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Età pensionabile
Età pensionabile: unica per uomini e donne e fosse compresa tra i 57 ed i 65 anni di età. Dal 1.1.2008, la l. 243/2004 ha subordinato il diritto alla pensione al raggiungimento dei 60 anni, per le donne, ed ai 65 per gli uomini. Esistono però ipotesi di anticipazione dell’età pensionabile. È, infatti, possibile andare in pensione: con 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica o secondo il sistema delle “quote” stabilito con riferimento alla pensione di anzianità. Perciò, la pensione contributiva si calcola come: Pc = Mo x Ct.
Dove: Pc è la pensione contributiva, Mo è il montante contributivo e Ct è il coefficiente di trasformazione. L’importo della pensione, quindi, dipende dall’importo dei contributi versati durante la vita lavorativa, nonché dall’età in cui il lavoratore accede alla pensione.
Il montante contributivo: Dapprima si individua la base imponibile annua.
(cioè la retribuzione annua per i lavoratori dipendenti; il reddito annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;
poi si calcola l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo:
- del 33%, per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente;
- del 20%, per i periodi di contribuzione da lavoratore autonomo;
- per i parasubordinati l'aliquota varia dal 17% al 27%.
Poi si sommano i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat e infine si applica al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della
pensione.coefficiente di trasformazione: È un coefficiente che consente la trasformazione del montante contributivo accumulato (uno stock) in pensione (un flusso). È diversificato in ragione dell'età di pensionamento ed esprime l'attesa di vita del pensionato e, quindi, il periodo presuntivo di godimento della pensione è soggetto a revisione (per garantire sostenibilità del sistema) ogni tre anni ad opera di una Commissione di esperti (l. 247/2007, Legge Prodi-Damiano). La Riforma Fornero prevede che gli aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019, siano effettuati con periodicità biennale.
A cura di Stefano Silvani. Università di Tor Vergata Pag. 9
I coefficienti di trasformazione sono stati rivisti al ribasso, considerato l'allungamento della vita media e quindi al fine di determinare una riduzione della pensione per poter restituire al lavoratore lo stesso montante.
contributivo sotto forma di pensione in un numero maggiore di anni.I nuovi coefficienti considerano, oltre all'età del lavoratore nel momento in cui va in pensione, l'evoluzionemedia ed entrano in vigore nel 2013, quando scatterà un aumento di tre mesi dell'aspettativa didella vitavita.
Perequazione automatica:Il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni è stato introdotto dalla legge n. 153 del 1969:nella rivalutazione delle pensioni in pagamento in base all'indice dei prezzi altale meccanismo consisteconsumo indicata dall'Istat.
Nell'ottica di stabilizzare la spesa pubblica per pensioni, la riforma ha previsto per il biennio 2012 e 2013 ilblocco della rivalutazione automatica delle pensioni che superano tre volte il trattamento minimo Inps.non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti dacoloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali.
LAVORI
alla mancanza di una definizione chiara e precisa di cosa si intenda per lavoro usurante. Questa mancanza di chiarezza ha portato a una serie di interpretazioni diverse da parte dei vari soggetti coinvolti, creando confusione e incertezza. Inoltre, anche quando viene riconosciuta l'usura lavorativa, il beneficio accordato risulta spesso inadeguato. Le misure di tutela previste sono spesso insufficienti a garantire una reale protezione per i lavoratori usuranti. Ciò comporta una mancanza di ristoro adeguato per i danni subiti a causa delle condizioni di lavoro usuranti. Infine, le misure di prevenzione delle attività usuranti nei luoghi di lavoro sono spesso carenti. Non vengono adottate le necessarie precauzioni per ridurre al minimo i rischi legati a lavori particolarmente usuranti. Questo porta a una maggiore esposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro pericolose e dannose per la loro salute. In conclusione, il tema dei lavori usuranti presenta ancora molte criticità e lacune normative. È necessario un intervento legislativo che definisca in modo chiaro e preciso cosa si intenda per lavoro usurante e che preveda misure di tutela e prevenzione adeguate per i lavoratori usuranti. Solo così si potrà garantire una reale protezione per questa categoria di lavoratori.alla predisposizione, quale unica forma di tutela, di interventi da parte del sistema previdenziale, attraverso la previsione di benefici contributivi e/o di anticipazioni sui requisiti per l'accesso. L'aver correlato, infatti, il lavoro usurante ai benefici della percezione del trattamento pensionistico previdenziale