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Sentenze di cassazione

Le sentenze di Cassazione presentano sempre una stessa struttura. I giudici sono di legittimità, giudici non di merito, per questo non viene riportato il fatto oggetto di impugnazione:

Struttura delle sentenze

  • Intestazione → Indica l’organo istituzionale che l’ha emessa.
  • Svolgimento del procedimento → Rispetto ai precedenti gradi di giudizio compreso il ricorso alla Cassazione.
  • Motivazione → Si articolano i motivi di impugnazione della sentenza d’appello (per essere ammessi i capi di impugnazione devono essere previsti dall’art. 360 del Codice di Procedura Civile) → Presentazione dell’iter logico-giuridico.
  • Dispositivo → La Cassazione, spiegato l’iter, accoglie o rigetta i capi di impugnazione.

Sentenza 2009 su recesso ad nutum

Abuso del diritto → Recesso unilaterale art. concessione di vendita; buona fede in senso oggettivo (art. 1175, 1375).

Premessa: L’ordinamento italiano, diversamente da quello tedesco e svizzero, non disciplina l’abuso del diritto in via generale, preferendo ricorrere a norme specifiche. L’abuso del diritto viene strettamente legato al principio generale di buona fede oggettiva e nella maggior parte dei casi coincide con un abuso della propria posizione contrattuale, vantaggiosa rispetto a quella della controparte, o nella mancata salvaguardia dell’utilità della controparte. A causa di un difficile inquadramento concettuale, spesso l’abuso del diritto veniva categorizzato come una forma di atto emulativo, ma la Cassazione (III Sezione) in questa sentenza ne sancisce l’assoluta indipendenza.

Situazioni di abuso del diritto

  • Si possono verificare in ambito di contatto sociale come forma di trasgressione rispetto agli obblighi di protezione.
  • In materia societaria si rinviene nell’esercizio del diritto di voto assembleare nel perseguimento di fini extra societari.
  • In materia tributaria può coincidere anche con un utilizzo distorto degli strumenti giuridici al fine di trarre vantaggi fiscali.
  • Può coincidere, come in questo caso, nell’esercizio della facoltà prevista dal diritto di recesso ad nutum, anche su base contrattuale, da parte di chi è posto in una posizione negozialmente più forte rispetto all’altra.

La Corte di Giustizia Europea, pur non disciplinando la materia, ritiene che il divieto di abuso del diritto sia un principio generale del diritto comunitario.

Inizia la sentenza

L’abuso del diritto è configurato come l’esercizio di una facoltà prevista da contratto di concessione di vendita (recesso unilaterale), violando però, a giudizio della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, l’obbligo di buona fede oggettiva contrattuale. Il concessionario si poneva da contratto in una posizione di dipendenza rispetto alla casa produttrice dal momento che il contratto prevedeva rinnovo solo in caso di raggiungimento di un target di vendita. Il concessionario, al fine di raggiungere questo target, sostiene costi pluriennali da ammortizzare in esercizi successivi. Il recesso della Renault è avvenuto con preavviso di 3 mesi, che però dalla Cassazione non sono stati considerati sufficienti per il concessionario (per questo si parla comunque di recesso ad nutum, che però era concesso da clausola contrattuale).

In primo grado 'associazione dei concessionari revocati eccependo abuso del diritto da parte della Renault chiedendo dunque un risarcimento per l’illecito → il tribunale rigetta le domande compensando le spese. In secondo grado la Corte d’Appello conferma la sentenza di primo grado.

Motivi di impugnazione

  1. Sentenza nulla per vizi relativi alla costituzione del giudice → Mancanza di collegialità nella decisione (la pronuncia della sentenza è stata antecedente rispetto alla riunione dei giudici in camera di consiglio). La Corte di Cassazione respinge il motivo di impugnazione per errore materiale (rigettato).
  2. Violazione del principio di buona fede → (accolti nei limiti motivati).
  3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 (accolto nei limiti motivati).
  4. Applicabilità analogica del contratto di agenzia per percepire un’indennità sul contratto di concessione di vendita dal momento che tale contratto non può essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico (pur avvicinandosi a quello di somministrazione) (accolto nei limiti motivati).
  5. Mancata compensazione delle spese relative al giudizio d’appello (assorbiti dalle conclusioni raggiunte → viene assorbito anche il ricorso incidentale della Renault relativo alla liquidazione delle spese di giudizio di primo grado).

Sentenza di Corte d'Appello

  • Il giudice non controlla l’atto di autonomia privata in quanto il diritto di recesso risponde all’autonomia contrattuale delle parti.
  • Non c’è recesso illegittimo (quindi non richiami a correttezza e buona fede) perché questi vengono rilevati solo per verificare l’adempimento di determinati obblighi (non creano obbligazioni autonome).
  • Non sono presenti i presupposti enucleati dalla giurisprudenza in caso di abuso del diritto (che viene accumunato ad un atto emulativo): 1) assenza di utilità per titolare del diritto (elemento oggettivo) 2) animus nocendi (elemento soggettivo).
  • Il libero mercato prevede che ciascuno sia responsabile delle proprie scelte d’impresa.
  • L’abuso non sussiste perché il recesso ad nutum era per la Renault il mezzo più conveniente per la risoluzione del contratto di cessione di vendita. L’esercizio di una facoltà prevista da contratto può essere sanzionata solo se in contrasto con norme imperative (→ meccanismi di sostituzione automatica).

Risposta della Cassazione (iter logico giuridico)

La Cassazione ritiene che gli atti di autonomia privata non siano soggetti a sindacato giurisdizionale, ma qualora il rapporto evolva in chiave patologica e con richiesta d’intervento del giudice, a questo spetta l’interpretazione (→ soggettiva) del contratto per trovare la comune intenzione delle parti. L’atto di autonomia privata in definitiva può essere sottoposto al controllo giurisdizionale in caso di necessità. L’interpretazione deve avvenire prima di tutto a livello letterale, quindi attraverso criteri sussidiari ma soprattutto anche secondo il criterio di buona fede (art. 1366) la cui violazione costituisce inadempimento di per sé comportando così l’obbligo risarcitorio.

La Corte d’Appello non poteva esimersi dal valutare le circostanze impeditive dell’esercizio del recesso e fondanti un diritto di risarcimento per il suo abusivo esercizio. La Corte d’Appello non ha esaminato l’atto effettuato verificando l’eventuale esistenza di altri fini associati al recesso.

La buona fede deve essere esercitata nel rapporto anche in assenza di obblighi contrattuali/norme specifiche nell’ottica di bilanciare i vicendevoli interessi → La buona fede diventa infatti uno strumento integrativo. Bisogna evitare che un diritto soggettivo per un suo utilizzo diventi puro arbitrio. La Cassazione contesta l’abuso, non dell’autonomia, ma dell’atto di autonomia.

La Corte di Cassazione dichiara che contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello l’abuso del diritto non sia riferibile ad un atto emulativo.

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Sentenze Cass. 20106/2009; CGUE 317/2014; Cass. Sez. Unite 500/1999 Pag. 1 Sentenze Cass. 20106/2009; CGUE 317/2014; Cass. Sez. Unite 500/1999 Pag. 2
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Drun di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Di Ciommo Francesco.
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