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SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO PARTICOLARE.
Abbiamo fondamentalmente 3 vicende che riguardano lo scioglimento del vincolo particolare di società;
il vincolo che lega la società ai soci si può recidere per via di 3 vicende societarie:
1) La morte;
2) L’esclusione;
3) Il Recesso.
LA MORTE DEL SOCIO. (art.2284)
1) La legge prevede una disciplina di default: muore il socio, al socio subentrano gli eredi, e accade che:
bisogna liquidare la partecipazione agli eredi entro 6 mesi.
2)Se il socio che muore aveva una partecipazione assai rilevante all’ interno della società, per cui la
società non ha più la possibilità di poter continuare dopo avere liquidato la partecipazione, allora la
società potrebbe bloccare la liquidazione semplicemente deliberando lo scioglimento anticipato; gli eredi
non sono più in una situazione privilegiata in cui devono attendere il termine di 6 mesi per ricevere l’
equivalente della partecipazione del de cuius , ma gli eredi in questo caso dovranno attendere
pazientemente che si concluda tutta la liquidazione della società, da cui si potranno soddisfare sulla base
delle rispettive proporzioni. Quindi abbiamo un blocca della società in quanto non si è in grado di andare
avanti senza il socio che è morto (era lui il motore della società).
3) La terza alternativa è quella di invitare gli eredi a subentrare nella partecipazione del de cuius; in
questo caso bisogna che gli eredi vi acconsentano (serve un nuovo accordo di subentro, una sorta di
cessione mortis causa della partecipazione).
Nel libro si parla riguardo al fatto che le prassi statutarie frequentemente prevedono l’introduzione di
clausole di successione, cioè l’autonomia statutaria si spinge nel prevedere delle ipotesi per il caso di
morte del socio: a riguardo abbiamo 3 clausole:
-clausola di successione automatica: a seguito della accettazione dell’eredità da parte degli eredi,
costoro subentrano automaticamente in facoltà di soci (diritto potestativo di entrare in società).
-clausola di successione obbligatoria: subentro che è rimesso sia all’ accettazione dell’eredità ma anche
all’ obbligatoria prestazione di un consenso da parte degli eredi; gli eredi trovano successivamente all’
accettazione dell’eredità un obbligo di accettare il subentro alla società;(una sorta di contratto
preliminare: devono prestare ancora il loro consenso, però sono obbligati a dire di sì, se non si vuole
essere inadempienti).
-clausola di successione facoltativa: accettando l’eredità vi è la facoltà degli eredi di subentrare nella
società.
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3) RECESSO DEL SOCIO. ( art. 2285)
La società ha rapporti con i terzi, stipula contratti, contrae obbligazioni, di conseguenza la società non può
all’ improvviso svuotarsi e far sparire il soggetto che stava operando nel mercato; il recesso così visto
sarebbe ‘’brutale’’. Il recesso è una forma di disinvestimento; se il socio potesse depositare in banca i
soldi e portarseli via quando vuole, nessuno tratterebbe con quel socio, e si andrebbe contro i creditori;
serve che ci sia una garanzia di stabilità dei beni che sono stati conferiti nel contratto di società; per
questo da una parte il recesso è visto male dai creditori sociali, dall’ altra è necessario anche andare
incontro all' interesse del socio, che non può rimanere a vita all’ interno della società. La disciplina del
recesso è volta a bilanciare l’esigenze del socio con quelle del creditore sociale.
Il recesso è consentito in 3 casi:
1) Quando la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio.
2) Nei casi previsti dal contratto sociale.
3) Quando sussiste una giusta causa: ha effetto immediato; quando accade qualcosa che non rende più
tollerabile il rapporto del socio con la società (per esempio se un socio effettua un conferimento, ma nota
che gli altri non hanno conferito ha il diritto di recedere).
In caso di recesso per giusta causa il socio può chiedere indietro solo la sua partecipazione non vi alcun
risarcimento. Quando si recede per giusta causa lo si fa tramite un atto, per esempio una raccomandata e
l’effetto è immediato;
Nel caso di recesso in società a tempo indeterminato o società con contratto a vita di uno dei soci, il
socio ha l’obbligo di comunicare il recesso con un preavviso di almeno 3 mesi: il recesso si esercita ma è
temporaneamente inefficace per il periodo di 3 mesi; scaduto il terzo mese il recesso diviene efficace.
ESCLUSIONE DEL SOCIO. (è chiesta molta)
E’ una reazione difronte a fatti che in condizioni contrattuali normali potremmo definire di
inadempimento: è successo qualcosa di grave che ha minato la fiducia reciproca dei soci, per cui la
maggioranza si mette d accordo per far fuori un socio; è una delle vicende più importanti e anche tra le
più frequenti.
Abbiamo due casi di esclusione ,2 categorie:
1) Esclusione facoltativa (art. 2268) (cioè decisa): si ha nei casi in cui avvengono dei fatti che sono
rimessi a una decisione discrezionale della maggioranza dei soci calcolata per teste.
