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Lo statuto alberitono e gli inizi del parlamentarismo in Italia

Dopo il brevissimo periodo di vigenza delle costituzioni delle Repubbliche del Triennio rivoluzionario 1796-1799 modellate sul testo francese del 1795 e dopo gli anni della dominazione napoleonica, in Italia si sviluppò il costituzionalismo grazie a numerosi tentativi insurrezionali della Restaurazione. Questi tentativi furono appunto definiti moti costituzionali, ad esempio, come le vicende del 1820 e 1821 quando, a Napoli e a Torino, gli insorti ottennero l'emanazione di una costituzione: si costituzione di Cadice trattò del testo spagnolo del 1812, la c.d. tradotta in italiano. Nel 1848 si verificarono in tutta Europa una serie di sollevazioni di orientamento liberale che assunsero in molti casi carattere rivoluzionario: - Francia: in Francia i moti provocarono l'abdicazione di Luigi Filippo d'Orléans e la proclamazione della II Repubblica il 24 Febbraio 1848. - Italia: si ebbero moti

Insurrezionali sostenuti dalla borghesia liberale mirati ad ottenere la concessione di carte costituzionali: la costituzione era ormai considerata come l'unico strumento in grado di garantire la tutela dei diritti di libertà. Si ebbero insurrezioni nel Regno di Napoli, in Sicilia, nel Regno di Sardegna, negli Stati pontifici, nel Ducato di Modena e in quello di Parma, nel Granducato di Toscana.

I moti che si verificarono nel Regno di Sardegna, del quale facevano parte anche i territori del Piemonte, della Liguria e della Savoia indussero il Re Carlo Alberto di Savoia a promettere con il Proclama di Moncalieri dell'8/02/1848 l'emanazione di una carta costituzionale d'ispirazione liberale: il 4 marzo 1848 venne effettivamente concesso lo Statuto del Regno di Sardegna. Mentre tutte le altre costituzioni italiane del 1848 furono abrogate non appena i moti insurrezionali terminarono, lo Statuto albertino rimase in vigore e, con l'unificazione del 1861.

Divenne lo Statuto del Regno d'Italia. Esso rimase formalmente in vigore, seppur completamente stravolto nella sostanza, anche nel periodo fascista finché, nel 1947, l'Assemblea Costituente emanò la Costituzione repubblicana che entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Nello specifico:

  • Il termine statuto venne scelto sia perché l'utilizzo del termine costituzione apparve inopportuno perché riconducibile all'esperienza giuridica della Rivoluzione francese sia perché il termine statuto si collegava alle fonti della tradizione monarchica sabauda medievale;
  • Il testo ha il carattere di costituzione ottriata in quanto la sua redazione non proviene dall'attività di un'assemblea costituente ma da un atto unilaterale del sovrano: si tratta di un'auto-limitazione di un sovrano assoluto che, in questo modo, stabilisce di rinunciare a parte della sua autonomia. Non a caso il Preambolo dello Statuto si conclude
con una "disolenne affermazione del Re che ribadisce l'unilateralità dell'atto:Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue." rigido flessibile Per quanto riguarda il carattere o dello Statuto occorre innanzitutto tener presente la mancanza di una disciplina della procedura di revisione costituzionale. Ora, da un lato la definizione legge fondamentale perpetua ed irrevocabile dello Statuto quale contenuta nel Preambolo avrebbe potuto far considerare il testo come assolutamente rigido, cioè non modificabile in nessun modo, dall'altro prevalse invece una diversa interpretazione che considerò non modificabile solo l'atto unilaterale del sovrano della concessione dello Statuto. In questo modo si ritenne che la carta fosse flessibile e che quindi le disposizioni della carta avrebberoIl testo formattato con tag html sarebbe il seguente:

Il legislatore si era largamente ispirato alle Chartes francesi del 1814 e del 1830 e, in misura minore, alla costituzione belga del 1831. Numerosi articoli non sono altro che la traduzione letterale in italiano della formulazione francese delle Chartes. Lo statuto configura una monarchia costituzionale pura.

Lo Statuto può essere senza dubbio inserito nella categoria delle costituzioni brevi in quanto si limita a enunciare i diritti fondamentali e a definirne l'assetto istituzionale, mentre non individua obiettivi comuni, né prevede norme di tipo programmatico.

Lo Statuto è composto da 84 articoli e non contiene una dichiarazione dei diritti. Ampia è la disciplina dell'istituto monarchico al quale sono dedicati gli articoli 1-23.

I diritti e i doveri sono enunciati negli articoli 24-32:

  • Uguaglianza;
  • Libertà personale;
  • Libertà di stampa;
  • Inviolabilità del domicilio e della

proprietà; Libertà di riunione; Obbligo contributivo. Altre norme di garanzia sono presenti negli articoli dedicati all'ordine giudiziario e si riferiscono ai principi dell'inamovibilità dei giudici, del giudice naturale, della pubblicità delle procedure.

Il Parlamento era bicamerale, composto dal Senato di nomina regia e vitalizia e dalla Camera dei deputati, elettiva. Da notare che lo Statuto non disciplinava in alcun modo il sistema elettorale. Nella vigenza fu utilizzato un sistema di suffragio censitario. Il diritto di voto fu progressivamente esteso fino alla concessione del suffragio universale maschile nel 1912, applicato poi nel 1913.

