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Infortuni sul lavoro: il contesto storico

Il contesto storico

In Italia la problematica relativa ad un inquadramento giuridico della responsabilità e dunque del risarcimento nei confronti dei lavoratori infortunati si iniziò ad imporsi solo dopo il 1870, ovvero quando nel paese da poco unificato si verificò uno sviluppo nelle attività produttive (industria). Il fenomeno infortunistico con l’avanzare tecnologico nell’ambito industriale, dove erano sempre più presenti e complesse le macchine per le lavorazioni, assumeva proporzioni impressionanti.

Aiuto alle vittime degli infortuni sul lavoro

Fino al 1870 le vittime di incidenti sul lavoro venivano aiutate da istituti pubblici di assistenza e beneficienza, nella maggior parte dei casi da società istituite dette società di mutuo soccorso. Proprio per il principio della mutualità e per il fatto che quindi dette società potevano contare solo sul contributo del lavoratore che vi aderiva, erano frequenti i casi in cui l’intervento risultava insufficiente in caso di gravi infortuni. Soltanto dopo “lunghe ed esaurienti” conversazioni tra l’economista e politico Luigi Luzzatti ed il ministro dell’agricoltura, industria e commercio Minghetti, si definì di istituire una Commissione per esaminare le condizioni delle classi lavoratrici e i mezzi più idonei a migliorarne le dure sorti.

Commissione consultiva sulle istituzioni

“Commissione consultiva sulle Istituzioni r.d. 25 novembre 1869 n. 5370 Da questi intenti con il nacque la previdenza e sul lavoro” che fu il primo organismo ad occuparsi della questione sociale e delle prime norme di tutela, Luzzatti ne fu la vera anima.

Tasso d’infortuni: più di due morti ogni giorno

Premesso che la quantità di infortuni denunciati era all’epoca irrisoria per le ragioni che analizzeremo a seguire, si riportano i risultati in un’inchiesta condotta dalla Direzione generale di pubblica sicurezza presso il Ministero dell’interno nel triennio 1879-1881, da cui si evince che gli infortuni mortali furono in totale 2091, con una media annuale di 697, più di due morti sul lavoro al giorno.

Le collocazioni della responsabilità in caso di infortuni

La tutela infortuni è oggetto di un processo evolutivo abbastanza lineare ed al contempo lento, ove però si osservano grossi aggiustamenti migliorativi. Si riscontravano dapprima difficoltà notevoli di carattere giuridico, poiché ci si riferiva alla normativa comune in mancanza di altre discipline. Non erano inoltre ben concepite ed attribuite le collocazioni della responsabilità, della prova e non vi erano fondate teorie di rischio.

La responsabilità datoriale

La responsabilità datoriale si riferisce alla responsabilità civile del datore di lavoro (regolata solo dal codice civile). Si parlava di responsabilità datoriale nei casi in cui l’infortunio fosse avvenuto per colpa dello stesso, ma anche per casi fortuiti o di forza maggiore e per colpa del lavoratore. La dottrina era inadeguata. Verificatosi l’infortunio, occorreva stabilire se il datore di lavoro o chi per lui, ne fosse responsabile in base alla legge, con il conseguente obbligo di risarcire i danni prodotti dal sinistro.

Tradizione romanistica e responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La tradizione romanistica aveva tramandato una netta distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, quella della Lex Aquilia (268 a.C) che rappresentava la prima regolamentazione scritta in materia di risarcimento del danno (danneggiamento), i cui principi erano quelli che: in caso di danneggiamento ricevuto, bisognava provare di chi fosse stata la colpa al fine di farsi risarcire.

Osservazione sui giorni nostri

In seguito a una sentenza della Corte di Cassazione del 27 febbraio 2015 si introduce una norma di chiusura dell’ART 2087 del Codice Civile. Ad oggi constatiamo che la responsabilità del datore di lavoro è di tipo contrattuale, poiché si fonda sul contratto di lavoro ed in casi di disconoscimento della responsabilità da parte del datore di lavoro, è a lui stesso che spetta l’onere della prova. È inoltre possibile configurare una responsabilità extracontrattuale con un concorso di responsabilità, deve essere provato il comportamento colposo del datore di lavoro e il danno derivante al lavoratore.

La responsabilità contrattuale si limitava ai vincoli preesistenti fra le parti (contrattualizzati), quella extracontrattuale trovava luogo tutte le volte che un uomo aveva cagionato un danno ad un altro e proprio per questo, una prima valutazione della giurisprudenza riteneva che la responsabilità in caso di infortuni fosse di tipo extracontrattuale. La conseguenza più rilevante che scaturiva da questa tesi consisteva nel fatto che le regole civilistiche imponevano alla parte ricorrente davanti al giudice (l’operaio infortunato o i suoi familiari in caso di morte), di provare la colpevolezza del datore di lavoro in relazione all’infortunio subito.

