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LA CRISI CAROLINGIA: DAL FEUDO ALL’IMPERO

OTTONIANO (FINE SECOLO IX-SECOLO X)

LA CONSUETUDINE: LE PREMESSE ECCLESIASTICHE FINO ALL’XI

SECOLO

La legislazione carolingia attesta il culto per la norma scritta. In quest’epoca

ebbe un ruolo fondamentale la consuetudine. Il diritto godeva nel suo

complesso di una specie di presunzione di giustizia: il più noto dell’Alto

Medioevo, Isidoro vescovo di Siviglia, nei primi decenni del 600, aveva

ricordato che “il diritto è detto così perché giusto”. Esso trovava la sua fonte

oltreché nella legge nella consuetudine anche nel comportamento radicato nei

costumi di un popolo. Quando mancava la legge, la consuetudine doveva

considerarsi una legge. Il rapporto legge-consuetudine è un tormento per la

cultura giuridica che volesse rispettare la legge e al tempo stesso considerare

le mutevoli necessità di governo del presente, collettivo e individuale.

La Chiesa indica proprio nella tradizione consuetudinaria una delle fonti

integrative della Scrittura: essa è costituita dal patrimonio di dottrine, scritte e

non intaccabili del diritto divino.

La dialettica di consuetudine e legge è tipica di questa cultura. I concili

ecclesiastici generali e provinciali, avevano lo scopo di fornire

un’interpretazione autentica, autoritativa ed indiscutibile delle norme e

consuetudini del patrimonio tradizionale. Dopo Isidoro, il rapporto

consuetudo-lex, si era squilibrato a favore delle strutture pubbliche. Nella crisi

apertasi con l’888, divenne naturale riferirsi alla lex e alla consuetudo in

termini scambievoli.

ALLE ORIGINI DEL PROBLEMA FEUDALE: IL VASSALLAGGIO

Un altro aspetto della consuetudine può essere considerata la struttura che gli

storici hanno chiamato feudale. Il vassallaggio non va confuso con il feudo.

L’istituto feudale allora implicava la rinuncia da parte dello Stato al governo di

intere aree territoriali, amministrate in via ereditaria da famiglie che le avevano

ricevute in feudo per successione, o a titolo oneroso, cioè acquistando dal

principe o dal precedente possessore la titolarità della signoria, oppure a titolo

gratuito, come ricompensa per servizi resi o per promettere una fedeltà

preziosa ma incerta.

Il vassallaggio carolingio non è assimilabile al feudalesimo come formazione

economico-sociale, ovvero come lunga età pre-capitalistica della storia

disegnata da Karl Marx sulla base della storiografia del primo 800.

Non si riscontra la delega dei poteri pubblici per il governo di un determinato

territorio. I conti del regno longobardo-franco erano funzionari amovibili (che si

possono rimuovere) che amministravano per conto del re le contee. I Carolingi

miravano al governo locale congiunto e armonico di conti e di vescovi.

All’interno della contea sopravvissero grandi e piccoli liberi allodieri, pieni

proprietari tenuti soltanto alle prestazioni pubbliche per sé e per i propri servi:

pagamento delle decime ecclesiastiche, servizio militare, riparazioni di ponti,

strade edifici pubblici, chiese, partecipazione alle operazioni di polizia e

all’amministrazione della giustizia. Ai servizi erano tenuti in quanto uomini

liberi perché di solito esenti da vincoli di tipo vassallatico nei confronti di conti

e vescovi. Questi furono vassalli del re, cioè suoi fedeli in forza di un

giuramento, detto vassallatico, che investì le massime cariche dello Stato e

delle chiese e le loro rispettive clientele.

Quella carolingia non fu una monarchia feudale, ma uno Stato caratterizzato

dalla complessità dell’apparato pubblico. Oltre ai conti e marchesi vi erano

anche altri vassalli che esercitavano alte funzioni a corte o nei regni, come i

duchi messi a capo di grandi circoscrizioni comprensive di più comitati.

Il mondo franco si affermò anche grazie alle solidarietà militari dei capi, che

accentuarono il rilievo dei rapporti personali, delle fedeltà interpersonali,

clientelari. Il giuramento confermava i rapporti e suggeriva la loro intangibilità.

Il governo medievale e feudale privilegiava determinati sudditi per il loro

ravvicinato e fiduciario rapporto con la corona o con i potenti. Una volta

provata la fedeltà al senior era possibile acquistare un honor (carica) al

governo civile o ecclesiastico di un territorio. Solo le testimonianze di destrezza

militare o le capacità di governo, le raccomandazioni e la capacità di saper

operare nei vari settori, permettevano il conseguimento della carica. Le attività

di governo erano svolte per la fedeltà giurata al proprio superior. Nella

competizione politico-sociale non c’era par condicio, anzi, nelle corti feudali e

nei castelli si riproduceva il privilegio attraverso le iniziazioni cavalleresche. In

questo contesto va distinta una prima società feudale, caratterizzata dalla

concorrenza dei vassi fedeli, esposti anche alla destituzione (rimozione) da

parte del senior feudale (il concedente) mediante la revoca del beneficium

(bene o diritto concesso al vassallo) e la situazione che conferma l’ereditarietà

degli honores e dei feudi. L’atto che segnò l’avvio del feudalesimo è l’Edictum

de beneficiis, o Constitutio de feudis, emanata da Corrado II nel 1037. Con

questo testo, i feudatari ottennero la successione nei benefici e l’irrevocabilità

della concessione salvo nei casi in cui il concessionario si macchiasse di grave

colpa nei confronti del concedente; essa doveva essere valutata da un

tribunale di pari, cioè di vassalli interessati alla causa, oppure dalla corte

imperiale o dei suoi missi.

La carenza di un apparato di funzionari retribuiti e revocabili, rendeva

indispensabile creare una rete di rapporti personali che si manifestavano

sempre più infidi data l’illicenziabilità ottenuta dai vassalli sul piano giuridico.

Era una società di ordini in cui ognuno aveva una posizione ben definita: i

militari (bellatores), i chierici, e i laboratores per lo più contadini, liberi o servi

dei mansi (fattorie) a cui si aggiungeranno i mercatores e una serie di artigiani,

che segneranno la ripresa delle città dal Mille in poi.

LE FALSIFICAZIONI ECCLESIASTICHE

Quando, nel corso del IX sec, si palesò il declino della dinastia carolingia, ci fu

una crisi anche dell’istituzione ecclesiastica. Fu simbolico l’episodio della dieta

di Èparnay dell’846. I provvedimenti regi non recepivano più le esigenze delle

chiese, perciò ci furono una serie di falsificazioni di testi normativi che

intendevano sopperire all’attività regia in materia ecclesiastica.

Uno dei più noti testi creati ex novo, è la Donazione di Costantino in cui

compare l’imperatore Costantino che, guarito dalla lebbra grazie a papa

Silvestro, dona a Roma e l’intero Occidente al papa. Questo testo ebbe larga

circolazione perché confluì nelle Decretali Pseudo-isidoriane e successivamente

nel Decreto di Graziano, testo universitario del secolo XII.

Gli ambienti ecclesiastici si posero all’opera per contraffare i capitularia che

non ottenevano più dal potere sovrano. Alla metà del sec IX risale la raccolta

mista di originali e di falsi opera di Benedetto Levita, che prese parte dei suoi

materiali dalla precedente raccolta di Ansegiso.

Le raccolte di capitolari non devono confondersi con le raccolte specifiche di

canoni circolanti. La più famosa in età carolingia fu la famosa Collectio

Dionysio-Hadriana, espressione della volontà romana di unificare le normative

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

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