SICUREZZA DEL LAVORO
Sotto il termine sicurezza del lavoro si ricomprendono una serie di regole di diversa matrice tutte
finalizzate alla gestione integrata dei rischi derivati da lavoro. Gestire il rischio significa
innanzitutto prevenirlo. L'idea della prevenzione dei rischi da lavoro diventa rilevante sul piano
giuridico a partire dal D.Lgs. 626/94 in seguito all'impulso dato dall'Unione Europea. Prima di
allora l'approccio della sicurezza del lavoro più che della prevenzione si preoccupava di intervenire
nei casi in cui si fossero verificati delle lesioni della salute attraverso l'intervento dell'INAIL e delle
regole risarcitorie previste dall'articolo 2087 del Codice Civile. L'articolo 2087 stabilisce che
“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro”. In tale articolo non si parla espressamente di tutela per
cui si lascia libero il datore di non adottare misure di tutela preventiva. Quindi se il datore non tutela
la salute dei lavoratori, questi è tenuto a risarcire il danno. La responsabilità civile ed il susseguente
risarcimento ha sempre avuto un'applicazione limitata poiché è stata creata un'assicurazione
obbligatoria (INAIL) che copre il datore dal rischio derivante dalla sua responsabilità risarcitoria.
Infatti il datore paga un premio assicurativo, per ciascun lavoratore, rapportato al rischio al quale
questi viene sottoposto, per cui, nel momento in cui si verifica un infortunio, interviene l'INAIL
senza che sia necessario attivare la responsabilità civile prevista dall'articolo 2087. Il 2087 ritorna di
attualità agli inizi degli anni '90 quando, in seguito alla direttiva quadro 89/391/CEE, la
giurisprudenza ne dà una lettura estensiva stabilendo che i principi di tutela preventiva enunciati
da tale direttiva fossero impliciti nel 2087 che prevede un obbligo di tutela prevenzionistica a
carico del datore. Per cui, in seguito alla stipula del contratto di lavoro, oltre all'obbligo per il
datore, sorge un diritto di credito da parte del lavoratore che ha ad oggetto la tutela prevenzionistica.
Quando si parla di giurisprudenza si fa riferimento ai giudici del lavoro ma, paradossalmente sono
più i giudici penali a richiamarla (ex. Thyssenkrupp). Anche se il legislatore non ha mai definito il
concetto di prevenzione e tutela preventiva, tale concetto ha circolato nell'ordinamento ed era inteso
come un obbligo di tipo pubblico-amministrativo in capo al datore nei confronti di ogni singolo
lavoratore. Infatti, sia il D.Lgs 626/94 sia il TU D.Lgs. 81/08, richiamano una normativa di metà
anni '50 concernente l'igiene e la salute nei luoghi di lavoro e che ha rappresentato la normativa di
riferimento per gli ispettori del lavoro. Tali regole furono concepite come regole che creavano degli
obblighi in capo al datore nei confronti della tutela della salute pubblica e la loro violazione
determinava una sanzione amministrativa. Dagli anni '90 in poi la prevenzione investe non solo il
rapporto datore-Stato ma anche quello datore-lavoratore per cui il datore contrae l'obbligo anche nei
confronti del singolo lavoratore che viene definito dalla giurisprudenza come creditore di sicurezza.
Per cui si ha un'obbligazione di tipo civilistico all'interno del rapporto datore-lavoratore. La nozione
di prevenzione circolava nell'ordinamento anche prima, ad esempio, la legge di istituzione del
servizio sanitario nazionale del '68 parlava di “controllo finalizzato alla prevenzione”. Uno slancio
fondamentale alla questione viene dato, tra fine anni '70 ed inizi anni '80, in ambito comunitario a
partire dalla risoluzione del Consiglio CEE del '78 che prevede un programma di azione in materia
di salute nei luoghi di lavoro col quale si decide di armonizzare le normative nazionali per
proteggere i lavoratori dai rischi più gravi. Da tale risoluzione scaturirà, negli anni '80, la direttiva
dedicata alla prevenzione dei rischi più gravi (fisico, chimico e biologico) che verrà recepita in
Italia con la Legge 277/91 sul rischio amianto ed altri agenti biologici.
