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CONSOLIDATO MONDIALE CONSOLIDATO NAZIONALE

La società controllante deve essere Può essere formato solo da società

residente in Italia mentre le controllate residenti nel territorio dello Stato.

non devono essere residenti nel

territorio dello Stato.

La controllante deve essere il soggetto

apicale del gruppo: al di sopra di essa

non dev’esserci nessun’altra entità se La società controllante deve essere una

non un’amministrazione pubblica (lo società di capitali.

stato) o un mercato (e quindi è una

società quotata); L’opzione è facoltativa (la controllante

L’opzione è obbligatoria dev’essere può scegliere liberamente con quali

esercitata con tutte le controllate, controllate consolidarsi).

ovunque nel mondo

L’opzione dura 5 esercizi; L’opzione dura 3 esercizi

I redditi vengono imputati alla

I redditi vengono imputati alla controllante al 100%

controllante pro quota. indipendentemente dalla % di

possesso.

IRAP: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è stata introdotta nel nostro

ordinamento nel1998. Tale imposta è andata a sostituire altre imposte (ILOR,

ICIAP, Imposta sul patrimonio netto, ecc.), in un’ottica di semplificazione e

razionalizzazione dell’imposizione e del prelievo fiscale. L’aggettivo “Regionale”

associato a tale imposta dipende dal fatto che il gettito è ripartito fra le varie

regioni e va di fatto a finanziare soprattutto la spesa sanitaria. Con la Finanziaria

2008 sono state introdotte importanti novità, rappresentate sostanzialmente da

una riduzione dell’aliquota (dal 4,25% al 3,9%) e da nuove modalità per la

determinazione della base imponibile (agganciata ora direttamente alle

risultanze del bilancio civilistico).

Presupposto.

Presupposto per l’applicazione dell’IRAP è l’esercizio in forma abituale e

organizzata di un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di

beni o alla prestazione di servizi (quindi o attività d’impresa o esercizio di arti e

professioni). Si tratta dunque di un’imposta diretta che però, come vedremo, non

colpisce il reddito (come l’IRES) bensì una particolare manifestazione di capacità

contributiva, cioè il valore aggiunto prodotto da un’impresa.

Soggetti passivi.

I soggetti passivi dell’imposta sono gli imprenditori individuali, le società (di

persone e di capitali), gli enti commerciali e non commerciali, gli esercenti arti e

professioni e le Amministrazioni pubbliche.

Con riferimento gli esercenti di arti e professioni, cioè i liberi professionisti,

sorsero dei problemi. Le imposte che l’IRAP andava a sostituire erano imposte

che non gravavano sui liberi professionisti, i quali si sono visti introdurre una

nuova imposta gravante anche su di loro. I lavoratori autonomi sostennero di

non essere soggetti all’IRAP perché richiamavano l’attenzione sull’aggettivo

“organizzata”, ritenendo che la loro attività non fosse caratterizzata

dall’organizzazione. L’agenzia delle entrate riteneva invece che l’aggettivo

“organizzata” dovesse essere diversamente interpretato; riteneva che chiunque

svolgesse un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, per il solo fatto di

esercitarla, aveva una propria forma di organizzazione e di conseguenza

riteneva che chiunque fosse in possesso di una partita IVA, dovesse pagare

l’IRAP. I professionisti allora incominciarono una serie di contenziosi e la

maggior parte delle sentenze dava ragione a quest’ultimi: vi dovevano essere dei

limiti, al di sotto dei quali, l’attività dei professionisti non poteva essere

considerata effettivamente organizzata. Questa giurisprudenza esentava dal

pagamento dell’IRAP tutta una serie di soggetti. Per cercare di porre fine al

contenzioso, l’agenza delle entrate fissò dei vincoli: per esempio stabilì che sono

esentati dal pagamento dell’IRAP i cd contribuenti minimi, cioè quei soggetti che

hanno un volume di attività relativamente basso, pur possedendo una partita

IVA, cioè un fatturato non superiore a 30.000 euro e non hanno mezzi di valore

superiore a 15.000 euro.

Aliquota.

L’aliquota IRAP per la generalità delle imprese fino al 31 dicembre 2007 era

fissata al 4,25%, mentre per effetto delle modifiche introdotte dalla Finanziaria

2008 l’aliquota a partire dal 1° gennaio 2008 viene ridotta al 3,9%. Per

particolari categorie d’imprese (banche, SIM, società finanziarie, imprese

agricole, ecc.) le aliquote sono fissate in misura diversa e possono variare da

regione a regione.

Base imponibile.

La base imponibile IRAP è rappresentata in sostanza dal valore aggiunto

prodotto da un’impresa. Gli aziendalisti definiscono il valore aggiunto come il

valore dei beni e servizi prodotti (con l’impiego dei classici fattori produttivi:

lavoro, capitale, terra e attività dell’imprenditore), al netto dei costi sostenuti

per gli acquisti di materie prime e per i servizi ottenuti. Il valore aggiunto

rappresenta il risultato primo dell’attività svolta dall’impresa. Esso è in sostanza

il valore creato per effetto della combinazione dei vari fattori produttivi, e

pertanto esso deve essere ripartito fra gli stessi fattori produttivi che hanno

concorso alla sua formazione. Innanzitutto il valore aggiunto deve permettere la

remunerazione della manodopera impiegata (fattore lavoro); poi deve

consentire di remunerare i finanziatori dell’impresa tramite il pagamento di

interessi (fattore capitale); infine deve poter remunerare adeguatamente

l’attività svolta dall’imprenditore.

