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SUL TERRORISMO IN ITALIA: COME HA INCISO L'ATTENTATO ALLE TORRI GEMELLE ANALISI DEI DATI STATISTICI SUI RISPETTIVI PROCEDIMENTI 1996-2003 TRA EA. A. 2004-2005

A seguito del forte impatto emotivo provocato dagli attentati dell'11 settembre 2001 e ai conseguenti impegni assunti a livello internazionale (in seno alle Nazioni Unite e all'Unione Europea), il legislatore italiano ha introdotto alcune modifiche all'ordinamento vigente, tese a sancire il terrorismo anche di tipo internazionale e il suo finanziamento. In quest'ottica, vanno viste la legge n. 438 del 2001 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale) e la legge n. 34 del 2003 (Ratifica ed esecuzione del Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite).

La trascriptrice: Uisa Gliassa

Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), che innovano alcune fattispecie direato già in vigore e ne introducono di nuove, oltre a prevederne le conseguenti modifiche al codice di procedura penale.

In particolare, l'art. 1 della legge n. 438 del 2001, mantenendo sostanzialmente l'impianto normativo preesistente, ha introdotto due nuove fattispecie delittuose: l'«Associazione con finalità di terrorismo internazionale» agli associati »; della stessa legge ha potenziato l'apparato investigativo e repressivo nello specifico 10-bissettore del terrorismo interno (eversione dell'ordine democratico) ed internazionale, aggiungendo all'art. 51 del codice di procedura penale il comma 3-quater, che attribuisce all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede.

Il giudice competente, i procedimenti pendenti per i delitti consumati o tentati con questa finalità. La nostra relazione, a quest'ultimo proposito, sarà constatare se, in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa procedurale, il numero di procedimenti definiti presso gli Uffici giudicanti, in questo settore penale, in relazione al numero dei relativi procedimenti pendenti presso le Procure e gli Uffici giudicanti, sia percentualmente aumentato e con quale entità rispetto alla vigenza della normativa precedente.

La metodologia di ricerca, da noi adottata, consiste nell'analisi e nell'interpretazione dei documenti quantitativi, di carattere non giuridico, raccolti dal funzionario del Ministero della 1 L'art. 270 bis è stato sostituito dall'art. 270 bis "Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di evasione dell'ordine democratico". 2 Dopo l'art. 270 bis, è

Stato introdotto l'art. 270-ter tale norma ricalca l'art. 307 c.p. "Assistenza agli associati"; a sua volta modificato all'art. 1 comma 5 bis della "Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata", stessa legge, ma ne da una configurazione meno arcaica, prendendo in considerazione gli strumenti e le nuove tecnologie che possono a tale fine essere utilizzate.

23Giustizia, R. Cimini, nel periodo 1996-2003, riguardo il numero di procedimenti penali pendenti e definiti presso gli Uffici giudiziari inquirenti e giudicanti, divisi per macroarea geografica (Nord, Centro e Sud), ed il numero delle persone coinvolte, suddivise per qualificazione giuridica del reato; in questo modo, dopo aver definito la funzione manifesta da un punto di vista sociologico, l'efficacia della norma in questione, sarà possibile verificare, o meno della stessa e l'eventuale influenza della coscienza giuridica e della conoscenza giuridica degli operatori.

del diritto sul più ampio impatto della stessa, naturalmente distinguendo tra i periodi 1996-2001 e 2002-2003, come già sopra evidenziato. 3 Ufficio I Affari legislativi ed internazionali, Reparto dati statistici e monitoraggio, presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale. 4 L'iniziativa governativa n. 438 del 2001 - UNZIONE MANIFESTA DELLA LEGGE N DELevidenziava il seguente scopo manifesto: L'esigenza di provvedere urgentemente all'introduzione delle misure in oggetto, trova giustificato fondamento nella preoccupante carenza normativa soprattutto in materia di terrorismo transnazionale, che tocca non trascurabili profili info-operativi attinenti alla metodologia e alla durata delle indagini. finora interessato l'Italia per gli aspetti limitati dell'organizzazione. Seppure il fenomeno in questione ha logistica e dell'autofinanziamento di gruppi radicali islamici, ciò non di meno il prevedibile.

