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AZIONI PRETORIE
Tutte le azioni erano tipiche. Una prima classificazione è quella tra azioni civili e azioni onorarie (più spesso queste ultime, azioni pretorie).
Azioni civili: erano civili le azioni fondate sullo ius civile, ed erano fondate sullo ius civile le pretese (intentio) che si risolvevano in affermazioni:
- di appartenenza ex iure quiritium;
- di spettanza di un ius inteso come diritto reale (servitù prediali, usufrutto e diritti affini);
- di obbligazioni a carico del convenuto espressa col verbo oportere.
Azioni onorarie: sono le azioni fondate sullo ius honorarium. Ogni altra pretesa era di diritto onorario.
Le azioni pretorie avevano fondamento in apposite clausule contenute nello stesso editto dove il pretore indicava le circostanze in presenza delle quali egli avrebbe concesso l'azione.
iudicia bona fidei: si trattava di azioni in personam che avevano formula con demonstratio, intentio e condemnatio. L'intentio in particolare era un'intentio incerta.
In cuiall'oportere, che esprimeva l'obbligazione del convenuto, ex fide bona. Erano aggiunte le parole Il giudice era così invitato a stabilire secondo criteri di buona fede quali fossero gli obblighi a carico del convenuto. In questo caso si tratta di buona fede oggettiva (correttezza nella vita di relazione). iudicia stricta: le azioni civili nelle quali il dovere giuridico di adempiere da parte del debitore era espresso nell'intentio non con un oportere ex bona fidei ma con un oportere puro e semplice, per contrapporle alle azioni di buona fede si dicevano iudicia stricta, azioni di stretto diritto. ES condictio e actio ex stipulatu. iudicia bona fidei: le azioni di buona fede erano quelle nascenti dai quattro contratti consensuali: - EMPTIO-VENDITIO --> COMPRAVENDITA - LOCATIO-CONDUCTIO --> LOCAZIONE - SOCIETAS --> SOCIETÀ - MANDATUM --> MANDATO. Azioni pretorie: le azioni pretorie potevano essere: infactum, con trasposizione di soggetti eficticiae.-azioni in factum: nelle azioni in factum si prescindeva deltutto dallo ius civile e pertanto, nelle formule relative, siinvitava il giudice a condannare o assolvere a seconda checerti eventi si verificassero o meno. Quindi mancava ogniriferimento allo ius Quiritium, a ius e a oportere.
actiones ficticiae: ha un intentio in ius concepta.Nell'intentio di queste formule il giudice era invitato agiudicare sulla base di una 'finzione giuridica, a giudicarecioè come se esistesse un elemento o una circostanza ineffetti mancanti ma che secondo lo ius civile sarebbero statinecessari per dar luogo ad una situazione riconosciuta etutelata. Es--> azione publiciana: tutelava il possessore adusucapionem.
azione con trasposizione di soggetti: per dare modo algiudice di condannare il convenuto , si indicava nell'intentioil nome del soggetto effettivamente leggittimato (a che algiudizio non partecipava) e nella condemnatio il nome delsoggetto che stava
Effettivamente in giudizio al posto del legittimato. Es. Il peculium era una somma di denaro che il pater familias dava al suo servo/figlio affinché potesse utilizzarlo nelle attività commerciali ecc. Se lo schiavo/figlio moriva, questa somma di denaro ritornava al pater familias. Se invece si indebitavano e non adempivano l'obbligazione, non potevano essere chiamati in giudizio (perché non avevano capacità giuridica), ma non poteva essere chiamato in giudizio nemmeno il dominus, perché potevano il figlio/servo potevano solo migliorare la sua condizione economica e non peggiorarla. Allora da qui nasce l'azione di trasposizione di soggetti dove nell'intentio figurava il nome dello schiavo/figlio, ma nella condemnatio si aggiunge il nome del dominus (di base però non era responsabile, questa rappresenta un'eccezione).
Actiones in rem e in personam:
IN REM: azioni poste a tutela di un diritto di proprietà o di un diritto reale limitato.
