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Riassunti sistema pensionistico

Previdenza complementare

Fonti:

  • D.Lgs. n. 124/1993: istituzione della previdenza complementare
  • L. 23 agosto 2004, n.243: l'utilizzo del TFR diviene volontario ma rafforzato da un meccanismo di silenzio-assenso
  • D.Lgs. n. 252/2005: in vigore dal 1/1/2007 ha abrogato il D.Lgs. n. 124/1993
  • L. n. 296/2006 (finanziaria 2007): obbligo di finanziamento del Fondo Tesoreria da parte delle aziende con almeno 50 addetti
  • Decreti ministeriali 30 gennaio 2007

Il fondamento costituzionale della previdenza complementare è l'Art. 38 della Costituzione. L'art. 38 fonda:

  • Assistenza sociale
  • Previdenza pubblica
  • Libertà della previdenza privata

In dottrina si formano due orientamenti sul concetto di previdenza complementare:

  • La previdenza complementare è previdenza privata (Persiani)
  • La previdenza complementare è pilastro privatistico del sistema di sicurezza sociale (Pessi)

La Corte costituzionale, con la sentenza 393/2000, costituzionalizza la previdenza complementare e la funzionalizza alla previdenza obbligatoria. Quando il sistema pensionistico pubblico si autolimita, aumenta lo spazio a disposizione della previdenza complementare che diviene il secondo pilastro previdenziale. La funzionalizzazione è dunque espressamente sancita dalla Corte costituzionale (sentenza 393/2000).

Forme di previdenza complementare

Le forme di previdenza complementare sono i fondi pensione finalizzati ad erogare una prestazione pensionistica aggiuntiva rispetto a quella del sistema obbligatorio. Questo secondo pilastro del sistema previdenziale si compone di due tipologie di forme:

  1. Le forme pensionistiche complementari collettive, fra le quali sono riconducibili i fondi pensione negoziali o chiusi, i fondi pensione aperti, nel caso in cui l'adesione avvenga su base collettiva, i fondi pensione preesistenti (istituiti antecedentemente al 15/11/1992) e i fondi pensione istituiti o promossi dalle Regioni.
  2. Le forme pensionistiche complementari individuali, fra le quali possono essere ricompresi i fondi pensione aperti ed i contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali, denominati PIP (piani individuali pensionistici).

Tutte le forme pensionistiche complementari sono sottoposte alla vigilanza della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

Tipologie di fondi pensione

Fondo pensione negoziale o chiuso: è una forma pensionistica complementare di tipo collettivo istituita sulla base di contratti o accordi collettivi, anche di tipo aziendale, la cui adesione è riservata a gruppi di lavoratori in possesso di particolari requisiti di appartenenza che possono fare riferimento alla tipologia di lavoro, alla categoria di lavoratori stessi o alla loro territorialità. Di norma, il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di propri organi sociali, la cui attività consiste essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi e nella definizione della politica d'investimento delle risorse. I fondi pensione negoziali non gestiscono direttamente le risorse, ma affidano la gestione delle stesse a gestori esterni, mediante apposita convenzione.

Fondo pensione aperto: è una forma pensionistica complementare istituita da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. I fondi pensione aperti costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto alla società istitutrice dello stesso, finalizzato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni previdenziali. La gestione finanziaria può essere svolta direttamente o delegata a soggetti esterni. L'adesione a un fondo pensione aperto è "aperta" a tutti, nel senso che di norma non sono previsti particolari requisiti di partecipazione e può avvenire sia su base individuale che collettiva.

PIP (Piano individuale pensionistico): una forma pensionistica complementare individuale realizzata attraverso la sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali. Le regole che disciplinano le modalità di partecipazione sono contenute in apposita documentazione contrattuale (condizioni generali di contratto). Così come stabilito per le altre forme pensionistiche complementari, le risorse finanziarie costituiscono patrimonio autonomo e separato. Nelle forme individuali l'adesione è liberamente concessa a tutti i soggetti indipendentemente dal rapporto di lavoro o dalla tipologia di reddito. I fondi pensione chiusi invece subordinano l'adesione al rispetto di precisi requisiti principalmente riconducibili al tipo di rapporto di lavoro (dipendente) o all'appartenenza a determinate categorie produttive o ancora al territorio sul quale si presta l'attività lavorativa.

Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15 novembre 1992 che possono presentare caratteristiche peculiari rispetto ai fondi istituiti successivamente. L'adesione può avvenire esclusivamente su base collettiva in forza di contratti o accordi collettivi, anche a livello aziendale (ad.es. PREVINDAI, fondo dirigenti di aziende industriali). Il decreto ministeriale 10 maggio 2007 n. 62 ha disposto i necessari adeguamenti al decreto legislativo n. 252/2005 per le forme pensionistiche complementari preesistenti, in forza del quale queste ultime vengono equiparate alle altre.