Prolungamento della crisi internazionale e la presenza sul territorio di obiettivi sensibili, impone con evidente urgenza che si dia mano con immediatezza ad un'attenta rivisitazione del contesto positivo, che non consente di trascurare le emergenze operative delle forze preposte al contrasto del fenomeno. L'urgenza e la necessità di provvedere con immediatezza discendono altresì dagli impegni assunti in ambito internazionale, rispetto ad una strategia unitaria di risposta al manifestarsi di forme violente di attacco alle istituzioni democratiche. Le misure contenute nel presente provvedimento riflettono così la necessità di elevare incisivamente e subito il più generale livello di risposta dello Stato, apprestando forme di tutela anticipata che consentano l'applicabilità ai possibilità: di procedere ad intercettazioni preventive ed a quelle giudiziarie, estendendo delitti con finalità di terrorismo; di estendere

alle attività antiterrorismo le norme che rendono possibili inspecifici settori (contrasto al traffico degli stupefacenti, riciclaggio, immigrazione clandestina, eccetera) il ritardo degli ordini di cattura, arresto, sequestro e le operazioni "sotto-copertura"; di attribuire rilevanza tipica anche ad attività meramente preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici in danno di Stati ed organismi esteri o internazionali, del codice penale.

Disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro della Giustizia (Castelli) e dal Ministro dell'Interno (Scajola) di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (Tremonti), in data 19 ottobre 2001.

4'F . 53 3- C.P.P.

UNZIONE MANIFESTA DELL ART COMMA QUATER DEL E SUA- Limitatamente all'art. 10 del EVOLUZIONE DURANTE I LAVORI PARLAMENTARI 2001, l'esplicita

esigenza dell'iniziativa governativa era quella di consentire l'impiego di risorse anche nel settore della prevenzione del crimine di stampo terroristico, allo scopo di rafforzare la collaborazione, a livello internazionale, in particolare con i paesi dell'Europa centrale ed orientale; la Commissione parlamentare competente, a proposito dell'individuazione del soggetto istituzionale cui destinare questi finanziamenti, ha aggiunto il seguente art. 10 bis (Competenza) corrispondente alla funzione manifesta, dell'attuale art. 53 comma 3-quater del C.P.P.: "La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente". In seguito all'ulteriore modifica introdotta in sede di prima lettura al Senato, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e poi pubblicato nella Gazzetta.

Ufficiale cometesto definitivo, è formulato come segue, pur mantenendo l'originaria funzione manifesta didell'ambito di competenza:definizione "Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati otentati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico le funzioni indicate nel comma 1,all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nellettera a), sono attribuitecui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter".

La II Commissione permanente (Giustizia), il 15 novembre 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sultesto del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

5'11L IEGISLAZIONE TALIANA PRECEDENTE AGLI ATTI TERRORISTICI DELL2001SETTEMBRE E RELATIVA ANALISI INTERPRETATIVA DEI DATI STATISTICI1996-2001 - Il fenomeno terroristico nello Stato Italiano post-unitario

èDEL PERIODOstato di carattere prevalentemente interno e si è sviluppato dalla fine degli anni ’60 del secoloscorso; pertanto, il Codice Penale italiano del 1930 non aveva una previsione specificarelativa al fenomeno terroristico. La repressione sul fronte giudiziario, di conseguenza, è stataeffettuata facendo ricorso a vari strumenti giuridici:

  1. Il Codice Rocco, il quale, al primo posto nella gerarchia dei beni protetti nella ParteSpeciale, collocava i così detti delitti politici, «Delitti contro la personalità interna dellotra cui l’art. 270 «AssociazioniStato», sovversive»;normativa detta “Legislazione d’emergenza”, frutto dell’aggressione terroristica
  2. La 7dei così detti “anni ”;di piomboInserimento dell’art. 289 bis
  3. «Sequestro di persona a scopo di terrorismo o diall’indomani del sequestro Moro;eversione»,
  4. Decreto Cossiga del 1979, che
introduce gli artt. 270 bis "Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico" e 280 "Attentato per finalità terroristiche o di eversione", in seguito ad ulteriori fatti di sangue particolarmente gravi. Da un esame complessivo delle precedenti disposizioni, si evidenzia che, solo dai primi anni '80, il legislatore è intervenuto sul piano della gravità delle sanzioni e su quello della precisione delle disposizioni, in particolare attribuendo per la prima volta specifico rilievo nell'ordinamento italiano alla finalità di terrorismo; infatti, rispetto alle nuove fattispecie incriminatici, essa si pone, più precisamente, come elemento costitutivo ed è oggetto di dolo specifico. Non se ne dà tuttavia alcuna definizione normativa, lasciando all'interprete il proprio giudizio.
Dettagli
Publisher
A.A. 2004-2005
12 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher L.Agliassa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia giuridica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sarzotti Claudio.