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Situazioni reali di godimento

I beni

Secondo l'art. 810 i beni sono “le cose che possono formare oggetto

di diritti”. In primo luogo, sono beni non tutte le cose (intese in

senso naturalistico), ma soltanto quelle che possono costituire

oggetto di diritti. I beni, non si identificano necessariamente con le

entità materiali. Il termine “cosa” è generico ed è usato come

sintesi verbale per indicare tutto ciò che, di materiale o di

immateriale, può formare oggetto di diritti. I beni si distinguono in

materiali, cui si riferiscono le “cose corporali”, ovvero le entità

percepibili mediante l'uso dei sensi; e immateriali, cui si ricollegano

le “cose incorporali”, ovvero l'entità che non sono porzioni di

materia, per queste ultime va sempre accertato in concreto se

abbiamo un’utilità socialmente e giuridicamente meritevole. Lo

stesso diritto talvolta si presenta come bene giuridico: gli art. 1260

ss., che disciplinano la circolazione del credito mediante la cessione,

nei confermano la natura di bene a sé stante; l’art. 2800 ipotizza

quale oggetto del pegno un diritto di credito.

Apparentemente cristallina nella disposizione normativa (810), la

nozione tradizionale di bene, imperniata sul carattere della

corporalità e su quello della suscettibilità di godimento esclusivo, si

rivela inconferente rispetto alle nuove categorie di beni,

determinate dall' evoluzione di fattori economici e socioculturali.

Così, l'evoluzione di fattori economici e socioculturali, determinando

immateriali

la configurazione di nuove categorie di beni - (ad

esempio i software, i diritti audiovisivi delle manifestazioni sportive,

extra commercium

ecc.), (come l'acqua, l'aria, le opere di rilevante

immateriali ed extra

interesse artistico e architettonico, ecc.),

commercium (come la salute, l'ambiente, la cultura, l'informazione,

ecc.) -, induce ad adottare una nozione evolutiva di bene, secondo

un’interpretazione volta al superamento del dato testuale.

Bene, dunque, non è soltanto ciò che appropria bile e può essere

oggetto di diritto soggettivo (ad esempio l'appartamento in

proprietà). Anche gli interessi c.d. diffusi, in quanto situazioni

soggettive, hanno un punto di riferimento variamente individuabile:

una bellezza naturale o l’ambiente da preservare e conservare nella

sua naturalità. Dunque:

a) Il bene giuridico è l'oggetto di una situazione soggettiva;

b) Ogni situazione ha un bene quale oggetto;

c) I beni possono essere patrimoniali e non;

d) Sono Concepibili beni a godimento necessariamente plurimo

da parte di una molteplicità di soggetti;

e) L’Individua zione di un interesse meritevole - quindi di una

situazione soggettiva e di un corrispondente bene - è compiuta

dall’ordinamento. A tal fine non è necessaria un'apposita

regola perché si individui che la situazione soggettiva, quindi

un corrispondente bene, siano un interesse meritevole, ma è

sufficiente un principio giuridico. E poiché i beni giuridici sono

individuabili anche da principi, essi non sono un numero

chiuso.

La distinzione fra beni pubblici e beni privati dipende, di regola, dal

soggetto titolare della situazione sulla cosa. Se il titolare della cosa

è un privato parleremo di bene privato. Se il soggetto titolare della

cosa e lo Stato ho un ente pubblico parleremo di bene pubblico.

Sono beni immobili quelli che, per le caratteristiche loro proprie,

sono, naturalmente (una piantagione) o artificialmente (un edificio),

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incorporati al suolo e trovano una specifica elencazione (812 ). I

beni immobili sono elencati nell’articolo 812 del Codice civile, il

primo comma elenca quelle che sono le categorie di beni immobili.

Diversamente i beni mobili sono definiti in via residuale: “sono

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mobili tutti gli altri beni” (812 ). Questo valeva fino al 1942, oggi

questa divisione così netta è più difficile da fare perché vi sono i

beni mobili registrati (automobile, ciclomotore), vi sono i valori

immobiliari e le energie naturali.

I beni si distinguono anche per lo specifico regime cui sono

sottoposti nel concreto rapporto sia per la loro precipua

destinazione sia, spesso, per le relazioni che fra essi si possono

instaurare (combinazione di cose. Così i beni si possono definire

divisibili e indivisibili, generici e specifici, fungibili e infungibili,

produttivi e improduttivi, consumabili e inconsumabili.

La divisibilità o indivisibilità di un bene dipende dalla possibilità di

dividere la cosa in parti omogenee sì da farle conservare, nelle

singole parti, un valore economico proporzionale all' intero.

L'indivisibilità di un bene, tuttavia, può dipendere oltre che dalla

natura del bene stesso anche dalla volontà delle parti che decidono

di considerare indivisibile quel determinato bene, anche soltanto

per un certo periodo di tempo.

