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 REGNO DELLE DUE SICILIE

ART. 189 : “Il matrimonio che nel regno delle due Sicilie non sarà celebrato in faccia della chiesa con le

forme prescritte dal Concilio di Trento non produce gli effetti civili né riguardo ai coniugi né riguardo ai

loro figli”.

 REGNO DI SARDEGNA

ART. 108 : “Il matrimonio si celebra giuste le regole con le solennità prescritte dalla chiesa cattolica, salvo

ciò che è in appresso stabilito riguardo ai non cattolici ed agli ebrei”.

 DUCATO DI PARMA

ART. 34 : “Il matrimonio si celebra tra cattolici giuste le regole e con le solennità prescritte dalla chiesa

cattolica. Per quanto riguarda gli ebrei la cui religione è tollerata in questi stati, il matrimonio si celebra

secondo i loro riti”.

Il Regno di Sardegna si mostra, in un certo senso, più aperto. È uno stato confessionale ma mostra alcuni

aspetti interessanti.

Cosa diversifica questi tre codici?

Regno delle due Sicilie

Per il si parla di un regime misto. Le pubblicazioni non sono fatte esattamente

come previste nel Concilio di Trento ma sono fatte nella casa comunale. Gli sposi si presentano dinnanzi

108

all’ufficiale di stato civile, dichiarano la volontà di sposarsi e l’ufficiale di stato civile prede nota, rilascia

un’attestazione di quella volontà di contrarre matrimonio espressa davanti a lui. Con quel fogliettino i due si

recano dal parroco, il quale celebra il matrimonio e trasmette la fede, cioè l’atto matrimoniale, all’ufficiale di

stato civile che provvede alla trascrizione nei pubblici registri.

C’è proprio questo regime misto: c’è una parte civile mentre la celebrazione del matrimonio avviene nelle

forme del Concilio di Trento. Il matrimonio però è registrato dall’ufficiale di stato civile.

Regno di Sardegna

Nel le cose funzionano molto diversamente. Qui il Concilio di Trento è applicato in

pieno ma il parroco agisce come ufficiale di stato civile, cioè il parroco annota nel registro e questo fa fede.

Quindi è produttivo di effetti perché è il parroco che agisce come se fosse lui il pubblico ufficiale. Quindi si

tratta di uno stato confessionale dove fa tutto il parroco (pubblicazioni, celebrazione del matrimonio,

registrazione ecc…). Tutta la parte civile è dimenticata.

Quello che mettiamo in evidenza sono proprio due posizioni: da un lato, nel Regno delle due Sicilie,

abbiamo il regime misto (quindi è vero che il matrimonio è secondo le regole del diritto canonico ma è anche

vero che fa fede il registro di stato civile detenuto dall’ufficiale di stato civile). Nel Regno di Sardegna è

invece il parroco ad assolvere completamente questa funzione.

Il Consenso Dei Genitori

 REGNO DELLE DUE SICILIE

ART. 163 : “Il figlio che non è giunto all’età di anni 25 compiuti e la figlia che non ha compiuto gli anni 21

non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Nel caso siano discordi, il

consenso del padre sarà sufficiente”.

ART. 166 : “I figli di famiglia giunti all’età definitiva sono tenuti prima di contrarre matrimonio a chiedere

atto rispettoso e formale consiglio del padre e della madre”.

ART. 167 : “L’atto rispettoso prescritto dall’articolo precedente se non sarà susseguito dall’annuenza del

matrimonio dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese e scaduto un mese dopo il terzo atto si potrà

procedere alla celebrazione del matrimonio. L’atto rispettoso sarà notificato […] da due notai o da un

notaio con due testimoni”.

 DUCATO DI PARMA

ART. 35 : “I figli d’ambo i sessi non giunti ancora all’età degli anni 24 compiuti dovranno ottenere il

consenso dei loro genitori ed essendovi disparere tra questi basterà il consenso del padre ”. … Qui Maria

Luigia sceglie la parte generatrice. Non riproduce il codice francese ma riproduce esattamente il codice

austriaco.

 REGNO DI SARDEGNA

ART. 106 : “I contraenti dovranno ottenere il consenso dei genitori […]”

ART. 109 : “I maschi di ogni età che avendo qualche ascendente in grado di prestare il suo consenso

prenderanno moglie contro la volontà di quello il cui consenso è richiesto non potranno costringere il

medesimo a prestazione maggiore degli alimenti meramente necessari [e potranno essere privati della quota

di legittima] ove contraggano matrimonio senza il consenso o ad insaputa di lui prima degli anni 30”.

ART. 110 : “Le femmine che si mariteranno senza il consenso non potranno costringere l’ascendente che

alla prestazione degli alimenti meramente necessari ove i loro mariti non siano in grado di mantenerle [e

potranno essere private della quota di legittima o della dote] ove contraggano matrimonio senza il consenso

o ad insaputa di lui prima degli anni 25”.

