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Sospensione dei termini di impugnazione

Per quanto riguarda la sospensione, a parte la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre che riguarda tutti i termini processuali, esistono due ipotesi specifiche di sospensione dei termini di impugnazione. Entrambe sono collegate al fenomeno del concorso di mezzi di impugnazione.

Concorso di mezzi di impugnazione

Concorso di mezzi di impugnazione significa che contro una stessa sentenza sono esperibili più mezzi di impugnazione diversi. È un fenomeno che può verificarsi, ad esempio, nei riguardi della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza insieme col merito. A partire dalla riforma del 2009 il provvedimento sulla sola competenza viene reso in forma di ordinanza, continua a essere reso in forma di sentenza il provvedimento col quale il giudice abbia pronunciato sulla competenza (nel senso di affermare la propria competenza) e sul merito.

Contro questa sentenza, mentre contro l’ordinanza di incompetenza è ammesso come unico mezzo di impugnazione il regolamento di competenza (che perciò si dice necessario), la sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito è impugnabile con i mezzi ordinari e con regolamento di competenza (che perciò si dice facoltativo).

Il regolamento di competenza è il mezzo di impugnazione proprio delle ordinanze e delle sentenze sulla competenza, è necessario poiché l’unico mezzo di impugnazione esperibile quando il giudice abbia pronunciato solo sulla competenza. Quando invece il provvedimento abbia un duplice contenuto sulla competenza e sul merito, e quindi una sentenza, è impugnabile con il regolamento di competenza o con i mezzi ordinari: appello se sentenza di primo grado, ricorso per cassazione se si tratta di una sentenza d’appello.

Mezzi ordinari e concorso

Mezzi ordinari: mezzi ordinariamente proponibili – lo è anche il regolamento di competenza. C’è la possibilità di un concorso tra regolamento di competenza facoltativo e impugnazione ordinaria (appello o ricorso per cassazione). Si tratta di un concorso non elettivo, la parte non è che può scegliere liberamente quale mezzo utilizzare, la scelta dipende dal tipo di censure che la parte intende muovere.

Se la parte si vuole lamentare della soluzione data dal giudice sulla questione di competenza deve proporre regolamento di competenza, se invece si vuole lamentare anche della soluzione data dal giudice sulle questioni di merito deve proporre l’impugnazione ordinaria. Con l’impugnazione ordinaria è possibile censurare anche la soluzione data dalla questione di competenza ma non ci si può limitare a questa censura.

Ebbene dice l’art. 43, che regola il concorso tra regolamento facoltativo di competenza e impugnazione ordinaria, che se un parte propone il regolamento di competenza contro la sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sul merito, il termine per proporre impugnazione ordinaria è sospeso.

Sospensione del termine di impugnazione

Su questa ipotesi di concorso si innesta una fattispecie di sospensione del termine di impugnazione: è il termine che resta sospeso (ex lege) a seguito della proposizione del regolamento di competenza. Se invece viene proposta prima l’impugnazione ordinaria, la proposizione dell’impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facoltà di proporre istanza di regolamento.

Se la parte propone l’impugnazione ordinaria, la stessa non può successivamente proporre il regolamento di competenza. Se a proporlo è un’altra parte resta sospeso il giudizio di impugnazione già instaurato. Se viene proposto il regolamento di competenza resta sospeso il termine per l’impugnazione ordinaria.

Sospensione del termine di impugnazione collegata al concorso del regolamento di competenza facoltativo e impugnazione ordinaria.

Concorso tra ricorso per cassazione e revocazione

Un’altra ipotesi di concorso tra mezzi di impugnazione che può condurre alla sospensione dei termini di impugnazione è disciplinata dall’art. 398 cpc in tema di concorso tra ricorso per cassazione e revocazione. Entrambi sono mezzi esperibili contro sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado. La scelta di utilizzare un mezzo piuttosto che un altro dipenderà dal tipo di censura.

Come però nel caso del concorso tra regolamento di competenza e impugnazione ordinaria, anche qui il legislatore si pone il problema di disciplinare il rapporto tra le due impugnazioni e si chiede se siano contemporaneamente proponibili o se la proposizione dell’una impedisca la proposizione dell’altra. L’art. 398 prevedeva originariamente la sospensione del termine per proporre il ricorso in cassazione o del giudizio di cassazione per effetto della proposizione della revocazione. Si dava quindi la precedenza alla revocazione che compo...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosiegrimaldi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Boccagna Salvatore.
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