Del potere esecutivo, secondo l'art 5, era titolare esclusivamente il Re: solo appartiene il potere esecutivo;

Per l'art 65 i Ministri erano liberamente nominati e revocati dal Re, senza alcun intervento del Parlamento. Mancava quindi l'istituto della fiducia "i ministri"

suo responsabile, il Parlamento. Pertanto, si può utilizzare il seguente codice HTML per formattare il testo:

sono responsabili”,parlamentare. La previsione dell’art 67 nonspecifica l’autorità nei confronti della quale si sarebbe esercitata questaresponsabilità: quindi si doveva necessariamente ritenere che, sulla base delcombinato disposto degli artt 5,65e67, i Ministri sarebbero statiresponsabilità di fronte al Re;mancava completamente una disciplina del “governo”: lo Statuto, infatti, utilizza specificamente il termine governo solo all’art 59 e all’art 67 senzaperò definirne composizone, caratteristiche e funzioni. In base al fatto che loStatuto aveva stabilito una monarchia costituzionale pura attribuendo al Rel’esercizio esclusivo del potere esecutivo e in base all’assenza di unadisciplina del governo e alla vaghezza di alcune norme, si stabilì una prassitendente ad una progressiva parlamentarizzazione del sistema: si affermòl’esigenza di un legame stabile tra il governo e il suo responsabile, il Parlamento.

Parlamento che evidenziava la "fiducia" della quale godeva l'esecutivo da parte del legislativo e forniva al governo una chiara legittimazione. Il venir meno di questa fiducia avrebbe provocato le dimissioni del governo. In questo contesto il Re fu indotto a subordinare la nomina del governo alla disponibilità del Parlamento ad accordargli la fiducia. Governo. Nell'ambito del Governo, nonostante lo Statuto non ne contemplasse esplicitamente l'esistenza, emerse la figura del Presidente del Consiglio dei Ministri, cui furono affidati la responsabilità e il coordinamento del governo. Fu soprattutto grazie all'operato di Cavour che si avviò nella prassi quella evoluzione che condusse alla parlamentarizzazione del sistema: la formalizzazione del ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri si realizzò però solo con il decreto del 14/11/1901 del governo Zanardelli che definì composizione e prerogative del.

governo.In Italia l'evoluzione della forma di governo fu influenzata dai diversi sistemi• elettorali succedutisi. Lo Statuto non prevedeva alcuna disciplina del sistema elettorale. La prima legge elettorale, del 17/03/1848 stabilì un suffragio censitario, basato su collegi uninominali a doppio turno, con ballottaggio dei due candidati più votati qualora nessuno avesse raggiunto un risultato di almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti espressi. Questo sistema venne esteso anche allo Stato unitario.Nel 1882, dopo l'avvento della Sinistra al potere, fu realizzata una riforma• elettorale che comportò un primo allargamento del suffragio e l'istituzione di collegi plurinominali con scrutinio di lista. Con la legge 5 maggio 1891 si tornò al collegio uninominale a doppio turno. Altre riforme si ebbero con le leggi elettorali del 1912 e del 1913 che attuarono un ulteriore e considerevole allargamento del suffragio

con l'ammissione al voto di tutti i cittadini di sesso maschile con più di 30 anni e con limitazioni per gli analfabeti di età inferiore ai 30 anni. Infine, con la legge del 15 agosto 1919, fu concesso il voto a tutti i cittadini di sesso maschile maggiorenni e introdotto il sistema proporzionale. Le elezioni del 1919, svoltesi con la nuova legge elettorale, videro l'affermazione dei socialisti e dei cattolici, fortemente critici nei confronti dello Stato liberale e, fino ad allora, privi di una effettiva rappresentanza parlamentare a causa del suffragio censitario. Nello specifico, per quanto riguarda i cattolici, bisogna ricordare che il lungo contrasto con il Regno d'Italia unitario, originato dalla Questione romana e, più in generale, dall'adesione al liberalismo dello Stato sabaudo, aveva indotto il Papa Pio IX a proibire ai fedeli la partecipazione alla vita politica con la Bolla del 1874. Questo divieto venne progressivamente meno nel corso dei primi anni del Novecento.

anni del 900consentendo una maggiore partecipazione dei cattolici alla politica italiana el'organizzazione di un partito d'ispirazione cattolica, il Partito Popolare,fondato nel 1919 da Luigi Sturzo.

Le ripetute crisi di governo e la paralisi del Parlamento imposero nel 1921 lo scioglimento della Camera dei deputati. Le elezioni del 1921 viderol'affermazione dei partiti socialista e popolare e l'ingresso alla Camera di un primo gruppo di deputati del Partito Fascista: la composizione politicaparlamentare era estremamente frammentata e caratterizzata dallaprevalenza delle forze di opposizione al sistema liberale. Nel frattempo il conflitto sociale, caratterizzato da frequenti manifestazioni, occupazioni difabbriche e scioperi, e lo scontro politico si erano inaspriti nel paese a causadello sviluppo dello squadrismo fascista.

L'impossibilità di accordarsi tra le forze politiche portò a una situazione di instabilità e tensione che culminò con la marcia su Roma nel 1922 e l'ascesa al potere di Benito Mussolini.

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aalquadrato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto moderno e contemporaneo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Sarti Nicoletta.