Tipologie di fondi: contribuzione e prestazione

Fondo a contribuzione definita: il nostro sistema è caratterizzato, in prevalenza, da fondi a contribuzione definita. In un fondo a contribuzione definita è certo l'ammontare dei contributi da versare al fondo, mentre l'entità della prestazione finale potrà essere definita al momento della richiesta della prestazione stessa.

Fondo a prestazione definita: in un fondo a prestazione definita viene assicurata una prestazione finale predeterminata, generalmente fissata con riferimento al livello retributivo personale o al trattamento pensionistico obbligatorio. L'onere di conseguire la prestazione ricade di conseguenza sul soggetto istitutore del fondo pensione e sull'ammontare dei contributi versati dall'aderente.

Fonti istitutive dei fondi pensione

Le fonti istitutive sono gli atti attraverso cui si prevede l'istituzione dei fondi pensione, esse possono essere:

  • Contratti e accordi tra i lavoratori e datori di lavoro, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi
  • Accordi fra lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, soci lavoratori di cooperative
  • Leggi regionali
  • Regolamenti aziendali o di enti, nei casi in cui i relativi rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratto o accordi collettivi

Adesione alle forme pensionistiche complementari

Ai sensi dell'art. 2, del d.lgs. n. 252/2005, possono aderire alle forme pensionistiche complementari:

  • Lavoratori dipendenti (pubblici e privati)
  • Autonomi
  • Soci lavoratori di cooperative
  • Casalinghe

Il d.lgs. 124/1993, il decreto del 2005 declina la libertà in modo più ampio. La libertà individuale continua anche nello svolgimento del rapporto giuridico di previdenza complementare:

  • Libertà nella contribuzione
  • Libertà di accesso alla prestazione
  • Libertà di "circolazione" tra le forme pensionistiche

Si crea un rapporto di concorrenzialità tra fondi pensione, i quali, tutti potenzialmente accessibili dai lavoratori, sono incentivati ad individuare forme di disciplina del rapporto di previdenza complementare vantaggiose per gli aderenti, in termini non soltanto di rendimenti ottenibili, ma anche di informativa, di trasparenza e di partecipazione. Così come concepito, il sistema della previdenza complementare non contempla anche una libertà di dissociazione dalla previdenza complementare. Una volta aderito a una forma pensionistica complementare, l'unico modo per dissociarsene è perdere i requisiti di partecipazione alla medesima. La limitazione della libertà di uscire dal sistema di previdenza complementare si giustifica con la finalità previdenziale dei fondi pensione e, più in specifico, con la funzionalizzazione della previdenza complementare alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 38, comma 2, Cost. Il concorso della previdenza complementare alla realizzazione di una prestazione pensionistica adeguata fa sì che l'opzione positiva di adesione e quella negativa non abbiano lo stesso valore. Inoltre, il divieto di libera dissociazione dal fondo pensione si giustifica in ragione della necessità di impedire processi di "depauperamento dei fondi".

Però la trasferibilità della posizione individuale ad altro fondo pensione (art. 14, d.lgs. 252/2005), è libera decorsi 2 anni dall'iscrizione.

Anticipazioni e riscatti

Esistono dei casi in cui è prevista l'anticipazione della prestazione o il riscatto della stessa:

Anticipazioni:

  • 75%, in caso di spese sanitarie
  • 75%, decorsi 8 anni di iscrizione, per acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli
  • 30%, decorsi 8 anni di iscrizione, senza necessità di alcuna giustificazione

Riscatti:

  • 50%, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi, ovvero in caso di ricorso a procedure di mobilità, CIGO o CIGS
  • 100% (tranne che nei 5 anni che precedono il pensionamento) per i casi di invalidità permanente, o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi

Finanziamento delle fondi pensione

Il finanziamento delle fondi pensione può essere attuato mediante:

  • Conferimento del TFR
  • Versamento di contributi a carico del lavoratore
  • Versamento di contributi a carico del datore di lavoro o committente

A partire dal primo versamento effettuato, il fondo pensione definisce, per ciascun lavoratore iscritto, una "posizione individuale" che viene alimentata dai successivi contributi versati e dai rendimenti che maturano attraverso la gestione finanziaria di tali contributi.

Fondo monocomparto e multicomparto

Fondo monocomparto: la "posizione individuale" maturata da ciascun aderente al fondo pensione viene investita su un'unica linea di investimento.

Fondo multicomparto: la posizione individuale maturata da ciascun aderente al fondo pensione viene investita su diverse linee d'investimento, sulla base di differenti profili di rischio. In quest'ultimo caso, l'aderente ha la possibilità di scegliere il comparto (prudenziale o rischioso) cui aderire in funzione del proprio caratteristico profilo di rischio e dell'orizzonte temporale di riferimento. L'adesione a un fondo pensione non comporta l'obbligo di destinarvi, oltre al TFR, anche la contribuzione eventualmente prevista, negli accordi collettivi, a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Questa seconda parte è liberamente destinata dal lavoratore qualora lo volesse.

