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Medicina del lavoro

Medicina del lavoro: è lo studio dei rapporti fra la salute dell'uomo e il suo lavoro.

Definizioni chiave

Salute: stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia.

Lavoro: estrinsecazione di energie fisiche e psichiche dirette alla produzione di beni e servizi, necessari o utili alla collettività.

Cenni storici

Bernardino Ramazzini è considerato il fondatore della medicina del lavoro perché per primo ha descritto le malattie causate dalle diverse attività lavorative.

Scopi della medicina del lavoro

  • Valutare la salute dei lavoratori
  • Valutare l'associazione tra condizioni di lavoro e salute dei lavoratori
  • Proteggere e promuovere la salute e la capacità lavorativa dei lavoratori
  • Valutare l'idoneità lavorativa di ciascun lavoratore
  • Effettuare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria
  • Svolgere un ruolo di consulenza per l'organizzazione aziendale, nella pianificazione e definizione dei processi lavorativi

Ambiti di competenza

  • Identificazione, valutazione e controllo dei rischi lavorativi
  • Miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro
  • Mantenimento della salute dei lavoratori
  • Promozione della salute nel luogo di lavoro
  • Sviluppo dell'organizzazione del lavoro e di una cultura che promuova la salute e la sicurezza sul lavoro
  • Gestione delle risorse umane al fine di incrementare le capacità e le abilità dei lavoratori
  • Promozione dell'adattamento del lavoro all'uomo e la valutazione della disabilità
  • Miglioramento delle conoscenze scientifiche in merito ai fattori di rischio lavorativi

Malattie professionali

Ieri - Malattie professionali dose-dipendenti (silicosi, saturnismo, benzolismo, tecnopatie da radiazioni ionizzanti)

Oggi - Malattie causate da sostanze prive di soglia (malattie allergiche, neoplasie, effetti mutageni)

Malattie a genesi polifattoriale: esposizione professionale, dieta, fumo, alcol, altre patologie (broncopneumopatia cronica ostruttiva, epatopatia cronica fibrosante)

Ambiente di lavoro e rischio

Ambiente di lavoro: complesso di situazioni e di fattori con i quali l'individuo viene a contatto nel corso della sua attività lavorativa o a causa di questa e che possono influenzare il suo equilibrio fisico e psichico.

Pericolo: è la proprietà intrinseca potenziale in un oggetto, sostanza, agente, situazione di causare danni.

Rischio

  • Probabilità di alterazione stato di salute (lesione, danno)
  • Condizioni di esposizione al fattore di rischio (durata, entità, modalità...)
  • Suscettibilità individuale
  • Rischio per la salute e la sicurezza

Rischi di natura occupazionale

  • Rischio fisico: rumore e ultrasuoni, vibrazioni, radiazioni, microclima, laser, pressione, illuminazione
  • Rischio chimico: polveri, fumi, nebbie, gas, vapori, aerosol, liquidi
  • Rischio biologico
  • Rischio ergonomico: movimentazione carichi, movimenti ripetuti, posture, VDT (utilizzo del pc)
  • Rischio da organizzazione del lavoro: fattori psicologici, DPI, ritmi, turni, comunicazione, contenuti, lavori atipici, manutenzioni, emergenze
  • Rischi per la sicurezza

Rischio vs percezione del rischio

Giudizio intuitivo sulla condizione di rischio, effettuato da esperti/pubblico/politica sanitaria. È condizionata da:

  • Esperienza individuale, cultura, società politica
  • Modalità di esposizione (volontaria, involontaria)
  • Caratteristiche degli effetti (immediati, ritardati, reversibili)
  • Esperienza del rischio (raro, comune, noto, ignoto)

La percezione del rischio è orientata sulla qualità del rischio. Viene effettuata in rapporto all'accettabilità del rischio (individuale, collettiva). Può essere quantificata e prevista. La corretta percezione aiuta nel processo di gestione del rischio.

