Estratto del documento

Trattato di Roma che era stato sottoscritto dai sei Paesi fondatori il 25 marzo 1957.

Dagli anni '80 in poi la Comunità Europea inizia una propria autonoma attività legislativa, emanando Direttive e Linee guida, allo scopo di uniformare per tutti gli Stati membri della Comunità la regolamentazione in materia di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro; tali Direttive si dividono in Direttive di mercato e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

In questi anni sulla base di tali Direttive sono state emanate le seguenti norme:

  • D.P.R. 175/88: sui grandi rischi industriali (La Direttiva Seveso)
  • Legge n.46/90: regole nell'ambito della sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento, tecnologici
  • D.Lgs. 277/91: contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
  • Legge n.257 del 27/3/92: cessazione dell'impiego di amianto

Tali norme introducono il concetto di...

valutazione dei rischi. 19. L'emanazione del D.Lgs. 626/1994: un fondamentale passo in avanti per una regolazione più articolata e complessiva della sicurezza sul lavoro, coerentemente con quanto previsto dalle Direttive europee, è stata compiuta con l'emanazione del D.Lgs. 626/94, poi successivamente modificato da altri Decreti Legislativi (tra i quali il n.242/1996 / n.25/2002 / n.195/2003) - tale Decreto rappresenta il recepimento nella normativa nazionale della direttiva di tutela della salute nei luoghi di lavoro (direttiva madre) n.89/391/CEE e di altre numerose direttive particolari. Con il D.Lgs. 626/94 si avrà un cambio di sistema di tutela passando da un modello tecnologico ad un modello basato sul principio dell'organizzazione e gestione in sicurezza dei processi lavorativi. 20. Con l'emanazione del D.Lgs. 626/94 viene: - introdotta la valutazione dei rischi aziendale e non più la valutazione riferita ad un agente.

Il D.Lgs. 626/94 introduce diverse disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare:

  • Viene istituito l'obbligo per il Datore di Lavoro (DL) di creare il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) con la designazione di un Responsabile (RSPP) e uno o più Addetti (ASPP).
  • Viene richiesta la nomina di un Medico Competente (MC).
  • Viene affidata ai lavoratori la responsabilità delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso.
  • Viene stabilito l'obbligo di formare e informare i lavoratori.
  • Viene introdotto l'obbligo per i lavoratori di individuare un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  • Viene definita una tabella con le sanzioni per i vari soggetti responsabili in azienda.

21. L'approccio proposto dal D.Lgs. 626/94:

Abbiamo visto come il D.Lgs. 626/94 porti alla nascita del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendali, del Medico competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, ma soprattutto alla responsabilizzazione di tutti i soggetti "immersi" in uno specifico (DVR), ma diventa obbligo in capo al Datore di Lavoro (DL).

contesto lavorativo: viene meno il rapporto "controllore-controllato", i lavoratori stessi non sono più meri beneficiari ma artefici della sicurezza, su di essi gravano obblighi e responsabilità - si passa dal concetto di presunzione del rischio alla prevenzione del rischio. Il D.Lgs. 626/94 opera una trasformazione del sistema di tutela nazionale, basato fino ad allora alla sola prevenzione tecnologica (macchine ed impianti sicuri, luoghi di lavoro salubri), introducendo il principio dell'organizzazione e gestione in sicurezza dei processi lavorativi; si passa quindi ad un sistema di sicurezza globale che pone l'uomo, anziché la macchina, al centro della nuova organizzazione della sicurezza in azienda codificando i doveri giuridici dell'informazione, formazione e partecipazione attiva dei lavoratori. Per fare ciò bisogna agire sull'organizzazione del lavoro, sulla maggiore informazione e consapevolezza del lavoratore.

Circa i rischi a cui è esposto e le relative misure di riduzione, sulla presenza in azienda di figure specifiche e specialistiche in ordine alla sicurezza, su un sistema sanzionatorio chiaro ed efficace, ma soprattutto sull'adozione e attuazione del processo di valutazione di tutti i rischi.

22. L'approccio proposto dal D.Lgs. 626/94 / 2:

  • Benché sia affermato il dovere di ciascun lavoratore di prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni e omissioni, divengono elementi di responsabilità penale le omissioni del datore di lavoro afferenti la formazione e l'istruzione da dare al personale sui processi e mezzi impiegati per eseguirli in sicurezza; conformemente al principio della sicurezza, si introduce il dovere per i progettisti, confermato dagli obblighi dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
  • La sicurezza non è più un optional aziendale, ma un tassello
di qualità dell'organizzazione di un'azienda.

2. Il D.Lgs. 81/2008: l'evoluzione dall'emanazione ad oggi:

Il completamento dell'ITER normativo: il lungo percorso evolutivo, sia legislativo che culturale, trova compimento con l'emanazione del D.Lgs. 81/08 dopo un percorso lungo 14 anni.

