FILONE ITALIANO:
L’Italia conquistata dalle armate napoleoniche, Napoleone aveva esteso i suoi codici a
tutta la penisola, compreso quello penale. Che cosa accade una volta che Napoleone è
sconfitto? A ciascuno dei sovrani restaurati appare impraticabile un ritorno alla
situazione previgente, dopo la caduta di Napoleone i vari stati pre unitari si dotano di
codici tenendo ben presente come modello quello penale napoleonico. Il primo codice
pre unitario è il codice borbonico 1819, nel regno delle due sicilie. Il codice penale del
1819 è quello che più si allontana rispetto al modello francese. C’è un numero
maggiore di ipotesi in cui è prevista la pena di morte, inasprimento delle pene previste
per i reati contro la religione. I codici più vicini a quello francese sono quelli di Parma e
Piacenza e poi il codice Estense di Modena.
Nel regno di Sardegna avviene viene restaurato i sovrano c’è abrogazione dei codici
francesi, viene restaurato lo status quo ante cioè la situazione precedente. Il codice
penale sabaudo arriva nel 1839, nel 1832 nello stato pontificio c’era stato il
regolamento dei delitti e delle pene. Nel ducato di Toscana Leopoldo II introduce il
codice penale toscano che univa moderazione e tecnica e prescriveva in un numero
molto ridotto la pena di morte. Questo per dire che ovunque però un ruolo essenziale
l’ha svolto il codice di Napoleone che è stato un modello esemplare.
Nel 1861 avviene l’unificazione d’Italia, lo stato guida è quello sabaudo, il testo
fondamentale è il codice penale sabaudo del 1859 che aveva sostituito il codice del
’39. Con l’unificazione viene esteso il testo dei Savoia alla penisola con un’eccezione
importante nel senso che in Toscana mantengono il codice di Leopoldo II e inoltre nel
sud Italia il testo sabaudo subisce delle modifiche. 25
Per più di due decenni in Italia c’è la compresenza di tre testi penali: codice sabaudo,
in Toscana il codice di Leopoldo II e nel sud Italia il codice sabaudo con delle modifiche.
Contemporanea vigenza di codici diversi fino a quando non arriva il codice unitario
dell’Italia unita del 1889, il codice Zanardelli considerato il testo di un buon codice con
qualità tecnica elevata e garantista che è frutto di una concezione liberale del diritto
penale. Un ruolo importante lo ha avuto la scuola classica del diritto penale che si
pone in continuità rispetto all’Illuminismo. Massimo esponente è Francesco Carrara. Il
reato è considerato per quello che è, cioè in senso oggettivo cioè si studia il fatto
criminoso. Il codice Zanardelli ha avuto il merito di aver abolito la pena di morte che
viene sostituito con l’ergastolo e aveva attenuato le pene. Si pone delle
preoccupazioni di tipo rieducativo prevedendo delle sanzioni alternative, sostitutive a
tutela di soggetti particolari come i minori, gli infermi di mente … si cerca di garantire
il cittadino di fronte all’autorità ad es. lo sciopero in quanto tale non viene punito ma
solo se compiuto con minaccia.
Si pensa anche ad una riforma del codice Zanardelli, Enrico Ferri era uno dei giuristi
incaricati, il presidente della commissione che è un’esponente della scuola penale
positiva. Si contrappone alla scuola classica che era in continuità con l’Illuminismo. La
scuola penale positiva ha un approccio diverso rispetto al punire, ha un approccio più
complesso, interdisciplinare.
Bisogna avere attenzione per l’ambiente in cui matura il reato fa si che si afferma una
nuova sensibilità e una nuova concezione della pena. Al centro non c’è più il fatto ma il
soggetto autore della fattispecie criminosa cioè l’idea che emerge è che il reato veniva
posto in essere più che per una libera scelta sotto impulso, a causa del contesto
ambientale o dello stato fisico del soggetto.
La pena non deve solo punire il reo ma puntare anche alla difesa sociale della
collettività e quindi per fare questo è importante la prevenzione che deve essere
tarata in riferimento alla pericolosità del soggetto più che gravità del reato. Un
passaggio dal reato al reo.
Un primo indirizzo di diritto penale è quello della scuola classica poi quello della scuola
positiva e poi si afferma un terzo indirizzo tecnico – giuridico. Qui il diritto penale si
deve fermare al dato tecnico formale cioè al dato normativo vigente, un dato tecnico
neutrale del diritto. Il fascismo si troverà in una condizione statalistica. Il codice penale
ancora in vigore è quello del 1930, il codice Rocco diviso in tre libri, parte generale,
delitti e contravvenzioni. Viene reintrodotta la pena di morte, aumentano i casi in cui è
prevista l’ergastolo, in genere si rafforzano i caratteri autoritari.
Lezione del 01/03/2022:
La rivoluzione francese è stato un evento spartiacque con il quale ha termine
un’esperienza lunghissima, il medioevo e si prefigura il moderno. La rivoluzione è stato
un fenomeno molto complesso, correttamente dovremmo parlarne al plurale cioè
parlare di rivoluzioni. Ha conosciuto varie fasi, a ciascuna di questi fasi è corrisposto
un assetto giuridico costituzionale diverso. Una prima fase che possiamo definire filo
monarchica, moderata, una seconda fase giacobina cioè la fase del terrore e poi la
fase napoleonica autoritaria. Al termine della parabola napoleonica c’è la
restaurazione. Questo trova riscontro a livello di codici e costituzioni.
