EFFICACIA DELLA
NORMATIVA PROCEDURALE
SUL TERRORISMO
IN ITALIA:
’ ?
COME HA INCISO L ATTENTATO ALLE TORRI GEMELLE
ANALISI DEI DATI STATISTICI
SUI RISPETTIVI PROCEDIMENTI
1996 2003
TRA E
A. A. 2004-2005
L A
TRASCRITTRICE: UISA GLIASSA
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A seguito del forte impatto emotivo provocato dagli attentati dell’11
I -
NTRODUZIONE
settembre 2001 e ai conseguenti impegni assunti a livello internazionale (in seno alle Nazioni
Unite e all’Unione Europea), il legislatore italiano ha introdotto alcune modifiche
all’ordinamento vigente, tese a sancire il terrorismo anche di tipo internazionale e il suo
finanziamento. In quest’ottica, vanno viste la legge n. 438 del 2001 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per
contrastare il terrorismo internazionale) e la legge n. 34 del 2003 (Ratifica ed esecuzione del
Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di
esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre
1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno), che innovano alcune fattispecie di
reato già in vigore e ne introducono di nuove, oltre a prevederne le conseguenti modifiche al
codice di procedura penale.
In particolare, l’art. 1 della legge n. 438 del 2001, mantenendo sostanzialmente l’impianto
normativo preesistente, ha introdotto due nuove fattispecie delittuose: l’«Associazione con
1 2
e l’«Assistenza di conseguenza, l’art.
finalità di terrorismo internazionale » agli associati »;
della stessa legge ha potenziato l’apparato investigativo e repressivo nello specifico
10-bis
settore del terrorismo interno (eversione dell’ordine democratico) ed internazionale,
aggiungendo all’art. 51 del codice di procedura penale il comma 3-quater, che attribuisce
all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito
ha sede il giudice competente, i procedimenti pendenti per i delitti consumati o tentati con
questa finalità.
nostra relazione, a quest’ultimo proposito, sarà constatare se, in seguito all’entrata
Scopo della
in vigore della nuova normativa procedurale, il numero di procedimenti definiti presso gli
Uffici giudicanti, in questo settore penale, in relazione al numero dei relativi procedimenti
pendenti presso le Procure e gli Uffici giudicanti, sia percentualmente aumentato e con quale
entità rispetto alla vigenza della normativa precedente.
La metodologia di ricerca, da noi adottata, consiste nell’analisi e nell’interpretazione dei
documenti quantitativi, di carattere non giuridico, raccolti dal funzionario del Ministero della
1 L’art. 270 bis è stato sostituito dall’art. 270 bis «Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o
di evasione dell’ordine democratico».
2 Dopo l’art. 270 bis, è stato introdotto l’art. 270-ter tale norma ricalca l’art. 307 c.p.
«Assistenza agli associati»;
a sua volta modificato all’art. 1 comma 5 bis della
«Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata»,
stessa legge, ma ne da una configurazione meno arcaica, prendendo in considerazione gli strumenti e le nuove
tecnologie che possono a tale fine essere utilizzate. 2
3
Giustizia, R. Cimini , nel periodo 1996-2003, riguardo il numero di procedimenti penali
pendenti e definiti presso gli Uffici giudiziari inquirenti e giudicanti, divisi per macroarea
geografica (Nord, Centro e Sud), ed il numero delle persone coinvolte, suddivise per
qualificazione giuridica del reato; in questo modo, dopo aver definito la funzione manifesta
da un punto di vista sociologico, l’efficacia
della norma in questione, sarà possibile verificare,
o meno della stessa e l’eventuale influenza della coscienza giuridica e della conoscenza
giuridica degli operatori del diritto sul più ampio impatto della stessa, naturalmente
distinguendo tra i periodi 1996-2001 e 2002-2003, come già sopra evidenziato.
3 Ufficio I Affari legislativi ed internazionali, Reparto dati statistici e monitoraggio, presso il Dipartimento per
gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale. 3
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L’iniziativa
F . 438 2001 - governativa
UNZIONE MANIFESTA DELLA LEGGE N DEL
evidenziava il seguente scopo manifesto:
L’esigenza di provvedere urgentemente all’introduzione delle misure in oggetto, trova giustificato
fondamento nella preoccupante carenza normativa soprattutto in materia di terrorismo transnazionale, che
tocca non trascurabili profili info-operativi attinenti alla metodologia e alla durata delle indagini.
finora interessato l’Italia per gli aspetti limitati dell’organizzazione
Seppure il fenomeno in questione ha
logistica e dell’autofinanziamento di gruppi radicali islamici, ciò non di meno il prevedibile prolungamento
della crisi internazionale e la presenza sul territorio di obiettivi sensibili, impone con evidente urgenza che
si dia mano con immediatezza ad un’attenta rivisitazione del contesto positivo, che non consente di
trascurare le emergenze operative delle forze preposte al contrasto del fenomeno. L’urgenza e la necessità
di provvedere con immediatezza discendono altresì dagli impegni assunti in ambito internazionale, rispetto
ad una strategia unitaria di risposta al manifestarsi di forme violente di attacco alle istituzioni democratiche.
Le misure contenute nel presente provvedimento riflettono così la necessità di elevare incisivamente e
subito il più generale livello di risposta dello Stato, apprestando forme di tutela anticipata che consent