Le società in generale e le società di persone
La parte introduttiva dovete leggerla perché la faremmo di volta in volta. La parte seconda, che inizia con l’imprenditore collettivo, i capitoli 1 e 2, che sono introduttivi alle problematiche dell’imprenditore collettivo, sono cose generali; questa parte la fate per conto vostro. Oggi parleremo delle società.
Fin qui abbiamo parlato di impresa individuale, di un soggetto unico. Il problema dell’imprenditore individuale è la commistione tra il suo patrimonio e il patrimonio che vuole destinare all’esercizio di attività d’impresa, al rischio d’impresa. Pensate al caso di un imprenditore individuale che sia titolare di più imprese, c’è un problema di contaminazione, a lui si applica la regola del 2740: “il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suo patrimonio presente e futuro...”. Quindi è esposto alla responsabilità patrimoniale, ragione per la quale se voi verificate esternamente sul mercato cosa accade, attraverso gli scontrini che vi rilasciano negli esercizi commerciali, l’intestatario è quasi sempre una società – un imprenditore collettivo in contrapposizione all’imprenditore individuale.
Cambia il soggetto. Perché si ricorre alla società? Si ricorre alla società per consentire di destinare o sottoporre al rischio di impresa solo una porzione del proprio patrimonio. I soggetti partecipanti alla società distaccano una porzione del loro patrimonio, determinati beni, crediti o altro e li conferiscono nella società. E i beni conferiti nella società diventano il patrimonio della società. La dotazione iniziale. La società è distinta dai soggetti che la costituiscono, è un nuovo soggetto giuridico, vedremo poi che ha la mera soggettività o acquista la personalità giuridica.
Personalità giuridica
Hanno personalità giuridica le società di capitali, SPA, SRL, SAPA, società cooperative e mutue assicuratrici, mentre hanno mera soggettività giuridica ma non hanno personalità giuridica, le società di persone, SS, SNC, SAS. Società con soggetto nuovo, con caratteristica di un patrimonio autonomo rispetto ai soci partecipanti, con autonomia patrimoniale perfetta o imperfetta. Abbiamo le persone giuridiche che hanno autonomia patrimoniale perfetta invece i soggetti giuridici che non acquisiscono personalità giuridica come le società di persone che hanno autonomia patrimoniale imperfetta.
Autonomia patrimoniale perfetta vuol dire che dei debiti sociali ne risponde solo il patrimonio della società. Autonomia patrimoniale imperfetta vuol dire che dei debiti sociali ne risponde in primis il patrimonio della società e qualora non è sufficiente ne rispondono anche i soci. Quindi una responsabilità di tipo sussidiario. Autonomia patrimoniale imperfetta può essere vista anche dall’altro lato, vuol dire che i creditori particolari del socio per via dell’autonomia patrimoniale non possono aggredire quanto conferito dal socio nella società, il quale non può normalmente richiedere la liquidazione. Quindi separatezza tra la società e i soggetti che l’hanno costituita. Il patrimonio della società è costituito principalmente per consentire di segregare o di riparare il patrimonio dei partecipanti e non esporlo al rischio d’impresa.
Varietà di società
Ci sono tante società, quante sono le attività che voglio intraprendere. Vediamo spesso conglomerati di società o gruppi di società: il signore X che controlla la società A, B, C, D, E, F, non gli basta gestire una sola società per gestire i suoi affari perché l’intensità dei rischi in ogni società è diversa e quindi preferisce ricorrere a una società per ogni tipologia di attività che deve fare, perché se quell’affare va male non trascina tutto il resto.
Il rischio di insolvenza a questo punto è limitato a una delle società, questo è molto frequente. È una scelta organizzativa dell’imprenditore. È lecito.
Tipologie di società
- Tre tipi di società di persone: SS, SNC, SAS.
- Tre tipi di società di capitali: SPA, SRL, SAPA, una società coop. e una soc. mutue assicuratrici che non tratteremo molto.
Tutte le società sono otto. Non parleremo delle società consortili perché queste società innestano lo scopo consortile in un corpo, che è quello degli altri modelli societari.
Vi è qui la possibilità come nel diritto privato, create nuovi modelli contrattuali? La risposta è NO. Esiste nel diritto commerciale il principio di tipicità. Non si possono creare nuovi modelli societari oltre gli otto che abbiamo. Numero chiuso delle società. Le parti però sono libere di plasmare la disciplina.
Globalizzazione e diritto commerciale
Una considerazione si può fare, perché la globalizzazione può scombinare questo programma del nostro sistema legislativo, in che maniera? A livello di unione europea - uno dei principi comunitari è la libertà di movimento che riguarda le persone fisiche, la libertà di stabilimento che riguarda le società, attraverso la quale le società potrebbero costituire un tipo di società diversa da quelle che possono costituire nel territorio nazionale.
Ogni modello societario ha una sua caratteristica, un suo DNA, abbiamo dei tipi societari, e abbiamo dei connotati tipici che i giuristi chiamano caratteri tipologici, sono quei elementi caratterizzanti di quel modello societario. Esempio: io vado al supermercato, a parte le diverse marche, però della stessa marca trovo latte intero, scremato, parzialmente scremato, latte ad alta digeribilità.
