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SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
È soggetto del diritto colui che è destinatario dei diritti e degli obblighi dell'ordinamento preso in
considerazione. I protagonisti della vita di relazione internazionale sono senz'altro gli Stati sovrani
ed indipendenti, però non c'è una identificazione, corrispondenza netta tra i soggetti del diritto
internazionale e gli enti che partecipano alla vita di relazione internazionale. La nozione di ente che
partecipa alla vita di relazione internazionale abbraccia al suo interno i soggetti che non hanno una
piena soggettività, non tutti sono soggetti di diritto internazionale.
Tra gli enti si possono fare alcune distinzioni: gli enti che hanno una soggettività piena, come
appunto gli stati, gli enti che hanno una soggettività limitata, quindi destinatari di alcune norme di
diritto internazionale ma non hanno una piena soggettività di diritto internazionale, ad esempio gli
insorti, gli enti la cui soggettività è contestata, di cui si dubita cioè che possano essere considerati
soggetti di diritto internazionale, ad esempio i comitati di liberazione all'estero o l'Ordine di Malta.
Una prima distinzione riguarda, quindi, il diverso grado di soggettività; una seconda distinzione tra
gli enti che partecipano alla vita di relazione internazionale fa riferimento al carattere territoriale:
enti territoriali, che sono in grado di esercitare un potere effettivo di governo su un determinato
territorio, come gli stati, ma anche gli insorti ne sono in grado, quindi non tutti i movimenti
insurrezionali sono insorti; enti non territoriali ma che aspirano a acquisire l'esercizio del potere di
governo su un determinato territorio, per esempio i movimenti di liberazione nazionale, i comitati di
liberazione all'estero, i governi in esilio; enti non territoriali ma che neppure aspirano ad acquisire il
potere di governo su un determinato territorio, ad esempio l'Ordine di Malta, o il comitato
internazionale per la Croce Rossa; ulteriori enti non territoriali da classificare a parte, come le
organizzazioni internazionali, che vengono creati dagli stati che decidono di farne parte per
conseguire determinati obiettivi fissati nel trattato istitutivo, richiedono il previo consenso di più
stati. Gli individui in passato non erano nemmeno presi in considerazione nel diritto internazionale,
che tradizionalmente era un diritto degli stati per gli stati, oggi si discute se possano essere
considerati o meno soggetti del diritto internazionale, nonostante che le fonti del diritto
internazionale riconoscano diritti di diverso tipo agli individui.
STATI
Gli stati hanno soggettività piena nel diritto internazionale e sono enti territoriali. Ma quali sono i
requisiti necessari affinché lo stato abbia la soggettività nel diritto internazionale?
Dobbiamo distinguere tra stato-comunità e stato-organizzazione/stato-governo. Lo stato comunità
riguarda l'insieme degli uomini, degli individui che si sono organizzati politicamente all'interno di
un determinato territorio. La nozione di stato-comunità è la sintesi di popolo, territorio e governo.
Lo stato-organizzazione/stato-governo fa riferimento agli organi statali, agli organi di governo in
senso lato, che esercitano il potere di governo sul territorio.
Dal punto di vista del diritto internazionale ci interessa la nozione di stato-organizzazione: sono gli
organi dello stato che partecipano alla vita di relazione internazionale, che contribuiscono alla
formazione delle norme di diritto internazionale. Organo dello stato per il diritto internazionale è
indifferente le modalità concrete di organizzazione di un certo stato, la nozione di organo dello stato
è una nozione ampia, non importa come vengono ripartiti i poteri all'interno del singolo
ordinamento nazionale, quindi possono essere considerati organi dello stato tutti gli organi
esecutivi, legislativi, giudiziari, organi decentrati come le amministrazioni locali.
Quali sono i requisiti necessari perché un ente sia uno stato soggetto di diritto internazionale?
Alcuni requisiti sono discussi o sono stati discussi in passato, ci sono casi dubbi.
Un primo requisito è l'effettività, un secondo è l'indipendenza: sono requisiti indiscussi. Effettività
significa esercizio effettivo del potere di governo su una determinata comunità territoriale, è un
elemento che distingue lo stato e che impedisce di considerare come stati altri enti, come i governi
in esilio ad esempio. Del fenomeno dei governi in esilio se ne ebbero molti esempi durante la
seconda guerra mondiale:
ad esempio a seguito dell'occupazione tedesca di territori di vari stati si costituirono a Londra i
governi in esilio della Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Grecia, Polonia ed altri oppure un
altro caso è il governo del Qweit che si cosituì in esilio in Arabia Saudita nel 1990 quando fu invaso
dall'Iraq. Nel caso del Q nonostante non potesse essere considerato uno stato, nell'assemblea delle
Nazioni Unite nel seggio del Q continuarono a sedere rappresentanti del governo in esilio.
Mantenne la possibilità di partecipare alle riunioni dell'assemblea internazionale.