DIRETTIVA QUADRO 89/391/CEE
Il tema della prevenzione sui luoghi di lavoro è uno dei temi più trattati dalla normativa
comunitaria. Di tutta la copiosissima normativa comunitaria la più importante è la direttiva quadro
89/391/CEE che detta una normativa generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
cui sono poi collegate le diverse direttive particolari per singolo settore. La direttiva oltre a stabilire
i principi di carattere generale da applicare in tutti i settori, pone le regole per l'armonizzazione dei
diversi sistemi nazionali. Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 626/94, più volte
modificato sino all'attuale TU D.Lgs. 81/08. A distanza di oltre un decennio il legislatore ha deciso
di ritornare sull'argomento sia per un'esigenza di adeguamento alla normativa europea sia per
cercare di dare vita ad un TU in grado di auto-integrarsi. Tale scommessa è stata persa anche perché
il TU non raccoglie tutte le leggi in materia di sicurezza ma solo i principi generali ed, in ogni caso,
esso non è esaustivo. Infatti, già nel 2009 vi sono state le prime modifiche fino ad arrivare a quelle
del recentissimo “Decreto del Fare”. Il sistema, però, nelle sue caratteristiche essenziali è quello
delineato dalla direttiva quadro dell'89 e dal TU D.Lgs. 81/08. Tale sistema di fondo viene
richiamato dal legislatore ogni qualvolta adotta una modifica o detta le normative particolari.
Fino agli anni '90 il rapporto tra la tutela risarcitoria dell'INAIL e quella prevenzionistica è stato a
lungo squilibrato a favore della prima. Tale rapporto si inverte a partire dagli anni '90 sia per
l'impulso comunitario sia perché nella coscienza civile inizia a radicarsi l'idea che il bene salute sia
un bene fondamentale della persona che va tutelato prima di tutto in riferimento all'articolo 32 della
Costituzione. Infatti nel TU vi sono norme che tutelano il singolo però, prima di tutelare il singolo,
tutelano la collettività. Ad esempio, il lavoratore deve tutelare la propria incolumità ma si deve
occupare anche di quella degli altri lavoratori come vero e proprio vincolo giuridico. La
prevenzione assume un ruolo fondamentale non solo per la tutela di un bene comune ma ha anche
un risvolto economico nel favorire la riduzione della spesa sociale. Infatti gli infortuni oltre a
gravare sull'INAIL, gravano anche sul servizio sanitario nazionale, finanziato dalla fiscalità
generale, per cui vi sono costi sociali, legati alla mancata prevenzione, che gravano su tutta la
collettività. Un altro risvolto economico riguarda il buon funzionamento del mercato economico
europeo, in quanto la presenza di regole uniformi sulla tutela della sicurezza del lavoro consentono
alle imprese di competere alla pari evitando o riducendo il rischio di dumping.
I principi più rilevanti della direttiva quadro 89/391/CEE riguardano innanzitutto il campo di
applicazione che, come stabilito dall'articolo 2, concerne tutti i settori d'attività privati o
pubblici. Per cui si fa riferimento a tutte le attività umane che espongono i lavoratori ad un rischio e,
se vi sono dei limiti, sono legati ad esigenze di carattere pubblico (ex. forze dell'ordine o protezione
civile) che devono comunque armonizzarsi ai principi generali della direttiva. L'articolo 3 definisce
cosa debba intendersi per lavoratore e datore ai fini dell'applicazione della direttiva. Per cui il
lavoratore è qualsiasi soggetto esposto al rischio dell'organizzazione produttiva in cui si trova ad
operare per cui “è lavoratore qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i
tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei domestici”. Per datore si intende “qualsiasi persona
fisica o giuridica che sia titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed abbia la responsabilità
dell'impresa e/o dello stabilimento”. Per cui il concetto di lavoratore o datore ha come unico
criterio fondamentale l'esposizione al rischio. Il principio più contestato dall'impresa e dagli
ordinamenti nazionali è quello sancito dall'articolo 5 ossia il principio della responsabilità del
datore per cui il datore è responsabile degli obblighi ad esso attribuiti dalla direttiva e tale
responsabilità non è in ogni caso ridotta se si individui un concorso di colpe da parte dei lavoratori.