Con la Finanziaria 2008 la determinazione della base imponibile IRAP è stata

resa completamente indipendente dalle regole previste per l’IRES, ed è stata,

invece, saldamente agganciata alle risultanze del bilancio civilistico. Si prevede,

infatti, che la base imponibile IRAP sia pari alla differenza (A-B) del conto

economico civilistico, eccetto che per particolari variazioni da considerarsi

tassative.

A Valore della produzione

B Costi della produzione

6. Acquisto materie prime

7. Sevizi

8. Godimento beni di terzi (affitti, locazioni etc)

9. Personale

10. Ammortamenti e svalutazioni

11. Variazione rimanenze

12-13. Accantonamenti rischi e oneri

14. oneri diversi di gestione.

La differenza A - B = Primo risultato intermedio.

C Proventi e oneri finanziari

D Svalutazioni e rivalutazioni di attività finanziarie

E Parte straordinaria: oggi abolita.

Per determinare la base imponibile IRAP si parte dalla differenza A – B del conto

economico; facendo si sta escludendo in questo modo la voce C cioè i proventi e

oneri finanziari dalla tassazione (si tratta della differenza più importante

rispetto all’IRES: gli interessi passivi sono indeducibili ai fini IRAP.

- Non sono ammessi in deduzione i costi sostenuti per il personale

dipendente (voce B9 dello schema di conto economico), per i collaboratori

coordinati e continuativi (ora lavoratori a progetto) e per i collaboratori

occasionali.

Per mitigare gli effetti di tale disposizione, a partire dall’anno 2007 sono

state introdotte nuove disposizioni (note come norme per la riduzione del

cosiddetto “cuneo fiscale”). In particolare era possibile portare in

deduzione dalla base imponibile IRAP un importo forfetario di euro 7.500

per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, nonché

l’intero importo dei contributi previdenziali versati. La deduzione

forfetaria è poi soggetta ad incrementi in caso di lavoratrici donne o

giovani under 35 e nel caso di personale impiegato nelle regioni del

Mezzogiorno. Inoltre a partire dal periodo di imposta 2015 saranno

completamente deducibili ai fini IRAP i costi del personale relativi a

soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

- Come noto gli interessi passivi e gli oneri finanziari in generale sono

completamente indeducibili dalla base imponibile IRAP; pertanto in

presenza di canoni di leasing (contabilizzati nella voce B8 del conto

economico), la norma impone di calcolare l’interesse implicito incluso nei

canoni pagati, considerandolo indeducibile (la quota interessi va desunta

dal contratto di leasing, ossia si riscontra dal piano di ammortamento).

- Le svalutazioni, accantonamenti e le perdite su crediti sono indeducibili.

- I proventi e gli oneri straordinari (macro classe E del conto economico)

sono esclusi dalla base imponibile IRAP. A questo proposito

l’Amministrazione finanziaria potrà sindacare le classificazioni operate in

bilancio qualora effettuate in violazione dei corretti principi contabili e al

fine di ottenere risparmi di imposta.

- L’Imposta Municipale Unica (IMU, in precedenza ICI), in genere classificata

nella voce B14 del conto economico civilistico, risulta sempre indeducibile

ai fini IRAP.

In via approssimativa, possiamo affermare che, per la maggior parte delle

imprese, l’IRAP si configura come un’imposta che colpisce il reddito

dell’esercizio più gli interessi passivi più il costo del lavoro. La base imponibile

IRAP, pertanto, è in genere più ampia della base imponibile IRES, mentre

l’aliquota (3,9%) è più bassa. Di fatto l’IRAP penalizza soprattutto le imprese più

indebitate e quelle “labor intensive”. In particolare si può intuire che per le

imprese dove il costo del lavoro rappresenta la voce di spesa più rilevante,

l’IRAP incide in maniera molto pesante, finendo a volte per essere più alta anche

della stessa IRES. Queste considerazioni hanno spinto il legislatore con il

Decreto Legge 201/2011 (cosiddetto “decreto salva Italia”) a concedere

un’agevolazione alle imprese. Si prevede infatti che a partire dal periodo di

imposta 2012 è possibile dedurre dalla base imponibile IRES un importo pari

alla quota dell’IRAP astrattamente riferita al costo del personale.

EFFETTI DELLE IMPOSTE SOCIETARIE.

La maggior parte dei moderni sistemi tributari affianca all’imposta sui redditi

delle persone fisiche un’imposta separata sui profitti delle società di capitali,

introdotta per la prima volta negli Stati Uniti nel 1909

Mentre è chiara la funzione dell’imposta personale sulle persone fisiche (cioè

funzioni progressive), con riferimento alle imposte sulle società bisogna

chiedersi qual è la ragione per cui, accanto all’IRPEF, viene introdotta l’imposta

sui profit

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A.A. 2017-2018
139 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/03 Scienza delle finanze

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher laranizza95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienza delle finanze e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Ambrosanio Maria.