Conseguenze dell'esposizione ai rischi occupazionali

Se la prevenzione fallisce, ci saranno delle conseguenze dell'esposizione dei lavoratori ai rischi occupazionali:

  • Infortunio sul lavoro: danno alla salute derivante da causa violenta, concentrata nel tempo (in un turno di lavoro), occasione di lavoro (traumi, infezioni, intossicazioni acute)
  • Malattia professionale: danno derivante da un rischio occupazionale, in maniera diluita nel tempo (settimane-anni). Correlazione diretta, unica, tra causa ed effetto (pneumoconiosi, intossicazioni da metalli, ipoacusia da rumore)
  • Malattia correlata al lavoro: occupazione non unica-principale causa: fattori concausali (malattie muscoloscheletriche, tumori)

Relazione causa-effetto tra i fattori di rischio lavorativi (ambiente di lavoro) ed extralavorativi (ambiente di vita, stile di vita, fattori genetici) da un lato e le malattie (malattie da lavoro, malattia correlata al lavoro, malattia da altre cause) dall'altro.

Excursus storici della normativa

  • Fine XIX secolo: prime leggi → regolamentazione lavoro dei fanciulli, lavoro in cave e miniere; istituzione assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per il solo settore industriale; primo regolamento per la prevenzione infortuni.
  • Inizio del XX secolo: istituzione dell'ispettorato del lavoro ed estensione assicurazione obbligatoria al settore agricolo.
  • Anni '30: prima norma in materia di igiene del lavoro, innovazioni in materia previdenziale, norme a tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.
  • 1942 art 2087 codice penale: elementi innovativi volti a regolare il dovere di sicurezza del lavoro da parte dell'imprenditore.
  • 1948 Carta Costituzionale (art 32, 35, 38, 41): principi fondamentali per la tutela della salute psicofisica e del lavoro come bene della collettività e impegnano lo stato ad operare per garantirne l'effettività.
  • Anni '50: norme generali e specifiche di sicurezza e igiene del lavoro (DPR 547/55 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; DPR 303/56 “Norme generali per l'igiene del Lavoro”; DM12/09/1958 “istituzione del registro degli infortuni”).
  • Anni '70: lo statuto dei lavoratori e la riforma sanitaria (1978) → istituzione dei Servizi di Vigilanza.
  • Anni '90 ai giorni nostri: la nuova normativa di origine comunitaria fino all'emanazione del testo unico.
  • 2008: il testo unico in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D. LGS 81/2008 e successive modifiche).

Attuale normativa di riferimento

Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 (pubblicato in data 30 aprile 2008 sul supplemento n. 108/L della Gazzetta Ufficiale n.101) attuativo dell'art.1 della Legge n.123 del 03/08/07 in maniera di tutela e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede una riorganizzazione sui luoghi di lavoro nel pieno rispetto delle direttive comunitarie e del DLgs n.626/1994.

Con tale decreto sono state recepite anche le due direttive comunitarie 2004/40/CE e 2006/25/CE su campi elettromagnetici e radiazioni ottiche.

D.Lgs 106 del 03/08/2009 (correzioni ed integrazioni al precedente decreto).

Il decreto 81 si compone di 13 titoli e 52 allegati.

Titoli del decreto

Il titolo I contiene le disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: definizioni, campi di applicazioni, obblighi dei datori di lavoro, compiti dei preposti.

Viene ribadito l'obbligo da parte del datore di lavoro di considerare tutti i rischi compresi quelli collegati allo stress lavorativo, quelli riguardanti lavoratrici gravide (con riferimento al precedente decreto n.151/2001), nonché quelli connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri paesi.

Vengono definiti i percorsi formativi per lo svolgimento della funzione di medico competente, l'obbligatorietà dell'aggiornamento, la necessità del rispetto di quanto previsto nel Codice Etico dell'ICOH, l'incompatibilità tra funzioni di vigilanza e funzioni di medico competente e una serie di obblighi relativi alla gestione dei dati sanitari (cartelle cliniche, relazioni sanitarie, interazioni con SPAL, ISPESL…).

I titoli successivi (dal II all'XI) sono dedicati alla attuazione di specifiche direttive in materia di salute e sicurezza e sono stati formulati tenendo conto di quanto previsto dalle direttive preesistenti, di volta in volta applicate mantenendole intatte, modificandole, integrandole o abrogandole.

