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Lezione 27 Ottobre- Prof. Clemente
Tutte le informazioni rilevanti che riguardano una società quotata devono
essere comunicate al mercato (pubblico) attraverso strumenti di facile
accesso, come avviso su quotidiani o comunicati stampa-> sono delle
comunicazioni, a volte brevi di qualche pagina, che vengono mandate
dall’emittente su dei circuiti ed in pochi secondi sono rese note al
pubblico. Questo meccanismo garantisce al mercato di sapere cosa sta
facendo la società quotata.
IPO, con il termine Initial Public Offering si intende il procedimento
attraverso il quale i titoli di una società che intende quotarsi su un
mercato regolamentato sono offerti al pubblico degli investitori.
Private Company-> società non quotata sul mercato. L’azionariato è
tutto conosciuto.
Quando una società si quota diventa una Public Company, società che ha
azioni diffuse tra il pubblico. Alcune società sono caratterizzate da una
grande frammentazione dell’azionariato, contrariamente ad altre in cui
c’è una prevalente partecipazione da parte dI uno o due soci. In una
società quotata è importare specificare che una parte rilevante è
negoziata in un mercato. Quando si parla di società con azionariato
diffuso intendiamo società quotata.
Qual è l’organo gestionale di una società? Il CdA.
Sarà il CdA a deliberare/decidere di varare il progetto di quotazione in
• borsa e a nominare il team dei consulenti; quando decide di varare il
progetto il CdA convoca l’assemblea poiché è necessario modificare lo
statuto. Nelle società quotate il meccanismo della nomina dei
consiglieri di amministrazione è un meccanismo particolare che si
chiama “meccanismo voto di lista”. Un gruppo di azionisti rilevanti
( dalla percentuale di capitale sociale) presenta una lista che poi verrà
votata dall’assemblea.
• Riunione di lancio dell’operazione e pianificazione delle attività.
• Due diligence è un concetto molto ricorrente, è un analisi economica-
finanziaria legale, che permette di analizzare la società da più punti di
vista. È un analisi di studio di tutti gli aspetti che possono avere
rilevanza dal punto di vista economico, finanziario e legale. Finalità di
questa analisi è, dal punto di vista sostanziale, verificare la presenza di
tutti i presupposti affinchè la società possa essere posta sul mercato.
• Questo obiettivo si realizza attraverso la redazione di un documento, il
Prospetto informativo, che deve contenere, art. 94 TUF: qualunque
soggetto voglia fare un offerta al pubblico deve realizzare un prospetto,
che deve essere preventivamente comunicato alla Consob, prima della
pubblicazione, cosicché questa possa compiere verifiche sulla
completezza e coerenza del documento. La CONSOB, ovviamente non
si assume la responsabilità riguardo alla bontà dell’investimento,
perchè deve valutare la validità e la completezza del prospetto,
compiendo una verifica strutturale e di coerenza della società.
Comma 2. Il prospetto deve contenere, in una forma facilmente
analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle
caratteristiche dell’emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono
necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato
giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici
e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché sui
prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una
nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico,
fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in
origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono,
unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche
fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento
di valutare se investire in tali prodotti.
L’art. 94 del T.U.F cita le informazioni chiave descritte all’art. 3 del
regolamento interno.
Regolamento Emittenti(delibera Consob n. 11971/99)
Art. 3
(Definizioni)
1. Nel presente Titolo si intendono per:
a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1,
lettera t), del Testo unico;
b) “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente
strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro
di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al garante e ai
prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare
ulteriormente, fermo restando che qualsiasi decisione di investire nei
prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore
del prospetto completo. A seconda delle caratteristiche dell’offerta e dei
prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi:
1) una breve descrizione dei rischi connessi all’emittente e agli eventuali
garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e
la situazione finanziaria;
2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell’investimento
nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi
ai prodotti finanziari;
3) le condizioni generali dell’offerta, comprese le spese stimate a carico
dell’investitore imputate dall’emittente o dall’offerente;
4) i dettagli dell’ammissione alla negoziazione;
5) le ragioni dell’offerta e l’impiego dei proventi;
c) “piccole e medie imprese”: le società che in base al loro più recente
bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri
seguenti:
1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;
2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro;
d) “società con ridotta capitalizzazione di mercato”: una società quotata
in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili
precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a
100.000.000 euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.
