riferimento a campioni significativi di contribuenti per settore previa consultazione delle associazioni professionali di categoria
E' previsto accertamento tramite gli studi di settore solo dove i ricavi desumibili degli studi stessi risultino essere superiori a quelli dichiarati per almeno 2 periodi d'imposta su 3 consecutivi considerati. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetti di programmazione, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione.
L’elusione fiscale consiste nel porre in essere determinati comportamenti al solo scopo del risparmio d'imposta. Tale comportamento è caratterizzato dal fatto che non contrasta con alcuna norma, ma tenta di aggirarle. Tipiche operazioni elusive sono: trasformazioni, fusioni, liquidazioni volontarie, cessione di crediti ecc.
L'amministrazione finanziaria, in caso di comportamento elusivo, disconosce i vantaggi tributari ottenuti, applicando le imposte al netto dei vantaggi ottenuti con il comportamento elusivo. E' prevista, però, una particolare disposizione di favore in base alla quale le norme antielusive non vengono applicate quando il contribuente dimostri che in quel determinato caso gli effetti elusivi non possono verificarsi.
L’evasione fiscale, invece, consiste nella violazione delle leggi che espressamente prevedono e puniscono l'attività evasiva. Mentre l'elusione è legittima e si serve di comportamenti leciti, l'evasione è contraria alla legge (pertanto illegittima) e comporta applicazioni di sanzioni amministrative o penali.
L’erosione fiscale si ha quando nessun aggiramento di norme viene posto in essere, perché il risparmio d'imposta è previsto espressamente dalla legge, consiste quindi in un risparmio lecito d’imposta.
Altro comportamento descritto dalla giurisprudenza in materia di comportamento lesivo è l’interposizione fittizia che si ha quando si accerta che determinati redditi sono imputati al contribuente, anche se sulla carta appaiono titolari di tali redditi altri soggetti. Le norme a riguardo sanzionano l'imputazione del reddito al suo effettivo possessore e cioè a chi ne ha la disponibilità.
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Le sanzioni amministrative. Il D.Lgs. 472 del 1997 ha delineato una nuova disciplina del sistema sanzionatorio tributario non penale prevedendo per le violazioni di norme tributarie una pena amministrativa denominata "sanzione pecuniaria", consistente nel pagamento di una somma di denaro, nonché l'applicazione di "sanzioni accessorie". La caratteristica principale della sanzione pecuniaria è il principio di personalità della sanzione, che esprime la riferibilità della sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione; le somme irrogate a titolo di sanzione, infatti, non producono interessi e non possono essere trasmesse agli eredi.
Le sanzioni accessorie, invece, consistono nell'interdizione per una durata massima di sei mesi dalle cariche di amministratore o sindaco di società di capitali, nell'interdizione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti, nella sospensione dell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa.
riferimento a campioni significativi di contribuenti per settore previa consultazione delle associazioni professionali di categoria.
E' previsto accertamento tramite gli studi di settore solo dove i ricavi desumibili degli studi stessi risultino essere superiori a quelli dichiarati per almeno 2 periodi d’imposta su 3 consecutivi considerati. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetti di programmazione, l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione.
L’elusione fiscale consiste nel porre in essere determinati comportamenti al solo scopo del risparmio d’imposta. Tale comportamento è caratterizzato dal fatto che non contrasta con alcuna norma, ma tenta di aggirarle. Tipiche operazioni elusive sono: trasformazioni, fusioni, liquidazioni volontarie, cessione di crediti ecc.
L’amministrazione finanziaria, in caso di comportamento elusivo, disconosce i vantaggi tributari ottenuti, applicando le imposte al netto dei vantaggi ottenuti con il comportamento elusivo. E' prevista, però, una particolare disposizione di favore in base alla quale le norme antielusive non vengono applicate quando il contribuente dimostri che in quel determinato caso gli effetti elusivi non possono verificarsi.
L’evasione fiscale, invece, consiste nella violazione delle leggi che espressamente prevedono e puniscono l’attività evasiva. Mentre l’elusione è legittima e si serve di comportamenti leciti, l’evasione è contraria alla legge (pertanto illegittima) e comporta applicazioni di sanzioni amministrative o penali.
