Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Perché fare un corso di sicurezza
-
Motivi statistici per cui 695 mila infortuni di cui 660 mortali (fonte INAIL) sono evitabili e sono ancora troppi per una società a così alta evoluzione tecnologica.
Infortunio sul lavoro: per INAIL è un evento lesivo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni traumatiche verificatesi durante l’attività lavorativa, dal quale possono derivare morte o inabilità permanente o temporanea.
Malattie professionali: evento dannoso per la persona che si manifesta in modo lento, graduale, progressivo e involontario in occasione del lavoro. L’influenza del lavoro è determinante per classificare le malattie professionali. In Italia si denunciano 51,900 casi e ne vengono riconosciuti 39,300. In Italia ci sono troppi incidenti sul lavoro che incidono sul 3% del PIL.
-
Perché la legislazione è cambiata e si è sensibilizzata al problema della sicurezza sul lavoro.
Negli anni '20 in Italia, non c’era attenzione alla sicurezza ma erano già presenti delle assicurazioni di risarcimento danno solo in caso di morte o grave invalidità e solo per alcune categorie professionali. Nel 1932 con il codice penale e nel 1942 con il codice civile si arriva a leggi specifiche sulla sicurezza che comprendono tutte le categorie di lavoratori. Il datore di lavoro restava il più tutelato ma erano già previste sanzioni in caso di inadempimento.
Nel 1948 nella Costituzione si trovano articoli specifici sulla sicurezza sul lavoro.
Art. 2084 del codice civile (1942): bisogna tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore secondo il tipo e le specifiche del lavoro.
Art. 41 della Costituzione (1948): l’iniziativa economica privata è libera ma non deve arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Il lavoratore deve poter operare senza incorrere in nessun danno.
Anni ’50 e ’60 con il boom economico aumentano morti, infortuni e malattie professionali. Decreti per prevenire e proteggere al fine di far diminuire gli incidenti. (DPR 547/55 prevenzione degli infortuni sul lavoro; DPR 303/56 igiene sul lavoro; DPR 164/56 infortuni sul lavoro nelle costruzioni). Sono provvedimenti molto settoriali.
Il datore di lavoro è un dispensatore di sicurezza su cui ricadono obblighi e sanzioni. Ha obblighi da rispettare, sanzioni, deve dare le direttive agli specifici destinatari e vigilare sull’applicazione. Il datore di lavoro deve fare formazione per cui fa prevenzione attivamente mentre sul lavoratore questa ricade in modo passivo.
Negli anni ’70 avviene un ulteriore cambiamento con una serie di leggi che danno un nuovo approccio alla sicurezza.
-
Lg 300/70 Statuto dei lavoratori in cui emerge la nuova visione della sicurezza e nuove figure di gestione. C’è più oggettività e partecipazione del lavoratore.
-
Lg 833/78 riforma sanitaria
-
DPR 175/78 direttiva Seveso
-
D. Lgs 626/94 miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
Dagli anni ’90 anche la EU emana direttive (che vanno recepite dai singoli stati membri), regolamenti (direttamente applicati) e decisioni (obbligo di applicazione) per la sicurezza. Negli anni '90/2000 con moltissime Lg, DLgs, norme si amplia il corpo di leggi in materia di sicurezza anche con leggi in contrasto o ripetitive tra loro.
D. Lgs 81/08 Testo unico è il testo vigente in materia di sicurezza in cui sono state accorpate tutte le precedenti. Restano escluse l’antincendio e il primo soccorso. D. Lgs 81/08 pone al centro il lavoratore con processi di formazione, informazione ed educazione del lavoratore alla sicurezza. Si applica a tutti i tipi di azienda a prescindere dalla grandezza. Nel testo unico gli art. 36 (informazione del lavoratore) e art. 37 (formazione del lavoratore e dei loro rappresentanti) indica il datore di lavoro come colui che deve fornire sicurezza e obbliga il lavoratore a seguire i corsi.
D. Lgs 81/08 art.2 comma 1, lett. aa: FORMAZIONE = processo educativo di trasferimento di conoscenze e procedure per la sicurezza. Va fatta all’assunzione, al trasferimento, al cambio di mansione, all’introduzione di nuovi macchinari…
D. Lgs 81/08 art.2 comma 1, lett. bb: INFORMAZIONE = complesso di attività per fornire conoscenze, ridurre e gestire i rischi. Serve a ribadire e aumentare quello che già si è appreso nella formazione.