Il secondo requisito è l'indipendenza: significa non dipendere da un altro stato, avere potere
decisionale autonomo. Spesso si fa riferimento al carattere di originarietà dell'ordinamento, cioè
uno stato è indipendente nel caso abbia un ordinamento originario, autonomo, normalmente perché
dotato anche di una propria costituzione, non è inglobato all'interno dell'ordinamento di un altro
stato. Lo stato membro di uno stato federale è considerato uno stato soggetto di diritto
internazionale? Spesso ha proprie norme, proprie leggi, propri organi giudiziari, spesso anche di una
propria polizia, quindi può avere il requisito dell'effettività, ma non è un ordinamento originario
perché prende forza dalla costituzione, dall'ordinamento federale. La soggettività può essere
attribuita solo allo stato federale nel suo complesso, ma talvolta gli stati membri di uno stato
federale concludono accordi internazionali, allora sono destinatari di diritti e obblighi del diritto
internazionale, allora si potrebbe dire che è un soggetto di diritto internazionale. Però il potere di
concludere accordi internazionali è un potere che è stato delegato dallo stato centrale ai membri
federati. Qualcosa di simile c'è anche nel nostro ordinamento: l'art 117 della Cost ultimo comma
prevede che anche le Regioni nelle materie di rispettiva competenza possono concludere accordi
internazionali. È una riprova che la capacità di concludere accordi internazionali non è indicativo
per stabilire se ci troviamo davanti ad un soggetto di diritto internazionale oppure no. Un altro ente
privo di indipendenza è costituito dai cosiddetti governi/stati fantoccio anche se talvolta può essere
difficile accertare che gli manchi l'indipendenza: possono avere anche loro leggi, un loro
ordinamento, una loro costituzione ma dipendono di fatto da un altro stato, sono sotto l'influenza
decisiva di un altro stato. Ad esempio un governo fantoccio esiste ancora oggi a Cipro, che è stato
membro dell'UE ed è un soggetto di diritto internazionale, ma fin dalla metà degli anni '70 è stata
proclamata nella parte nord dell'isola la Repubblica Turca di Cipro del Nord, che è stata
riconosciuta da alcuni stati (tra cui la Turchia) e si è dotata di proprie leggi, un proprio ordinamento
ecc.. La Repubblica Turca di Cipro del Nord non è ritenuta però un vero e proprio stato soggetto di
diritto internazionale, dotato di personalità giuridica di diritto internazionale, proprio perché è uno
stato fantoccio. È un problema ancora aperto anche per l'adesione della Turchia all'UE resta un
problema.
Altro esempio di governo fantoccio è stato riconosciuto dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo di
Strasburgo, che si occupa di vigilare sul rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del
1950, in una sentenza del 2004 per il caso della Transnistria, che è una regione della Moldavia
proclamatasi indipendente dal 1991, perché non è autonoma e dipende direttamente dal governo
russo.
Ci si chiede se ci siano anche requisiti ulteriori come la popolazione ed il territorio, anche perché la
Convenzione di Montevideo del 1933 elencava una serie di requisiti per la soggettività e tra i primi
elenca la popolazione e il territorio. Normalmente, anche se non tutti sono d'accordo, si afferma che
vanno considerati più come presupposti, che come requisiti, perché se non c'è popolazione o
territorio non c'è nemmeno effettività. Ci si chiede anche se debba avere una certa consistenza la
popolazione e una certa estensione il territorio; si fa riferimento soprattutto ai cosiddetti microstati
come San Marino, Andorra, il Principato di Monaco. Si ritiene che di per sé non impedisca di
considerare quell'ente come stato soggetto di diritto internazionale, ma poi di volta in volta
bisognerà andare a verificare se questo microstato abbia i requisiti costitutivi e spesso i microstati
non sono pienamente indipendenti; il Principato di Monaco ha tutta una serie di forti legami con la
Francia disciplinati da trattati internazionali, di cui uno il 24 ottobre del 2002, dove si afferma che
la sovranità di Monaco viene esercitata tenendo conto degli interessi fondamentali dello stato
francese nei settori dell'economia, politica e difesa. Questa problematica comunque non impedisce
ai microstati di essere parte delle Nazioni Unite.
Gli altri requisiti indicati dalla Convenzione di Montevideo sono il governo e la capacità di
intrattenere relazioni con gli altri stati della comunità internazionale.
L'esistenza di un governo coincide col requisito dell'effettività, con l'esercizio effettivo del potere di
governo su un determinato territorio.
L'ultimo requisito è dubbio se davvero sia un elemento costitutivo della soggettività di diritto
internazionale degli stati.
Va chiamato in causa il riconoscimento degli stati: quando viene proclamato o comunque si
afferma un nuovo stato, gli altri stati della comunità internazionale si affrettano a dichiarare di
riconoscere o non riconoscere il nuovo ente che si è venuto a creare. Che valore ha questo giudizio
manifestato dagli stati preesistenti? È un elemento costitutivo della soggettività di diritto
internazionale del nuovo stato o è irrilevante? Dobbiamo distinguere: in passato (diciamo fino agli
inizi del '900) la teoria prevalente era quella del riconoscimento costitutivo, costitutivo della
soggettiv