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Sistemi elettorali e forme di governo

Elezioni comunali

Le elezioni comunali seguono una forma neoparlamentare; il sistema è proporzionale con premio sopra i 15.000 abitanti e maggioritario al di sotto. Le fonti normative sono il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

In tutti i comuni, la forma di governo poggia sull’elezione diretta del Sindaco e sul meccanismo “simul stabunt simul cadent” tra Presidente e Consiglio. Si torna a votare per entrambi gli organi sia quando viene meno il Sindaco (dimissioni, morte, impedimento permanente) sia quando il Consiglio sfiducia il Sindaco.

Come si vota: Al di sotto dei 15.000 abitanti, si vota in un unico turno con un unico voto (che vale sia per un candidato sindaco sia per l’unica lista che lo appoggia), al quale si può aggiungere una preferenza nella lista votata. Sopra i 15.000 abitanti, l’elettore può partecipare a un doppio turno eventuale (se nessuno dei candidati sindaci raggiunge il 50% + 1 dei voti validi si procede al ballottaggio tra i primi due classificati). Al primo turno l’elettore ha due voti che può esprimere su un’unica scheda con 4 opzioni possibili:

  • Se vota solo per una lista, il suo voto e, dentro di essa, per un candidato a cui dà la preferenza, si trasporta automaticamente per il candidato sindaco collegato a quella lista (il voto al partito è automaticamente voto per la coalizione di cui esso fa parte).
  • Se vota solo per il candidato sindaco, il voto non si riporta su nessun partito (non si saprebbe a chi darlo visto che normalmente più liste di partito convergono in una coalizione).
  • Può dare due voti coerenti e sono validi entrambi (es. Ds e sindaco Ulivo, Fi e sindaco Cdl).
  • Può dare due voti incoerenti, validi entrambi (es. An e sindaco Ulivo, Ds e sindaco Cdl).

Al secondo turno si vota solo tra i due candidati sindaci rimasti in lizza.

Come si assegnano i seggi: Sotto 15.000 abitanti, due terzi dei seggi vanno alla lista che vince, il terzo restante alle altre liste con la proporzionale (metodo del divisore D’Hondt); sopra 15.000 abitanti, nel caso più semplice e di gran lunga più frequente, il 60% alla coalizione vincente (la spartizione interna con il metodo del divisore D’Hondt) e il 40% ai perdenti (sempre con il D’Hondt). Dentro le liste secondo l’ordine decrescente delle preferenze.

Elezioni provinciali

Le elezioni provinciali seguono una forma neoparlamentare; il sistema è proporzionale con premio. Le fonti normative sono il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Anche qui la forma di governo è neoparlamentare.

Come si vota: L’elettore, che non può esprimere preferenze (si vota in collegi uninominali-proporzionali, cioè per un partito con preferenza pre-determinata, il voto al partito vale necessariamente anche come voto di preferenza), ha tre scelte nel primo turno:

  • Può votare per il solo Presidente, nel qual caso il voto è valido solo per lui.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Atreyu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Pubblico Comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Ceccanti Stefano.
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