LA CRISI CAROLINGIA: DAL FEUDO ALL’IMPERO
OTTONIANO (FINE SECOLO IX-SECOLO X)
LA CONSUETUDINE: LE PREMESSE ECCLESIASTICHE FINO ALL’XI
SECOLO
La legislazione carolingia attesta il culto per la norma scritta. In quest’epoca
ebbe un ruolo fondamentale la consuetudine. Il diritto godeva nel suo
complesso di una specie di presunzione di giustizia: il più noto dell’Alto
Medioevo, Isidoro vescovo di Siviglia, nei primi decenni del 600, aveva
ricordato che “il diritto è detto così perché giusto”. Esso trovava la sua fonte
oltreché nella legge nella consuetudine anche nel comportamento radicato nei
costumi di un popolo. Quando mancava la legge, la consuetudine doveva
considerarsi una legge. Il rapporto legge-consuetudine è un tormento per la
cultura giuridica che volesse rispettare la legge e al tempo stesso considerare
le mutevoli necessità di governo del presente, collettivo e individuale.
La Chiesa indica proprio nella tradizione consuetudinaria una delle fonti
integrative della Scrittura: essa è costituita dal patrimonio di dottrine, scritte e
non intaccabili del diritto divino.
La dialettica di consuetudine e legge è tipica di questa cultura. I concili
ecclesiastici generali e provinciali, avevano lo scopo di fornire
un’interpretazione autentica, autoritativa ed indiscutibile delle norme e
consuetudini del patrimonio tradizionale. Dopo Isidoro, il rapporto
consuetudo-lex, si era squilibrato a favore delle strutture pubbliche. Nella crisi
apertasi con l’888, divenne naturale riferirsi alla lex e alla consuetudo in
termini scambievoli.
ALLE ORIGINI DEL PROBLEMA FEUDALE: IL VASSALLAGGIO
Un altro aspetto della consuetudine può essere considerata la struttura che gli
storici hanno chiamato feudale. Il vassallaggio non va confuso con il feudo.
L’istituto feudale allora implicava la rinuncia da parte dello Stato al governo di
intere aree territoriali, amministrate in via ereditaria da famiglie che le avevano
ricevute in feudo per successione, o a titolo oneroso, cioè acquistando dal
principe o dal precedente possessore la titolarità della signoria, oppure a titolo
gratuito, come ricompensa per servizi resi o per promettere una fedeltà
preziosa ma incerta.
Il vassallaggio carolingio non è assimilabile al feudalesimo come formazione
economico-sociale, ovvero come lunga età pre-capitalistica della storia
disegnata da Karl Marx sulla base della storiografia del primo 800.
Non si riscontra la delega dei poteri pubblici per il governo di un determinato
territorio. I conti del regno longobardo-franco erano funzionari amovibili (che si
possono rimuovere) che amministravano per conto del re le contee. I Carolingi
miravano al governo locale congiunto e armonico di conti e di vescovi.
All’interno della contea sopravvissero grandi e piccoli liberi allodieri, pieni
proprietari tenuti soltanto alle prestazioni pubbliche per sé e per i propri servi:
pagamento delle decime ecclesiastiche, servizio militare, riparazioni di ponti,
strade edifici pubblici, chiese, partecipazione alle operazioni di polizia e
all’amministrazione della giustizia. Ai servizi erano tenuti in quanto uomini
liberi perché di solito esenti da vincoli di tipo vassallatico nei confronti di conti
e vescovi. Questi furono vassalli del re, cioè suoi fedeli in forza di un
giuramento, detto vassallatico, che investì le massime cariche dello Stato e
delle chiese e le loro rispettive clientele.
Quella carolingia non fu una monarchia feudale, ma uno Stato caratterizzato
dalla complessità dell’apparato pubblico. Oltre ai conti e marchesi vi erano
anche altri vassalli che esercitavano alte funzioni a corte o nei regni, come i
duchi messi a capo di grandi circoscrizioni comprensive di più comitati.
Il mondo franco si affermò anche grazie alle solidarietà militari dei capi, che
accentuarono il rilievo dei rapporti personali, delle fedeltà interpersonali,
clientelari. Il giuramento confermava i rapporti e suggeriva la loro intangibilità.
Il governo medievale e feudale privilegiava determinati sudditi per il loro
ravvicinato e fiduciario rapporto con la corona o con i potenti. Una volta
provata la fedeltà al senior era possibile acquistare un honor (carica) al
governo civile o ecclesiastico di un territorio. Solo le testimonianze di destrezza
militare o le capacità di governo, le raccomandazioni e la capacità di saper
operare nei vari settori, permettevano il conseguimento della carica. Le attività
di governo erano svolte per la fedeltà giurata al proprio superior. Nella
competizione politico-sociale non c’era par condicio, anzi, nelle corti feudali e
nei castelli si riproduceva il privilegio attraverso le iniziazioni cavalleresche. In
questo contesto va distinta una prima società feudale, caratterizzata dalla
concorrenza dei vassi fedeli, esposti anche alla destituzione (rimozione) da
parte del senior feudale (il concedente) mediante la revoca del beneficium
(bene o diritto concesso al vassallo) e la situazione che conferma l’ereditarietà
degli honores e dei feudi. L’atto che segnò l’avvio del feudalesimo è l’Edictum
de beneficiis, o Constitutio de feudis, emanata da Corrado II nel 1037. Con
questo testo, i feudatari ottennero la successione nei benefici e l’irrevocabilità
della concessione salvo nei casi in cui il concessionario si macchiasse di grave
colpa nei confronti del concedente; essa doveva essere valutata da un
tribunale di pari, cioè di vassalli interessati alla causa, oppure dalla corte
imperiale o dei suoi missi.
La carenza di un apparato di funzionari retribuiti e revocabili, rendeva
indispensabile creare una rete di rapporti personali che si manifestavano
sempre più infidi data l’illicenziabilità ottenuta dai vassalli sul piano giuridico.
Era una società di ordini in cui ognuno aveva una posizione ben definita: i
militari (bellatores), i chierici, e i laboratores per lo più contadini, liberi o servi
dei mansi (fattorie) a cui si aggiungeranno i mercatores e una serie di artigiani,
che segneranno la ripresa delle città dal Mille in poi.
LE FALSIFICAZIONI ECCLESIASTICHE
Quando, nel corso del IX sec, si palesò il declino della dinastia carolingia, ci fu
una crisi anche dell’istituzione ecclesiastica. Fu simbolico l’episodio della dieta
di Èparnay dell’846. I provvedimenti regi non recepivano più le esigenze delle
chiese, perciò ci furono una serie di falsificazioni di testi normativi che
intendevano sopperire all’attività regia in materia ecclesiastica.
Uno dei più noti testi creati ex novo, è la Donazione di Costantino in cui
compare l’imperatore Costantino che, guarito dalla lebbra grazie a papa
Silvestro, dona a Roma e l’intero Occidente al papa. Questo testo ebbe larga
circolazione perché confluì nelle Decretali Pseudo-isidoriane e successivamente
nel Decreto di Graziano, testo universitario del secolo XII.
Gli ambienti ecclesiastici si posero all’opera per contraffare i capitularia che
non ottenevano più dal potere sovrano. Alla metà del sec IX risale la raccolta
mista di originali e di falsi opera di Benedetto Levita, che prese parte dei suoi
materiali dalla precedente raccolta di Ansegiso.
Le raccolte di capitolari non devono confondersi con le raccolte specifiche di
canoni circolanti. La più famosa in età carolingia fu la famosa Collectio
Dionysio-Hadriana, espressione della volontà romana di unificare le normative
canonistic
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