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Ci sono poche norme nel codice: si applicano spesso le norme sulle SPA, perché compatibili con la
SAPA. La SRL invece ha un suo tessuto normativo autonomo. La SAPA è contraddistinta dalla
compresenza di due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti, come nell’
accomandita semplice, ma qui, nell’ accomandita semplice, le quote sono rappresentate da azioni:
sia accomandatari che accomandanti sono azionisti: cambia il livello di responsabilità per le azioni
sociali. Anche l’ accomandatario è responsabile insieme alla società per le obbligazioni sociali: gli
viene accordato il beneficio di escussione. Art.147 legge fallimentare: se viene dichiarata fallita una
società il fallimento si estende anche agli accomandatari, in questa accomandita per azioni. C’è una
differenza rispetto all’ accomandita semplice, qui è possibile concepire accomandatari che non
fanno gli amministratori. Nell’ accomandita per azioni c’è una corrispondenza automatica: chi è
accomandatario è amministratore. La funzione economica della SAPA è strettamente correlata alla
posizione degli accomandatari: c’è una società che ha personalità giuridica ma si aggiunge lo stesso
la responsabilità delle obbligazioni sociali degli accomandatari. Sono 163 le SAPA, poche. Ce n’è
una famosissima: La Giovanni Agnelli SAPA. E’ stata scelta la SAPA perché i pacchetti azionari
dei singoli sono frammentati e questa frammentazione comporta un’ eccessiva parcellizzazione
delle responsabilità troppi familiari non da stabilità gestionale. Con la SAPA invece ci sono gli
accomandatari che hanno comunque un ruolo decisivo. Spetta agli accomandatari la continuità
gestionale. Questa è la ragione per cui si sceglie la SAPA. Le norme sono 4 importanti:
1. La carica degli accomandatari/amministratori è a tempo indeterminato.
2. Possono essere revocati gli accomandatari/amministratori con le maggioranze previste per l’
assemblea straordinaria. Ci vuole la maggioranza dell’ assemblea straordinaria.
3. Anche la sostituzione degli amministratori prevede che la nomina dei nuovi vuole la
maggioranza dell‘assemblea straordinaria ed il consenso degli amministratori superstiti.
4. Le modificazioni dell’ atto costitutivo vengono prese con le maggioranze dell’ assemblea
straordinaria, ma ci vuole il consenso comunque di tutti gli accomandatari.
Gli accomandatari non possono votare in assemblea, in relazione alla delibera di nomina e revoca
degli organi di controllo (proprio perché sono forti, si vuole che non influiscano sull’ organo di
controllo). Questa è una cosa in meno rispetto alla SPA: c’è un piccolo contrappeso.
Le cause di scioglimento:
Nella SAPA c’è una causa di scioglimento speciale, simile a quella dell’ accomandita semplice: il
problema si viene a porre solo quando vengono meno tutti gli accomandatari. Nella SAPA se viene
meno la categoria degli accomandatari, ci sono 6 mesi di tempo per ripristinare questa categoria.
Nel frattempo viene nominato un amministratore provvisorio, che però non assume la qualità di
socio accomandatario. Singolarmente non è prevista una norma uguale nel caso in cui vengano
meno tutti gli accomandanti; una Sapa deve nascere con tutte e due le categorie, ma se vengono
meno tutti gli accomandanti, questa non è causa di scioglimento. Questa categoria è essenziale alla
nascita ma non dopo.
La società europea:
Creazione del diritto comunitario, non molto di successo. Ce ne sono 22 in Italia. E’ più interessante
sul piano teorico che pratico. Armonizzazione dei diritti degli stati membri dell’ Unione
europea: è difficile armonizzare le legislazioni. Avere legislazioni simili significa diminuire gli
ostacoli della concorrenza; questo però ha incontrato limiti.
Regolamento: Il regolamento del consiglio è una normativa comunitaria di diretta applicazione
negli ordinamenti nazionali. Sono norme che entrano direttamente a far parte degli ordinamenti
nazionali.
Direttiva: è una disciplina di principio che postula un adattamento di questi principi tramite una
legge nazionale. Queste norme non entrano direttamente nell’ ordinamento nazionale ma bisognano
di una legislazione. Tranne alcune Self executing, che non hanno bisogno di una norma di
attuazione, ma sono casi particolari.
Nel caso della società europea abbiamo avuto un regolamento: qualunque stato associato può
costituire una società europea. Nel 2001 insieme a questo regolamento è stata emanata una direttiva
sul coinvolgimento dei lavoratori nella gestione della società europea. E’ una direttiva che è stata
attuata in Italia nel 2005. I contenuti sono diversi. I tedeschi hanno un modello che hanno cercato
di esportare in ambito comunitario ma con resistenze: è il modello della coogestione, e l’ italia
e la Gran Bretagna sono sempre state contro questa idea che i lavoratori debbano partecipare
alla gestione. Quando è stato fatto un regolamento sulla società europea, la disciplina doveva
cercare di formare uno schema di governo societario che doveva tenere conto di più realtà.