Si può verificare questo tipo di esclusione in questi casi:
-esclusione facoltativa di qualunque socio per:
a) Inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale (es: viene conferito
un bene che si è guastato, la società ha invocato la garanzia, e il socio non fa niente).
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b) In seguito a: interdizione, inabilitazione o per la sua condanna ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici (in questo caso si potrebbe tollerare la permanenza
di soci all’interno della società con limitata capacità di agire; infatti è rimessa alla volontà dei soci
decidere se e quando escludere il socio).
-Un caso particolare di esclusione facoltativa è l’esclusione del socio d’opera che può essere escluso per
la sopravenuta inidoneità a svolgere l 'opera conferita (es: nel caso un socio non conferisce denaro ma
beni in natura, per esempio la sua attività lavorativa, come la pulizia della sede sociale ogni giorno. Se il
soggetto cade e si frattura, non può più pulire e viene escluso; naturalmente i soci devono valutare se
questa sopravvenuta impossibilità di prestazione è talmente importante da giustificare l’esclusione; di
certo se il soggetto manca due giorni non si può escludere cosi).
-Un altro caso particolare riguarda colui che ha conferito non cose in proprietà ma il godimento di una
cosa (con diritto di recuperare la cosa una volta cessato il contratto): può essere escluso per il perimento
della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori (es: nel caso di locazione se la cosa si
perde per fatto non imputabile al conduttore l’obbligazione si fa a carico del locatore, che è il socio che ha
effettuato il conferimento.
- socio che si è obbligato al trasferimento della proprietà di una cosa: potrebbe essere escluso nel
caso di perimento della cosa prima che la proprietà sia acquistata dalla società.
2) Esclusione di diritto (art.2288): avviene automaticamente in presenza di due casi:
a) nel caso di liquidazione della partecipazione al creditore particolare del socio;
b) e l’altro caso è il fallimento personale del socio.
Dal momento in cui si verifica l evento (liquidazione, o pubblicazione della sentenza dichiarativa di
fallimento del socio), siamo certi che il socio ha perso la sua qualità di socio;
PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE. (art. 2287)
L’ esclusione è uno strumento che può essere utilizzato in maniera maliziosa, per questo ci sono dei
procedimenti volti a verificare se sono stati impiegati ‘’bene o male ’’; fondamentalmente è il giudice che
decide se l’esclusione ci sta (valutazione di proporzionalità del rimedio difronte alla gravità del fatto).
L’ esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci per teste (non per quote); la delibera deve essere
comunicata al socio escluso e ha effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione al socio escluso: per 30
giorni l’esclusione non è efficace ma lo diventa decorsi 30 giorni. Nei 30 giorni il socio può fare
opposizione alla delibera recandosi in tribunale. L’ opposizione non produce automaticamente la
sospensione degli effetti della decisione di esclusione, ma è necessario che il giudice emetta anche un
provvedimento di sospensione, altrimenti la mera opposizione non ha efficacia sospensiva
(difficilmente il tribunale entro 30 giorni emette tale provvedimento).
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Se la società è composta da due soci l’esclusione deve essere pronunciata dal tribunale su domanda
dell’altro socio.
Quindi l’esclusione può essere volontaria, cioè deliberata o di diritto automatica, ma può esserci anche
una esclusione giudiziale, cioè in assenza di una maggioranza chiunque dei soci può rivolgersi al
tribunale e chiedere l’esclusione, motivandone il perché.
Oggi parliamo di società in accomandita semplice, ultima delle società di persone che trattiamo.
Vi ricordo quanto abbiamo detto fino a qui, salvo poche deroghe, la disciplina della società semplice che
trova applicazione quando non derogata anche per la società in nome collettivo, e anche nella società in
accomandita semplice in cui per altro vi sono delle differenze maggiori.
In che cosa si caratterizza la società in accomandita semplice? Per la presenza di due categorie di soci:
i soci accomandatari e gli accomandanti.
Gli accomandanti rispondono limitatamente al conferimento eseguito, gli accomandatari invece è come
se fossero soci della società in nome collettivo, cioè sono illimitatamente responsabili, sono gli unici che
possano ricoprire la carica di amministratore, che è il ruolo più importante. A tal riguardo valgono le
regole già viste, cioè, se prevedo due categorie, gli accomandatari e gli accomandanti e non dico nulla,
tutti gli accomandatari hanno potere anche di rappresentanza e di amministrazione disgiunta, come se
fossero soci in una snc. Però si aprono le porte anche ad eventuali previsioni statutarie diverse, per
esempio stabilire che anziché l’amministrazione disgiuntiva dei soci accomandatari si applica
l’amministrazione congiuntiva, quindi è necessario il consenso di tutti, oppure ancora forme ulteriori
neppure previste dal codice civile, come per esempio indicare solo alcuni tra gli accomandatari o solo
uno di essi come amministratore rappresentante della