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Storia del diritto italiano

Quadro storico

La data emblematica per indicare la caduta dell’Impero romano d’Occidente è senza dubbio il 476 d.C., quando il re germanico Odoacre depone Romolo Augusto, l’ultimo imperatore (imperatore fantoccio dato che era manovrato dal padre Oreste comandante dell’esercito), compiendo quella che gli storici indicano come la svolta epocale che separa il mondo antico dal Medioevo.

In realtà si tratta solo di una data convenzionale perché la caduta dell’impero d’Occidente non è frutto di un singolo evento naturalmente ma di un lungo graduale processo: tra le varie cause si può individuare, da un punto di vista strettamente politico-militare, il fatto che nel corso del V sec una serie di popolazioni nomadi o seminomadi si riversò nei territori dell’impero d’Occidente e ne scardinò l’organizzazione politica e civile. L’onda di tali tribù tentava infatti di trovare terre nelle quali insediarsi stabilmente; l’invasione provocò quindi la rottura di equilibri e favorì la nascita di nuove formazioni politiche: regni romano-barbarici.

Tuttavia è vero anche che già da circa 200 anni, l’impero era dilaniato da lotte intestine, problemi sociali, economici, confusione, conflitti interni tanto che si iniziarono perfino a non seguire più le regole di discendenza. Risultò quindi sempre meno coeso socialmente e culturalmente, meno ricco economicamente, meno centralizzato ed organizzato politicamente. Inoltre esso si presentava rispetto ai secoli precedenti sempre meno romanizzato e caratterizzato invece da un’impronta germanica, soprattutto nell’esercito che costituiva l’asse portante del potere imperiale. Infatti l’esercito non era più costituito solo da romani ma anche da soldati di provenienza germanica. Il risultato fu un esercito romano solo nel nome, ma sempre più estraneo alla società che era chiamato a proteggere.

L’impero quindi finisce non perché viene conquistato o distrutto dall’esterno (questa infatti sarà una conseguenza) ma per via di un problema interno, è un’implosione. Roma non è più l’antica Roma dei fasti imperiali, onnipotente; l’Impero romano non è più monolitico, solido, esiste per esempio una divisione tra Roma e Ravenna (il Senato rimane sì, a Roma, ma non detiene più tutto il potere politico).

I popoli germanici sono quindi entrati all’interno dell’Impero Romano proprio perché è stato l’Impero stesso a volerlo: Odoacre per esempio già da anni lavorava per l’impero, e questo significa che lo conosceva dall’interno, conosceva i suoi limiti e le sue falle sotto tutti i punti di vista, politico, amministrativo e militare. Si trattò quindi di un passaggio automatico, meno cruento di quanto si pensi, non c’è una vera cesura e anche le istituzioni, l’economia, i costumi non vengono stravolti improvvisamente. Si tratta di una trasformazione graduale, progressiva. Infatti a livello strategico si crea tra gli imperatori un modus operandi nuovo, ben diverso da quello dell’antico impero romano, che è funzionale al raggiungimento dell’ordine, ma che di fatto incrina la solidità dell’impero stesso.

Pertanto per una lunga parte della fine dell’Impero coesistevano sia Romani che Barbari e probabilmente questo miscuglio sarà una delle cause principali del crollo. Nell’anno 476 d.C quindi, Odoacre generale d’etnia germanica depose Romolo Augusto (atto di forza) cosicché in Occidente il potere imperiale tornava ad essere vacante e lo riassorbì temporaneamente l’imperatore d’Oriente in attesa che si procedesse a una designazione.

Odoacre quindi inviò a Zenone (imperatore d’oriente) le insegne imperiali di Romolo (simbolo del potere) per essere appunto legittimato, riconosciuto dall’impero d’oriente, è quindi un atto simbolico ma carico di significato. Egli tuttavia non chiedeva di essere riconosciuto come imperatore, non voleva un riconoscimento ufficiale della sua supremazia in quei luoghi, ma solo come delegato/rappresentante in Occidente. Voleva quindi governare l’Italia come funzionario dell’imperatore di Costantinopoli mantenendo allo stesso tempo il potere su quei territori ma senza addossarsi tutte le responsabilità che investono un imperatore. Zenone tuttavia non assecondò mai tale richiesta (non darà mai una risposta) quindi non si creerà un collegamento, un’intesa tra i territori d’oriente e quelli dominati da Odoacre (come invece accadrà tra impero d’oriente e Ravenna e i territori bizantini in Italia).