fa sì che lo stesso sia inevitabilmente connesso a qualsiasi intervento operato sul sistema previdenziale in generale, subendone così, soprattutto negli ultimi decenni, le notevoli e continue modificazioni di tipo restrittivo. Tanto che la questione della tutela da apprestare ai c.d. lavori usuranti si è ciclicamente riproposta ogni qualvolta il legislatore si sia accinto ad innalzare l'età pensionabile, in ragione delle esigenze di sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. Comportando, peraltro, come paradossale conseguenza che gli stessi lavori usuranti influiscano a loro volta sulle politiche del lavoro e dell'economia, incidendo.sui costi previdenziali e per effetto, sulla stessa sostenibilità del modello pensionistico.che riconosceva "sconti" sull’età pensionabile a lavoratori che avessero svoltoUna prima normativamansioni ed attività usuranti è stata introdotta nel nostro ordinamento dalin attuazione della delega prevista dall’art. 3, comma 1,d.lgs. 11 agosto 1993, n. 374, lett. f) ,della legge 23Si dava una definizione sintetica di lavori usuranti, quelli cioè "che determinano unottobre 1992, n. 4213. –impegno psicofisico particolarmente intenso, continuativo e protratto nel tempo condizionato da fatti che–non possono essere prevenuti con misure idonee in modo tale da determinare negli esposti un progressivodeterioramento psicofisico più grave e più precoce di quello che si verifica con l’invecchiamento naturale",che un’indicazione specifica, attraverso un’elencazione tabellare (tabella A) delle attività,allegata al decreto riforma dei sistema pensionistico dell'8 agosto stesso. Tale normativa fu, poi, rivisitata dalla legge di 1995, n. 335 (c.d. Riforma Dini). La legge di riforma non mutò la definizione dei lavori particolarmente usuranti, facendo sopravvivere di conseguenza quella teorizzata dal precedente decreto legislativo all'art. 1, ma ha mirato ad individuare nell'ambito delle mansioni particolarmente usuranti, quelle in cui poteva essere rilevata una "maggiore gravità dell'usura". Tuttavia l'applicazione della normativa sui lavori usuranti ha subìto, fin dal 1993, notevoli ritardi e non ha mai acquisito piena operatività. Il d.lgs. n. 67/2011 costituisce il punto di approdo del tortuoso cammino legislativo e contemporaneamente il punto di partenza per la nuova disciplina che riguarda i lavori usuranti.
pesanti” che possono accedere allo “sconto” sull’età pensionabile distinguendoli in quattro tipologie, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento dell'amaturazione dei requisiti agevolati. LE 4 categorie di lavori usuranti comprendono quindi:
A cura di Stefano Silvani. Università di Tor Vergata Pag. 10- I marittimi- i lavori notturni (calcolati secondo i giorni trascorsi a lavoro durante le 24 e le 5 di notte)i lavoratori che risultando “impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto- da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di posizione, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate
dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia" - i conducenti addetti ai servizi pubblici di trasporto collettivo che conducano automezzi con capienza di almeno nove posti. Si distinguono quindi due fasi di "sconti" pensionistici ai lavoratori usurati: una transitoria e una a regime. Nella "fase transitoria", il d.lgs. n. 67 del 2011 ha stabilito che per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, l'attività usurante di cui all'art. 1, debba essere svolta per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni (compreso l'anno di maturazione dei requisiti) negli ultimi dieci anni di attività lavorativa. Nella "fase a regime", e cioè per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2018, i sette anni di svolgimento di attività lavorativa usurante saranno riparametrati ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva del soggetto protetto. La rilevante differenza dei requisiti previsti nelle due fasi.applicative delladisciplina è sorretta dall‟idea che la tecnologia di cui all‟art. 2087 c.c. possa superare le lavorazioniparticolarmente faticose e pesanti, o meglio, le condizioni scatenanti, così da estinguere o ridurre al minimotutta la normativa all‟uopo siamo dinanzi ad un “diritto irrinunciabile” delpredisposta dal legislatore. nonlavoratore lo si deduce dal dato normativo di cui all‟art. 3 del d.lgs. n. 67/11 (c.d. clausola di garanzia o disalvaguardia) per cui, se le domande presentate siano superiori alla disponibilità prevista ex art. 7 dellostesso decreto, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione deirequisiti agevolati individuati dalla legge, ed a parità degli stessi, in ragione della presentazione delladomanda.
DEROGHE DELLA RIFORMA FORNERO
Pensione anticipata Riforma Fornero La pensione di anzianità è sostituita dalla c.d. «pensione
anticipata»Già presente nel pubblico impiego, la pensione di anzianità è stata