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Sunto per collegare la STORIA DEL LAVORO E DEI LAVORATORI IN DIRITTO ROMANO con

la STORIA CONTEMPORANEA DEL DIRITTO

Nel millenario arco di tempo della storia giuridica, alcuni mutamenti sono stati di particolare rilievo: è

iniziato sia il periodo di una “costituzione” scritta alla base dell’organizzazione dello Stato, sia dell’adozione

di “codici” in alcuni dei principali settori del diritto.

Fra le notevoli ed importanti novità si possono ricordare:

- il riconoscimento dei diritti innati;

- la necessità di garanzie per i diritti individuali;

- la rappresentanza politica;

- l’eguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge;

- una precisa divisione di pubblici poteri;

- una nuova organizzazione delle fonti del diritto;

- la vigenza generale ed esclusiva della legge dello Stato.

Le prime “dichiarazioni dei diritti” e le prime carte costituzionali sono state adottate negli Stati Uniti

d’America ed in Francia alla fine del XVIII secolo. I primi codici nella Francia rivoluzionaria e napoleonica

tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento.

Per un periodo di gran lunga maggiore, in precedenza la situazione è stata del tutto diversa: in Europa sul

piano istituzionale è stato detto l’”ancien régime” e nell’Europa continentale riguardo alle fonti del diritto è

“diritto comune” (IUS COMUNE).

stato denominato il periodo del Non esistevano diritti

Il sistema politico dell’ancien régime si basava sul cosiddetto principio del privilegio.

precostituiti da parte del singolo individuo; essi potevano derivargli solo da concessioni del Sovrano.

Le libertà erano cosiddette privilegi per il singolo e provenivano dalla sua appartenenza ad un determinato

ceto.

Nel medioevo il singolo individuo trovava quindi protezione, aiuto e “privilegi” nell’appartenza ad un

determinato ceto o ad un certo raggruppamento sociale: tanto più questo era elevato e potente, tanto più il

singolo godeva di privilegi.

In età moderna questa situazione è venuta progressivamente modificandosi col formarsi nell’Europa

occidentale dello “Stato moderno”.

Perché ciò sia possibile si dovrà passare attraverso una SPERSONALIZZAZIONE della figura del “principe

sovrano”.

Il principe rafforzava se stesso, riducendo e comprimendo il pluralismo dei centri di potere intermedi

affermando un proprio potere unitario aspirante all’assolutezza: in tal modo nessuna “libertà” e quindi

nessun diritto era garantito, neppure quelli assicurati dall’esistenza dei centri intermedi di potere

(corporazioni, nobiltà, clero), che sono andati riducendosi ampiamente: il singolo è semplicemente

“suddito” (e non cittadino) del principe assoluto.

È dall’insostenibilità di questa situazione, anche (e soprattutto) per gli stessi membri dei ceti privilegiati che

innati per l’uomo,

si avverte la necessità di tutela di “diritti” essenziali, tipici di ogni individuo nei confronti

di chi detiene il potere che era assoluto.

Lo IUS COMUNE (il collegamento col DIRITTO ROMANO)

Il sistema giuridico dell’Europa continentale anteriore ai codici è quello dello “ius comune”, che affonda le

sue radici nel basso medioevo (1000-1492) e dura per secoli.

Esso si basa sul “corpus iuris civilis” giustinianeo e sul “corpus iuris canonici”. Utilizza le fonti giustinianee

e canoniche per costruire il cosiddetto “sistema del diritto comune”.

In tale generale sistema europeo, si colloca poi via via lo “ius proprium” locale, sia dei singoli territori, sia

dei vari gruppi privilegiati. Alle origini del sistema del diritto comune si trova la rinascita culturale del XI

secolo, il cui emblema è la “scuola dei glossatori” di Bologna (Irnerio e i suoi quattro allievi).

Irnerio ha riscoperto e commentato le quattro raccolte di diritto romano fatte redigere nel VI secolo

dall’imperatore bizantino Giustiniano:

1. Il o

Digesto Pandette (raccolta di passi/frammenti dei giuristi romani)

2. Il Codice (raccolta di leges, di ritagli di costituzioni imperiali)

3. Le Istituzioni (trattato elementare di quattro libri per l’insegnamento nelle scuole giuridiche)

4. Le Novelle (leggi emanate da Giustiniano dopo la compilazione del Codice)

Con la “scuola di Bologna” è ripreso lo studio scientifico del diritto, specie con la posteriore “scuola dei

commentatori”.

