Situazioni reali di godimento
I beni
Secondo l'art. 810 i beni sono “le cose che possono formare oggetto
di diritti”. In primo luogo, sono beni non tutte le cose (intese in
senso naturalistico), ma soltanto quelle che possono costituire
oggetto di diritti. I beni, non si identificano necessariamente con le
entità materiali. Il termine “cosa” è generico ed è usato come
sintesi verbale per indicare tutto ciò che, di materiale o di
immateriale, può formare oggetto di diritti. I beni si distinguono in
materiali, cui si riferiscono le “cose corporali”, ovvero le entità
percepibili mediante l'uso dei sensi; e immateriali, cui si ricollegano
le “cose incorporali”, ovvero l'entità che non sono porzioni di
materia, per queste ultime va sempre accertato in concreto se
abbiamo un’utilità socialmente e giuridicamente meritevole. Lo
stesso diritto talvolta si presenta come bene giuridico: gli art. 1260
ss., che disciplinano la circolazione del credito mediante la cessione,
nei confermano la natura di bene a sé stante; l’art. 2800 ipotizza
quale oggetto del pegno un diritto di credito.
Apparentemente cristallina nella disposizione normativa (810), la
nozione tradizionale di bene, imperniata sul carattere della
corporalità e su quello della suscettibilità di godimento esclusivo, si
rivela inconferente rispetto alle nuove categorie di beni,
determinate dall' evoluzione di fattori economici e socioculturali.
Così, l'evoluzione di fattori economici e socioculturali, determinando
immateriali
la configurazione di nuove categorie di beni - (ad
esempio i software, i diritti audiovisivi delle manifestazioni sportive,
extra commercium
ecc.), (come l'acqua, l'aria, le opere di rilevante
immateriali ed extra
interesse artistico e architettonico, ecc.),
commercium (come la salute, l'ambiente, la cultura, l'informazione,
ecc.) -, induce ad adottare una nozione evolutiva di bene, secondo
un’interpretazione volta al superamento del dato testuale.
Bene, dunque, non è soltanto ciò che appropria bile e può essere
oggetto di diritto soggettivo (ad esempio l'appartamento in
proprietà). Anche gli interessi c.d. diffusi, in quanto situazioni
soggettive, hanno un punto di riferimento variamente individuabile:
una bellezza naturale o l’ambiente da preservare e conservare nella
sua naturalità. Dunque:
a) Il bene giuridico è l'oggetto di una situazione soggettiva;
b) Ogni situazione ha un bene quale oggetto;
c) I beni possono essere patrimoniali e non;
d) Sono Concepibili beni a godimento necessariamente plurimo
da parte di una molteplicità di soggetti;
e) L’Individua zione di un interesse meritevole - quindi di una
situazione soggettiva e di un corrispondente bene - è compiuta
dall’ordinamento. A tal fine non è necessaria un'apposita
regola perché si individui che la situazione soggettiva, quindi
un corrispondente bene, siano un interesse meritevole, ma è
sufficiente un principio giuridico. E poiché i beni giuridici sono
individuabili anche da principi, essi non sono un numero
chiuso.
La distinzione fra beni pubblici e beni privati dipende, di regola, dal
soggetto titolare della situazione sulla cosa. Se il titolare della cosa
è un privato parleremo di bene privato. Se il soggetto titolare della
cosa e lo Stato ho un ente pubblico parleremo di bene pubblico.
Sono beni immobili quelli che, per le caratteristiche loro proprie,
sono, naturalmente (una piantagione) o artificialmente (un edificio),
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incorporati al suolo e trovano una specifica elencazione (812 ). I
beni immobili sono elencati nell’articolo 812 del Codice civile, il
primo comma elenca quelle che sono le categorie di beni immobili.
Diversamente i beni mobili sono definiti in via residuale: “sono
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mobili tutti gli altri beni” (812 ). Questo valeva fino al 1942, oggi
questa divisione così netta è più difficile da fare perché vi sono i
beni mobili registrati (automobile, ciclomotore), vi sono i valori
immobiliari e le energie naturali.
I beni si distinguono anche per lo specifico regime cui sono
sottoposti nel concreto rapporto sia per la loro precipua
destinazione sia, spesso, per le relazioni che fra essi si possono
instaurare (combinazione di cose. Così i beni si possono definire
divisibili e indivisibili, generici e specifici, fungibili e infungibili,
produttivi e improduttivi, consumabili e inconsumabili.
La divisibilità o indivisibilità di un bene dipende dalla possibilità di
dividere la cosa in parti omogenee sì da farle conservare, nelle
singole parti, un valore economico proporzionale all' intero.
L'indivisibilità di un bene, tuttavia, può dipendere oltre che dalla
natura del bene stesso anche dalla volontà delle parti che decidono
di considerare indivisibile quel determinato bene, anche soltanto
per un certo periodo di tempo.
