Ordine delle fonti legali inglesi
Nell'ordine delle fonti legali inglesi, la legislazione occupa il secondo posto dopo il precedente. Ciò avviene per due ragioni: primo, perché essa, per quanto dotata di forza prevalente su ogni altra fonte normativa, opera concretamente nei limiti segnati dai precedenti, nel senso che questa è condizionata dalle decisioni interpretative vincolanti che fissano la sua concreta portata normativa. Secondo, perché essa può operare solo se esistono i principi generali posti dai precedenti che sono alla base dell'ordinamento.
Natura della legge
Quando si parla della legge, si richiama, per spiegarne la natura, l'idea delle aggiunte e delle correzioni ai principi generali del diritto posti dalle sentenze, insistendo che non si possono trovare in essa i canoni generali del diritto, ma soltanto norme particolari e settoriali. Le leggi debbono essere rispettate tenendo conto del contenuto normativo per esse fissato dai precedenti interpretativi vincolanti.
Tipi di legislazione
La legislation corrisponde al diritto creato dai competenti organi dello stato e costituito da norme espresse in formule scritte. Vi sono due tipi di leggi:
- Quella creata dal parlamento chiamata statute o act of parliament.
- Quella creata dagli organi diversi dal parlamento in quanto investiti di apposita delega legislativa e per ciò definita delegated legislation, ossia legislazione delegata.
Storia del diritto inglese
La storia del diritto inglese è la storia che va dal passaggio del potere legislativo dalle mani del sovrano a quelle del parlamento. Durante il periodo anglo-sassone sorgono importanti testi legislativi, ma:
- Queste leggi sono delle convalide ufficiali di consuetudini già consolidate.
- La legge coincideva con un atto di comando del re.
- Il potere legislativo si riteneva essere esercitato dal sovrano per delega divina, perché solo Dio era la vera fonte del diritto.
La collaborazione fornita dal witan o collegio dei saggi aveva soltanto valore consultivo. Con la conquista normanna, il witan venne sostituito con la curia regis, il cui compito continuò ad essere consultivo. La curia si riuniva in due diverse composizioni: in un'assemblea allargata (riunione plenaria) ed in un'assemblea ristretta. La prima si interessava, fornendo il suo parere, della legislazione riguardante le materie più importanti. Il gran consiglio fu quell'organo da cui in seguito ebbe origine il parlamento, detentore esclusivo del potere legislativo.
Intanto, la concezione che la legge coincideva con un atto di comando del re veniva confermata. Ma si consolidava l'abitudine che le leggi principali venissero decise dal re in parlamento. Sul piano della validità e dell'efficacia, continuava a non avere rilevanza il fatto che il re avesse legiferato da solo o col parere del suo consiglio.
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