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CODIFICAZIONE DEL PERIODO DEL GUOMINDANG

Risulta apertamente influenzata dal modello tedesco, filtrato dal modello giapponese della codificazione civile del 1890.

Protrarsi di una protezione debole dei diritti di appartenenza, soggetti ad una persistente pratica di espropriazione.

Risulta, comunque, essere il punto di partenza per procedere all'estensione della tutela del diritto di proprietà privata.

La Rivoluzione comunista e l'instaurarsi della Repubblica Popolare di Cina, determinarono un nuovo mutamento del sistema dei diritti di appartenenza, soggetto ad un pressante processo di collettivizzazione e di nazionalizzazione.

Nuovi termini vennero utilizzati per indicare le diverse nozioni del diritto di proprietà.

Si evidenzia la distinzione tra:

  • Suoyouzhi: corrispondente alla proprietà riferibile al sistema economico e politico dello stato (proprietà del popolo intero).
  • Suoyouquan: riferibile ai diritti di cui è titolare per legge il cittadino.
71Il sistema della proprietà così come introdotto dai Principi Generali, presentò rilevanti tratti di originalità, che valsero a distinguere il sistema cinese dai contemporanei sistemi socialisti. DIRITTO SOCIALISTA CINESE Dal punto di vista dell'esposizione sistematica, si prevedeva la suddivisione del diritto di proprietà in 3 poteri e funzioni costituenti:
  • L'uso
  • Il possesso
  • Il potere di disporre del diritto
  • Il diritto di trarre utilità dal diritto medesimo (fu aggiunto successivamente, discostandosi dalla precedente idea che i profitti non guadagnati, da parte dei soggetti privati, non dovessero trovare tutela alcuna).
Il possessore non era legittimato a radicare un'azione a tutela della sua posizione giuridica soggettiva, se non richiedendo l'intervento diretto del proprietario. I giuristi cinesi pensavano di poter ideare nuovi diritti attraverso la combinazione dei 4 elementi costitutivi il diritto di.

proprietà. PRINCIPI GENERALI

Previdero la sistemazione del diritto di proprietà in 3 categorie:

  1. La proprietà del popolo intero;
  2. La proprietà delle organizzazioni collettive delle masse lavoratrici;
  3. La proprietà dei cittadini.

Il testo di legge non escluse la proprietà privata dei mezzi di produzione, consentendo nei limiti previsti dalla legge.

La dottrina cinese si discostò da quella sovietica relativamente al concetto di proprietà statale, individuando la titolarità della medesima in capo al popolo intero, e così facendovene venir meno la concezione dello stato quale soggetto titolare di diritti civili.

I Principi Generali, nel testo definitivo, enunciarono 5 differenti situazioni di appartenenza riferibili alla proprietà:

  1. Il diritto delle unità statali o collettive di usare e trarre utilità dal suolo in proprietà di tutto il popolo, o da beni situati sul medesimo: istituto dotato di una
  1. Il diritto dello stato di controllare i mezzi di produzione detenuti formalmente dallo stato e di farli utilizzare da altri enti collettivi.
  2. Il diritto dei cittadini o delle collettività di gestire il suolo pubblico e i beni situati su di esso, definito come "usufrutto contrattuale". Il contratto non può essere ereditato e i suoi effetti cessano alla morte dell'usufruttuario. L'usufruttuario deve rispettare gli obiettivi statali relativi alla produzione e vendita dei beni, pagare le tasse agrarie e corrispondere eventuali pagamenti pattuiti con l'ente collettivo. Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi, può beneficiare delle utilità residue.
  3. Il diritto dello stato di regolare l'uso dei beni pubblici e di imporre obblighi e tasse agli usufruttuari.
delle unità collettive, dei cittadini di sfruttare le risorse naturali:se da un lato le risorse della terra (ex. minerali) non costituiscono frutti, ma sono parte integrante della terra medesima, e di conseguenza sono inalienabili nel sistema cinese, dall'altro lato difficilmente si poteva sostenere che la cessione di tali risorse a terzi soggetti da parte del titolare del diritto di sfruttamento, non costituisse un trasferimento della loro proprietà. 4. Il diritto dell'impresa in proprietà dell'intero popolo, di gestire la proprietà dataledallo stato; 5. Le limitazioni dei diritti di proprietà, necessarie per il mantenimento di buone relazioni di vicinato. Nessuna menzione espressa venne fatta per i diritti reali, malgrado, si sostenne, i giuristi cinesi tenessero in mente tale concetto in sede di interpretazione dei diritti previsti nel testo di legge. Superamento dell'unitarietà del diritto di proprietà e conseguente

Scomposizione tra il medesimo e le differenti forme di appartenenza di volta in volta legittimate o limitate in relazione alle diverse funzioni economiche dei beni (ciò venne recepito dal modello sovietico e di common law).

Linee evolutive della proprietà e dell'autonomia delle imprese statali:

Il dibattito dottrinale si focalizzò sulla ricerca di qualificazioni giuridiche a sostegno di tale legittimazione, pur nell'ambito di un'economia pianificata.

Questa autonomia deve essere considerata nel suo duplice aspetto di:

  1. Resistenza nei confronti dell'interferenza degli organi amministrativi nella gestione delle attività produttive;
  2. Possibilità di utilizzo della proprietà statale.

DIRITTI DELLO STATO: chiamato all'esercizio della proprietà della quale è formalmente titolare il popolo intero.

DIRITTI DELL'IMPRESA: titolare di un godimento immediato.

sui beni oggetto di proprietà statale. STATO Quale soggetto di diritto rappresentato dai suoi stessi organi ed imprese titolare della proprietà statale. Si optò per la nozione di “GESTIONE OPERATIVA” (recepita dal modello sovietico), quale diritto reale di nuovo tipo, riconosciuto in capo alle imprese statali sui beni di produzione a loro assegnati. 73 Successivamente, alla fine degli anni ’70, si raccolse la nozione ungherese di AUTONOMIA ECONOMICA DELL’IMPRESA. Di fatto, però, i giuristi cinesi tesero a continuare ad utilizzare entrambi i concetti, differenziandone i relativi ambiti di applicazione, e non ragionando in termini di sostituzione della prima nozione con la seconda. Occorre comunque segnalare che il dibattito dottrinale riguardante la proprietà e l’autonomia delle imprese non si esaurì. 3 principali correnti di pensiero: 1. Il diritto di gestione operativa è da considerarsi un istituto del diritto dell’economia; 2.Sia lo stato che l'impresa sono titolari di un diritto correlato alla proprietà;3. L'autonomia delle imprese può soltanto esser realizzata tramite la creazione di nuovi diritti di proprietà. Tensione fra i sostenitori della teoria del diritto dell'economia e quelli della teoria del diritto civile (con riguardo al diritto di gestione operativa) Il diritto di gestione operativa veniva utilizzato dai teorici del diritto dell'economia per descrivere e giustificare la creazione in capo all'impresa di diritti e doveri finalizzati al perseguimento del piano economico. Si contrappone la visione di chi sostiene che tale diritto sia da inquadrarsi nell'ambito del diritto civile e che derivi direttamente dalla proprietà statale. Le relazioni tra i diritti spettanti allo stato e quelli delle imprese assunsero, di volta in volta, i contorni del rapporto tra proprietario e possessore, tra nudo proprietario ed usufruttuario, tra lo stato.

titolare di una proprietà assoluta e l'impresa titolare di una proprietà relativa, evia dicendo.

c) IL DIRITTO DI PROPRIETÀ IN SEDE COSTITUZIONALE. GLI EMENDAMENTI RECENTI

La più recente evoluzione in tema di proprietà, si è svolta prevalentemente nell'area del diritto costituzionale, tramite una serie di emendamenti alla Costituzione del 1982 che, con l'ultimo di essi, promulgato nel 2004, hanno portato al riconoscimento del principio dell'eguale protezione delle differenti forme di proprietà, proprietà privata inclusa.

DISCIPLINA RIGUARDANTE I DIRITTI REALI

Decisione di costituire nel 1998, da parte del Comitato per gli Affari Legislativi del Congresso Nazionale del Popolo, 2 commissioni incaricate di redigere 2 progetti di legge in materia, successivamente unificati in un unico documento nel 2001.

Le linee evolutive del regime giuridico della proprietà hanno evidenziato un aspetto dualistico, concernente il

ruolo della proprietà pubblica e quella privata. L'attribuzione pubblica di alcune forme di proprietà è stata preservata, mentre la titolarità di alcuni diritti connessi (es. il possesso, il diritto d'uso, etc.), è stata decentralizzata: dal governo centrale ai governi locali; dal governo a enti diversi (commerciali e non); più in generale, da enti a cittadini privati. La Costituzione del 1982 non specificava la valenza giuridica dell'economia privata. Gli emendamenti costituzionali del 1988 hanno in seguito riconosciuto il ruolo complementare del settore privato all'economia pubblica socialista. Nel 1999 i vari settori dell'economia non rientranti nella sfera del pubblico, sono stati definiti quali principali elementi dell'economia socialista di mercato. Gli ultimi emendamenti del 2004 determinarono il concetto di non discriminazione della proprietà privata. I CONTRATTI a) IL DIRITTO DEI CONTRATTI QUALE

PARTE DEL DIRITTO DELL'ECONOMIA

I primi atti di regolamentazione del diritto contrattuale nella Cina popolare risalgono al 1950. In tali atti normativi di esordio in materia contrattuale apparve, per la prima volta, il termine hetong per indicare il contratto. Quest'ultimo era stato fino ad allora designato con l'espressione qiyue, proveniente dalla tradizione cinese e di là confluito nel codice civile nazionalista. Qi incisione di accordi su tavolette di bambù, sulla pietra o sul metallo. Yue esprime l'idea di un legame, vincolo. Quest'ultimo termine continuò ad essere utilizzato dalla dottrina cinese per qualche anno fino ad essere definitivamente sostituito dal composto hetong. He sta per accordare, unire. Tong significa uguale, comune. Ritenuto maggiormente in sintonia con i principi dell'ideologia economica socialista. Nel 1956, a seguito dell'appro

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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi giuridici comparati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ajani Gianmaria.