Spam telefonico
Nessuno, senza il nostro preventivo consenso, può importunarci con quella fastidiosissima attività nota come spamming, cioè l’invio di sms, mms, fax, e-mail indesiderati! Nessuno può divulgare i nostri dati o le nostre immagini senza il nostro preventivo consenso! Eppure a volte sono proprio i più giovani a non rendersi conto che, pubblicando storie, foto o addirittura filmati e i loro dati personali su Internet (per esempio su YouTube, Facebook e Myspace), lasciano delle tracce elettroniche indelebili di cui altri si avvalgono per attività più o meno lecite.
Da un lato datori di lavoro e università raccolgono così informazioni preziose sui candidati: i loro potenziali dipendenti o studenti! Dall’altro personaggi senza scrupoli se ne appropriano per pubblicazioni non autorizzate, per telefonate di disturbo, attività di spamming, per attuare veri e propri ricatti e così via. Purtroppo ancora pochi sanno che esiste un vero e proprio codice della privacy e un’Autorità Garante della protezione dei dati personali alla quale possiamo segnalare tutte le violazioni riguardanti il nostro diritto alla riservatezza!
Spam telefonico: basta disturbare gli utenti!
Un gestore continuava a inviare sms e mms pubblicitari anche dopo la revoca del consenso da parte degli interessati. E loro non ne potevano più dei continui sms e mms pubblicitari che ricevevano anche dopo aver detto e scritto per mesi alla loro società telefonica di cessare quegli invii che per loro erano solo fonte di disturbo e dopo aver espressamente revocato il consenso all’uso dei propri dati.
Stanchi della pubblicità e di inutili rassicurazioni, due clienti hanno segnalato la vicenda al Garante della privacy, il quale al termine di una serie di accertamenti, condotti anche presso la società, ha vietato l’uso dei dati personali di tutti gli abbonati a un determinato servizio telefonico perché trattati in modo illecito. L’Autorità ha prescritto, cioè ordinato, al gestore l’adozione di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere più messaggi pubblicitari.
Per il servizio in questione, la società non aveva tenuto conto della revoca del consenso dei propri clienti e continuava a inviare sms e mms pubblicitari incorrendo così in un sistematico trattamento illecito di dati nei confronti di una molteplicità di abbonati. La normativa stabilisce invece che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari (sms, mms, e-mail) solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati;
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