Società consortili e modelli societari
Ne abbiamo parlato per le società consortili e avevamo detto che si applica la disciplina dei consorzi fintanto non si va a toccare uno degli elementi tipologici della società. Il campione sul mercato costa poco, ha grandi benefici, su 100, 90 sono SRL in Italia, e quindi bisogna individuare gli elementi caratterizzanti di ogni modello societario e non ricordarsi confusamente questi modelli, bisogna cogliere i tratti caratterizzanti, quindi gli aspetti dell’organizzazione e gli aspetti della responsabilità.
Vedremo che per le società di capitali assume grande rilievo la struttura finanziaria. Per le società quotate in borsa è necessaria una SPA o una SAPA che hanno le azioni. Registro delle imprese possibile domanda all’esame e metterò a disposizione nel sito le slide del Registro delle imprese.
Origini della società
Cercate di capire cos’è una società, che origini può avere. È un’impresa collettiva. La società normalmente può avere origini contrattuali. La società è un contratto associativo con cui due o più parti conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili. Questa norma è contenuta nell’art. 2247. Conferiscono beni o servizi – l’apporto ha una valenza diversa. Per l’esercizio di un’attività economica. Al fine di dividerne gli utili – questo evoca la lucratività della società che è vero ma non per tutti i tipi sociali.
La lucratività non è vero per le società cooperative, per le mutue assicuratrici, e per le società consortili, dove abbiamo lo scopo mutualistico e lo scopo consortile. Le società le possiamo dividere secondo tre finalità:
- Scopo lucrativo
- Scopo mutualistico
- Scopo consortile
Le società lucrative sono le società di persone e le società di capitali. Le società mutualistiche sono le società cooperative. Le società consortili sono quelle che hanno uno scopo consortile. Le società si possono costituire anche con un atto unilaterale, società unipersonale solo per le SPA, SRL, le altre società non possono essere costituite per atto unilaterale. Il legislatore ha la bacchetta magica e fa diventare società pubblica una società privata. Si parla quindi di società legali, da non confondere con le società legificate.
La società legificata nasce privata, ha una disciplina rigida però poi il legislatore se ne impossessa. Sono le società di fonte contrattuale per le quali è stato predisposto uno statuto legale difforme da quello comune. Si pensi alle privatizzazioni degli enti pubblici economici - IRI, ENI, INA, ENEL trasformati in SPA munite di statuti.
Classificazione delle società
Tutte le società possono svolgere attività d’impresa? No. C’è una società che non può svolgere attività imprenditoriale, commerciale, è la società semplice. La società semplice può svolgere attività economica ma non attività commerciale. Da controllare bene con altri libri ciò che è evidenziato. Quindi la società semplice può essere utilizzata per attività agricole oppure per attività professionali, società tra professionisti tra ingegneri avvocati, di revisione, ma le troviamo soprattutto nelle società agricole.
La scelta del tipo di società anche in campo agricolo dipende dal tipo dei contributi, e quindi non è una scelta libera. Tutte le altre società possono essere commerciali. Però le società commerciali possono svolgere anche attività non commerciali. Lo STATO utilizza frequentemente società per godere meglio della formula organizzativa, però non svolge attività imprenditoriali. Frequentemente le SS e anche le altre società vengono utilizzate non per l’attività economica ma come meccanismo di elusione fiscale. Devo comprare un immobile ad esempio che sarà intestato a me, ma quando morirò non voglio che i miei figli paghino la tassa di successione e allora costituisco una società ma non svolgo un’attività economica e questo mi consente di non pagare la tassa di successione, questa è elusione fiscale.
Attenzione quando costituisco una società immobiliare di comodo non esercito un’attività economica ma una attività di godimento del bene, lo uso io, i soci o lo affitto a terzi senza produrre o fornire alcun servizio collaterale e allora io uso lo strumento societario non per esercitare un’attività economica ma un’attività di godimento del bene e il legislatore dice attenzione indipendentemente da come tu lo stai qualificando questo fenomeno societario per te è una comunione, non è una società. La comunione è la contitolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Art. 1100.
La società non è di godimento del bene, è di sfruttamento del bene, il bene che viene conferito o acquistato dalla società, non è di godimento dei soci, ma è strumentale all’esercizio di un’attività economica, al diritto d’impresa. Quando invece il bene lo uso io, diventa una società di comodo.
Comunione a scopo di godimento
Art. 2248 “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme... sulla comunione” ma l’art. 2247 mi indica cos’è un contratto di società che mi sta dicendo che non è riconducibile a un fenomeno societario il fatto di conferire beni per il godimento turnario da parte dei soci, ma è riqualificabile come comunione.