Anche nel caso in cui il lavoratore non faccia tutto ciò che è necessario per tutelare la propria salute
non si ha una riduzione della responsabilità del datore poiché colui che crea il rischio ha l'obbligo di
gestirlo e non può delegarne ad altri la gestione. Il concorso di colpa del lavoratore, se notevole, può
ridurre la responsabilità del datore e, in casi estremi, il datore può anche essere esonerato ma tali
regole applicative non scalfiscono il principio generale della responsabilità. Il paragrafo 2 stabilisce
che “qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze
(persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle
proprie responsabilità in materia”. Per cui la delega non può mai essere una delega piena. Il
paragrafo 3 stabilisce poi che “gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute
durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro”. La direttiva
elenca poi delle regole generali molto semplici quali l'eliminazione del rischio alla fonte e, se non
possibile, la sua riduzione. Infatti si stabilisce che il rischio vada eliminato alla fonte e il datore
deve valutare le fonti di rischio nella propria organizzazione e, se il rischio non è eliminabile,
bisogna ridurlo, contenerlo e gestirlo. Bisogna adottare prima le misure di tutela collettiva e poi
quelle individuali. È necessario adeguare il lavoro all'uomo con un corretto rapporto mezzo-fine,
per cui si deve cercare di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo scegliendo, per quanto possibile,
metodi ed attrezzature di lavoro in considerazione del fatto che al centro dell'attenzione vada
collocato il lavoratore e non la produttività. Bisogna inoltre programmare la prevenzione in modo
da integrare la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le relazioni sociali e l'influenza di tali fattori
negli ambienti di lavoro. Infatti nel luogo di lavoro vi sono anche una serie di rischi che derivano da
dinamiche relazionali e sociali, in particolare nelle realtà in cui prevale il lavoro intellettuale. Tali
principi sono stati recepiti in parte o in toto dal TU D.Lgs. 81/08. Uno degli aspetti più importante
della direttiva quadro è quello di avere introdotto dei concetti nuovi e di avere dati un significato
diverso ad altri già presenti. Ad esempio, il concetto di salute, prima della direttiva quadro, era
inteso come assenza di malattie, mentre oggi esso è inteso in senso globale e omnicomprensivo
tenendo quindi conto non solo dell'assenza di malattie. Per cui si passa da una definizione in
negativo (assenza di malattie) ma anche in positivo, ossia stare bene nei luoghi di lavoro.
TESTO UNICO D.LGS. 81/2008 DEFINIZIONI
I principi delineati dalla direttiva quadro 89/391/CEE sono stati stati attuati nel nostro ordinamento
con il TU D.Lgs. 81/08. Tali principi hanno introdotto parole nuove nel linguaggio legislativo
definendole in modo giuridico. Infatti all'articolo 2 del TU troviamo una serie di definizioni.
La lettera “n” stabilisce che la prevenzione è “il complesso delle disposizioni o misure necessarie
anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute, della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno”. In
tale disposizione viene di fatto recepito l'articolo 2087 del CC per dire che nel concetto di
prevenzione si ricomprendono non solo le regole imposte dalla legge ma anche le misure che
derivano dalla prassi e che sono necessarie per evitare il rischio. L'obbligo imposto dal 2087 e
riprodotto della nozione di prevenzione è quindi un obbligo generale di tutela che entra in gioco,
imponendo di adottare misure di prevenzione del rischio, anche nei casi in cui non intervenga la
legge. Dove è possibile il datore è tenuto ad adottare le misure di prevenzione e la Corte
Costituzionale parla del concetto di massima tutela tecnologicamente possibile, ossia tutto ciò
che il progresso tecnico e l'esperienza mettono a disposizione. Il concetto di prevenzione riguarda i
luoghi di lavoro ma anche la salute della popolazione e dell'ambiente esterno.