D. Lgs 81/08 art.2 comma 1, lett. cc: ADDESTRAMENTO = complesso di attività per imparare l’uso corretto di ogni attrezzo, strumento, etc. presente sul luogo di lavoro.
Con l’accordo Stato-Regioni ai sensi del D. Lgs 81/08 art. 37 comma 2 si sono stabilite quante ore di formazione sono obbligatorie in base alla categoria di rischio. 4 ore sono obbligatorie per tutti più 4/8/12 ore in base al rischio. Durano 5 anni e poi si aggiornano con 6 ore di corsi. Aumentando la cultura della sicurezza si diminuiscono gli infortuni grazie a misure più efficaci e alla prevenzione.
Concetti generali
Sicurezza come tutela dell’incolumità e della salute dei lavoratori durante il lavoro. È la capacità di lavorare in maniera ottimale senza rischiare incidenti o malattie professionali.
Salute (dalla OMS 1946 e ripreso dal D. Lgs 81 / 08) come completo stato di benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia e infermità. La salute comprende quindi tre aspetti (fisica, mentale e sociale) che devono sempre essere presenti.
Igiene come disciplina medica che previene le malattie, favorisce la salute fisica e psichica, prolunga la vita dei singoli e della collettività. Serve a prevenire gli infortuni.
Pericolo = proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare un danno.
Rischio = probabilità che effettivamente si raggiunga il limite per determinare il danno. Ci sono tre tipi di rischi:
- Rischi per la sicurezza che provocano l’infortunio. È facile riconoscerne le cause.
- Rischi per la salute che provocano la malattia professionale. È complicato riconoscerla perché si sviluppa lentamente durante la vita e bisogna stabilire se è effettivamente dovuta all’ambiente di lavoro o a fattori occorsi durante la vita.
- Rischi trasversali che provocano malattia professionale di tipo psicosomatico. È estremamente difficile da riconoscere.
La valutazione dei rischi è l’analisi sistematica per individuare:
- Pericoli
- Persone potenzialmente esposte
- Valutare i rischi
- Possibili effetti
- Soluzioni per eliminare o ridurre i rischi
Danno = evento che realizza il pericolo e il rischio. Vi rientrano infortuni, morti, malattie professionali, incidenti a persone e a cose. Infortuni derivanti da altro, ovvero gli infortuni durante le pause e gli spostamenti. Infortuni in itinere ovvero quelli durante il tragitto casa – lavoro. Near miss sono quegli eventi che avrebbero potuto causare un danno ma non l’hanno fatto. Vanno sempre segnalati per migliorare la sicurezza.
Prevenzione = insieme di operazioni per ridurre la probabilità di un evento dannoso. Va sempre messa in atto e se non basta si ricorre alla protezione.
-
Sorveglianza sanitaria = atti medici per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione al tipo di lavoro. Necessità di un controllo medico. Il medico fa visite e consiglia esami ematoclinici e di indicatori biologici.
-
Accertamenti sanitari in cui esamina lo stato di salute al momento dell’assunzione, i fattori individuali che aumentano il rischio, le malattie in corso e si stila un’anamnesi. Da qui si compila un giudizio di idoneità che può essere positivo, idoneo con prescrizione o non idoneo. Nell’ultimo caso si procede al licenziamento per giusta causa al quale il lavoratore ha 30 giorni per fare ricorso all’ASL e richiedere una nuova valutazione.
-
Cartella sanitaria e di rischio sono cartelle che il medico dà al datore di lavoro e vanno restituite al momento della cessazione del contratto.
-
Segnaletica di sicurezza che si deve adeguare alle normative UE che indica quali cartelli affiggere e il loro significato. Eventuale segnaletica gestuale va insegnata durante l’addestramento.
Protezione = abbattimento della gravità di un evento dannoso.
- DPC = dispositivi di protezione collettivi ovvero dispositivi che proteggono ambiente e persone come cappe, pannelli fonoassorbenti, aspirazione forzata, isolamento acustico, pulizia.
- DPI = dispositivi di protezione individuale che subentrano quando i DPC non sono abbastanza. Sono specifici per ogni lavoro e per ogni mansione. È reso obbligatorio il loro utilizzo per il D. lgs 81/08 art. 74 comma 1.
- PE = procedure di emergenza.
Infortuni
- Altro = infortuni durante le pause o gli spostamenti
- In itinere = infortuni durante il tragitto casa – lavoro
-
Sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro
-
Sicurezza Industriale
-
Sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro
-
Sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro