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Fonti

La forma di governo e la legge elettorale di tali Regioni sono regolate dagli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione e dalle disposizioni transitorie della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (art. 5 di detta legge).

E' prevista una disciplina transitoria finché le Regioni non provvedano autonomamente con i nuovi Statuti e le nuove leggi elettorali: finora solamente le regioni Calabria, Lazio, Marche, Puglia e Toscana hanno raggiunto il traguardo.

La forma di governo transitoria è neoparlamentare. L'autonomia statutaria è in sostanza limitata a due scelte: se si tiene l'elezione diretta si deve mantenere anche il "simul...simul"; se si torna all'elezione da parte del Consiglio può saltare anche il "simul...simul", ma non si può comunque eliminare l'istituto della mozione di sfiducia. La legge elettorale è materia di legislazione concorrente: ci sono principi.

Fondamentali approvaticon legge dello Stato (l. n. 165 del 2004) che vincolano le regioni, in particolare, adadottare un sistema che garantisca la rappresentanza delle minoranze e assicurigovernabilità. Il resto è demandato alla scelta delle Regioni. Finché non si esercita, valeil rinvio alla norma transitoria, che dispone l'applicazione della legge 17 febbraio 1968,n. 108 e successive modificazioni (in particolare alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, lariforma elettorale detta “Tatarellum”).

Come si vota: l’elettore in un unico turno elettorale riceve una sola scheda e puòesprimere due voti, uno su liste provinciali concorrenti sul lato sinistro (all’interno dellequali può esprimere una sola preferenza) e uno su liste regionali bloccate capeggiate daicandidati-Presidenti sul lato destro della scheda. In pratica a sinistra ci sono i partiti e adestra le coalizioni.

L’elettore ha quattro opzioni:

e) se vota solo per una

  • lista provinciale il suo voto e, dentro di essa, per un candidato a cui dà la preferenza, si trasporta automaticamente per il candidato Presidente collegato a quella lista (il voto al partito è automaticamente voto per la coalizione di cui esso fa parte);
  • se vota solo per il candidato Presidente il voto non si riporta su nessun partito (non si saprebbe a chi darlo visto che normalmente più liste di partito convergono in una coalizione);
  • può dare due voti coerenti e sono validi entrambi (es. Ds e Ulivo, Fi e Cdl);
  • può dare due voti incoerenti, validi entrambi (es. An e Ulivo, Ds e Cdl).

Come si assegnano i seggi: il risultato complessivo è determinato dal voto per il Presidente che si trascina una maggioranza garantita. Il canale delle liste proporzionali esprime l'80% dei seggi, quello del "listino" regionale il 20%. Ci sono tre casi possibili:

  1. se liste provinciali collegate al Presidente vincente hanno già raggiunto o
superato il 50% dell'insieme dei seggi del Consiglio si dà solo metà premio, cioè si aggiungono solo metà dei componenti del listino (10%); b) se, anche dopo aver dato al Presidente l'intero premio, tutto il listino (20%) non ha ancora raggiunto il 55% complessivo, c'è una sorta di "premio supplementare" per portarlo al 55%, prendendo i primi dei non eletti delle liste proporzionali; c) in tutti gli altri casi si assegna per intero il premio del 20% (l'insieme dei candidati nel listino). Sul canale proporzionale si utilizza tra le liste il metodo del quoziente (lo spiego sotto, a proposito delle europee- ndA) e la graduatoria delle preferenze. È previsto uno sbarramento per le liste provinciali (3%), ma solo per chi resta fuori dalle coalizioni più grandi, per chi è collegato a candidati Presidenti che abbiano preso meno del 5%. Per i candidati sulla parte proporzionale si segue in ogni lista la
  1. Elezioni per il Parlamento: proporzionale con premio di maggioranza esbarramento

Fonti: per la Camera il Dpr 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni; per il Senato il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534. Le modifiche più recenti sono state introdotte dalla legge 21 dicembre 2005, n.270 con cui si vota per la prima volta il 9 e

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Publisher
A.A. 2006-2007
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Pubblico Comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ceccanti Stefano.