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CONSOLIDATO MONDIALE CONSOLIDATO NAZIONALE
La società controllante deve essere Può essere formato solo da società
residente in Italia mentre le controllate residenti nel territorio dello Stato.
non devono essere residenti nel
territorio dello Stato.
La controllante deve essere il soggetto
apicale del gruppo: al di sopra di essa
non dev’esserci nessun’altra entità se La società controllante deve essere una
non un’amministrazione pubblica (lo società di capitali.
stato) o un mercato (e quindi è una
società quotata); L’opzione è facoltativa (la controllante
L’opzione è obbligatoria dev’essere può scegliere liberamente con quali
esercitata con tutte le controllate, controllate consolidarsi).
ovunque nel mondo
L’opzione dura 5 esercizi; L’opzione dura 3 esercizi
I redditi vengono imputati alla
I redditi vengono imputati alla controllante al 100%
controllante pro quota. indipendentemente dalla % di
possesso.
IRAP: IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è stata introdotta nel nostro
ordinamento nel1998. Tale imposta è andata a sostituire altre imposte (ILOR,
ICIAP, Imposta sul patrimonio netto, ecc.), in un’ottica di semplificazione e
razionalizzazione dell’imposizione e del prelievo fiscale. L’aggettivo “Regionale”
associato a tale imposta dipende dal fatto che il gettito è ripartito fra le varie
regioni e va di fatto a finanziare soprattutto la spesa sanitaria. Con la Finanziaria
2008 sono state introdotte importanti novità, rappresentate sostanzialmente da
una riduzione dell’aliquota (dal 4,25% al 3,9%) e da nuove modalità per la
determinazione della base imponibile (agganciata ora direttamente alle
risultanze del bilancio civilistico).
Presupposto.
Presupposto per l’applicazione dell’IRAP è l’esercizio in forma abituale e
organizzata di un’attività economica diretta alla produzione o allo scambio di
beni o alla prestazione di servizi (quindi o attività d’impresa o esercizio di arti e
professioni). Si tratta dunque di un’imposta diretta che però, come vedremo, non
colpisce il reddito (come l’IRES) bensì una particolare manifestazione di capacità
contributiva, cioè il valore aggiunto prodotto da un’impresa.
Soggetti passivi.
I soggetti passivi dell’imposta sono gli imprenditori individuali, le società (di
persone e di capitali), gli enti commerciali e non commerciali, gli esercenti arti e
professioni e le Amministrazioni pubbliche.
Con riferimento gli esercenti di arti e professioni, cioè i liberi professionisti,
sorsero dei problemi. Le imposte che l’IRAP andava a sostituire erano imposte
che non gravavano sui liberi professionisti, i quali si sono visti introdurre una
nuova imposta gravante anche su di loro. I lavoratori autonomi sostennero di
non essere soggetti all’IRAP perché richiamavano l’attenzione sull’aggettivo
“organizzata”, ritenendo che la loro attività non fosse caratterizzata
dall’organizzazione. L’agenzia delle entrate riteneva invece che l’aggettivo
“organizzata” dovesse essere diversamente interpretato; riteneva che chiunque
svolgesse un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, per il solo fatto di
esercitarla, aveva una propria forma di organizzazione e di conseguenza
riteneva che chiunque fosse in possesso di una partita IVA, dovesse pagare
l’IRAP. I professionisti allora incominciarono una serie di contenziosi e la
maggior parte delle sentenze dava ragione a quest’ultimi: vi dovevano essere dei
limiti, al di sotto dei quali, l’attività dei professionisti non poteva essere
considerata effettivamente organizzata. Questa giurisprudenza esentava dal
pagamento dell’IRAP tutta una serie di soggetti. Per cercare di porre fine al
contenzioso, l’agenza delle entrate fissò dei vincoli: per esempio stabilì che sono
esentati dal pagamento dell’IRAP i cd contribuenti minimi, cioè quei soggetti che
hanno un volume di attività relativamente basso, pur possedendo una partita
IVA, cioè un fatturato non superiore a 30.000 euro e non hanno mezzi di valore
superiore a 15.000 euro.
Aliquota.
L’aliquota IRAP per la generalità delle imprese fino al 31 dicembre 2007 era
fissata al 4,25%, mentre per effetto delle modifiche introdotte dalla Finanziaria
2008 l’aliquota a partire dal 1° gennaio 2008 viene ridotta al 3,9%. Per
particolari categorie d’imprese (banche, SIM, società finanziarie, imprese
agricole, ecc.) le aliquote sono fissate in misura diversa e possono variare da
regione a regione.
Base imponibile.
La base imponibile IRAP è rappresentata in sostanza dal valore aggiunto
prodotto da un’impresa. Gli aziendalisti definiscono il valore aggiunto come il
valore dei beni e servizi prodotti (con l’impiego dei classici fattori produttivi:
lavoro, capitale, terra e attività dell’imprenditore), al netto dei costi sostenuti
per gli acquisti di materie prime e per i servizi ottenuti. Il valore aggiunto
rappresenta il risultato primo dell’attività svolta dall’impresa. Esso è in sostanza
il valore creato per effetto della combinazione dei vari fattori produttivi, e
pertanto esso deve essere ripartito fra gli stessi fattori produttivi che hanno
concorso alla sua formazione. Innanzitutto il valore aggiunto deve permettere la
remunerazione della manodopera impiegata (fattore lavoro); poi deve
consentire di remunerare i finanziatori dell’impresa tramite il pagamento di
interessi (fattore capitale); infine deve poter remunerare adeguatamente
l’attività svolta dall’imprenditore.
