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Il silenzio della pubblica amministrazione

È necessario partire da una premessa: nell’ambito del nostro ordinamento giuridico si pone il problema della rilevanza da attribuire al comportamento silente di un determinato soggetto. Non sempre, infatti, il silenzio ha rilievo per l’ordinamento giuridico. Più in particolare:

Rilevanza del silenzio nei vari ambiti giuridici

In diritto civile il silenzio di un soggetto non sempre ha valore legale tipizzato, non sempre ha valore concludente, salvo alcune ipotesi ben precise come l’art. 1333 c.c. o come la materia della responsabilità precontrattuale. In quest’ultimo esempio il silenzio ha una sua rilevanza in base all’art. 1338 c.c. (cioè la mancata comunicazione delle cause di invalidità da una parte in favore dell’altra è fonte di risarcimento precontrattuale).

In diritto penale il silenzio, in presenza di determinate circostanze, ha una sua rilevanza. Ad esempio, ha valore rilevante nel reato di truffa: l’art. 640 c.p. contempla tra le modalità esecutive e perfezionative del reato i raggiri e gli artifici, i quali possono manifestarsi in comportamenti silenti.

In procedura civile l’art. 115 c.p.c. attribuisce rilievo al silenzio: la mancata contestazione dei fatti specificatamente addotti a fondamento della pretesa rende quei fatti incontestabili.

In diritto amministrativo vale lo stesso discorso di carattere generale: il silenzio di regola non ha alcun valore per l’ordinamento giuridico ma lo acquista in presenza di determinate circostanze.

Il silenzio nella pubblica amministrazione

Per silenzio si intende un comportamento omissivo della pubblica amministrazione. Più precisamente, si tratta di una tipica ipotesi che si realizza nel caso in cui la p.a., essendo obbligata a concludere un procedimento amministrativo con l’emanazione di un provvedimento espresso, non ottemperi a questo obbligo e dunque non adotti alcun tipo di provvedimento.

In diritto amministrativo il silenzio ha valenza patologica: si perfeziona come fattispecie giuridicamente rilevante in presenza di un comportamento tenuto dall’amministrazione non conforme agli obblighi giuridici. Quindi il silenzio rappresenta una conclusione patologica del procedimento amministrativo.

Tipi di silenzio nel diritto amministrativo

  • Silenzio-assenso: si ha quando la legge ascrive ad un comportamento silente del soggetto pubblico un valore legalmente rilevante, che in questo caso è l’accoglimento tacito dell’istanza presentata dal privato. Quindi, nell’ipotesi in cui il privato presenti un’istanza di regola volta ad ottenere un provv. ammin. di tipo ampliativo (con il quale si fa valere un interesse pretensivo) e la p.a. non si pronunci nei termini di legge, l’art. 20 l. 241/90 attribuisce a questo silenzio della p.a. valore legale di accoglimento tacito dell’istanza. L’art. 20 in realtà è una norma di portata generale (salvo i casi della Scia) in quanto opera ogni qualvolta il privato richieda l’adozione di un provv. amm. ampliativo (licenze, concessioni, abilitazioni ecc.). Uno dei casi di silenzio-assenso è quello in tema di permesso di costruire (oggi introdotto nel d.p.r. 280/2001 dal d.l. 79/2011): nei casi in cui decorrono i termini previsti dal d.p.r. per il rilascio del permesso di costruire si forma il silenzio-assenso.
  • Silenzio-rigetto: si ha ogni qualvolta sia la stessa legge a prevederlo. Ha portata residuale e limitata: si tratta di un’ipotesi contemplata esclusivamente nei casi tassativi previsti dalla legge. Sono ipotesi di silenzio-rigetto:
    • La materia dell’accesso a documenti amministrativi. L’art. 25 l. 241/90 prevede espressamente che decorsi 30 gg dalla presentazione dell’istanza di accesso ad un documento amministrativo, senza che la p.a. si sia pronunciata in merito, essa è tacitamente rigettata. Quindi il silenzio equivale ad un provvedimento tacito di rigetto dell’istanza.
    • La materia dei ricorsi gerarchici. Questi ultimi sono rimedi di tutela giustiziale che, a differenza dei rimedi di carattere giurisdizionale, sono demandati all’autorità amministrativa gerarchicamente superiore. La vecchia legge TAR contemplava espressamente un caso di silenzio rigetto: decorsi 90 gg dalla presentazione del ricorso, senza che l’autorità gerarchicamente superiore si fosse pronunciata in merito, quest’ultimo si riteneva tacitamente rigettato.
  • Silenzio devolutivo: previsto dall’art. 17 l. 241/90. Tale art. prevede espressamente i casi di valutazioni tecniche: si dice che quando l’amministrazione deve richiedere ad organi dotati di competenze tecniche il rilascio di valutazioni tecniche strumentali all’emanazione del provv. finale, e nel caso in cui l’organo investito non si pronunci nel termine stabilito, l’amministrazione devolverà la domanda ad altro organo dotato di pari competenza.
  • Silenzio-inadempimento o silenzio-rifiuto: si tratta dell...
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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

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