In questi 10 titoli vengono affrontate le seguenti tematiche: luoghi di lavoro, uso attrezzature di lavoro, criteri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale di carichi, attrezzature munite di VDT, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive.

Il titolo XII reca disposizioni in materia penale e di procedura penale e il titolo XIII reca alcune disposizioni finali in particolare le abrogazioni apportate dal decreto.

Titolo I - Principi generali

  • Capo I disposizioni generali: novità principale definizione dei soggetti a cui sono attribuiti obblighi e funzioni e i principali concetti che rincorrono nella norma
  • Capo II descrizione del sistema istituzionale della prevenzione nei luoghi di lavoro e alle sue funzioni, dalle strutture centrali a quelle territoriali
  • Capo III dedicato alla gestione della prevenzione dei luoghi di lavoro → misure di tutela e obblighi dei diversi attori aziendali

Principali figure coinvolte nella prevenzione/protezione

  • Datore di lavoro (DL): soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o chi ha responsabilità della organizzazione della attività aziendale o della unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.
  • Servizio di prevenzione e Protezione (SPP): insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori nella azienda.
  • Responsabile SPP: persona in possesso di specifici capacità e requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, che coordina il SPP.
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro.
  • Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli di cui l'art.38 che collabora con il datore di lavoro per la valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
  • Preposto: persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri adeguati alla natura dell'incarico, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
  • Lavoratore: persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una attività lavorativa nell'ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, professione, arte, esclusi gli addetti ai servizi domestici o familiari.

Obblighi e compiti delle principali figure coinvolte nella prevenzione

Sintesi principali aspetti innovativi

  • Ruolo centrale del datore di lavoro (al di là dell'obbligo normativa deve autodeterminare, valutare e proporre le misure per eliminare, ridurre, presidiare i rischi lavorativi)
  • L'importanza dell'istituzione di sistema organizzativo aziendale per aiutare il datore di lavoro ad attuare il processo di prevenzione
  • Ruolo rilevante attribuito alla formazione e addestramento
  • Ruolo attivo del lavoratore e delle sue rappresentanze

Nella normativa attuale di origine comunitaria si trovano esplicitati i principi di base della medicina del lavoro, tra i quali:

  • La valutazione di rischi come base della prevenzione
  • La prevenzione vista come un processo continuo che richiede un costante aggiornamento
  • La distinzione tra misure di prevenzione (da privilegiare) dalle misure di protezione
  • La gerarchia delle misure di prevenzione (eliminazione del rischio e, se non è possibile, riduzione al livello più basso possibile)
  • La gerarchia nelle misure di protezione (prima le collettive, poi quelle individuali)
  • Il rispetto dei principi ergonomici
  • L'importanza di conoscere i rischi e le misure per prevenirli
  • L'assegnazione dei compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e del loro stato di salute
  • L'allontanamento del lavoratore dal lavoro per problemi sanitari individuali (obbligo di sorveglianza sanitaria dell'esposto) e non perché il lavoro è insalubre
  • L'obbligo non solo di emanare procedure di sicurezza ma anche di controllare che siano attuate

Principali organismi coinvolti nelle attività di prevenzione

Le funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro sono attribuite in Italia a più enti, ciascuno incaricato della gestione e del controllo di parti specifiche della legislazione con l'obiettivo comune di concorrere alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

  • Ministero del Lavoro: verifica il rispetto della legislazione sociale (previdenza, rapporti economici, orari di lavoro, tutela lavoratrici madri); controllo su attività a rischio elevato in accordo con gli organi di vigilanza; le sedi territoriali controllo applicazione normativa tutela minori, maternità, paternità, radiazioni ionizzanti.
  • INAIL: (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali) → gestore della assicurazione obbligatoria contro infortuni e mal professionali, raccoglie e registra dati, concorre alla realizzazione di ricerche, partecipa alla formulazione delle norme tecniche, eroga indennizzi, con la legge 122/2010 ha assunto compiti di ricerca, sperimentazione, controllo, formazione e informazione svolte prima da ISPESL ed IPSEMA.
  • Istituto superiore di sanità: organo tecnico scientifico del SSN con compiti di studio, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica.
  • Vigili del fuoco: sono una struttura del Ministero dell'interno con funzioni di vigilanza per il rischio incendio negli ambienti di lavoro e di vita.
  • Regioni: organizzazione delle attività dei servizi di vigilanza territoriali (PSAL, SPISAL o SPRESAL).
  • ATS, ASL, USSL: hanno un ruolo centrale tramite i servizi dedicati per vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro.
  • Comuni: decisione in materia di ubicazione delle industrie, autorizzazione e regolamentazione di aspetti di igiene e sanità pubblica in difesa della salute della collettività.