L’erosione fiscale si ha quando nessun aggiramento di norme viene posto in essere, perché il risparmio d’imposta è previsto espressamente dalla legge, consiste quindi in un risparmio lecito d’imposta.
Altro comportamento descritto dalla giurisprudenza in materia di comportamento lesivo è l’interposizione fittizia che si ha quando si accerta che determinati redditi sono imputati al contribuente, anche se sulla carta appaiono titolari di tali redditi altri soggetti. Le norme a riguardo sanzionano l’imputazione del reddito al suo effettivo possessore e cioè a chi ne ha la disponibilità.
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Le sanzioni amministrative. Il D.Lgs. 472 del 1997 ha delineato una nuova disciplina del sistema sanzionatorio tributario non penale prevedendo per le violazioni di norme tributarie una pena amministrativa denominata “sanzione pecuniaria”, consistente nel pagamento di una somma di denaro, nonché l’applicazione di “sanzioni accessorie”.
La caratteristica principale della sanzione pecuniaria è il principio di personalità della sanzione, che esprime la riferibilità della sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione; le somme irrogate a titolo di sanzione, infatti, non producono interessi e non possono essere trasmesse agli eredi.
Le sanzioni accessorie, invece, consistono nell’interdizione per una durata massima di sei mesi dalle cariche di amministratore o sindaco di società di capitali, nell’interdizione della partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti, nella sospensione dell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa.
L'art. 25 Cost. con riferimento alle sanzioni penali prevede che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso" (principio di legalità). Un corollario dell'applicazione di tale principio è costituito dal "favor rei", che stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile, inoltre, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni diverse, si applica la legge più favorevole.
Perché una sanzione possa essere applicata ad un soggetto deve in primo luogo sussistere il presupposto dell'imputabilità consistente nella volontà colpevole, e di tale volontà occorrerà poi verificare se si tratta di dolo o colpa.
La colpa si riscontra quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza. Il dolo o colpa grave, invece, si ha quando il soggetto passivo agisce con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta. Spetta all'amministrazione l'onere probatorio della violazione delle norme che hanno portato al dolo, mentre al contribuente spetta dimostrare che tale comportamento non è viziato dal minimo grado di colpa.
I criteri di determinazione della sanzione devono tener conto della gravità della violazione, ma anche della recidiva in materia di violazioni tributarie (ossia è necessario aumentare la sanzione per chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole).
I responsabili per la sanzione amministrativa vengono identificati nella persona fisica che commette reato ma anche in colui che induce altre persone a comportamenti illeciti (autore mediato). Nei casi in cui sia presente l'autore mediato, egli risponde dei reati commessi dall'autore materiale, ma ciò non accade nei casi in cui il professionista o il consulente induce in errore il contribuente senza volerlo (ossia in mancanza di dolo o colpa grave). Non sono punibili né l'autore materiale né l'autore mediato, invece, nei casi di incertezza sull'ambito di applicazione delle norme che hanno causato il comportamento illecito.
Quando la violazione consiste in un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti viene irrogata una sola sanzione cui sono obbligati tutti i soggetti in solido, per cui il pagamento da parte di uno dei coobbligati libera tutti gli altri, anche se poi il soggetto solvente ha diritto di regresso sugli altri.
In caso di morte della persona fisica autore della violazione, mentre la sanzione non può essere trasmessa agli eredi, essa può essere trasmessa ai soggetti obbligati solidalmente in quanto avvantaggiati dal comportamento illecito.
Per quanto riguarda il procedimento di irrogazione delle sanzioni, il legislatore ha dettato due diverse discipline: una di base che si concretizza nella notifica di uno specifico atto di contestazione delle violazioni; una derogatoria e consiste invece nell'erogazione immediata e senza contestazione ma contestuale all'atto di accertamento. Nella disciplina di base, l'atto di irrogazione delle sanzioni deve contenere, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i minimi previsti dalla legge per le singole violazioni.
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Crisi del sistema sanzionatorio - Diritto penale
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Diritto penale - i presupposti del sistema sanzionatorio vigente
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Diritto processuale penale - il sistema sanzionatorio
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Sistema