Onere della prova

Per ottenere il diritto al risarcimento il presupposto era sempre e comunque quello di provare una colpa, anche lieve, del datore di lavoro. Era poi il datore di lavoro, provata la sua colpa, a dover risarcire direttamente il danno. Rimanevano esclusi di conseguenza gli infortuni dovuti a causa ignota, fortuita, negligenza della vittima. Aver addossato l’onere della prova all’operaio o ai suoi familiari significava ridurre al minimo le possibilità di una concreta tutela giudiziaria antinfortunistica. Difficilmente, infatti, l’operaio sarebbe riuscito a produrre gli elementi necessari per reclamare la responsabilità del datore di lavoro in rapporto all’infortunio subito. Si deve considerare che promuovere una causa per danni spesso implicava o poteva comportare il licenziamento dell’attore e di tutti quegli operai che avessero testimoniato contro l’imprenditore.

Implicazioni per il datore di lavoro

Per altro il datore di lavoro, nei casi in cui il giudice riconosceva la colpa, si poteva trovare a dover sborsare risarcimenti per responsabilità civile molto elevati, inaspettati e che giungevano a gravare pesantemente sul bilancio aziendale fino a poter provocare dissesti finanziari. La normativa codicistica era commisurata ad una realtà socio-economica in cui l’infortunio costituiva un fenomeno eccezionale in un contesto produttivo dove l’ambiente di lavoro era la piccola bottega artigiana o l’officina; diventava però improponibile ed iniqua alla nuove fabbriche. Tale insufficienza indusse parte della dottrina ad abbandonare il principio giuridico secondo il quale l’onere della prova spettava a colui che chiedeva il risarcimento, e a sostenere l’opportunità di invertire l’onere attribuendolo al datore di lavoro stesso, il quale di fronte alla richiesta di un operaio di risarcimento del danno subito, avrebbe dovuto così per liberarsi provare che l’infortunio non era dovuto a sua colpa.

Evoluzione delle teorie di responsabilità

Ben presto i principi della responsabilità extracontrattuale si rilevarono inadeguati e quindi in un secondo momento la dottrina fece ricorso a quelli della responsabilità contrattuale. In base a questi, gli obblighi dell’imprenditore dovevano estendersi per assicurare all’operaio, nel normale svolgimento dell’attività lavorativa, la sicurezza e l’integrità fisica, ed il suo impegno era di restituirlo indenne a fine contratto. Dunque la responsabilità esisteva in base al contratto sottoscritto. Il diritto dell’operaio al risarcimento in caso di infortuni non trovava più fondamento nella colpa del datore di lavoro (da provare), ma nell’esecuzione del contratto di lavoro la cui violazione (mancanza di tutela dell’integrità fisica) veniva a costituire inadempimento contrattuale generatore di responsabilità, e conseguentemente la presunzione di colpa del datore (spostamento dell’onere della prova).

Entrambe le precedenti due teorie di responsabilità (extracontrattuale e contrattuale) si basavano sul presupposto che il lavoro è causa di particolari rischi e costituisce, pertanto, un’occasione favorevole all’accadimento di eventi pericolosi. Ma la pericolosità intesa quindi come fondamento per la presunzione di colpa dell’imprenditore non trovava riscontri nelle regolazioni del diritto che era ancora regolato con principi generali dei contratti di locazione e non lavoristici.

Responsabilità oggettiva e teoria del rischio professionale

Venne allora prospettata la necessità di trovare la soluzione del problema spostandosi dal diritto processuale a quello materiale. Si parla quindi di responsabilità oggettiva, e si trasferisce la responsabilità dalla persona alla cosa. La responsabilità dell’imprenditore si andava quindi a fondare sulla natura delle cose (dei danni che queste potevano provocare indipendentemente da azioni volute, non volute, accidentali) e l’infortunio veniva a considerarsi come concausa probabile dell’attività stessa. La teoria della responsabilità oggettiva andrà ad esaurirsi col sorgere della teoria del rischio professionale, farà quindi da ponte come vedremo di seguito.

Le difficoltà processuali

Alle barriere di ordine sostanziale riguardo il vuoto legislativo e le collocazioni di responsabilità appena analizzate, andavano ad aggiungersi le difficoltà processuali. La maggior parte degli infortuni non arrivava nemmeno davanti al giudice, vuoi perché l’operaio in completa subordinazione sia materiale che psicologica nei confronti del datore, si asteneva dall’intraprendere il...

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DLMMRC di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Morello Maria.
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