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Diritti di godimento su cosa altrui

Il primo attribuisce all'enfiteuta un diritto (potestativo) all'acquisto (a titolo derivativo) della proprietà del fondo pagando una somma di denaro che si ottiene moltiplicando per quindici volte il valore del canone annuo (c.d. capitalizzazione). La devoluzione consiste nella possibilità che hai concedente di estinguere l'enfiteusi quando l'enfiteuta non migliori il fondo non paghi due annualità di canone salvo esercizio del diritto di affrancazione. Sono previste altre situazioni di godimento che, per le loro caratteristiche, sono, più in particolare, definite situazioni limitate di godimento su cosa altrui. La proprietà può essere compressa da diritti altrui: ora perché si vantano diritti "verso il proprietario", c.d. diritti personali, ora perché esistono diritti "sul bene" che forma oggetto della proprietà, c.d. diritti "reali". Questiultimi costituiscono altrettante situazioni "reali" di godimento ma che, per definizione, sono limitati: hanno un contenuto minore rispetto alla proprietà sulla quale incidono (per questo sono anche dette "situazioni reali minori") e che corrisponde ai poteri non più esercitabili dal proprietario. Tali situazioni coesistono con un altrui diritto di proprietà: sono situazioni che si esercitano "su una cosa altrui". Con la loro costituzione, il diritto di proprietà è compresso per riespandersi non appena la situazione di diritto si estingue. Le situazioni di godimento su cosa altrui sono l'usufrutto (978 ss.), l'uso e l'abitazione (1021 ss.) e le servitù (1027 ss.). Usufrutto: l'usufrutto è la situazione reale che consiste nel diritto di godimento di un bene altrui e dei suoi frutti con l'obbligo di conservare la destinazione economica del bene e di restituirlo alla scadenza. Il bene

oggetto del diritto deve essere, perciò, un benefruttifero e, di regola, dovendo essere restituito al termine dell'usufrutto, un bene inconsumabile (anche se deteriorabile: 996). Tuttavia, è possibile l'usufrutto di beni consumabili (non a caso, qualificato "quasi usufrutto"): al diritto di servirsi del bene corrisponde l'obbligo di conferire, al termine dell'utilizzo, il valore corrispondente alla stima del bene.

Diversamente dall'enfiteusi, non è possibile modificare la destinazione economica del bene, né il godimento può essere perpetuo. Là dove l'usufrutto alteri l'originaria destinazione economica della cosa, è tenuto al risarcimento del danno e può anche essere condannato al ripristino delle precedenti condizioni prima che egli avesse alterato la destinazione economica del bene.

Per le persone fisiche non può durare oltre la vita dell'usufruttuario e, se costituito a favore una

persona giuridica, non puoi eccedere itrent’anni (979). Nel’ usufrutto costituito congiuntamente nei confronti di piùpersone è possibile prevedere, per l'ipotesi che una di essepremuoia, la clausola di accrescimento in favore delle altre e fino ache l'usufrutto non si concentri nell’ultima sopravvissuta (c.d.usufrutto congiuntivo: 678). Diverso è l’usufrutto successivo (ilpassaggio automatico dell'usufrutto da una persona ad un'altra allamorte di una di esse; ad esempio, l'usufrutto di un bene vieneattribuito a Tizio e contestualmente si prevede che, alla sua morte,inter vivospasserà a Caio) costituito mediante atti a titolo oneroso;esso ha escluso in ambito successorio (698) e con riguardo alledonazioni (796).L’usufrutto si costituisce per legge (l'usufrutto legale dei genitori suibeni dei figli: 324), volontariamente (per contratto, per negoziounilaterale, per testamento) e per usucapione

(978).L'obbligo dell'usufruttuario di restituire il bene la scadenza comporta l'osservanza della diligenza del buon padre di famiglia2(1001 ), l'obbligo di fare l'inventario di quanto costituisce l'oggetto della sua situazione di godimento e quello di prestare un'idonea garanzia (1002 s.). L'usufruttuario, inoltre, è tenuto agli obblighi di custodia e di amministrazione (1004) nonché alle spese relative alle riparazioni ordinarie (1005). L'estinzione dell'usufrutto si ha per scadenza del termine, per rinunzia, per prescrizione determinata dal non uso protratto per vent'anni, per consolidazione, per perimento totale (non per quello parziale: 1016) della cosa (1014) e per "abuso" (eccesso di potere) dell'usufruttuario susseguente all'alienazione dei beni e al loro deterioramento. Se la cosa è espropriata e si perisce per colpa o dolo di terzi o se, quantunque perita, sia stata dall'usufruttuario assicurata,