ART. 112 : “Non avranno luogo tali disposizioni ogniqualvolta i figliuoli o le figlie faranno risultare avanti

il Senato dell’irragionevole dissenso dei loro ascendenti ai loro matrimoni. Tali cose verranno definite dal

Senato a porte chiuse senza formalità d’atti e con la maggiore celerità, avuto solo riguardo alla verità dei

fatti”. Regno delle due Sicilie

Gli articoli del sono proprio quelli del codice napoleonico, quindi questo codice

rivive sotto mentite spoglie. 109

Ducato di Parma

Nel , invece, viene fuori l’anima austriaca. Maria Luigia dice che una volta raggiunti gli

anni 24 (età prevista dal codice austriaco) il consenso dei genitori non è più opportuno e gli atti rispettosi non

esistono più. Maria Luigia quindi non riproduce il codice francese ma riproduce esattamente il codice

austriaco.

Regno di Sardegna

Il va ben oltre il codice napoleonico ed esprime tutta la propria tradizione. Qui non c’è

limite di età. Si riprende esattamente la Patente Sabauda. I maschi prima degli anni 30 e le femmine prima

degli anni 25 se si sposano senza il consenso dei genitori non potranno più avere diritti successori e si andrà

di fronte al Senato per dimostrare che il dissenso dei genitori è irragionevole. Allora il Senato, a porte chiuse,

deciderà cosa fare avendo riguardo alla verità dei fatti.

Qui il codice albertino del 1836 segue la propria linea.

QUINDI, il consenso dei genitori è necessario per potersi sposare? Si, ma con modalità diverse nei tre codici.

Condizione Giuridica Della Donna

 REGNO DELLE DUE SICILIE

ART. 204 : “La moglie non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del marito, quando anch’ella

esercitasse pubblicamente la marcatura o non fosse in comunione o fosse separata di bene”.

ART. 206 : “La donna non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo sia gratuito sia oneroso, né

obbligarsi senza che il marito o personalmente od in iscritto presti a ciascun atto il suo assenso”.

 DUCATO DI PARMA

ART. 53 : “La moglie non può stare in giudizio senza l’assistenza del marito”.

ART. 54 : “Non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo sia gratuito sia oneroso, né obbligarsi

senza che il marito o personalmente od in iscritto presti a ciascun atto il suo assenso”.

 REGNO DI SARDEGNA

ART. 129 : “La moglie non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del marito”.

ART. 130 : “Non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo sia gratuito sia oneroso, né obbligarsi

per tutti gli atti che eccedono la semplice amministrazione senza che il marito o personalmente od in iscritto

presti a ciascun atto il suo assenso”.

Una cosa su cui vanno tutti d’accordo è proprio la condizione giuridica della donna.

Regno delle due Sicilie

Il riprende quanto affermato nel codice napoleonico.

Ducato di Parma

Nel , invece, Maria Luigia ha tentato di portare un’aria di novità e per questo respinge tre

progetti proprio su questo punto.

Nel primo progetto gli era arrivato un testo in cui si diceva che la donna è sottoposta a perenne tutela ma

questo a Maria Luigia non piace. Allora nomina una commissione di giuristi milanesi i quali affermano che

la donna è libera di fare quello che vuole. Nomina poi una terza commissione che arriva al risultato previsto

dagli artt. 53 e 54.

Quindi, in realtà, il risultato di mediazione tra due posizioni radicali è quello di seguire la strada intermedia

che è quella di Napoleone.

Regno di Sardegna

Nel si riprendono le stesse cose affermate nel Regno delle due Sicilie e nel Ducato di

Parma.

La Donna Mercante

 REGNO DELLE DUE SICILIE 110

ART. 209 : “La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l’autorizzazione del marito

contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio: e nel detto caso ella obbliga anche il marito se

vi è comunione tra essi”.

 DUCATO DI PARMA

ART. 60 : “La moglie, che esercita pubblicamente un traffico suo proprio, può contrarre obbligazioni per

tutto ciò che vi ha riguardo senza il consenso del marito, purché ne abbia ottenuta l’approvazione ad

intraprenderlo”.

ART. 61 : “La moglie può fare testamento senza il consenso del marito”.

 REGNO DI SARDEGNA

ART. 136 : “La moglie esercitando pubblicamente la mercatura può senza l’autorizzazione del marito

contrarre obbligazioni e stare in giudizio per ciò che concerne al suo negozio”.

Regno delle due Sicilie

Il prende il codice napoleonico e afferma esattamente le stesse cose.

Ducato di Parma

Il , invece, dice una cosa diversa. Afferma che la donna mercante può fare quegli atti che

gli sarebbero proibito ma il marito deve aver autorizzato la moglie a svolgere l’attività. Ecco perché non si ha

quindi bisogno dell’autorizzazione, perché il marito preventivamente avendo autorizzato la moglie a svolgere

l’attività è come se avesse implicitamente autorizzato tutti gli atti che andrà a compiere nel suo esercizio

mercantile.

Quindi qui il marito entra comunque in gioco. La moglie non può intraprendere un’attività per proprio conto

se il marito non abbia approvato questa attività.

Regno di Sardegna

Nel la situazione cambia. Nel codice napoleonico la donna mercante non poteva stare

in giudizio. Il regno di Sardegna, invece, cambia e compie un passo in più in quanto la donna mercante, per

tutto quello che è la sua attività, può fare tutto: anche stare in giudizio, superando quel limite e

quell’impedimento che il codice napoleonico aveva introdotto e che tut

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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto di famiglia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Garlati Loredana.