta dalla logica di difesa (leggi Crispi) e dal testo unico di pubblica sicurezza.
La scuola positiva
La scuola positiva si basa sul fatto che il soggetto è indotto da fattori sociali, economici o fisici a commettere reato. La sanzione non è più retributiva, bensì è rapportata alla pericolosità del soggetto, in quanto concepita come difesa sociale. In tal senso, essa ha una durata indeterminata e persiste finché permane la pericolosità del soggetto. La riforma del codice penale (progetto commissione Mortara, mai attuato) prevedeva interventi sanzionatori fra i quali Ferri ha individuato i sostitutivi penali: non più efficacia preventiva della pena, mentre appare più efficace un intervento con misure di carattere economico.
Critiche del socialismo giuridico
Il socialismo giuridico avvia una critica senza alcuna indicazione di propositi della scuola classica e della scuola positiva in particolare: il codice è visto come codice classico, si disapprova la logica del doppio livello di difesa in quanto si ritiene che il sistema debba essere valutato nel suo complesso.
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