5-10-2007
Storia del diritto medievale e moderno
Ordinamento e tipo di normazione che esisteva nell’impero carolingio che viene definita come
espressione nuova rispetto alle norme che provenivano dai re e si chiamavano in vari modi: editti
decreta ecc,le norme carolingie, quelle che provengono dal re, quindi sono espressione del così
detto banno regio, potere regale, prendono il nome di capitolari, capitolare a singolare capitularia
al plurale. Prendono questo nome perché normalmente queste leggi erano riunite tra di loro e
divise in capitoli, erano divise in capitoli anche prima però questo denominazione diventa tecnica
per indicare le norme che provengono dai sovrani carolingi. Le norme che provengono dai sovrani
non esaudiscono però le norme del diritto all’interno dell’ordinamento, perché era anche forte
l’influsso delle consuetudini delle singole popolazioni germaniche, consuetudine che raccolte
prendevano il nome di leges, in linea generale nel medioevo più maturo quando si parla di leges si
intendono le leggi romane, in questo caso invece si intende neanche la singola legge ma lex è il
complesso normativo di un certo popolo, nell’edizione moderna di questi testi il titolo che viene
dato a queste opere è leges nationes germanicorum, legge della stirpe dei popoli germanici. I
capitolari potevano essere di tipi diversi però ed esisteva principalmente una suddivisione che
avevano effettivamente operato, però a noi proviene da una raccolta che fu fatta nel 9 secolo da un
privato che era un abate franco che si chiamava Anselgildo, il quale cominciò privatamente a
raccogliere i capitolari di Carlo Magno e poi del figlio che man mano aumentavano e alla fine
questa diviene una raccolta di 4 libri ci cui 2 erano di capitularia mundana e 2 erano di capitularia
ecclesiastica. Oltre ai capitularia mondana ed ecclesiastica esisteva una categoria che non si
riusciva bene a definire se fossero mundana o ecclesiastica che venne definita capitularia mixti. La
differenza tra capitularia mundana ed ecclesiastica è nel fatto che nella mundana sono delle
norme laiche, che riguardano l’ordinamento carolingio e i suoi effetti, invece le capitularia
ecclesiastica avevano come oggetto cose che riguardavano la chiesa, ma non problematiche
esterne come quelle del diritto ecclesiastico = norme di diritto pubblico dello stato che riguardano
i rapporti i religiosi; ma riguardava riforme interne alla chiesa, al diritto canonico. La chiesa non
sembra avere gradito tantissimo questi interventi cesaropapismi = l’imperatore cerca di
disciplinare la chiesa; in realtà in questa fase storica la chiesa accetta e favorisce questo
atteggiamento perché Carlo Magno interpreta l’impero concessogli dal papa con una funzione
religiosa, di protezione della chiesa. Per capire come si è arrivati a questo bisogna tornare
indietro a Diocleziano dove i cristiani venivano perseguitati, questo cambia con Costantino nel 313
con l’editto di Milano diede la libertà religiosa e fece cessare le persecuzioni nei confronti dei
cristiani, e fece anche una serie di provvedimenti nei confronti dei cristiani come per esempio gli
ristituì dei beni che erano stati loro tolti ed evarò alcuni istituti già presenti nel diritto romano che
potevano essere eseguiti anche dai cristiani come le piscopalis audentia, una sorta di arbitrato
consentito tra cristiani che veniva regolato dal vescovo, che potevano risolvere delle controversie
che non erano di diritto penale, questo sta ora alla base della giurisdizione ecclesiastica del foro
ecclesiastico. Gli atteggiamenti di Costantino nei confronti della chiesa si erano uniti ad
atteggiamenti più evasivi, come per esempio il fatto che i concili venivano convocati
dall’imperatore invece che dal papa crearono vari problemi e questi atteggiamenti diventarono
complessi da controllare per la chiesa. Verso la fine del 5 secolo il papa Gelazio primo espresse il
suo pensiero su questo argomento, questa lettera è diventata una caposaldo dei rapporti tra impero
e chiesa perché contiene il principio Gelaziano. In questa lettera Gelazio diceva che esistevano due
autorità che reggono il mondo: 1 si dedica alla salvezza delle anime, l’altra si dedica alla
disciplina delle doti regolari. Queste due autorità si compenetrano per cui il sacerdote come
cittadino è parte dell’impero e l’imperatore come cristiano è sottoposto al papa. Quindi indicava
queste due autorità come l’autorità sacra dei pontefici e l’autorità regale, questo principio
regolava da un alto i confini e dall’altro riconosceva l’autorità dell’imperatore. Questo principio
Gelaziano regge i rapporti,in teoria, tra impero e chiesa per tutto il medioevo, a questo princip
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