Il bene è fungibile quando può essere indifferentemente sostituito
da un altro identico per quantità e qualità; ad esempio, l'ipotesi dei
codici intonsi di una medesima casa editrice, curati da uno stesso
autore dal medesimo anno di edizione. L'infungibilità caratterizza i
prodotti di un esemplare unico e, comunque, non sostituibili con un
identico altro bene.
I beni generici appartengono a un determinato genere ed hanno
rilevanza per il loro peso, numero e misura: così il grano rapportato
al peso o la stoffa rapportata ai metri. I beni specifici, invece, sono
presi in considerazione per la loro individualità (ad esempio, un
determinato appartamento).
Un'ulteriore distinzione particolarmente significativa è quella
fondata sulla capacità di bene di produrre altri beni. Questi ultimi
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sono qualificati frutti e possono essere naturali (820 ), se derivano
direttamente da un altro bene a prescindere dell'eventuale opera
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dell'uomo, o civili (820 ), che consistono in utilità derivanti dalla
particolare utilizzazione economica del bene e che coincidono con i
redditi che si traggono dal godimento del bene concesso ad altri (ad
esempio, il canone di locazione di un appartamento, gli interessi su
una somma di denaro, il canone enfiteutico, i diritti d'autore). Si
discorre, in questi casi, di beni fruttiferi, contrapposti ai beni
inidonei a produrre frutti, i c.d. beni infruttiferi. I frutti naturali
appartengono al proprietario della cosa che li produce. I frutti civili
si acquistano giorno per giorno in considerazione della durata del
diritto. Se il bene produce frutti naturali (non anche frutti civili)
viene definito bene produttivo; sono ricondotti nella categoria dei
beni improduttivi sia i beni infruttiferi sia i beni che generano frutti
civili. Da non confondere con i frutti civili sono gli utili di impresa, in
ragione del fatto che questi ultimi derivano dall'attività
imprenditoriale, non direttamente dal capitale investito.
Rilevante ai fini della qualificazione del rapporto è altresì la
demarcazione fra beni consumabili e beni inconsumabili. I primi,
con l'uso, sono destinati a trasformarsi sì da non adempiere più la
funzione originaria (ad esempio consumabile e il cibo).
Inconsumabili sono, invece, i beni che non sono destinati a
trasformarsi e l'uso dei quali ripetibile (ad esempio un vestito, pur
potendosi deteriorare).
Il bene può risultare anche dalla particolare connessione tra più
cose: si discorre di combinazione di cose e, in particolare, di “cose
composte” e di “universalità di mobili”. Queste ultime (816) sono
costituite dalla relazione fra più cose, appartenenti allo stesso
proprietario destinate a una funzione unitaria: una biblioteca, una
pinacoteca o un gregge.
Le “cose composte” sono costituite dalla connessione di più cose
che, nella destinazione unitaria, perdono la loro funzione originaria
per adempiere, in linea di massima, a una diversa funzione.
In alcune combinazioni di cose un elemento può avere la sola
funzione di essere a servizio o a ornamento di un altro. Si discorre,
allora, di rapporto pertinenziale, intendendosi per pertinenze le
cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di
un'altra secondo la destinazione effettuata dal proprietario del bene
principale che deve avere la piena responsabilità, quanto meno
materiale, di entrambi i beni. Le pertinenze possono formare anche
oggetto di separati atti e rapporti (si pensi alla compravendita o alla
locazione di un garage separatamente dal l'appartamento cui
eventualmente afferisce).
La proprietà nel codice e nella Costituzione
La proprietà si pone come uno dei fenomeni centrali per il suo
stretto collegamento con quasi tutti gli istituti del diritto civile: dalla
famiglia alle successioni, dall'impresa al lavoro e ai contratti.
Nel codice del 1942 la proprietà si colloca in un sistema che,
abbandonato il dogma volontaristico e individualistico, affida le sue
sorti ad una società che si oggettivizza nelle prioritarie ragioni del
sistema produttivo.
La proprietà, storicamente concepita in senso “statico” come fonte
di reddito e di godimento, si adegua al modello industriale della
società moderna e si inserisce nella complessità dei rapporti
economici. Da centro del sistema diviene soprattutto uno degli
strumenti mediante i quali si manifesta l’iniziativa economica.
Intesa quale diritto “pieno” ed “esclusivo” di godere e disporre delle
cose, la proprietà va comunque esercitata "entro i limiti e con
l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento”. Il codice del
1865 prevedeva limiti negativi, quello del 1942 aggiunge ad essi
anche comportamenti positivi. L'espressione “osservanza degli
obblighi stabiliti dall'ordinamento”, che sottintende la realizzazione
della funzione che la proprietà deve assolvere, è molto più ampia di
quella contenuta nel codice previgente, il quale, limitando la
proprietà ad un uso “non vietato dalle leggi o dai regolamenti”, ne
circoscrive va alla nozione soltanto ai limiti negativi.
Il concetto di proprietà cambia con la Costituzione del 1948: alla
produttività si affiancano, come limite e
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Diritto civile - situazioni reali di godimento
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Situazioni territoriali