l’usufrutto si trasferisce sulle rispettive indennità. Uso e abitazione I diritti di uso e di abitazione sono situazioni dal contenuto analogo all’usufrutto. Se ne distinguono sotto l'aspetto quantitativo giacché i poteri attribuiti all’usufruttuario, nell’uso e nell’abitazione, sono limitati ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia (1023). Ad essi conseguentemente si applicano, ma pur sempre in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’usufrutto (1026). L’uso è una situazione giuridica soggettiva personalissima che attribuisce al suo titolare il potere di servirsi della cosa e di raccogliere gli eventuali frutti limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (1021). Quando l’uso ha per oggetto una abitazione, la situazione si qualifica diritto di abitazione (1022), attribuisce al titolare il potere di abitare la casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. L’uso e l’abitazione, siconsiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (1027). I presupposti delle servitù sono la contiguità dei due fondi, l'appartenenza di essi a titolari distinti e dalla previsione di un "peso" a carico di uno dei due fondi (detto "servente") a fronte di una "utilità" derivante dall'altro (detto "dominante").

“dominante”).È necessario che tra i fondi sussista una relazione di servizio: alvantaggio di uno deve corrispondere la restrizione del godimento acarico dell'altro, vantaggio e restrizione tra loro funzionalmentecollegati. In ragione di tale relazione di servizio, i fondi di regolasono contigui, cioè vicini quel tanto da consentire al fondodominante di ricevere una diretta utilità del fondo servente: di làvicinitasdalla e dalla contiguità, è essenziale che i fondi si trovino inuna posizione tale che l'uno possa comunque arrecare all'altro quelvantaggio costituente il contenuto della servitù. Questa puòconsistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondodominante (1028) o tradursi persino in un vantaggio futuro (1029).Il comportamento al quale è tenuto il titolare del fondo serventeconsiste in un sopportare o in un non fare.I modi di costituzione della servitù sono

tipici (1031); alcuni connessi a tutti i tipi di servitù e sono il contratto e il testamento. Per le sole servitù apparenti sono previste anche l'usucapione(1061) e la destinazione del padre di famiglia (1062). Quest'ultima è un modo di acquisto a titolo originario - peculiare delle servitù - che ha luogo quando su due fondi, attualmente divisi ma in origine appartenenti ad un unico titolare, sono state predisposte - prima della loro divisione - opere visibili a servizio di una parte del fondo, tali da manifestare l'inequivoca esistenza di una relazione di servizio corrispondente al contenuto di una servitù. Se al momento della divisione non vi sono dichiarazioni relative alla servitù da parte dell’unico originario titolare, essa nasce automaticamente: un semplice stato di fatto (la relazione di servizio operata dall’originario titolare fra le due parti di fondo) di trasforma in una situazione di diritto. Le servitù siLe servitù si distinguono secondo il loro manifestarsi. Una prima distinzione concerne le servitù apparenti e non apparenti: le prime si caratterizzano per l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del diritto (servitù di acquedotto), là dove nelle seconde manca un'opera visibile (servitù di pascolo o di non edificare). Affinché si abbia una servitù apparente è necessario che l'esercizio sia reso visibile mediante opere, artificiali) la costruzione di un acquedotto) o naturali (un sentiero formato dal continuo calpestio), e che queste siano manifestamente e non equivocamente destinate alla servitù. Le servitù si distinguono in affermative (o positive) e negative: le prime, costitutive a favore della situazione soggettiva dominante del potere di svolgere una attività sul fondo servente (si pensi al pascolo, a piantare alberi a distanza inferiore a quella legale), le seconde caratterizzati dalla.

Proibizione a carico della situazione soggettiva servente di compiere atti o comportamenti (ad esempio, il divieto di sopraelevare la propria costruzione, la servitù di aria e di luce). Nell'ambito delle servitù affermative si configura l'ulteriore distinzione tra servitù continue - quelle che, per il loro esercizio, presuppongono l'esistenza di una precedente opera - e discontinue - quelle che prescindono da eventuali costruzioni e l'esercizio delle quali coincide con il fatto stesso dell'uomo (una servitù di passaggio). Un'ulteriore distinzione è quella fra servitù volontarie e servitù coattive, seconda che si costituiscano per volontà dei singoli (per contratto, per testamento) oppure per legge. L'esercizio della servitù è determinato sulla base del titolo e, in sua mancanza, della legge (1063) e comprende ciò.

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Publisher
A.A. 2019-2020
18 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ci.mil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Giova Stefania.