Erano atti idonei al trasferimento della proprietà o costituzione di un diritto reale limitato su cosa altrui. A Roma gli atti idonei a trasferire la proprietà erano 3 ed erano atti solenni e non contratti: - mancipatio: riguardava il trasferimento della proprietà delle res mancipi (sono le cose che nella società antica venivano considerate preziose: gli schiavi, gli animali da tiro e da soma e i fondi sul suolo italico. Tutte le altre che non appartengono a questa categoria sono res nec mancipi) - in iure cessio: poteva essere utilizzata per trasferire sia le res mancipi che le res nec mancipi - traditio: riguardava il trasferimento delle res nec mancipi IN PERSONAM: azioni idonee a costituire un'obbligazione. Tutti i contratti sono tutelati da actiones in personam, sono tutti tipici e hanno fonte dall'obbligazione. Nelle azioni reali la pretesa dell'attore è erga omnes (tutelabile nei confronti di tutti). L'azione reale segue la cosa, pertantoÈ proponibile contro chi possieda il bene che ne è oggetto o comunque abbia con esso una certa relazione al tempo dell'esercizio dell'azione. Di contro, nelle azioni in personam l'attore si afferma creditore ed assume che l'avversario è tenuto verso di lui ad un certo comportamento. La pretesa dell'attore è specifica verso un soggetto determinato, quindi ha carattere relativo. Erano azioni in personam ad esempio la condictio, i giudizi di buona fede, le azioni penali. La formula della condictio aveva struttura molto semplice essendo composta solo da intentio e condemnatio. Se il credito vantato era costituito da una certa somma di denaro, la condictio assumeva anche la denominazione di actio certae creditae pecuniae. Azioni reali e azioni in personam avevano diverso regime processuale. Per quanto riguarda l'indifensio, vi erano conseguenze più gravi per le actiones in personam. Infatti, contro il convenuto che rifiutasse di 'se defendere',rifiutassecioè la defensio di fronte ad un'azione in personam, il pretore poteva - come contro il debitore insolvente - o dare corso all'esecuzione sulla persona autorizzando l'attore a trascinare presso di sé l'avversario e tenerlo in stato di assoggettamento, oppure dare corso all'esecuzione patrimoniale e autorizzare l'attore ad immettersi nel possesso di tutti i beni dell'indifensus. Azioni arbitrarie, clausula restitutoria: sono dette arbitrarie le azioni la cui formula conteneva una particolare clausula, la clausula restitutoria o arbitraria, per cui il giudice, verificata l'intentio, prima di procedere alla condanna pecuniaria, avrebbe dovuto invitare il convenuto a restituire e condannarlo solo in caso di mancata restituzione. Una particolarità delle azioni arbitrarie era che se il convenuto, su invito del giudice, non avesse restituito, a stabilire l'importo della condanna pecuniaria sarebbe stato l'attore. È naturale.Pensare che avrebbe detto un valore superiore a quello di mercato, anche se sotto giuramento. In queste azioni la condanna è infamante: l'infamia era qualcosa che aveva valore giuridico, infatti chi cadeva nell'infamia non poteva ricoprire cariche magistratuali. Anche alcune azioni in personam contengono la clausula restitutoria: ES--> actio de dolo: è un'azione che viene data al soggetto caduto in inganno. Azioni penali e reipersecutorie: Con le azioni penali, il privato vittima di un illecito, perseguiva dall'autore di esso una pena, che aveva funzione afflittiva, punitiva. La pena poteva essere corporale o pecuniaria: se corporale veniva inflitta dalla vittima, se pecuniaria era perepita dalla stessa vittima. Nel processo formulare la pena era sempre pecuniaria. Con le azioni reipersecutorie si perseguiva la 'res', che assumeva un significato che andava oltre quello di 'cosa' in senso fisico: abbracciava ogni interesse patrimoniale che si
Riteneva leso e nel quale chi agiva pretendeva di essere reintegrato, la funzione era quindi risarcitoria. Le azioni reali erano tutte reipersecutorie mentre quelle in personam no. Erano certamente penali le azioni in personam in cui la condanna fosse in un multiplo triplo ecc.. del valore di una cosa, ma esistevano anche azioni penali al simplum -> es. l'actio de dolo. Le azioni penali al contrario di quelle reipersecutorie, erano passivamente intrasmissibili, cioè potevano essere esercitate solo contro l'autore dell'illecito, non contro i suoi eredi. Le azioni penali si cumulavano: se più erano gli autori dell'illecito per cui sorgeva azione penale, questa avrebbe potuto essere esercitata per l'intero contro ognuno di essi, e l'azione contro uno non precludeva quella contro gli altri perché tutti avrebbero dovuto pagare l'intera pena -> obbligazioni solidali cumulative. Nelle azioni reipersecutorie il cumulo invece era escluso:
L'interessato che esigeva una volta il risarcimento per l'intero doveva ritenersi soddisfatto, e se otteneva qualcosa che riguardava anche altri, avrebbe dovuto dividerla con essi. Pena e risarcimento non sono incompatibili: si può pretendere il risarcimento anche dopo avere "punito", e viceversa, ma la reintegrazione dell'interesse patrimoniale leso si ottiene una sola volta. Da qui la possibilità di cumulare, se nascenti dallo stesso illecito, azione penale e azione reipersecutoria, e l'impossibilità di cumulare per lo stesso fatto più azioni reipersecutorie. Le azioni penali potevano essere civili e pretorie. Quelle pretorie erano annuali, potevano cioè essere esercitate non oltre l'anno della commissione dell'illecito. Le azioni penali, ed esse soltanto, potevano essere esperite in via nozionale. Riguarda un'azione esperibile nei confronti del pater familias, dominus, per danni prodotti da filii o servi che erano in origine privi.
Di capacità giuridica. Il pater familias aveva due possibilità: risarcire il danno o abbandonare il filius o servus alla parte lesa. Si compiva mediante mancipatio (con la conseguenza che sul servo l'attore avrebbe acquistato il dominium, sul filius il mancipium).
Actio iudicati: la condanna dà luogo ad un'obbligazione -> obbligatio iudicati: il convenuto deve pagare l'importo pecuniario indicato nella sentenza di condanna. Gli viene dato il tempo di 30 giorni, se non adempie viene concessa un'azione all'attore -> actio iudicati: un'actio in personam avente due presupposti: -una sentenza di condanna espressa in denaro, con conseguente obbligatio iudicati.