Il bene è fungibile quando può essere indifferentemente sostituito

da un altro identico per quantità e qualità; ad esempio, l'ipotesi dei

codici intonsi di una medesima casa editrice, curati da uno stesso

autore dal medesimo anno di edizione. L'infungibilità caratterizza i

prodotti di un esemplare unico e, comunque, non sostituibili con un

identico altro bene.

I beni generici appartengono a un determinato genere ed hanno

rilevanza per il loro peso, numero e misura: così il grano rapportato

al peso o la stoffa rapportata ai metri. I beni specifici, invece, sono

presi in considerazione per la loro individualità (ad esempio, un

determinato appartamento).

Un'ulteriore distinzione particolarmente significativa è quella

fondata sulla capacità di bene di produrre altri beni. Questi ultimi

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sono qualificati frutti e possono essere naturali (820 ), se derivano

direttamente da un altro bene a prescindere dell'eventuale opera

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dell'uomo, o civili (820 ), che consistono in utilità derivanti dalla

particolare utilizzazione economica del bene e che coincidono con i

redditi che si traggono dal godimento del bene concesso ad altri (ad

esempio, il canone di locazione di un appartamento, gli interessi su

una somma di denaro, il canone enfiteutico, i diritti d'autore). Si

discorre, in questi casi, di beni fruttiferi, contrapposti ai beni

inidonei a produrre frutti, i c.d. beni infruttiferi. I frutti naturali

appartengono al proprietario della cosa che li produce. I frutti civili

si acquistano giorno per giorno in considerazione della durata del

diritto. Se il bene produce frutti naturali (non anche frutti civili)

viene definito bene produttivo; sono ricondotti nella categoria dei

beni improduttivi sia i beni infruttiferi sia i beni che generano frutti

civili. Da non confondere con i frutti civili sono gli utili di impresa, in

ragione del fatto che questi ultimi derivano dall'attività

imprenditoriale, non direttamente dal capitale investito.

Rilevante ai fini della qualificazione del rapporto è altresì la

demarcazione fra beni consumabili e beni inconsumabili. I primi,

con l'uso, sono destinati a trasformarsi sì da non adempiere più la

funzione originaria (ad esempio consumabile e il cibo).

Inconsumabili sono, invece, i beni che non sono destinati a

trasformarsi e l'uso dei quali ripetibile (ad esempio un vestito, pur

potendosi deteriorare).

Il bene può risultare anche dalla particolare connessione tra più

cose: si discorre di combinazione di cose e, in particolare, di “cose

composte” e di “universalità di mobili”. Queste ultime (816) sono

costituite dalla relazione fra più cose, appartenenti allo stesso

proprietario destinate a una funzione unitaria: una biblioteca, una

pinacoteca o un gregge.

Le “cose composte” sono costituite dalla connessione di più cose

che, nella destinazione unitaria, perdono la loro funzione originaria

per adempiere, in linea di massima, a una diversa funzione.

In alcune combinazioni di cose un elemento può avere la sola

funzione di essere a servizio o a ornamento di un altro. Si discorre,

allora, di rapporto pertinenziale, intendendosi per pertinenze le

cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di

un'altra secondo la destinazione effettuata dal proprietario del bene

principale che deve avere la piena responsabilità, quanto meno

materiale, di entrambi i beni. Le pertinenze possono formare anche

oggetto di separati atti e rapporti (si pensi alla compravendita o alla

locazione di un garage separatamente dal l'appartamento cui

eventualmente afferisce).

La proprietà nel codice e nella Costituzione

La proprietà si pone come uno dei fenomeni centrali per il suo

stretto collegamento con quasi tutti gli istituti del diritto civile: dalla

famiglia alle successioni, dall'impresa al lavoro e ai contratti.

Nel codice del 1942 la proprietà si colloca in un sistema che,

abbandonato il dogma volontaristico e individualistico, affida le sue

sorti ad una società che si oggettivizza nelle prioritarie ragioni del

sistema produttivo.

La proprietà, storicamente concepita in senso “statico” come fonte

di reddito e di godimento, si adegua al modello industriale della

società moderna e si inserisce nella complessità dei rapporti

economici. Da centro del sistema diviene soprattutto uno degli

strumenti mediante i quali si manifesta l’iniziativa economica.

Intesa quale diritto “pieno” ed “esclusivo” di godere e disporre delle

cose, la proprietà va comunque esercitata "entro i limiti e con

l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento”. Il codice del

1865 prevedeva limiti negativi, quello del 1942 aggiunge ad essi

anche comportamenti positivi. L'espressione “osservanza degli

obblighi stabiliti dall'ordinamento”, che sottintende la realizzazione

della funzione che la proprietà deve assolvere, è molto più ampia di

quella contenuta nel codice previgente, il quale, limitando la

proprietà ad un uso “non vietato dalle leggi o dai regolamenti”, ne

circoscrive va alla nozione soltanto ai limiti negativi.

Il concetto di proprietà cambia con la Costituzione del 1948: alla

produttività si affiancano, come limite e

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ci.mil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Molise o del prof Giova Stefania.
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