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INIZIA LA SENTENZA
Abuso del diritto configurato come l’esercizio di una facoltà prevista da contratto di
ad nutum),
concessione di vendita (recesso unilaterale violando però, a giudizio
della corte di cassazione a sezioni unite, l’obbligo di buone fede oggettiva
contrattuale
→ il concessionario si poneva da contratto in una posizione di dipendenza rispetto
alla cose produttrice dal momento che il contratto prevedeva rinnovo solo in caso
di raggiungimento di un target di vendita → il concessionario al fine di raggiungere
questo target sostiene costi pluriennali e da ammortizzare in esercizi successivi. Il
recesso della Renault è avvenuto con preavviso di 3 mesi, che però dalla
cassazione non sono stati considerati sufficienti per il concessionario (per questo si
recesso ad nutum,
parla comunque di che però era concesso da clausola
contrattuale).
In primo grado ‘associazione dei concessionari revocati eccependo abuso del diritto
da parte della Renault chiedendo dunque un risarcimento per l’illecito → il tribunale
rigetta le domande compensando le spese. In secondo grado la corte d’appello
conferma la sentenza di primo grado.
L’associazione di concessionari si rivolge alla Cassazione con 5 motivi di
impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d’appello: mancanza
1) Sentenza nulla per vizi relativi alla costituzione del giudice →
di collegialità nella decisione (La pronuncia della sentenza è stata
antecedente rispetto alla riunione dei giudici in camera di consiglio). Le corte di
cassazione respinge il motivo di impugnazione per errore materiale
(RIGETTATO)
2) Violazione del principio di buona fede → (ACCOLTI NEI LIMITI MOTIVATI)
3) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 (ACCOLTO NEI LIMITI
MOTIVATI)
4) Applicabilità analogica del contratto di agenzia Per percepire un’indennità
SUL contratto di concessione di vendita dal momento che tale contratto non può
essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico (pur avvicinandosi a
quello di somministrazione) (ACCOLTO NEI LIMITI MOTIVATI)
5) Mancata compensazione delle spese relative al giudizio d’appello
(ASSORBITI DALLE CONCLUSIONI RAGGIUNTI → viene assorbito anche il
ricorso incidentale della Renault relativo alla liquidazione delle spese di
giudizio di primo grado)
Sentenza di Corte d’appello.
1) Il giudice non controlla l’atto di autonomia privata in quanto il diritto di recesso
risponde all’autonomia contrattuale delle parti.
2) Non c’è recesso illegittimo (quindi non richiami a correttezza e buona fede) perché
questi vengono rilevati solo per verificare l’adempimento di determinati obblighi (non
creano obbligazioni autonome)
3) Non sono presenti i presupposti enucleati dalla giurisprudenza in caso di abuso de
diritto (che viene accumunato ad un atto emulativo) : 1) assenza utilità per titolare
del diritto (elemento oggettivo) 2) animus nocendi (elemento soggettivo
4) Il libero mercato prevede che ciascuno sia responsabile delle proprie scelte
d’impresa
5) L’abuso non sussiste perché il recesso ad nutum, era per la renault il mezzo più
conveniente per la risoluzione del contratto di cessione di vendita.
L’esercizio di una facoltà prevista da contratto può essere sanzionate solo se in
sostituzione automatica)
contrasto con norme imperative (→meccanismi di
Risponde la cassazione (iter logico giuridico)
1) La cassazione ritiene che gli atti di autonomia privata non siano soggetti a
sindacato giurisdizionale, ma qualora il rapporto evolva in chiave patologica e con
richiesta d’intervento del giudice, a questo spetta l’interpretazione (→soggettiva)
del contratto per trovare la comune intenzione delle parti → l’atto di autonomia privata
in definitiva può essere sottoposto al controllo giurisdizionale in caso di necessità.
l’interpretazione deve avvenire prima di tutto a livello letterale, quindi attraverso
criteri sussidiari ma soprattutto anche secondo il criterio di buona fede (art. 1366) la
cui violazione costituisce inadempimento di per sé comportando così l’obbligo
risarcitorio.
La corte d’Appello non poteva esimersi dal valutare le circostanze impeditive
dell’esercizio del recesso e fondanti un diritto di risarcimento per il suo abusivo
esercizio.
La Corte d’appello non ha esaminato l’atto effettuato verificando l’eventuale esistenza
di altri fini associati al recesso.
2) La buona fede deve essere esercitata nel rapporto anche in assenza di obblighi
contrattuali/norme specifiche nell’ottica di bilanciare i vicendevoli interessi → la
buona fede diventa infatti uno strumento integrativo.
Bisogna evitare che un diritto soggettivo per un suo utilizzo diventi puro arbitrio
La cassazione contesta l’abuso, non dell’autonomia, ma dell’atto di autonomia
3) La corte di cassazione dichiara che contrariamente a quanto affermato dalla corte
d’appello l’abuso del diritto non sia riferibile ad un atto emulativo e che dunque sia
indipendente dai requisiti oggettivi e soggettivi di tali atti (mancanza di giustificazione
+ animus nocendi). La Cassazione ritiene invece che l’abuso del diritto si sia
configurato come un recesso arbitrario avente forma di recesso ad libitum non
consentito dall’ordinamento (a prescindere da dolo e animus nocendi → fatto con
assoluta arbitrarietà).