Nel frattempo è venuto a formarsi ad opera del monaco Graziano, il “corpus iuris canonici”, una

raccolta ordinata per argomenti, ampliatasi e rimasta in vigore nell’ordinamento della Chiesa Cattolica fino

al 1917.

Il “diritto comune” è venuto così comprendendo il diritto sia “civile” che “canonico”. Per la determinazione

delle regole di questo “diritto comune” un ruolo fondamentale e decisivo rivestiva “l’interpretazione” del

giurista.

Le norme del diritto giustinianeo o del diritto canonico avevano quel significato o quel rilievo, che ad esse

avevano dato o venivano dando i giuristi: quello che aveva valore non era tanto la lettera del testo normativo,

quanto piuttosto l’interpretazione che di essa dava la dottrina del tempo.

Nel settecento a diverse critiche dei pratici che manifestavano difficoltà nell’orientarsi e nell’interpretare, si

unirono le contestazioni della cultura illuministica, che considerò il sistema esistente irrazionale, ingiusto e

privo di vero fondamento e che richiese pertanto che fosse cambiato integralmente. Solo con i codici si

giungerà a voltare pagina ed a cambiare sistema.

Un salto qualitativo si è ottenuto con le carte costituzionali scritte, prima in quelle ex colonie inglesi

dell’America che diedero luogo agli Stati Uniti d’America, poi in Francia in seguito alla “rivoluzione” del

1789.

Con la costituzione scritta si fissavano quei principi basilari della convivenza civile e dei diritti individuali e

si poteva parlare in una forma di governo legittima che avrà luogo, nonostante i tentativi di arrestarne la

(Restaurazione) (dittature novecentesche).

spinta o di comprimerne ed annullarne i valori

Riguardo i codici, si può dire che solo nel XIX secolo si giunge a dei veri codici, prima nella Francia

napoleonica e poi negli altri Stati d’Europa (l’ambiente anglosassone vi era contrario). Si può constatare che

con la codificazione napoleonica è maturata un’epoca, che ha segnato tutto il diritto successivo, fino ai nostri

giorni. Ad oggi in realtà si afferma che il sistema del diritto codificato è in fase involutiva e si parla di “età

della decodificazione” (cit. Natalino Irti).

LE PRIME DICHIARAZIONI DEI DIRITTI – LA RIVOLUZIONE AMERICANA

Inquadramento

Le prime dichiarazioni dei diritti e la prima carta costituzionale sono state scritte ed approvate nelle ex

colonie inglesi dell’America settentrionale verso la fine del sec. XVIII.

Di fronte all’assolutismo dei regnanti si era giunto alla rivolta dei coloni americani nei confronti della

madrepatria inglese. Si sentiva, ma questo già nella stessa madrepatria (rivoluzione inglese e ottenimento

la necessità di

della Magna Charta concessa il 15 giugno 1215 dal re di Inghilterra Giovanni Senzaterra),

limitare il potere del re.

Nelle ex colonie inglesi dichiarazioni dei diritti e meccanismi costituzionali si presentano spesso già

congiunti. Le dichiarazioni dei diritti servono per affermare i diritti “innati” e “naturali” dell’uomo, che

nessun potere può calpestare, le dichiarazioni americane hanno quindi un’ampiezza particolare circa i diritti e

volendo parlare dell’Italia in questo caso si deve dire che riguardo lo Statuto Albertino troviamo un esempio

in netto contrasto: si trattò infatti di una carta concessa che tendeva invece a minimizzare i “diritti”, ed ancor

più ad ignorare che essi sono “innati” (era una carta concessa, quindi nulla era innato ma tutto doveva

essere concesso, approvato).