Diritto

Negli ultimi secoli del mondo antico dal punto di vista politico e amministrativo la figura dell’imperatore era ormai divenuta centrale; egli infatti era il legittimo titolare di tutti i poteri: a lui spettavano le nomine dei governatori provinciali e di ogni altra carica dell’amministrazione civile, giudiziaria, militare o fiscale; a lui giungevano da ogni parte dell’impero le controversie da decidere in ultima istanza ed infine a lui era riservato in via esclusiva l’esercizio del potere legislativo.

L’imperatore agiva attraverso l’opera dei suoi uffici centrali guidati da alti funzionari da lui scelti e in ogni momento revocabili. Il centro dell’amministrazione del potere tuttavia si spostò da Roma a Ravenna dove infatti risiedeva il Questore del sacro palazzo che rappresentava effettivamente un collegamento tra impero d’oriente e penisola italica (territori bizantini in occidente amministrati dall’impero d’oriente), il palazzo simboleggiava appunto fisicamente l’impero bizantino in Italia (simbolo del potere).

Il questore si occupava di amministrare questi territori anche dal punto di vista giudiziario, risolvendo le controversie più complesse (naturalmente non si trattava di un’unica figura ma di una struttura piramidale di funzionari): in realtà si fa traduttore e portavoce della volontà dell’imperatore emettendo degli atti normativi, denominati editti scritti in latino (in modo da poter essere compresi dalla maggior parte dei sudditi).

In questo periodo di grande confusione, non vi erano nella penisola infatti dei rappresentanti dell’impero d’oriente con poteri autonomi, essi agivano sempre nell’interesse e nel nome dell’imperatore e questo spiega anche l’esigenza di tradurre i rapporti in collegamenti e non autonomie. A livello provinciale, comunque esistevano delle magistrature minori che si occupavano di controversie di portata minore, le cosiddette Magistrature romane, chiamate così perché il centro di esse risiedeva ancora a Roma.

Ad ogni modo gli editti non rappresentano l’unico strumento “normativo” decisionale dell’imperatore, a questi si aggiunge la funzione giudiziaria esercitata dall’imperatore stesso per mezzo dei suoi giudici centrali. Vi erano infatti casi sottoposti a lui non risolvibili sulla base del diritto preesistente: la corte imperiale risolveva quindi questi casi emettendo a nome dell’imperatore un rescritto o consulto (un breve testo nel quale la questione controversa veniva impostata sulla base dei dati forniti dalle rispettive parti). In questo modo quindi l’imperatore colmava delle lacune, elaborava e costruiva un nuovo diritto senza rispettare le tradizioni. Il rescriptum inoltre veniva utilizzato non solo per il caso specifico ma anche per i casi simili emergenti in altre parti dell’impero da parte di altri giudici.

Quindi il sistema classico delle fonti risultò profondamente mutato: la sola fonte divenuta centrale nell’evoluzione del diritto era costituita dalle decisioni imperiali nella duplice forma dei rescritti ed editti: da una parte vi erano dunque gli iura con le fonti tradizionali del diritto civile e onorario ed all’altra le leges cioè le costituzioni imperiali.

La legislazione post classica e giustinianea intervenne in quasi tutti i campi del diritto introducendo mutamenti profondi: in particolar modo nel diritto delle persone e della famiglia da Costantino in poi incise l’influenza del cristianesimo (si introdusse sanzioni contro gli abusi del padre nei confronti dei figli ed attenuazioni alla patria potestà). Gli interventi legislativi del IV-VI sec furono innumerevoli: nacque quindi l’esigenza di raccogliere in testi organicamente concepiti il corpus delle costituzioni degli imperatori. Esempi sono:

  • Codice Gregoriano
  • Codice Ermogeniano (raccolgono i rescritti fino a Diocleziano)
  • Codice Teodosiano (raccoglie tutte le costituzioni dall’età di Costantino fino a lui)
  • Compilazione di Giustiniano (527-565)

Queste 4 opere insieme formano quello che poi verrà definito: Corpus Iuris Civilis, (frutto del lavoro di una commissione di giuristi guidata da Triboniano) queste sono:

