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Diritto internazionale

Caratteri tipici del diritto internazionale

La natura del diritto internazionale è diversa da quella del diritto interno perché i soggetti principali (non i soli però) sono gli stati sovrani ed indipendenti, che normalmente non hanno sopra di sé ulteriori autorità, mentre la comunità statale è una comunità di individui che si sono messi insieme attribuendo poteri di governo a determinati organi.

Questa differenza ha ripercussioni sulle modalità con cui vengono esercitate una serie di funzioni: la funzione di produzione delle norme giuridiche, la funzione di accertamento delle norme giuridiche e la funzione di attuazione delle norme giuridiche.

La funzione di produzione delle norme giuridiche nell'ordinamento internazionale se ne occupano gli stati, i soggetti dell'ordinamento internazionale, sono loro che concorrono alla produzione del diritto internazionale; nell'ordinamento interno non tutti gli individui partecipano alla produzione delle norme, in prima battuta almeno viene svolta da organi legislativi e di governo.

Alla funzione di accertamento del diritto a livello internazionale provvedono in prima battuta gli stati autonomamente, nell'ordinamento interno l'autorità giudiziaria. Nel caso della funzione di attuazione del diritto si apre un argomento delicato per il diritto internazionale: normalmente non c'è un organo internazionale che controlla il rispetto delle norme del diritto internazionale, quindi è in gran parte rimessa agli stati—ha un ruolo rilevante l'autotutela per cui il singolo stato, entro certi limiti, nel caso abbia subito la violazione di una norma di diritto internazionale potrà a sua volta violare legittimamente un altro obbligo di diritto internazionale nei confronti dello stato offensore. Nel diritto interno è rimessa alla competenza del Governo e di organi amministrativi.

Soggetti del diritto internazionale

È soggetto del diritto colui che è destinatario dei diritti e degli obblighi dell'ordinamento preso in considerazione. I protagonisti della vita di relazione internazionale sono senz'altro gli stati sovrani ed indipendenti, però non c'è una identificazione, corrispondenza netta tra i soggetti del diritto internazionale e gli enti che partecipano alla vita di relazione internazionale.

La nozione di ente che partecipa alla vita di relazione internazionale abbraccia al suo interno i soggetti che non hanno una piena soggettività, non tutti sono soggetti di diritto internazionale.

Tra gli enti si possono fare alcune distinzioni:

  • Enti che hanno una soggettività piena, come appunto gli stati.
  • Enti che hanno una soggettività limitata, quindi destinatari di alcune norme di diritto internazionale ma non hanno una piena soggettività di diritto internazionale, ad esempio gli insorti.
  • Enti la cui soggettività è contestata, di cui si dubita cioè che possano essere considerati soggetti di diritto internazionale, ad esempio i comitati di liberazione all'estero o l'Ordine di Malta.

Una prima distinzione riguarda, quindi, il diverso grado di soggettività; una seconda distinzione tra gli enti che partecipano alla vita di relazione internazionale fa riferimento al carattere territoriale:

  • Enti territoriali, che sono in grado di esercitare un potere effettivo di governo su un determinato territorio, come gli stati, ma anche gli insorti ne sono in grado, quindi non tutti i movimenti insurrezionali sono insorti.
  • Enti non territoriali ma che aspirano a acquisire l'esercizio del potere di governo su un determinato territorio, per esempio i movimenti di liberazione nazionale, i comitati di liberazione all'estero, i governi in esilio.
  • Enti non territoriali ma che neppure aspirano ad acquisire il potere di governo su un determinato territorio, ad esempio l'Ordine di Malta, o il comitato internazionale per la Croce Rossa.
  • Ulteriori enti non territoriali da classificare a parte, come le organizzazioni internazionali, che vengono creati dagli stati che decidono di farne parte per conseguire determinati obiettivi fissati nel trattato istitutivo, richiedono il previo consenso di più stati.

Gli individui in passato non erano nemmeno presi in considerazione nel diritto internazionale, che tradizionalmente era un diritto degli stati per gli stati, oggi si discute se possano essere considerati o meno soggetti del diritto internazionale, nonostante che le fonti del diritto internazionale riconoscano diritti di diverso tipo agli individui.

Stati

Gli stati hanno soggettività piena nel diritto internazionale e sono enti territoriali. Ma quali sono i requisiti necessari affinché lo stato abbia la soggettività nel diritto internazionale?

Dobbiamo distinguere tra stato-comunità e stato-organizzazione/stato-governo. Lo stato comunità riguarda l'insieme degli uomini, degli individui che si sono organizzati politicamente all'interno di un determinato territorio. La nozione di stato-comunità è la sintesi di popolo, territorio e governo. Lo stato-organizzazione/stato-governo fa riferimento agli organi statali, agli organi di governo in senso lato, che esercitano il potere di governo sul territorio.

Dal punto di vista del diritto internazionale ci interessa la nozione di stato-organizzazione: sono gli organi dello stato che partecipano alla vita di relazione internazionale, che contribuiscono alla formazione delle norme di diritto internazionale. Organo dello stato per il diritto internazionale è indifferente le modalità concrete di organizzazione di un certo stato, la nozione di organo dello stato è una nozione ampia, non importa come vengono ripartiti i poteri all'interno del singolo ordinamento nazionale, quindi possono essere considerati organi dello stato tutti gli organi esecutivi, legislativi, giudiziari, organi decentrati come le amministrazioni locali.

