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La necessità di leggi chiare e precise
Nel 1764, Beccaria esternò la necessità che le leggi fossero chiare e scritte in modo preciso. Sottolineò l'importanza del principio di irretroattività e dell'utilitarismo, che sostituiva la pena retributiva con una pena utile nella misura in cui fosse in grado di svolgere una prevenzione generale e speciale. Inoltre, sottolineò il ruolo del giudice come bocca della legge, basandosi su una seria separazione dei poteri secondo Montesquieu. Questa separazione dei poteri si basava sul sillogismo e sul principio di sussunzione, in cui il giudice doveva stabilire se il fatto concreto poteva rientrare nella fattispecie astratta.
Dal punto di vista formale, nel 1774 venne presentata la "petition of rights" e nel 1789 venne dichiarata la "dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino". In Italia, nel 1800, Carrara sviluppò i principi dell'illuminismo, come la legalità, l'irretroattività e la determinatezza, ma non contemplò l'utilitarismo. Il reato venne diviso in forza fisica di natura oggettiva, ad esempio l'uccidere, e forza morale di natura soggettiva.
Il dolo o colpa. La scuola classica si concentra sull'analisi di reato inteso nella sua astrattezza, ossia come costruzione jure penale filosofica (Carrara). La sanzione penale è concepita in chiave retributiva, ossia la sanzione deve retribuire il reato in quanto il soggetto ha il libero arbitrio di esercitare la sua qualità negativa. In Italia erano presenti tre codici: sardo piemontese, toscano, Regno delle due Sicilie. Prima dell'unità si ricorda il codice albertino del 1839 modificato nel 1859 e, nel 1889 i principi della scuola classica vengono trasfusi nel codice Zanardelli che non prevede la pena di morte e, le cui norme appaiono meno severe. Tale impostazione è contraddetta dalla logica di difesa (leggi Crispi) e dal testo unico di pubblica sicurezza. La scuola positiva si basa sul fatto che il soggetto è indotto da fattori sociali, economici o fisici a commettere reato. La sanzione non è più retributiva, bensì è
Rapportata la pericolosità del soggetto, in quanto concepita come difesa sociale. In tal senso essa ha una durata indeterminata e persiste finché permane la pericolosità del soggetto. La riforma del codice penale (progetto commissione Mortara, mai attuato) prevedeva interventi sanzionatori fra i quali Ferri ha individuato i sostitutivi penali: non più efficacia preventiva della pena, mentre appare più efficace un intervento con misure di carattere economico.
Il socialismo giuridico avvia una critica senza alcuna indicazione di propositi della scuola classica e la scuola positiva in particolare: il codice è visto come codice classico, si disapprova la logica del doppio livello di difesa in quanto si ritiene che il sistema debba essere valutato nel complesso dei tre codici.
La scuola tecnico giuridica ha le sue basi con Rocco che nel 1910 critica la scuola classica per il suo lavoro troppo astratto della scuola positiva per aver creato confusione usando.
Unadisciplina ausiliaria. La scuola sostiene la valutazione dogmatica del diritto penale vigente senza un approccio critico al sistema. Questa eccessiva analisi del testo giuridico ha un effetto positivo relativo all'analisi approfondita del sistema dato dal legislatore, e un effetto negativo in quanto esclude ogni valutazione in termini di efficacia e scopo. La corrente di decina gli anni cinquanta anche se nel 1926 con l'approvazione della legge sui provvedimenti in difesa dello Stato viene introdotta nuovamente la pena di morte per reati politici e, nel 1925 il governo è delegato con delega generica del parlamento perché non vi era intenzione profonda di modificare il codice Zanardelli, l'approvazione del nuovo codice vedrà la luce sono nel 1930 (cod Rocco). Il nuovo codice mantiene le garanzie di tradizione illuminista come principio di legalità, estende la pena di morte per i reati contro la persona, utilizza più ampiamente l'ergastolo.
Si evidenziano molti casi relativi alla responsabilità oggettiva o responsabilità senza colpa, previene in alcuni casi la sanzione congiuntiva (pena più misure di sicurezza). Il codice è aria di conciliare i risultati della scuola classica e della scuola positiva del cosiddetto