  • Codice: raccolta di costituzioni imperiali da Adriano a Giustiniano riunite sistematicamente in 12 libri suddivisi in titoli e materie
  • Digesto: amplissima selezione in 50 libri, ordinati in titoli, di testi della giurisprudenza classica
  • Istituzioni: opera didattica in 4 libri destinata a coloro che si accingevano a studiare il diritto (sul modello delle istituzioni di Gaio)
  • Novelle: costituzioni emanate da Giustiniano dopo la pubblicazione del Codex fino alla morte

Per molti aspetti Giustiniano si rifà alla tradizione senza rinnegare il passato della romanità, ma introduce anche degli elementi di novità come delle costituzioni scritte interamente in greco. Giustiniano fu quindi imperatore a Costantinopoli nel VI sec; le sue origini non sono nobili e non discende direttamente da un altro imperatore. Egli studia e parla il latino, conosce la cultura latina e questo gli permetterà di comprendere quanto fosse importante confrontarsi con l’occidente. Egli infatti tenterà attraverso la sua strategia politica e militare di collegare i due imperi, Oriente e Occidente; questo è il motivo per cui creerà la sua compilazione. Giustiniano volle così creare un’opera che sostituisse ogni altra fonte del diritto e che dovesse applicarsi nella sua integralità dai giudici dell’impero senza dover attingere ad altre fonti. In oriente la compilazione (integrata con le costituzioni emanate dagli imperatori successivi) restò la base del diritto bizantino per quasi 1000 anni fino alla caduta di Costantinopoli per mano dei turchi nel 1453.

Giustiniano quindi decise di proporre anche ai popoli vinti la propria cultura e soprattutto il proprio diritto tanto che nel 554 emanò una costituzione denominata “Pragmata sanctio pro petitione virgilii” su richiesta di Papa Virgilio con la quale estendeva la codificazione (corpus) all’Italia (dopo aver sconfitto i Ostrogoti lì). Con questo si registra anche un avvicinamento da parte della Chiesa all’Oriente; non lo fa con i popoli germanici appunto perché cerca un solo interlocutore con cui dialogare e accordarsi e nella realtà occidentale al momento vi sono più imperatori, più sovrani e quindi più interlocutori.

In occidente tuttavia, Giustiniano introdusse la compilazione per portare a termine anche un altro obiettivo: riconquistare l’Italia, ma il tentativo fallì: la Gallia e la Spagna erano già regni germanici e l’Italia settentrionale e centrale fu poco dopo la morte di Giustiniano occupata dai Longobardi scesi nella Penisola nel 568. Ad ogni modo, da un punto di vista giuridico, per tali ragioni, in questo periodo storico sarebbe impossibile parlare di certezza di diritto, tra l’altro non vi era neanche la necessità, l’esigenza di creare un diritto certo e unico appunto perché è un momento di grande confusione, di difficoltà.

Il ruolo della chiesa nell’alto medioevo

L’affermarsi del cristianesimo nel corso degli ultimi secoli del mondo antico costituì un evento religioso di straordinaria importanza per l’Impero Romano anche dal punto di vista giuridico. La religione cristiana nacque sì come rapporto tra uomo e Dio ma in realtà finì col condizionare (“guidare”) notevolmente la vita dei fedeli appunto perché i precetti dettati dall’annuncio evangelico assunsero valore di “leggi” per essi e di conseguenza interferivano sulla realtà sociale (sulle relazioni tra gli uomini, sui rapporti tra i singoli, sui rapporti di essi con le istituzioni secolari).

Se è pur vero che sulla carta non vi era un conflitto tra norme imperiali e norme religiose, è anche vero che di fatto quest’ultime condizionando la vita dei fedeli inevitabilmente influivano sulla realtà sociale e quindi sulle leggi secolari. Precetti come l’indissolubilità del vincolo coniugale, il comandamento dell’amore del prossimo e il rispetto della persona umana implicavano necessariamente un ribaltamento delle consuetudini, di istituti e di precetti millenari.

Un aspetto essenziale del cristianesimo sta nella presenza di un testo sacro, Sacre Scritture, canonizzato e reso pubblico in forma scritta (noto quindi a tutti e non solo ai sacerdoti) all’interno del quale i precetti della rivelazione sono espressi in forma definitiva e non modificabile. Ad ogni modo, nonostante il complesso della Scrittura rappresentasse per i Padri della Chiesa un tutt’unico, un insieme coerente perché proveniva dalla rivelazione dell’unico Dio, vi erano non pochi problemi di raccordo; è possibile infatti che chi si è occupato di tradurre la Scrittura abbia in un certo senso manipolato il materiale di cui disponeva narrando le vicende e i fatti in modo diverso da come realmente si sono verificati.

