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Storia del lavoro e dei lavoratori in diritto romano e la storia contemporanea del diritto

Nel millenario arco di tempo della storia giuridica, alcuni mutamenti sono stati di particolare rilievo: è iniziato sia il periodo di una “costituzione” scritta alla base dell’organizzazione dello Stato, sia dell’adozione di “codici” in alcuni dei principali settori del diritto. Fra le notevoli ed importanti novità si possono ricordare:

  • Il riconoscimento dei diritti innati
  • La necessità di garanzie per i diritti individuali
  • La rappresentanza politica
  • L’eguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge
  • Una precisa divisione di pubblici poteri
  • Una nuova organizzazione delle fonti del diritto
  • La vigenza generale ed esclusiva della legge dello Stato

Le prime “dichiarazioni dei diritti” e le prime carte costituzionali sono state adottate negli Stati Uniti d’America ed in Francia alla fine del XVIII secolo. I primi codici nella Francia rivoluzionaria e napoleonica tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento.

Il contesto europeo precedente

Per un periodo di gran lunga maggiore, in precedenza la situazione è stata del tutto diversa: in Europa sul piano istituzionale è stato detto l’“ancien régime” e nell’Europa continentale riguardo alle fonti del diritto è “diritto comune” (IUS COMUNE).

Il sistema politico dell’ancien régime si basava sul cosiddetto principio del privilegio. Non esistevano diritti precostituiti da parte del singolo individuo; essi potevano derivargli solo da concessioni del Sovrano. Le libertà erano cosiddette privilegi per il singolo e provenivano dalla sua appartenenza ad un determinato ceto.

Nel medioevo, il singolo individuo trovava quindi protezione, aiuto e “privilegi” nell’appartenenza ad un determinato ceto o ad un certo raggruppamento sociale: tanto più questo era elevato e potente, tanto più il singolo godeva di privilegi.

La transizione verso lo "Stato moderno"

In età moderna, questa situazione è venuta progressivamente modificandosi col formarsi nell’Europa occidentale dello “Stato moderno”. Perché ciò sia possibile si dovrà passare attraverso una spersonalizzazione della figura del “principe sovrano”. Il principe rafforzava se stesso, riducendo e comprimendo il pluralismo dei centri di potere intermedio, affermando un proprio potere unitario aspirante all’assolutezza: in tal modo nessuna “libertà” e quindi nessun diritto era garantito, neppure quelli assicurati dall’esistenza dei centri intermedi di potere (corporazioni, nobiltà, clero), che sono andati riducendosi ampiamente: il singolo è semplicemente “suddito” (e non cittadino) del principe assoluto.

Lo "ius comune" e il diritto romano

Lo ius comune (il collegamento col diritto romano) è il sistema giuridico dell’Europa continentale anteriore ai codici, che affonda le sue radici nel basso medioevo (1000-1492) e dura per secoli. Esso si basa sul “corpus iuris civilis” giustinianeo e sul “corpus iuris canonici”. Utilizza le fonti giustinianee e canoniche per costruire il cosiddetto “sistema del diritto comune”.

In tale generale sistema europeo, si colloca poi via via lo “ius proprium” locale, sia dei singoli territori, sia dei vari gruppi privilegiati. Alle origini del sistema del diritto comune si trova la rinascita culturale del XI secolo, il cui emblema è la “scuola dei glossatori” di Bologna (Irnerio e i suoi quattro allievi).

Irnerio ha riscoperto e commentato le quattro raccolte di diritto romano fatte redigere nel VI secolo dall’imperatore bizantino Giustiniano:

  • Il Digesto o Pandette (raccolta di passi/frammenti dei giuristi romani)
  • Il Codice (raccolta di leges, di ritagli di costituzioni imperiali)
  • Le Istituzioni (trattato elementare di quattro libri per l’insegnamento nelle scuole giuridiche)
  • Le Novelle (leggi emanate da Giustiniano dopo la compilazione del Codice)

Con la “scuola di Bologna” è ripreso lo studio scientifico del diritto, specie con la posteriore “scuola dei commentatori”.