Per superare la frammentarietà delle competenze sono previste istanze nazionali e provinciali per il coordinamento inter istituzionale.

Pratica professionale indirizzata alla tutela occupazionale

Occupational Health Practice comprende ogni attività di chi, a vario titolo, contribuisce alla protezione e promozione della salute dei lavoratori, nonché al miglioramento delle condizioni e dell'ambiente di lavoro.

Principi della medicina occupazionale

  • Principio di protezione e prevenzione: Consiste nella protezione della salute dei lavoratori nei confronti dei rischi lavorativi
  • Prevenzione degli infortuni, interventi su ambiente e macchine, vaccinazioni, formazione, mezzi di protezione, sorveglianza sanitaria
  • Principio di adattamento: Consiste nell'adattamento di lavoro e ambiente di lavoro alle capacità dei lavoratori
  • Organizzazione del lavoro e ergonomia
  • Principio di promozione: Consiste nel miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale dei lavoratori
  • Mantenimento delle abilità lavorative, stili di vita, counselling, formazione
  • Principio della cura e della riabilitazione: Consiste nel minimizzare le conseguenze degli infortuni e delle malattie derivanti dall'esposizione ai fattori di rischio
  • Trattamento, indennizzo, riabilitazione
  • Principio dell'assistenza sanitaria primaria: Consiste nell'erogazione di assistenza sanitaria primaria, sia preventiva che curativa, ai lavoratori e alle loro famiglie
  • Accertamenti sanitari, trattamento, counselling

Prevenzione primaria

  • Interventi tecnici, organizzativi, procedurali
  • Igiene del lavoro, dispositivi di protezione
  • Monitoraggio ambientale

Prevenzione secondaria

Sorveglianza sanitaria:

  • Monitoraggio biologico
  • Accertamenti medici pre-esposizione
  • Accertamenti medici periodici
  • Informazione, formazione (educazione sanitaria)

Prevenzione terziaria

  • Reinserimento lavorativo-riabilitazione
  • Prevenzione peggioramento clinico

Tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

Dalla normativa alla pratica:

  • Valutazione del rischio
  • Sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità
  • Formazione, informazione e addestramento

Valutazione del rischio

Azioni, di carattere multidisciplinare al fine di:

  • Riconoscere ed identificare un pericolo
  • Quantificare-stimare i relativi rischi

Chi? Datore di lavoro, servizio di prevenzione e protezione, medico competente. Consultare i lavoratori, attitudini, capacità, competenza, mezzi.

Come? Esame sistematico attività lavorativa. Individuazione dei criteri, caratterizzazione pericoli, lavoratori esposti, ciclo tecnologico, mansioni, luoghi di lavoro, fattori esterni, organizzazione, indagini ambientali, ergonomiche, stima dei rischi.

Quando? Inizio attività. Cambio materiali, tecniche, organizzazione…

Conoscenza di:

  • Ambiente di lavoro
  • Procedure
  • Fattori di rischio → qualificazione (cancerogeno, irritante…) e quantificazione (misura/stima del rischio)
  • Effetti sulla salute → tipo, gravità
  • Popolazione lavorativa → salute, sicurezza individuale e verso terzi al fine di individuare ed attuare interventi preventivi e protettivi sull'ambiente ed i lavoratori.

Gestione del rischio

  • Eliminazione del pericolo
  • Modificazione delle circostanze per controllarle riducendo e gestendo il rischio
  • Adozione di misure di intervento mirate a ridurre o comunque limitare il possibile danno
  • Misure preventive collettive
  • Misure preventive individuali
  • Misure di verifica
  • Informazione
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Scienze mediche MED/09 Medicina interna

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SaraV02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Promozione della sicurezza e salute e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Carta Angela.
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