Nel regolamento c’è molto spazio per il diritto nazionale ma ha grosse lacune che devono essere
colmate dal diritto nazionale della sede della società europea. Si è arrivati a fare solo alcune
norme imperative e lasciare un bel po’ di spazi al diritto nazionale. E’ rimasto fuori il tema
della coogestione tedesca: non si può inserire nel regolamento della società europea ma in una
direttiva più elastica. Quella che poteva essere una normativa interessante si è annacquata e quindi
non ha avuto successo, ma comunque il legislatore comunitario ha coluto completare il sistema
normativo con la Cooperativa europea nel 2005 e poi nel 2007 anche una direttiva sulle fusione
transfrontaliere (quando ad una fusione partecipa sia una società italiana che una società di
un altro stato).
Il regolamento sulla società europea prevede 3 temi:
1. Regime delle fonti.
2. Modalità di costituzione delle società europee.
3. Modello di governance.
Le fonti sono:
Regolamento di primo rango e Statuto di secondo (in quanto richiamato dal regolamento), sennò
vado a vedere la legge nazionale applicata in attuazione del regolamento. Quarta fonte è la legge
nazionale dello stato in cui è collocata la sede della società europea. Quinta fonte: la nostra legge
nazionale richiama norme dello statuto. La sede deve coincidere col luogo in cui c’è l’
amministrazione centrale.
Modalità di costituzione:
Ce c’è 4 a seconda delle modalità di costituzione:
1. l’ elemento comune è che si deve trattare di un processo di costituzione cui partecipano società
disciplinate da diritti diversi. Questo è un requisito semplice nella prima modalità di costituzione.
Società disciplinata dal diritto di uno stato membro e disciplinata dal diritto di un altro stato
membro. La fusione transfrontaleire può dare luogo ad una società europea. Quindi in fusione fra
società di stati diversi posso usare il diritto delle transfrontaliere però posso arrivare ad una
situazione paritaria, della società europea.
2. Costituzione di una holding: tipo della società europea: partecipano una società di un diritto
nazionale ed una di un altro ma ci vuole un requisito aggiuntivo: devono avere almeno da due anni
una filiale o succursale in un altro stato. Significa che ciascuna deve dimostrare di avere interesse
nell ‘altro stato.
3. La filiata è una società vera e propria controllata da una casa madre invece la succursale è una
parte dell impresa senza personalità giuridica (cioè non è costitutiva di una società). La società
compartecipata è la Joint Ventures.
4. Non per forza società di stati diversi: una società italiana può decidere di trasformarsi da SPA in
società europea. Però deve avere sempre un’ affiliata o una succursale in un altro stato. La
costituzione è disciplinata dallo stato in cui si ha sede. Lo possono fare solo le SPA. Una volta
c’era anche la SRL, ma siccome nel 2003 c’è stato un cambiamento della SRL, oggi si discute
se anche questa.
Modello governance:
Il legislatore comunitario doveva rimanere non troppo schierato, per cui si può adottare sia il
sistema dualistico che monistico. C’è una norma che dice che si può fare una variante del dualistico
per cui è possibile usare anche il nostro schema classico, che non si potrebbe usare. C’erano
soluzioni che sono state recepite anche da noi: il membro importante è che un membro della società
europea può essere anche una persona giuridica. Anche l’ amministratore può essere oggi una
persona giuridica. L’ assemblea può essere convocata su tanti soci che rappresentino almeno 1/10
del capitale sociale. C’è un forte rinvio al diritto nazionale, perché non si è riusciti ad arrivare ad
una soluzione di compromesso condivisa. C’è uno sfavore per una carica a tempo indeterminato
(massimo 6 anni).
Direttiva relativa al coinvolgimento dei lavoratori: è una direttiva che ha che fare solo ocn le società
europee: c’è una grande battaglia su questa direttiva, perché se emerge che sono principi
comunitari, questo facilmente viene usato per interpretare il diritto nazionale. E’ stato detto che si fa
una negoziazione per vedere quali forme di partecipazione dei lavoratori, se dopo 6 msi non si è
arrivati ad un accordo, si applica il modello default: i diritti di informazione. E’ una soluzione più
forte del modello delle nostra imprese. Dopo 6 mesi bisogna assicurare ai lavoratori un diritto di
essere consultati agli eventi critici; i rappresentanti dei lavoratori devono essere rappresentati
preventivamente. I rappresentanti devono ricevere gli ordini del giorno dei consigli d’
amministrazione ed infine possono partecipare all’ assemblea. In caso di fusione tra una società
italiana e tedesca, si applicheranno la norme sulla coogestione.
Cause di scioglimento:
Le cause di scioglimento sono il decorso del termine e il conseguimento dell’ oggetto sociale o
sopravvenuta impossibilità nel conseguirlo. Salvo che l’ assemblea convocata senza indugio voti le
opportune modifiche statutarie. Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’
assemblea: non riusciamo a fare andare avanti la società perché i soci in assemblea litigano in
continuazione e dopo un