2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo
unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009, nel regolamento (CE) n. 809/2004 e successive
modifiche della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative
disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria.
Elementi importanti sono non solo i risultati economici, ma anche le
prospettive dell’ emittente (deve essere convincente per convincere il
mercato che chi avrà fiducia della società acquistando azioni avrà un
futuro ricavo). Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi che con
linguaggio non tecnico contenga le informazioni chiave che aiutino gli
investitori al momento di valutare se investire o meno nel determinato
prodotto finanziario.
Informazioni chiave da inserire nella nota di sintesi del prospetto
Informazioni essenziali, adeguatamente strutturate - Finalizzate a fornire
agli investitori la natura e i rischi connessi all’emittente. L’emittente deve
indicare quelli che sono i rischi e la prevenzione di tale rischi –
consentono all’investitore di decidere se investire o meno sul prodotto.
Le informazioni essenziali devono contenere:
breve descrizione dei rischi;
- condizioni generali dell’offerta comprese le spese;
-
- ragioni dell’offerta e l’impiego dei proventi (l’emittente dovrà
spiegare cosa fare con i soldi) .
Comma 5: La CONSOB può esigere che l’emittente includa nel prospetto
altre informazioni.
I mercati finanziari si evolvono e cambiano con rapidità. Un processo di
quotazione in borsa può durare più di un anno, tempo nel quale può
succedere di tutto.
Comma7: Qualunque fatto significativo deve essere menzionato in
supplemento del prospetto.
C’è una certa flessibilità da parte dell’autorità di vigilanza affinché vi sia
sempre una corretta informazione riguardo la situazione della società sul
mercato.
Comma 8: L’emittente risponde dei danni subiti dall’investitore che abbia
fatto affidamento ragionevole sulla veridicità e completezza delle
informazioni contenute nel prospetto informativo.
Il prospetto informativo è un documento ufficiale attraverso il quale gli
investitori possono documentarsi sull’operazione e sui rischi, per
pervenire a un giudizio fondato sia sulla situazione patrimoniale della
società che sui risultati economici attesi. Contiene: la descrizione
dell’attività della società e il suo “posizionamento competitivo”; le
informazioni su management ed assetti proprietari; informazioni sulla
situazione economico-finanziaria dell’emittente; obiettivi e strategie della
società; informazioni riguardanti la sollecitazione e gli strumenti
finanziari.
In una società quotata è fondamentale conoscere anche i soggetti che la
compongono (con management si intende spesso il consiglio
d’amministrazione).
FASI ISTRUTTORIE:
•È necessario che ci sia un “nulla osta” della CONSOB per la
pubblicazione de prospetto informativo(altrimenti non può essere
pubblicato). La Consob, tra l’altro, controlla coerenza e comprensibilità
delle informazioni.
La CONSOB può verificare che l’emittente abbia un linguaggio chiaro e
semplice, perchè le società quotate sono dedicate anche a persone
fisiche, esperti o meno.
Ci sono poi delle emissioni dedicate a investitori istituzionali, soggetti
qualificati ( banche, intermediari finanziari). Quando ci sono queste
emissioni il setting provativo può essere più complesso, in quanto rivolto
a soggetti qualificati.
Questo settore è regolamentato da norme primarie, secondarie
regolamentari(CONSOB) e norma di borsa italiana, che è un soggetto
privato ma che ha potestà regolamentare.
Domanda di ammissione a quotazione a Borsa Italiana S.p.A ed invio
• della relativa documentazione.
L’obiettivo di quest’attività(di istruttoria) è verificare se ci sia idoneità a
procedere alla raccolta del risparmio mediante il collocamento di azioni
nuove(OPS).
Fasi del processo di quotazione in borsa(IPO):
1. pubblicazione di un report che descrive il tit