Altre fonti, documenti che iniziarono a costituire il diritto della Chiesa sono i Concili Ecumenici, deliberazioni (che assumono una certa rilevanza di “legge”; si tratta tuttavia di decisioni dettate direttamente da Dio e filtrate dai vescovi, questi creano appunto un collegamento tra Dio e i fedeli) dei vescovi riuniti in concilio circa dei problemi di natura religiosa e teologica oppure, per le questioni di portata più circoscritta, i sinodi locali, riunioni di vescovi di singole regioni circa problemi che riguardavano la realtà locale.

La Chiesa inoltre creò delle istituzioni, ad esempio quella del vescovo, stabilendo tra di essi un rapporto gerarchico, conferendo ad ognuno un compito e un ruolo preciso (aspetti che il messaggio di Cristo non prevedeva naturalmente ma che è stata proprio la Chiesa a costituire).

All’inizio del IV sec il rapporto dei cristiani con le istituzioni secolari aveva subito una trasformazione radicale: dopo che furono ferocemente perseguitati, nell’arco di meno un secolo la religione cristiana venne dapprima tollerata, poi riconosciuta con l’Editto di Milano nel 313 d.C emanato da Costantino e addirittura nel 380 d.C fu dichiarata da Teodosio, con l’Editto di Tessalonica, la sola religione riconosciuta e ammessa nell’Impero.

Comunque, tra le forze spirituali che hanno esercitato una certa influenza sulla società e sul diritto, vi è senza dubbio il monachesimo: nato in Egitto nel III sec si diffuse in Europa occidentale grazie all’attività dei monaci proveniente da ogni parte del mondo. In particolare nel 529 un cenobio monastico sorse a Cassino per opera di un monaco nativo di Norcia, Benedetto. La regola da lui dettata assunse un ruolo preminente così da dare il via ad una straordinaria moltiplicazione di monasteri nei secoli successivi. Tale regola scandisce la giornata tipo e in generale la vita di ogni monaco costituita esclusivamente dalla preghiera e dal lavoro (ora et labora); principi fondamentali sono appunto l’obbedienza, la povertà e la castità.

Anche il monachesimo irlandese ha svolto in questi secoli un ruolo importante: i seguaci di San Colombano provenienti dall’Irlanda avevano fondato numerosi monasteri in tutto il continente. Essi svilupparono inoltre sin dal IV sec un particolare genere letterario: il penitenziale che consisteva in una raccolta di testi che elencavano i comportamenti illeciti o non rispettosi della religione cristiana con le relative penitenze attentamente graduate in base alla gravità del peccato commesso (per es. digiuno, castità, composizioni pecuniarie..). (È un meccanismo sanzionatorio, lo stesso che caratterizza qualsiasi ordinamento giuridico; la religione quindi stabiliva cosa era giusto e cosa era sbagliato, punendo anche chi andava contro questi precetti e questo è senza dubbio un esempio di come la religione condizionava la società civile e quanto queste erano correlate).

Col tempo sorsero i primi esemplari di libri penitenziali che si diffusero presto in tutta Europa. L’impegno dei penitenziali era non solo quello di adeguare la penitenza al peccato ma soprattutto alla personalità del penitente: di solito infatti prevedevano pene più severe per il clero che per i laici, per il peccatore abituale piuttosto che per chi cadeva occasionalmente nel peccato. Esse inoltre tenevano conto dell’intenzione del peccatore (a differenza di quanto accadeva nella giurisdizione germanica in cui non vi era distinzione tra caso fortuito, colpa o dolo).

Situazione politica dell’Italia

Con la caduta dell’impero romano d’occidente nel 476 d.C, il territorio della penisola venne scomposto (crollando il mito di Roma) facendo emergere tante identità diverse ed autonome: una di queste è appunto Ravenna e tutti i territori collegati, direttamente o indirettamente, all’impero d’oriente che rappresentavano il cosiddetto “Pentagono”: Rimini, Pesaro, Ravenna, Parma, Ancona.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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