Con la Finanziaria 2008 la determinazione della base imponibile IRAP è stata
resa completamente indipendente dalle regole previste per l’IRES, ed è stata,
invece, saldamente agganciata alle risultanze del bilancio civilistico. Si prevede,
infatti, che la base imponibile IRAP sia pari alla differenza (A-B) del conto
economico civilistico, eccetto che per particolari variazioni da considerarsi
tassative.
A Valore della produzione
B Costi della produzione
6. Acquisto materie prime
7. Sevizi
8. Godimento beni di terzi (affitti, locazioni etc)
9. Personale
10. Ammortamenti e svalutazioni
11. Variazione rimanenze
12-13. Accantonamenti rischi e oneri
14. oneri diversi di gestione.
La differenza A - B = Primo risultato intermedio.
C Proventi e oneri finanziari
D Svalutazioni e rivalutazioni di attività finanziarie
E Parte straordinaria: oggi abolita.
Per determinare la base imponibile IRAP si parte dalla differenza A – B del conto
economico; facendo si sta escludendo in questo modo la voce C cioè i proventi e
oneri finanziari dalla tassazione (si tratta della differenza più importante
rispetto all’IRES: gli interessi passivi sono indeducibili ai fini IRAP.
- Non sono ammessi in deduzione i costi sostenuti per il personale
dipendente (voce B9 dello schema di conto economico), per i collaboratori
coordinati e continuativi (ora lavoratori a progetto) e per i collaboratori
occasionali.
Per mitigare gli effetti di tale disposizione, a partire dall’anno 2007 sono
state introdotte nuove disposizioni (note come norme per la riduzione del
cosiddetto “cuneo fiscale”). In particolare era possibile portare in
deduzione dalla base imponibile IRAP un importo forfetario di euro 7.500
per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, nonché
l’intero importo dei contributi previdenziali versati. La deduzione
forfetaria è poi soggetta ad incrementi in caso di lavoratrici donne o
giovani under 35 e nel caso di personale impiegato nelle regioni del
Mezzogiorno. Inoltre a partire dal periodo di imposta 2015 saranno
completamente deducibili ai fini IRAP i costi del personale relativi a
soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- Come noto gli interessi passivi e gli oneri finanziari in generale sono
completamente indeducibili dalla base imponibile IRAP; pertanto in
presenza di canoni di leasing (contabilizzati nella voce B8 del conto
economico), la norma impone di calcolare l’interesse implicito incluso nei
canoni pagati, considerandolo indeducibile (la quota interessi va desunta
dal contratto di leasing, ossia si riscontra dal piano di ammortamento).
- Le svalutazioni, accantonamenti e le perdite su crediti sono indeducibili.
- I proventi e gli oneri straordinari (macro classe E del conto economico)
sono esclusi dalla base imponibile IRAP. A questo proposito
l’Amministrazione finanziaria potrà sindacare le classificazioni operate in
bilancio qualora effettuate in violazione dei corretti principi contabili e al
fine di ottenere risparmi di imposta.
- L’Imposta Municipale Unica (IMU, in precedenza ICI), in genere classificata
nella voce B14 del conto economico civilistico, risulta sempre indeducibile
ai fini IRAP.
In via approssimativa, possiamo affermare che, per la maggior parte delle
imprese, l’IRAP si configura come un’imposta che colpisce il reddito
dell’esercizio più gli interessi passivi più il costo del lavoro. La base imponibile
IRAP, pertanto, è in genere più ampia della base imponibile IRES, mentre
l’aliquota (3,9%) è più bassa. Di fatto l’IRAP penalizza soprattutto le imprese più
indebitate e quelle “labor intensive”. In particolare si può intuire che per le
imprese dove il costo del lavoro rappresenta la voce di spesa più rilevante,
l’IRAP incide in maniera molto pesante, finendo a volte per essere più alta anche
della stessa IRES. Queste considerazioni hanno spinto il legislatore con il
Decreto Legge 201/2011 (cosiddetto “decreto salva Italia”) a concedere
un’agevolazione alle imprese. Si prevede infatti che a partire dal periodo di
imposta 2012 è possibile dedurre dalla base imponibile IRES un importo pari
alla quota dell’IRAP astrattamente riferita al costo del personale.
EFFETTI DELLE IMPOSTE SOCIETARIE.
La maggior parte dei moderni sistemi tributari affianca all’imposta sui redditi
delle persone fisiche un’imposta separata sui profitti delle società di capitali,
introdotta per la prima volta negli Stati Uniti nel 1909
Mentre è chiara la funzione dell’imposta personale sulle persone fisiche (cioè
funzioni progressive), con riferimento alle imposte sulle società bisogna
chiedersi qual è la ragione per cui, accanto all’IRPEF, viene introdotta l’imposta
sui profit