Riforma di cui al D.Lgs. n. 252/2005: scelta circa la destinazione del TFR

Dal 1 gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006, il termine per effettuare la scelta è scaduto il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall'assunzione. Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il TFR.

La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata compilando il modulo TFR 2 allegato al decreto del Ministero del lavoro 30 gennaio 2007 che deve essere consegnato dal lavoratore, compilato e sottoscritto, al datore di lavoro. Il modulo TFR 2 dovrà essere compilato dai lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, che non abbiano già espresso una scelta in merito alla destinazione del TFR in relazione a una precedente attività lavorativa. Se entro il termine di sei mesi dalla data di assunzione il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro, si realizza un'adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR (c.d. silenzio-assenso).

Nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo di sei mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

  1. Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale.
  2. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n 1, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.
  3. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS (cd. FondInps).

Se invece nel semestre il lavoratore decide di mantenere il TFR in azienda: il datore di lavoro, con almeno 50 addetti, versa il TFR al Fondo di Tesoreria istituito dalla l. n. 296/2006, che garantisce l'erogazione del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 c.c. e delle relative anticipazioni ed è gestito dall'INPS per conto dello Stato. Il datore di lavoro, con meno di 50 dipendenti, tiene il TFR in azienda. La scelta di tenere il TFR in azienda è revocabile in ogni momento, a favore della previdenza complementare.

Al momento del pensionamento, ciascun iscritto ha la possibilità di richiedere una prestazione in forma di capitale fino a un massimo del 50% della posizione individuale maturata presso la propria forma pensionistica. La restante parte viene trasformata in rendita vitalizia. Solamente nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale sarà possibile richiedere l'intera prestazione sotto forma di capitale.

Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:

  • Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (INPS, INPDAP, Casse professionali)
  • Almeno 5 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare

Nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi, la prestazione pensionistica può essere consentita con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. La "posizione individuale" del lavoratore deceduto prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati. Nel caso in cui non esistano legittimi eredi e manchino indicazioni su altri possibili beneficiari, la posizione rimane acquisita dal fondo pensione in caso di forme collettive, mentre è devoluta a finalità sociali nelle forme individuali.

Se il lavoratore aderisce a un fondo negoziale, il datore di lavoro può essere obbligato dalla fonte istitutiva a partecipare al finanziamento, versando un proprio contributo. Il d.lgs. 252/2005 tempera la previsione della delega consentendo la portabilità del contributo del datore di lavoro solo secondo le modalità e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva. Il contributo del datore di lavoro, infatti, è previsto dal contratto collettivo che istituisce il fondo, sicché solo questi può eventualmente obbligare il datore di lavoro a trasferirlo ad altra forma pensionistica complementare. Tutti i contributi destinati alla previdenza complementare, esclusi quelli derivanti dai flussi di TFR conferiti, sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente che li effettua entro il limite massimo di € 5.164,57. Per i lavoratori dipendenti, il calcolo della deducibilità fiscale viene effettuato direttamente dal datore di lavoro in quanto sostituto d'imposta.

Obbligazione contributiva e finanziamento

La fattispecie da cui deriva il rapporto giuridico previdenziale è una fattispecie complessa a formazione progressiva, nella quale il sorgere del diritto è condizionato dalla preesistenza cronologica di specifici fatti richiesti dal legislatore: elementi essenziali di questa fattispecie sono la qualità di produttore di reddito da lavoro e l'assolvimento (effettivo, figurativo, volontario) dell'obbligo contributivo nello stesso periodo di riferimento nel quale si è prodotto il reddito da lavoro. Il rapporto sorge, quindi, nel momento in cui il produttore di reddito inizia l'attività lavorativa, autonoma o subordinata (con coincidenza dell'obbligo contributivo e della relativa anzianità), nonché si realizzano gli altri presupposti di fatto richiesti dalla legge.

Esiste inoltre una diversità di tutela del bisogno nel rapporto previdenziale e assistenziale.

  • Soggetti attivi del rapporto previdenziale: enti previdenziali, non solo di natura pubblica (vedi infatti le casse dei liberi professionisti, privatizzate col d.lgs.n. 509/94).
  • Soggetti passivi: datore di lavoro in senso lato.
  • Soggetti obbligati: anche lavoratori dipendenti e autonomi che assumono insieme la figura dell'assicurante e del beneficiario e quindi sono integralmente responsabili per il versamento dei propri contributi. Lavoratori parasubordinati, ove l'obbligo contributivo grava sui committenti per una quota e sugli stessi lavoratori per la parte restante.
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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jstew di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del Sistema pensionistico della previdenza complementare e obbligatoria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Battisti Anna Maria.
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