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5-10-2007

Storia del diritto medievale e moderno

Ordinamento e tipo di normazione che esisteva nell’impero carolingio che viene definita come

espressione nuova rispetto alle norme che provenivano dai re e si chiamavano in vari modi: editti

decreta ecc,le norme carolingie, quelle che provengono dal re, quindi sono espressione del così

detto banno regio, potere regale, prendono il nome di capitolari, capitolare a singolare capitularia

al plurale. Prendono questo nome perché normalmente queste leggi erano riunite tra di loro e

divise in capitoli, erano divise in capitoli anche prima però questo denominazione diventa tecnica

per indicare le norme che provengono dai sovrani carolingi. Le norme che provengono dai sovrani

non esaudiscono però le norme del diritto all’interno dell’ordinamento, perché era anche forte

l’influsso delle consuetudini delle singole popolazioni germaniche, consuetudine che raccolte

prendevano il nome di leges, in linea generale nel medioevo più maturo quando si parla di leges si

intendono le leggi romane, in questo caso invece si intende neanche la singola legge ma lex è il

complesso normativo di un certo popolo, nell’edizione moderna di questi testi il titolo che viene

dato a queste opere è leges nationes germanicorum, legge della stirpe dei popoli germanici. I

capitolari potevano essere di tipi diversi però ed esisteva principalmente una suddivisione che

avevano effettivamente operato, però a noi proviene da una raccolta che fu fatta nel 9 secolo da un

privato che era un abate franco che si chiamava Anselgildo, il quale cominciò privatamente a

raccogliere i capitolari di Carlo Magno e poi del figlio che man mano aumentavano e alla fine

questa diviene una raccolta di 4 libri ci cui 2 erano di capitularia mundana e 2 erano di capitularia

ecclesiastica. Oltre ai capitularia mondana ed ecclesiastica esisteva una categoria che non si

riusciva bene a definire se fossero mundana o ecclesiastica che venne definita capitularia mixti. La

differenza tra capitularia mundana ed ecclesiastica è nel fatto che nella mundana sono delle

norme laiche, che riguardano l’ordinamento carolingio e i suoi effetti, invece le capitularia

ecclesiastica avevano come oggetto cose che riguardavano la chiesa, ma non problematiche

esterne come quelle del diritto ecclesiastico = norme di diritto pubblico dello stato che riguardano

i rapporti i religiosi; ma riguardava riforme interne alla chiesa, al diritto canonico. La chiesa non

sembra avere gradito tantissimo questi interventi cesaropapismi = l’imperatore cerca di

disciplinare la chiesa; in realtà in questa fase storica la chiesa accetta e favorisce questo

atteggiamento perché Carlo Magno interpreta l’impero concessogli dal papa con una funzione

religiosa, di protezione della chiesa. Per capire come si è arrivati a questo bisogna tornare

indietro a Diocleziano dove i cristiani venivano perseguitati, questo cambia con Costantino nel 313

con l’editto di Milano diede la libertà religiosa e fece cessare le persecuzioni nei confronti dei

cristiani, e fece anche una serie di provvedimenti nei confronti dei cristiani come per esempio gli

ristituì dei beni che erano stati loro tolti ed evarò alcuni istituti già presenti nel diritto romano che

potevano essere eseguiti anche dai cristiani come le piscopalis audentia, una sorta di arbitrato

consentito tra cristiani che veniva regolato dal vescovo, che potevano risolvere delle controversie

che non erano di diritto penale, questo sta ora alla base della giurisdizione ecclesiastica del foro

ecclesiastico. Gli atteggiamenti di Costantino nei confronti della chiesa si erano uniti ad

atteggiamenti più evasivi, come per esempio il fatto che i concili venivano convocati

dall’imperatore invece che dal papa crearono vari problemi e questi atteggiamenti diventarono

complessi da controllare per la chiesa. Verso la fine del 5 secolo il papa Gelazio primo espresse il

suo pensiero su questo argomento, questa lettera è diventata una caposaldo dei rapporti tra impero

e chiesa perché contiene il principio Gelaziano. In questa lettera Gelazio diceva che esistevano due

autorità che reggono il mondo: 1 si dedica alla salvezza delle anime, l’altra si dedica alla

disciplina delle doti regolari. Queste due autorità si compenetrano per cui il sacerdote come

cittadino è parte dell’impero e l’imperatore come cristiano è sottoposto al papa. Quindi indicava

queste due autorità come l’autorità sacra dei pontefici e l’autorità regale, questo principio

regolava da un alto i confini e dall’altro riconosceva l’autorità dell’imperatore. Questo principio

Gelaziano regge i rapporti,in teoria, tra impero e chiesa per tutto il medioevo, a questo princip

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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