4) L’interpretazione dell’atto di autonomia contrattuale deve avvenire tenendo conto,
oltre alla buona fede oggettiva, anche delle posizioni di supremazia e dipendenza
contrattuale delle parti → la tutela della parte contrattualmente debole non dipenda da
una valutazione politica, ma squisitamente giuridica dal momento che esercizi
sconfinati di tali diritti determinano ripercussioni negative nei rapporti di forza del
mercato (non siamo comunisti);
5) La corte ritiene che contrariamente alla corte d’appello, non sia irrilevante la
modalità del recesso, ponendo attenzione sulla proporzionalità dei mezzi usati.
La corte di cassazione ritiene che il solo disporre di un diritto non è condizione
sufficiente per un suo legittimo esercizio se la patologia del rapporto vi sono rimedi in
grado di agire sugli interessi contrapposti in modo più proporzionato. L’abuso del
diritto non è disciplinato dal legislatore perché originariamente veniva considerato
a livello etico-morale meritevole di biasimo ma non presupponeva un obbligo
risarcitorio → l’assenza di una previsione legislativa generale riguardante dall’abuso
del diritto è giustificata dalla corte asserendo che la sua eventuale esistenza avrebbe
portato incertezza e grande latitudine di potere al giudice → si sono preferite
norme specifiche (come il diritto di voto in materia societaria).
Elementi costitutivi dell’abuso del diritto:
1) titolarità di un diritto soggettivo;
2) che l’esercizio di tale diritto possa avvenire in una pluralità di modi non
predeterminati
3) che l’esercizio concreto avvenga secondo modalità non censurabili (sia
giuridicamente che eticamente); che l’esercizio effettuato porti a una sproporzione
ingiustificata tra beneficio del titolare e sacrificio della controparte (contrario a
buona fede);
Si ha abuso quando non vi è correlazione tra poteri conferiti e scopo per i quali essi
sono conferiti qualora consentiti dall’ordinamento. L’esercizio delle facoltà del diritto
avviene in maniera idonea, ma come espediente per raggirare l’obbligo di nuova fede.
Rispetto alla situazione individuata CASSA CON RINVIO rimettendo al giudice di
merito di decidere attenendosi appena evidenziati per riconoscere l’abuso del diritto
e il conseguenziale obbligo risarcitorio in capo alla Renault. Rimette alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione la sentenza e le spese (anche del
giudizio di cassazione).
→ diritti privacy e oblio
2) Sentenza 2014 Corte di Giustizia Europea; tutela (in
direttiva 95/46; GDPR; crisi diritto-tecnologia;
internet);
DIRITTO ALL’OBLIO:
Direttiva 95/46 (abrogata nel 2018) → ha per oggetto la tutela dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche. Prevede che i dati siano esatti e
aggiornati (attività di rettifica se necessario) disposti per finalità determinate,
conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per conseguire
le finalità. La persona interessata ha il diritto di esigere cancellazione o congelamento
(ghosting),
dei dati personali per giusta causa e facoltà di opporsi in qualsiasi
situazione al trattamento degli stessi.
La direttiva prevede che ogni stato disponga di uno o più autorità pubbliche che
sovranazionale
collaborino tra loro a livello e che dispongano di poteri investigativi
(diritto di accesso ai dati), poteri di intervento. Ciascuna autorità può intervenire su
richiesta di un paese membro. La direttiva quindi precisa le definizioni dei termini usati
in trattamento di dati personali:
DATI PERSONALI: Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificabile
(→persona interessata);
per suoi elementi caratteristici
TRATTAMENTO: Qualsiasi operazione eseguita sui dati personali ( registrazione,
archiviazione, trasferimento o cancellazione)
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: persona fisica/giuridica che effettua le operazioni
di trattamento per le sue finalità.
A regolare ulteriormente questa materia è intervenuto il regolamento 679/2016 del
GDPR attraverso il quale sono state portate nuove procedure di trattamento dati da
service providers,
parte dei nonché l’introduzione del Data Protection Officer → una
service provider
figura del tutto esterna dal e che supervisiona il trattamento dati,
assicurandosi che sia fatto nel rispetto delle normative vigenti; il DPO è anche il primo
interlocutore in materia di sicurezza dati con l’organo di controllo.
Inoltre il GDPR si propone come un grande strumento di difesa del diritto all’oblio,
assicurando all’interessato (le cui informazioni sono disposte dal service provider) la
possibilità di tracciare gli atti di disposizione dei suoi dati da parte del provider
(=tracking), (=ghosting)
nonché di richiederne la cancellazione
Il GDPR ha introdotto anche il Vulnerability Attention Test, ossia un test che simula
un tentativo di Hackeraggio al fine di verificare l’affidabilità dei servizi di sicurezza
del provider.
La mancata osservanza delle procedure di trattamento dati e di sicurezza può
determinare sanzioni variabili tra il 2 e il 4% del fatturato del provider.
Rispetto