Le società di persone
Abbiamo da un lato la SS e dall’altro la SNC e la SAS - società commerciali. Forma di contratto – il contratto della SS non è soggetto a forme speciali, salvo quello della natura dei beni. E come per il contratto preliminare, si chiamano forme per relationem così chiamate dal legislatore che dice che la forma è libera, se c’è una forma vincolata è per i beni che sono conferiti. 3820. Per sapere qual è la forma in relazione ai beni, si legge l’art. 1350 che ci dice quali sono gli atti da fare per iscritto. Se il contratto non è soggetto a forme particolari, il contratto si potrà stipulare oralmente, per fatti concludenti. Quindi avremmo casi di società irregolari in cui c’è un contratto che non è stato registrato nel registro delle imprese e casi di società che non si basano su un contratto ma su fatti perché c’è un’intesa di fatti, si tratta di comportamenti che hanno una valenza importante, sono sintomatici di una volontà interiore.
Ogni contratto si basa su elementi essenziali – accordo, causa, oggetto, forma – art. 1325 (diritto privato). Nel contratto ci deve essere l’accordo, la fusione delle volontà, la proposta e l’accettazione. Nelle società di fatto dove non c’è un contratto, la società nasce per fatti concludenti, i comportamenti sono sintomatici di una volontà interiore di volere costituire una società per esempio.
Elementi di una società di fatto
- Conferimento di beni
- Esercizio in comune di un’attività
- Ripartizione dell’utile
Sono tutti comportamenti che dimostrano inequivocabilmente l’esistenza della volontà interiore dei partecipanti a costituire la società e quindi avremmo una società di fatto. La società semplice va iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese. Gli effetti sono certificazione anagrafica e pubblicità notizia e pubblicità legale per le società agricole semplici. Pubblicità dichiarativa.
Il contratto di società, salvo che non sia stato stabilito diversamente, nelle società di persone esigono l’unanimità, le modifiche del contratto si reggono sull’unanimità dei consensi. Questa è una grande differenza tra la società di persone e la società di capitali, società coop. che invece si regolano sul principio maggioritario. Questo perché nelle società di persone c’è la responsabilità illimitata dei soci. Se io modifico il contratto di società, sto modificando le regole del gioco, io non sto rischiando solo ciò che ho conferito ma sto rischiando tutto il mio patrimonio.
All’interno delle società di persone si ha il principio dell’intuitus personae, i cui le parti sono responsabili e sono responsabili insieme al patrimonio della società delle obbligazioni sociali, modificare il contratto di società vuol dire modificare questo delicato equilibrio. Il legislatore dice c’è qualcuno che sta rischiando personalmente e quindi deve avere anche dei poteri. Questa è una linea rossa potere e responsabilità. Quando c’è grande responsabilità, c’è grande potere. Il potere di intervenire, di modificare il contratto di società. L’unanimità salvo che non sia diversamente previsto.
Disciplina delle società di persone
Il libro espone prima la SS, la SNC, e poi la SAS. C’è una ragione espositiva che vi spiego. Una delle cose che viene sempre chiesta è: quali sono le fonti di quel tipo sociale, come è regolato. Le SS sono disciplinate in modo banale, il legislatore detta una disciplina molto estesa per la società semplice, dopodiché detta poche norme per la SNC e richiama integralmente la disciplina delle SS in quanto compatibile, dopodiché ancora detta pochissime norme per la SAS e richiama la disciplina delle SNC che richiama a sua volta quella delle SS. Quindi c’è una piramide, questa è la tecnica dei rinvii normativi, invece di dettarla ex novo, rinvia alla disciplina già prevista. Questo ci consente di usare un meccanismo espositivo per cui noi vediamo cosa accade nella società semplice e poi vediamo le peculiarità delle SNC e delle SAS.
Costituzione della società
Cosa accade nelle SNC e nelle SAS – l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, deve entro 30 gg. essere depositato per l’iscrizione a cura degli amministratori, c/o l’ufficio del registro delle imprese. Non è una forma ai fini della validità dell’atto. È una forma per la sua iscrivibilità al registro delle imprese. La società è validamente costituita anche senza contratto, per fatti concludenti o per contratto non iscritto, o un contratto fatto con scrittura privata non autenticata, né per atto pubblico. L’atto pubblico o la scrittura privata autenticata è richiesta solo ai fini dell’accettazione della richiesta di iscrizione nel registro delle imprese, solo per dare certezza, solo ai fini dell’opponibilità.
Contenuto dell'atto costitutivo
- Le generalità dei soci - nome, cognome, residenza, codice fiscale
- La ragione sociale corrisponde alla ditta, è il nome della società; attenzione – si chiama ragione sociale per le società di persone, si chiama denominazione sociale per le società di capitali e per le cooperative; la ragione sociale deve contenere poi almeno l’abbreviazione del modello societario. Vale qui quello che abbiamo detto per i segni distintivi, per la ditta cioè deve essere nuovo, originale e quant’altro, non deve generare confusione nei terzi e poi deve contenere – SS, SNC, SAS, SPA, SRL, l’acronimo di ogni società;
- I soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società
- La sede della società
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Mappe concettuali società in generale e società di persone
-
Società di persone, società per azioni e società cooperative, Diritto commerciale
-
Società di persone
-
Società di persone e di capitali