Diritto romano
Il sistema di governo della respublica era completato dai magistratus, cioè coloro incaricati a espletare le varie funzioni di governo. I caratteri generali delle magistrature erano:
- Durata limitata della carica (1 anno) e gratuità (honor)
- Elettività da parte delle assemblee popolari, tranne che per il dictator, eletto da un altro magistrato
- Collegialità dell’ufficio, che implicava la par potestas dei colleghi
- Responsabilità per gli atti compiuti in danno di pubblici e privati
La carica dei censores durava 18 mesi e quella del dictator 6 mesi. La possibilità dell’intercessione reciproca poteva essere eliminata dall’accordo sulle rispettive competenze dei magistrati. I poteri dei magistrati furono:
- La potestas, che avevano tutti i magistrati, cioè il potere di pubblicare i propri programmi amministrativi (edicta, ius edicendi), convocare assemblee e il senato, e di infliggere multe e pignorare beni.
- L’imperium, che spettò solo ai consules, praetor, dictator, cioè quelle collegate alla funzione di comando dell’exercitus centuriatus.
- La coercitio per i cittadini recalcitranti.
Magistrati ordinari
I consoli, una magistratura maggiore, cum imperio, composta da 2 consules eletti dai comitia centuriata. Essa comportò la suprema potestas e il maius imperium; per questo, i consoli avevano l’alta direzione della politica interna, dell’esercito, e il diritto a nominare i tribuni militum.
La praetura, fu una magistratura maggiore, cum imperio, eletta dai comitia centuriata, formata da 16 praetores. Con attribuzioni straordinarie, essi potevano sostituire i consules in città.
L’aedilitia comprensiva di 2 distinte magistrature: gli aediles plebis furono la cura urbis, e la disciplina dei prezzi e dei mercati; i 2 aediles curules, sine imperio, che avevano, oltre le attribuzioni dei 2 aediles plebis, l’organizzazione dei giuochi pubblici, compiti di polizia, con la facoltà di infliggere mulctae.
Il quaestor fu un magistrato minore, sine imperio, eletto dai comitia tributa. I 2 quaestores rimanevano perennemente a Roma a custodire l’aerarium Saturni, provvedendo alla registrazione delle entrate e delle uscite.
Il vigintiviratus: 5 collegi magistrali elettivi su votazione dei comitia in tributa, le cui funzioni erano di cooperazione con le magistrature superiori per la coercizione criminale e per l’amministrazione finanziaria.
I censori furono una magistratura maggiore, sine imperio, composta da 2 censori eletti dai comitia centuriata, 1 patrizio, l’altro plebeo. Erano dotati della cosiddetta potestas censoria, cioè del potere in base al quale non erano assoggettati da nessuna forza maggiore di potestà, né all’intercessio dei tribunali.