Nel 2007 viene approvata la Legge delega n.123 del 03/08/2007 che, all'art.1, conferisce al Governo il mandato di riformare il D.Lgs. 626/94 entro il maggio del 2008 - era il 06/02/2008 quando, l'allora Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, firmò, in accordo con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, il Decreto legislativo n.81 che unifica la normativa degli ultimi 50 anni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - il 09/04 fu approvato il D.Lgs.81/08 e il 30/04/2008 il testo definitivo venne pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Cosa abrogava e cosa no:

Il D.Lgs. 81/08 abrogava buona parte della normativa precedentemente in vigore (tracui il D.Lgs. 626/94 ed i due decreti presidenziali degli anni '50, fatta eccezione per l'art.64 del D.P.R. n.303/1956), mantenendo invece, tra le altre, la normativa Antincendio (disciplinata dal D.M. 10/03/98), la disciplina in materia di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95) e la disciplina inerente il mondo universitario (D.M. 363/98). 4. Il nuovo D.Lgs. 81/08: - il Testo Unico, così viene denominato il D.Lgs. 81/08, non è stato basato sull'elaborazione di norme che prevedessero caso per caso gli interventi tecnici da attuare per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma sullo sviluppo di un complesso organico di norme che individui, per ogni attività pubblica o privata, percorsi omogenei da seguire per raggiungere lo scopo della sicurezza sui luoghi di lavoro. - il modello di protezione oggettiva (D.Lgs. 626/94), finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, lascia il passo ad un modello di sicurezzabasatoessenzialmente su "comportamenti operativi dei lavorati soggettivamente sicuri": in pratica si passa da un modello autorizzativo ad un modello auto-valutativo che tende a premiare meccanismi basati sulla prevenzione e sull'analisi dei comportamenti sicuri.

  1. Punti innovativi:
    • I principali punti innovativi, rispetto alla previgente normativa, hanno riguardato:
    • Le finalità e le definizioni;
    • Il campo di applicazione;
    • Il sistema istituzionale;
    • Le misure generali di tutela;
    • Il sistema di rappresentanza;
    • Le misure di sostegno;
    • L'apparato sanzionatorio.
  2. I punti innovativi, alcuni dettagli:
    • Molte le novità nello specifico sono:
    • Il campo di applicazione che vede l'applicazione del decreto a tutti i settori sia pubblici che privati a tutti i tipi di contratto e a tutti i tipi di lavoratori ("con e senza retribuzione") introducendo nella normativa antinfortunistica utenti di stage aziendali, gli

allievi di scuole e università che fanno uso di laboratori, macchine, apparecchiature, sostanze, socio lavoratore ed altre figure;

valorizzazione della figura dell'RLS, quale rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza;

rafforza il ruolo del medico competente;

obbliga alla compilazione del DVR da parte del datore di lavoro, non delegabile;

introduce l'attuazione di particolari misure per la promozione del benessere sul luogo di lavoro e, quindi, di contrasto a potenziali rischi collegati allo stress lavoro-correlato in grado di provocare danni con produzioni di malessere;

denota la responsabilità di aziende appaltatrici nei confronti di quelle subappaltanti;

introduce la revisione, nonché l'inasprimento, delle sanzioni penali per chi trasgredisce alle norme in esso contenute.

7. Il D.Lgs. 106/2009:

- sul Supplemento Ordinario n.142 alla

Gazzetta Ufficiale n.180 del 05/08/2009 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.106 del 03/08/009, recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 09/04/2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

I 149 articoli del Decreto Correttivo modificano in molti punti il D.Lgs. n.81/2008 (sostituisce ben 38 allegati dei 51 di cui è composto il D.Lgs. 81/2008); le modifiche sono dirette da un lato a cercare di correggere i molti errori materiali e tecnici presenti nell'attuale disciplina, dall'altro lato a tentare di superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate sin dai primi mesi di applicazione del Testo Unico.

Occorre precisare che "il Decreto non ha carattere innovativo, dovendo rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dal parlamento nel 2007. Con il provvedimento l'Italia è in condizioni di poter vantare un complesso di

Regole in materia di salute e sicurezza condivise tra Amministrazioni e parti sociali e pienamente in linea con le migliori regolamentazioni europee ed internazionali" (Ministero del lavoro, comunicato del 31/07/2009).

8. Alcuni interventi del correttivo D.Lgs. 106/09 / 1:

  • Il D.Lgs. 106/09 interviene tra l'altro (art.1-2): sulla definizione dei lavoratori e sul campo di applicazione, prendendo in considerazione i volontari del servizio civile e i volontari come definiti dalla Legge 01/08/1991, n.266 dalla definizione di equiparati ai lavoratori e considerandoli come equiparati ai lavoratori autonomi.
  • (art.4): sul computo dei lavoratori non devono essere computati, oltre ai soggetti elencati, nemmeno i lavoratori in prova.
  • (art.6): sulla Commissione Consultiva che si vede attribuire funzioni di maggior rilievo, anche in materia di indirizzo sulle tematiche prevenzionali; oltre ai compiti già previsti nel testo in vigore fino al 20 agosto del D.Lgs. n.81/2008,
dell'art.6, vengono ad es.
Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 30
Sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro Pag. 1 Sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 30.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro Pag. 26
1 su 30
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cassatore di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sanitario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof D'ovidio Stefano.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community