Nel frattempo è venuto a formarsi ad opera del monaco Graziano, il “corpus iuris canonici”, una raccolta ordinata per argomenti, ampliatasi e rimasta in vigore nell’ordinamento della Chiesa Cattolica fino al 1917. Il “diritto comune” è venuto così comprendendo il diritto sia “civile” che “canonico”.

L'interpretazione giuridica

Per la determinazione delle regole di questo “diritto comune” un ruolo fondamentale e decisivo rivestiva “l’interpretazione” del giurista. Le norme del diritto giustinianeo o del diritto canonico avevano quel significato o quel rilievo, che ad esse avevano dato o venivano dando i giuristi: quello che aveva valore non era tanto la lettera del testo normativo, quanto piuttosto l’interpretazione che di essa dava la dottrina del tempo.

Critiche e illuminismo

Nel settecento, a diverse critiche dei pratici che manifestavano difficoltà nell’orientarsi e nell’interpretare, si unirono le contestazioni della cultura illuministica, che considerò il sistema esistente irrazionale, ingiusto e privo di vero fondamento e che richiese pertanto che fosse cambiato integralmente. Solo con i codici si giungerà a voltare pagina ed a cambiare sistema. Un salto qualitativo si è ottenuto con le carte costituzionali scritte, prima in quelle ex colonie inglesi dell’America che diedero luogo agli Stati Uniti d’America, poi in Francia in seguito alla “rivoluzione” del 1789.

Con la costituzione scritta si fissavano quei principi basilari della convivenza civile e dei diritti individuali e si poteva parlare in una forma di governo legittima che avrà luogo, nonostante i tentativi di arrestarne la spinta o di comprimerne ed annullarne i valori (Restaurazione, dittature novecentesche).

I codici del XIX secolo

Riguardo i codici, si può dire che solo nel XIX secolo si giunge a dei veri codici, prima nella Francia napoleonica e poi negli altri Stati d’Europa (l’ambiente anglosassone vi era contrario). Si può constatare che con la codificazione napoleonica è maturata un’epoca, che ha segnato tutto il diritto successivo, fino ai nostri giorni. Ad oggi in realtà si afferma che il sistema del diritto codificato è in fase involutiva e si parla di “età della decodificazione” (cit. Natalino Irti).

Le prime dichiarazioni dei diritti – La rivoluzione americana

Inquadramento

Le prime dichiarazioni dei diritti e la prima carta costituzionale sono state scritte ed approvate nelle ex colonie inglesi dell’America settentrionale verso la fine del sec. XVIII. Di fronte all’assolutismo dei regnanti si era giunto alla rivolta dei coloni americani nei confronti della madrepatria inglese. Si sentiva, ma questo già nella stessa madrepatria (rivoluzione inglese e ottenimento della Magna Charta concessa il 15 giugno 1215 dal re di Inghilterra Giovanni Senzaterra), la necessità di limitare il potere del re.

Nelle ex colonie inglesi, dichiarazioni dei diritti e meccanismi costituzionali si presentano spesso già congiunti. Le dichiarazioni dei diritti servono per affermare i diritti “innati” e “naturali” dell’uomo, che nessun potere può calpestare. Le dichiarazioni americane hanno quindi un’ampiezza particolare circa i diritti e, volendo parlare dell’Italia in questo caso, si deve dire che riguardo lo Statuto Albertino troviamo un esempio in netto contrasto: si trattò infatti di una carta concessa che tendeva invece a minimizzare i “diritti” e ancor più ad ignorare che essi sono “innati” (era una carta concessa, quindi nulla era innato ma tutto doveva essere concesso, approvato).

Il punto di partenza

Nel sec. XVIII le concezioni giusnaturalistiche affondavano la loro base ideale nell’insegnamento cristiano e nelle limitazioni che ad ogni regnante provengono da Dio, affiancate da altre teorie contrattualistiche. Tra Seicento e Settecento, ma soprattutto nel periodo dell’illuminismo, molti intellettuali, partendo spesso anche dall’insoddisfazione per le situazioni loro contemporanee, proposero modificazioni più o meno radicali dell’organizzazione della società, chiaramente marcata dall’assolutismo regio e dal regime di privilegio e scarsamente rispettosa dei diritti “naturali” dell’individuo. Fra questi se ne possono ricordare due: Montesquieu e Rousseau, entrambi decisamente contrari all’assolutismo regio si occuparono di due trattati di seguito riassunti.

Opera di Montesquieu

1748 – Lo spirito delle leggi: i punti salienti stanno nel principio della separazione dei poteri in tre (legislativo, esecutivo, giudiziario) e nella necessità di una rappresentanza elettiva.

Opera di Rousseau

1762 – Il contratto sociale: il contratto sociale insiste sulla necessità di un ben preciso “patto” tra governanti e governati (la futura costituzione scritta), vincolante per i primi e garantista per i secondi, specie per il rispetto dei loro diritti “innati”.

Tali opinioni erano molto distanti dalla situazione politica assolutistica settecentesca. Alcuni regnanti dimostrarono una certa disponibilità a prendere in considerazione le proposte di qualche intellettuale del tempo ma a livello europeo il sistema politico del tempo si presentava nel complesso piuttosto impermeabile. Era più facile che queste trasformazioni, di cui si sentiva necessità, prendessero piede in un ambiente al margine dei grandi interessi politici del tempo, di ispirazione europea ma di evoluzione ormai parzialmente diversa: quello delle colonie nordamericane.

La situazione americana

Le 13 colonie inglesi del Nord America si erano costituite in modo diverso fra loro sulla costa atlantica, ma per lo più in base ad una “carta” coloniale. Di seguito schematizzata la struttura amministrativa delle singole colonie.

  • Governatore: a capo del governo della colonia.
  • Consiglio locale: aiutava il governatore nell’attività quotidiana.
  • Assemblea di rappresentanti dei coloni: erano figure elette dagli stessi coloni con il potere di emanare norme che non potevano comunque andare contro i provvedimenti del Parlamento inglese e dovevano essere approvate dal re.

I coloni inglesi d’America furono coinvolti nelle vicende della “guerra dei sette anni” tra Francia e Inghilterra. Tornata la pace con la Francia, si rifece viva in esse la sofferenza dovuta alla politica fiscale e doganale che penalizzava pesantemente le colonie a tutto vantaggio dell’Inghilterra. I coloni chiesero invano una revisione. Richiedevano una certa libertà di commercio ma non invocavano ancora i “diritti naturali” dell’individuo.

Nel 1774 si tenne a Filadelfia il primo “Congresso continentale” intercoloniale, la situazione precipitò tra il 1774 e il 1776 quando il re d’Inghilterra Giorgio III inviò una spedizione militare per riportare le colonie alla completa sottomissione. Neanche un mese dopo la spedizione, il 4 luglio 1776, i rappresentanti delle 13 colonie americane, riuniti nuovamente a Filadelfia, poterono annunciare al mondo intero la perdita su di essi della sovranità da parte della Corona inglese e pertanto la propria indipendenza.

Le prime dichiarazioni rilevanti e i loro punti salienti

  • Dichiarazione dei diritti del buon popolo della Virginia: 12 giugno 1776
  • Dichiarazione dei diritti e d’indipendenza di Filadelfia: 4 luglio 1776

La dichiarazione del buon popolo della Virginia affermava che tutti gli uomini sono per natura egualmente liberi ed indipendenti ed hanno alcuni diritti innati dei quali non possono privare i loro posteri con convenzione: sono il godimento della vita e della libertà mediante l’acquisto e il possesso della proprietà, il perseguimento ed il raggiungimento di felicità e sicurezza. Tutto il potere è nel popolo e di conseguenza deriva da esso, il governo è istituito per la comune utilità, protezione e sicurezza del popolo, della nazione o comunità. Il governo migliore è quello che può assicurare il maggior grado di felicità e sicurezza. Nessun uomo o gruppo ha diritto a esclusivi o separati emolumenti o privilegi rispetto alla comunità. Non era necessario un esercito permanente in tempo di pace.

La dichiarazione di Filadelfia non pretendeva elencare tutti i diritti innati: affermava solo che essi esistevano, che si basavano su un’eguaglianza fra gli uomini voluta da Dio, che fra questi primeggiavano:

  • Vita
  • Libertà
  • Benessere

E che in funzione della loro realizzazione doveva comportarsi ogni governo.

La costituzione americana

La repressione armata parte inglese della ribellione delle colonie nordamericane non riuscì. Nel 1781 l’esercito inglese dovette desistere e nel 1783 si giunse alla pace di Parigi, con cui le 13 colonie si videro riconosciuta formalmente l’indipendenza.

Nel 1787 i rappresentanti delle colonie, riuniti ancora una volta a Filadelfia, diedero vita a una “Convenzione”, che doveva stabilire le regole essenziali del nuovo patto sociale ed approvarono la costituzione degli Stati Uniti d’America. Essa fissò subito, in pochi ma basilari articoli (solo 7), i meccanismi costituzionali fondamentali, attraverso i quali il nuovo patto sociale fra tutti i coloni stabiliva il funzionamento dei principali organi che sovrintendevano ai vertici della vita associata, cioè allo Stato federale. Era la prima volta che ciò avveniva, era la prima costituzione scritta.

La carta costituzionale americana del 1787 prevede:

  • Repubblica di tipo presidenziale: la suddivisione dei poteri è ispirata ai concetti di Montesquieu.
  • Potere legislativo: congresso composto da due camere, senato.
  • Potere esecutivo: affidato a un presidente della repubblica.
  • Potere giudiziario: affidato a giudici elettivi ed è del tutto indipendente dagli altri due poteri.

Tra i fondamenti osserviamo le principali garanzie offerte:

  • Il riconoscimento della libertà di stampa, culto, parola, diritto di riunirsi dei cittadini in forma pacifica e di inviare petizioni al governo.
  • Il diritto di godere della sicurezza personale.
  • Il diritto alla difesa.
  • La protezione dell’espropriazione della proprietà privata senza un’indennità.

La rivoluzione francese

Gli avvenimenti americani produssero un certo effetto sulla cultura giuridica europea. Nel frattempo, le difficoltà finanziarie in cui si trovava una delle più grandi potenze del tempo, cioè la Francia, imposero al Re la convocazione degli “Stati generali” (nobiltà, clero, rappresentanti dei comuni soggetti). Emergeva nella quotidianità un comune malcontento con l’insistenza su alcuni temi specifici, tra cui la pessima amministrazione della giustizia, le prepotenze di signori feudali e funzionari regi, la pressione fiscale eccessiva, l’insopportabilità del regime di privilegio, la mancanza di libertà, la richiesta di una costituzione.

Sin dai primi giorni dell’assemblea degli Stati generali si vide che non era facile procedere verso una soluzione (si riscontravano da parte del Terzo Stato composto da un numero maggiore di elementi contestazioni sulle votazioni). Il terzo stato, rafforzato da esponenti del clero, si proclamò così autonomamente Assemblea Nazionale, impegnandosi a restare unito finché non si ottenesse una costituzione per la Francia.

La dichiarazione dei diritti del 1789

A precedere la costituzione si ebbe una Dichiarazione dei diritti di cui si occupò un’apposita commissione, e che si ispirava molto alle dichiarazioni della rivoluzione americana.

La costituzione del 1791

Dopo la Dichiarazione dei diritti, l’Assemblea Nazionale Costituente doveva procedere alla redazione della carta costituzionale, che vide la luce il 3 settembre 1791. La costituzione del 1791 prevede una monarchia limitata a cui è affidato il potere esecutivo. Il legislativo tocca ad un’unica assemblea (Assemblea Nazionale Legislativa). Il re sceglie i suoi ministri, ha il diritto di veto sospensivo per evitare l’applicazione di una legge votata dall’Assemblea. Egli non è più il re di Francia, ma il re dei francesi dato che la sovranità appartiene al popolo.

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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