Nell’antico regime in Francia era presente una costituzione del regno in senso
sostanziale, c’erano un insieme di leggi che tutte insieme costituivano la costituzione.
Queste leggi fondamentali sono la legge salica che dettava legge in materia di 26
successioni al trono. Poi delle norme relative all’inalienabilità del demanio regio.
Inalienabilità = indisponibilità. Leggi fondamentali erano norme relativo al
funzionamento dei parlamenti che erano i supremi tribunali di Francia e norme relative
agli stati generali, quindi norme di garanzia dei cittadini. Tutte queste norme
formavano la costituzione cioè le leggi fondamentali del regno di Francia. Norme di
natura consuetudinaria tramandate nei secoli. Era possibile individuare una gerarchia
delle fonti in questo assetto giuridico. In primis queste leggi fondamentali, poi le leggi
dei sovrani poi le sentenze dei parlamenti e poi le consuetudini. Rapporto sovrano-
parlamenti: la monarchia francese ha un carattere giurisdizionale cioè che il sovrano è
il primo legislatore, primo giudice, i parlamenti erano i grandi tribunali e
amministravano la giustizia in nome del re e in particolare avevano un potere, un
diritto di interinazione cioè i grandi tribunali erano chiamati a interinare gli atti del
sovrano cioè registrare, effettuavano un controllo generale sulla legge che il sovrano
voleva emanare, poi davano il loro placet ed il regolamento entrava in vigore a tutti gli
effetti. Se però il grande tribunale riteneva per qualche ragione di negare il suo placet,
non registrava l’atto ma effettuava una rimostranza cioè diniego motivato. Il re a
questo punto poteva chiedere di nuovo la registrazione, il supremo tribunale poteva
effettuare un secondo diniego. A questo punto se il sovrano riteneva assolutamente
necessario l’entrata in vigore di quel provvedimento poteva recarsi personalmente nel
palazzo in cui aveva sede il più grande tribunale, a Parigi e così imponeva la
registrazione.
Questo modo di procedere ricorda il procedimento per l’entrata in vigore di una legge
tra parlamento e presidente della repubblica.
Questo per dire che i parlamenti voluti dal sovrano, sicuramente in un’ottica di
accentramento, si muovessero secondo il suo volere delle volte diventano centri di
potere riottosi rispetto alle richieste del sovrano. Grandi tribunali molto simili ad una
corte di Cassazione e fungevano anche da corte Costituzionale. Un potere enorme.
Luigi XV ad un certo punto esasperato deciderà di chiudere i tribunali.
Nel 1789 vengono convocati gli stati generali, la convocazione mancava dal 1614.
Stati generali vuol dire che venivano chiamati a raccolta i rappresentanti dei tre ordini
cioè nobiltà, clero e terzo stato. Era ancora aperto il dibattito degli illuministi. I
rivoluzionari si servono delle idee di questi grandi uomini e le piegano ai loro fini e
combattono la rivoluzione in nome di quegli ideali.
La rivoluzione ha una natura circostanziale cioè non c’è un registra che pianifica tutto.
La rivoluzione scoppia per una questione in apparenza secondaria, procedurale cioè
agli stati generali si votava per stato quindi i provvedimenti di solito passavano per 2 a
1 perché i nobili votavano con il clero ed il terzo stato vedeva molte volte le proprie
richieste respinte.
Allora il terzo stato comincia a chiedere che il numero dei loro rappresentanti venga
raddoppiato, lo ottiene ma non ottiene la seconda proposta cioè chiede che si voti per
testa ma non per stato e questa richiesta non viene accettata e allora i rappresentanti
del terzo stato si dichiarano assemblea nazionale cioè abbandonano gli stati generali e
si dichiarano rappresentanti della nazione. Con il giuramento della pallacorda i
rappresentanti giurano di non separarsi mai, fino a quando non avrebbero ottenuto
una costituzione.
Che cos’è il terzo stato? Tutto, che cosa è stato fino ad ora? Nulla, che cosa vogliamo
che sia? Qualcosa. 27
All’interno della rivoluzione ci sono dei momenti che dobbiamo avere presenti:
- Presa della Bastiglia nel luglio dell’89, era un evento simbolico;
- Caduta di Robespierre nel ‘94, termine del terrore e dei bagni di sangue;
- Novembre ’99 colpo distato di Napoleone e di lì a poco inizio della sua dittatura
e poi del suo impero.
Carattere veramente giuridico e politico della Rivoluzione. Importanza riconosciuta al
diritto perché tramite essa si arrivi ad una rigenerazione dell’uomo. L’idea che si possa
costringere l’uomo alla libertà, raggiungimento a tutti i costi della libertà. La
Rivoluzione proclama i diritti ma poi annienta, distrugge gli oppositori quindi una ultra
politicizzazione dell’elemento giuridico.
Riforme che investono durante la Rivoluzione in campo di diritto privato e della
giustizia:
I grandi nemici erano quelli che avevano il monopolio del diritto quindi i giudici dei
grandi tribunali e tutti i giuristi perché considerati come quelli più legati al vecchio
mondo. Si vuole ripensare la giustizia cioè il modo di amministrarla e poi il diritto.
Innanzitutto vengono chiusi i grandi parlamenti, viene introdotto il refere legislatif nel
1790 perc
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Storia del diritto moderno e contemporaneo
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