Quali sono i requisiti necessari perché un ente sia uno stato soggetto di diritto internazionale? Alcuni requisiti sono discussi o sono stati discussi in passato, ci sono casi dubbi. Un primo requisito è l'effettività, un secondo è l'indipendenza: sono requisiti indiscussi. Effettività significa esercizio effettivo del potere di governo su una determinata comunità territoriale, è un elemento che distingue lo stato e che impedisce di considerare come stati altri enti, come i governi in esilio ad esempio.

Del fenomeno dei governi in esilio se ne ebbero molti esempi durante la seconda guerra mondiale: ad esempio a seguito dell'occupazione tedesca di territori di vari stati si costituirono a Londra i governi in esilio della Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Grecia, Polonia ed altri oppure un altro caso è il governo del Kuwait che si costituì in esilio in Arabia Saudita nel 1990 quando fu invaso dall'Iraq. Nel caso del Kuwait, nonostante non potesse essere considerato uno stato, nell'assemblea delle Nazioni Unite nel seggio del Kuwait continuarono a sedere rappresentanti del governo in esilio. Mantenne la possibilità di partecipare alle riunioni dell'assemblea internazionale.

Il secondo requisito è l'indipendenza: significa non dipendere da un altro stato, avere potere decisionale autonomo. Spesso si fa riferimento al carattere di originarietà dell'ordinamento, cioè uno stato è indipendente nel caso abbia un ordinamento originario, autonomo, normalmente perché dotato anche di una propria costituzione, non è inglobato all'interno dell'ordinamento di un altro stato.

Lo stato membro di uno stato federale è considerato uno stato soggetto di diritto internazionale? Spesso ha proprie norme, proprie leggi, propri organi giudiziari, spesso anche di una propria polizia, quindi può avere il requisito dell'effettività, ma non è un ordinamento originario perché prende forza dalla costituzione, dall'ordinamento federale. La soggettività può essere attribuita solo allo stato federale nel suo complesso, ma talvolta gli stati membri di uno stato federale concludono accordi internazionali, allora sono destinatari di diritti e obblighi del diritto internazionale, allora si potrebbe dire che è un soggetto di diritto internazionale.

Però il potere di concludere accordi internazionali è un potere che è stato delegato dallo stato centrale ai membri federati. Qualcosa di simile c'è anche nel nostro ordinamento: l'art 117 della Costituzione ultimo comma prevede che anche le Regioni nelle materie di rispettiva competenza possono concludere accordi internazionali. È una riprova che la capacità di concludere accordi internazionali non è indicativo per stabilire se ci troviamo davanti ad un soggetto di diritto internazionale oppure no.

Un altro ente privo di indipendenza è costituito dai cosiddetti governi/stati fantoccio anche se talvolta può essere difficile accertare che gli manchi l'indipendenza: possono avere anche loro leggi, un loro ordinamento, una loro costituzione ma dipendono di fatto da un altro stato, sono sotto l'influenza decisiva di un altro stato. Ad esempio un governo fantoccio esiste ancora oggi a Cipro, che è stato membro dell'UE ed è un soggetto di diritto internazionale, ma fin dalla metà degli anni '70 è stata proclamata nella parte nord dell'isola la Repubblica Turca di Cipro del Nord, che è stata riconosciuta da alcuni stati (tra cui la Turchia) e si è dotata di proprie leggi, un proprio ordinamento ecc. La Repubblica Turca di Cipro del Nord non è ritenuta però un vero e proprio stato soggetto di diritto internazionale, dotato di personalità giuridica di diritto internazionale, proprio perché è uno stato fantoccio. È un problema ancora aperto anche per l'adesione della Turchia all'UE resta un problema.

Altro esempio di governo fantoccio è stato riconosciuto dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, che si occupa di vigilare sul rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, in una sentenza del 2004 per il caso della Transnistria, che è una regione della Moldavia proclamatasi indipendente dal 1991, perché non è autonoma e dipende direttamente dal governo russo.

Ci si chiede se ci siano anche requisiti ulteriori come la popolazione ed il territorio, anche perché la Convenzione di Montevideo del 1933 elencava una serie di requisiti per la soggettività e tra i primi elenca la popolazione e il territorio. Normalmente, anche se non tutti sono d'accordo, si afferma che vanno considerati più come presupposti, che come requisiti, perché se non c'è popolazione o territorio non c'è nemmeno effettività. Ci si chiede anche se debba avere una certa consistenza la popolazione e una certa estensione il territorio; si fa riferimento soprattutto ai cosiddetti microstati come San Marino, Andorra, il Principato di Monaco. Si ritiene che di per sé non impedisca di considerare quell'ente come stato soggetto di diritto internazionale, ma poi di volta in volta bisognerà andare a verificare se questo microstato abbia i requisiti costitutivi e spesso i microstati non sono pienamente indipendenti; il Principato di Monaco ha tutta una serie di forti legami con la Francia disciplinati da trattati internazionali, di cui uno il 24 ottobre del 2002, dove si afferma che la sovranità di Monaco viene esercitata tenendo conto degli interessi fondamentali dello stato francese nei settori dell'economia, politica e difesa. Questa problematica comunque non impedisce ai microstati di essere parte delle Nazioni Unite.

Gli altri requisiti indicati dalla Convenzione di Montevideo sono il governo e la capacità di intrattenere relazioni con gli...

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher daff di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Calamia Antonio Marcello.
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