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EFFICACIA DELLA

NORMATIVA PROCEDURALE

SUL TERRORISMO

IN ITALIA:

’ ?

COME HA INCISO L ATTENTATO ALLE TORRI GEMELLE

ANALISI DEI DATI STATISTICI

SUI RISPETTIVI PROCEDIMENTI

1996 2003

TRA E

A. A. 2004-2005

L A

TRASCRITTRICE: UISA GLIASSA

1

A seguito del forte impatto emotivo provocato dagli attentati dell’11

I -

NTRODUZIONE

settembre 2001 e ai conseguenti impegni assunti a livello internazionale (in seno alle Nazioni

Unite e all’Unione Europea), il legislatore italiano ha introdotto alcune modifiche

all’ordinamento vigente, tese a sancire il terrorismo anche di tipo internazionale e il suo

finanziamento. In quest’ottica, vanno viste la legge n. 438 del 2001 (Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per

contrastare il terrorismo internazionale) e la legge n. 34 del 2003 (Ratifica ed esecuzione del

Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di

esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre

1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno), che innovano alcune fattispecie di

reato già in vigore e ne introducono di nuove, oltre a prevederne le conseguenti modifiche al

codice di procedura penale.

In particolare, l’art. 1 della legge n. 438 del 2001, mantenendo sostanzialmente l’impianto

normativo preesistente, ha introdotto due nuove fattispecie delittuose: l’«Associazione con

1 2

e l’«Assistenza di conseguenza, l’art.

finalità di terrorismo internazionale » agli associati »;

della stessa legge ha potenziato l’apparato investigativo e repressivo nello specifico

10-bis

settore del terrorismo interno (eversione dell’ordine democratico) ed internazionale,

aggiungendo all’art. 51 del codice di procedura penale il comma 3-quater, che attribuisce

all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito

ha sede il giudice competente, i procedimenti pendenti per i delitti consumati o tentati con

questa finalità.

nostra relazione, a quest’ultimo proposito, sarà constatare se, in seguito all’entrata

Scopo della

in vigore della nuova normativa procedurale, il numero di procedimenti definiti presso gli

Uffici giudicanti, in questo settore penale, in relazione al numero dei relativi procedimenti

pendenti presso le Procure e gli Uffici giudicanti, sia percentualmente aumentato e con quale

entità rispetto alla vigenza della normativa precedente.

La metodologia di ricerca, da noi adottata, consiste nell’analisi e nell’interpretazione dei

documenti quantitativi, di carattere non giuridico, raccolti dal funzionario del Ministero della

1 L’art. 270 bis è stato sostituito dall’art. 270 bis «Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o

di evasione dell’ordine democratico».

2 Dopo l’art. 270 bis, è stato introdotto l’art. 270-ter tale norma ricalca l’art. 307 c.p.

«Assistenza agli associati»;

a sua volta modificato all’art. 1 comma 5 bis della

«Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata»,

stessa legge, ma ne da una configurazione meno arcaica, prendendo in considerazione gli strumenti e le nuove

tecnologie che possono a tale fine essere utilizzate. 2

3

Giustizia, R. Cimini , nel periodo 1996-2003, riguardo il numero di procedimenti penali

pendenti e definiti presso gli Uffici giudiziari inquirenti e giudicanti, divisi per macroarea

geografica (Nord, Centro e Sud), ed il numero delle persone coinvolte, suddivise per

qualificazione giuridica del reato; in questo modo, dopo aver definito la funzione manifesta

da un punto di vista sociologico, l’efficacia

della norma in questione, sarà possibile verificare,

o meno della stessa e l’eventuale influenza della coscienza giuridica e della conoscenza

giuridica degli operatori del diritto sul più ampio impatto della stessa, naturalmente

distinguendo tra i periodi 1996-2001 e 2002-2003, come già sopra evidenziato.

3 Ufficio I Affari legislativi ed internazionali, Reparto dati statistici e monitoraggio, presso il Dipartimento per

gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale. 3

4

L’iniziativa

F . 438 2001 - governativa

UNZIONE MANIFESTA DELLA LEGGE N DEL

evidenziava il seguente scopo manifesto:

L’esigenza di provvedere urgentemente all’introduzione delle misure in oggetto, trova giustificato

fondamento nella preoccupante carenza normativa soprattutto in materia di terrorismo transnazionale, che

tocca non trascurabili profili info-operativi attinenti alla metodologia e alla durata delle indagini.

finora interessato l’Italia per gli aspetti limitati dell’organizzazione

Seppure il fenomeno in questione ha

logistica e dell’autofinanziamento di gruppi radicali islamici, ciò non di meno il prevedibile prolungamento

della crisi internazionale e la presenza sul territorio di obiettivi sensibili, impone con evidente urgenza che

si dia mano con immediatezza ad un’attenta rivisitazione del contesto positivo, che non consente di

trascurare le emergenze operative delle forze preposte al contrasto del fenomeno. L’urgenza e la necessità

di provvedere con immediatezza discendono altresì dagli impegni assunti in ambito internazionale, rispetto

ad una strategia unitaria di risposta al manifestarsi di forme violente di attacco alle istituzioni democratiche.

Le misure contenute nel presente provvedimento riflettono così la necessità di elevare incisivamente e

subito il più generale livello di risposta dello Stato, apprestando forme di tutela anticipata che consent

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Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

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