Il punto di partenza

Nel sec. XVIII le concezioni giusnaturalistiche affondavano la loro base ideale nell’insegnamento cristiano e

nelle limitazioni che ad ogni regnante provengono da Dio, affiancate da altre teorie contrattualistiche. Tra

Seicento e Settecento, ma soprattutto nel periodo dell’illuminismo, molti intellettuali, partendo spesso anche

dall’insoddisfazione per le situazioni loro contemporanee, proposero modificazioni più o meno radicali

dell’organizzazione della società, chiaramente marcata dall’assolutismo regio e dal regime di privilegio e

scarsamente rispettosa dei diritti “naturali” dell’individuo. Fra questi se ne possono ricordare due:

Montesquieu Rousseau,

e entrambi decisamente contrari all’assolutismo regio si occuparono di due trattati

di seguito riassunti. Opera di Montesquieu

1748 – Lo spirito delle leggi

I punti salienti stanno nel principio della separazione dei poteri in tre (legislativo, esecutivo, giudiziario) e

nella necessità di una rappresentanza elettiva.

Opera di Rousseau

1762 – Il contratto sociale

Il contratto sociale insiste sulla necessità di un ben preciso “patto” tra governanti e governati (la futura

costituzione scritta), vincolante per i primi e garantista per i secondi, specie per il rispetto dei loro diritti

“innati”.

Tali opinioni erano molto distanti dalla situazione politica assolutistica settecentesca. Alcuni regnanti

dimostrarono una certa disponibilità a prendere in considerazione le proposte di qualche intellettuale del

tempo ma a livello europeo il sistema politico del tempo si presentava nel complesso piuttosto impermeabile.

Era più facile che queste trasformazioni, di cui si sentiva necessità, prendessero piede in un ambiente al

margine dei grandi interessi politici del tempo, di ispirazione europea ma di evoluzione ormai parzialmente

diversa: quello delle colonie nordamericane.

La situazione americana

Le 13 colonie inglesi del Nord America si erano costituite in modo diverso fra loro sulla costa atlantica, ma

per lo più in base ad una “carta” coloniale. Di seguito schematizzata la struttura amministrativa delle singole

colonie.

Governatore A capo del governo della colonia.

Consiglio locale Aiutava il governatore nell’attività quotidiana.

Assemblea di Erano figure elette dagli stessi coloni con il potere di emanare norme che non

rappresentanti dei potevano comunque andare contro i provvedimenti del Parlamento inglese e

coloni dovevano essere approvate dal re.

I coloni inglesi d’America furono coinvolti nelle vicende della “guerra dei sette anni” tra Francia e

sofferenza dovuta alla politica fiscale e

Inghilterra, tornata la pace con la Francia, si rifece viva in esse la

doganale che penalizzava pesantemente le colonie a tutto vantaggio dell’Inghilterra. I coloni chiesero

invana una revisione. Richiedevano una certa libertà di commercio ma non invocavano ancora i “diritti

naturali” dell’individuo.

Nel 1774 si tenne a Filadelfia il primo “Congresso continentale” intercoloniale, la situazione precipitò tra il

1774 e il 1776 quando il re d’Inghilterra Giorgio III inviò una spedizione militare per riportare le colonie alla

completa sottomissione. 4 luglio 1776

Neanche un mese dopo la spedizione, il i rappresentanti delle 13 colonie americane, riuniti

poterono annunciare al mondo intero la perdita su di essi della sovranità da

nuovamente a Filadelfia,

parte della Corona inglese e pertanto la propria indipendenza.

Le prime dichiarazioni rilevanti e i loro punti salienti:

Dichiarazione dei diritti del buon popolo della Dichiarazione dei diritti e d’indipendenza di

Virginia Filadelfia

12 giugno 1776 4 luglio 1776

- Tutti gli uomini sono per natura egualmente Questa dichiarazione non pretendeva elencare tutti i

liberi ed indipendenti ed hanno alcuni diritti diritti innati: affermava solo che essi esistevano, che

innati dei quali non possono privare i loro si basavano su un’eguaglianza fra gli uomini voluta

posteri con convenzione: sono il godimento da Dio, che fra questi primeggiavano:

della vita e della libertà mediante l’acquisto

e il possesso della proprietà, il - Vita

perseguimento ed il raggiungimento di - Libertà

felicità e sicurezza. - Benessere

- Tutto il potere è nel popolo e di conseguenza

deriva da esso, il governo è istituito per la E che in funzione della loro realizzazione doveva

comune utilità, protezione e sicurezza del comportarsi ogni governo.

popolo, della nazione o comunità.