La lettera “o” definisce la salute come lo “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale,
non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”. Con il termine sociale si fa
riferimento al benessere relazionale. Al concetto di salute viene quindi data la stessa definizione
dell'OMS.
La lettera “q” definisce la valutazione dei rischi come la “valutazione globale e documentata di
tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di salute e sicurezza dei lavoratori”. È quindi necessario conoscere quali siano i rischi e qual
è il grado di tali rischi. La valutazione rappresenta il perno centrale sul quale ruota tutta l'attività di
prevenzione ed essa deve riguardare tutti i rischi per la salute e la sicurezza. Nel recepire la direttiva
quadro, la Legge 626/94 parlava di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza senza
aggiungere tutti e, tale mancanza, ha determinato una denuncia alla Corte di Giustizia europea per
errata trasposizione e, nel 2001, l'Italia è stata condannata ed obbligata a ricorreggere il dettato
normativo nazionale per cui si è adottato un decreto correttivo per aggiungere “tutti” i rischi. Ciò al
fine di evitare che si valutino solo i rischi apparenti. La lettera “q” impone quindi di valutare non
solo i rischi esistenti ma di elaborare anche un programma di miglioramenti. Si tratta quindi di
un processo dinamico per cui la valutazione segue l'andamento del rischio e se questo si modifica
essa va aggiornata. La legislazione individua una serie di momenti tipizzati in cui essa va aggiornata
ma la valutazione va aggiornata anche indipendentemente, ne consegue che il rispetto formale della
norma non mette a riparo il datore dal rischio di inadempienza della legge.
Alla lettera “ff” viene definita la responsabilità sociale dell'impresa come “l'integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro
attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Tale definizione è contenuta a
livello comunitario nel Libro Verde sulla responsabilità sociale del 2001 e nel TU viene recepita per
la prima volta in quanto tale tema risulta particolarmente sensibile sul piano sociale richiamando
tutti ad una maggiore responsabilità sociale. Si tenta quindi un approccio che metta in evidenza la
responsabilità sociale prima ancora che il rispetto delle norme giuridiche per cui si evidenzia
come non possa essere una norma di legge ad inseguire nel dettaglio la realtà e, quindi, nei casi non
regolati dalla legge vi deve comunque essere un approccio di responsabilità. Inoltre, gli standard di
legge sono standard minimi per cui è possibile andare oltre tali standard con la possibilità di
usufruire di premi e vantaggi economici.
La lettera “p” definisce il sistema di promozione della salute e della sicurezza come “il
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla
realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori”. Per cui vi sono dei soggetti pubblici, anche esterni, che promuovono la sicurezza nei
luoghi di lavoro ed una serie di soggetti istituzionali quali: il Comitato di indirizzo presso il
Ministero del Lavoro (ministro della salute e rappresentanti di ministeri, regioni e province
autonome), Commissione consultiva permanente presso il Ministero del lavoro (formata da
rappresentanti di ministeri, regione e parti sociali, con compiti di formazione, competenza ecc.), i
Comitati regionali di coordinamento, il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)
(costituito da ministeri, regioni, inail, cnel), enti pubblici con compiti in materia di salute e
sicurezza. Il ruolo principale viene svolto dalla Commissione Consultiva Permanente presso il
Ministero del Lavoro in quanto ha il compito di adeguare il TU.
Le norme di prevenzione possono avere diversa origine: legislativa, tecnica, prassi o linee guida.
Le norme legislative possono derivare da leggi nazionali o regionali cui si collegano i regolamenti
di dettaglio.
La lettera “u” poi definisce la norma tecnica come “la specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria”. La sua osservanza diventa obbligatoria
quando vi sia una legge che ne impone l'osservanza (ex. impianti elettrici) ma anche nei casi in cui
non vi sia una specifica norma di legge, la norma tecnica è comunque una norma di prevenzione e
dive