- Il governo migliore è quello che può

assicurare il maggior grado di felicità e

sicurezza.

- Nessun uomo o gruppo ha diritto ad

esclusivi o separati emolumenti o privilegi

rispetto alla comunità.

- Non era necessario un esercito permanente

in tempo di pace.

La costituzione americana

La repressione armata parte inglese della ribellione delle colonie nordamericane non riuscì. Nel 1781

l’esercito inglese dovette desistere e nel 1783 si giunse alla pace di Parigi, con cui le 13 colonie si videro

riconosciuta formalmente l’indipendenza.

Nel 1787 i rappresentanti delle colonie riuniti ancora una volta a Filadelfia, diedero vita ad una

votarono la costituzione

“Convenzione”, che doveva stabilire le regole essenziali del nuovo patto sociale e

degli Stati Uniti d’America.

Essa fissò subito, in pochi ma basilari articoli (solo 7), i meccanismi costituzionali fondamentali, attraverso i

quali il nuovo patto sociale fra tutti i coloni stabiliva il funzionamento dei principali organi che

sovrintendevano ai vertici della vita associata, cioè allo Stato federale. Era la prima volta che ciò avveniva,

era la prima costituzione scritta.

La carta costituzionale americana del 1787 prevede: La suddivisione dei poteri è ispirata ai concetti di

Repubblica di tipo presidenziale, Montesquieu. potere legislativo: congresso

Corte suprema hanno e

a tutela dell’ordinamento vigila una Due camere

senato.

composta da nove membri vitalizi. potere esecutivo Presidente della

Il è affidato ad un

repubblica.

potere giudiziario giudici elettivi

Il è affidato a ed è

del tutto indipendente dagli altri due poteri.

Tra i fondamenti osserviamo le principali garanzie offerte:

- Il riconoscimento della libertà di stampa, culto, parola, diritto di riunirsi dei cittadini in forma

pacifica e di inviare petizioni al governo.

- Il diritto di godere della sicurezza personale.

- Il diritto alla difesa.

- La protezione dell’espropriazione della proprietà privata senza un’indennità.

LA RIVOLUZIONE FRANCESE

Gli avvenimenti americani produssero un certo effetto sulla cultura giuridica europea. Nel frattempo le

difficoltà finanziarie in cui si trovava una delle più grandi potenze del tempo cioè la Francia, imposero al Re

la convocazione degli “Stati generali” (nobiltà, clero, rappresentanti dei comuni soggetti).

Emergeva nella quotidianità un comune malcontento con l’insistenza su alcuni temi specifici, tra cui la

pessima amministrazione della giustizia, le prepotenze di signori feudali e funzionari regi, la pressione

fiscale eccessiva, l’insopportabilità del regime di privilegio, la mancanza di libertà, la richiesta di una

costituzione.

Sin dai primi giorni dell’assemblea degli Stati generali si vide che non era facile procedere verso una

soluzione (si riscontravano da parte del Terzo Stato composto da un numero maggiore di elementi

contestazioni sulle votazioni).

Il terzo stato, rafforzato da esponenti del clero, si proclamò così autonomamente Assemblea Nazionale,

impegnandosi a restare unito finché non si ottenesse una costituzione per la Francia.

La dichiarazione dei diritti del 1789

A precedere la costituzione si ebbe una Dichiarazione dei diritti di cui si occupò un’apposita commissione, e

che si ispirava molto alle dichiarazioni della rivoluzione americana.

La costituzione del 1791

Dopo la Dichiarazione dei diritti, l’Assemblea Nazionale Costituente doveva procedere alla redazione della

carta costituzionale, che vide la luce il 3 settembre 1791.

La costituzione del 1791 prevede una monarchia limitata a cui è affidato il potere esecutivo.

Il legislativo tocca ad un’unica assemblea (Assemblea Nazionale Legislativa).

Il re sceglie i suoi ministri, ha il diritto di veto sospensivo per evitare l’applicazione di una legge votata

dall’Assemblea. Egli non è più il re di Francia, ma il re dei francesi dato che la sovranità appartiene all

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher DLMMRC di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Morello Maria.
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