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I MEZZI DI PROVA

Strumenti processuali che permettono di acquisire la prova davanti al giudice.In particolare è

proprio tramite questi strumenti che il fatto-reato viene provato.

Questi si distinguono in mezzi di prova tipici e atipici(o innominati).

Pe quanto riguarda i primi,questi sono regolamentati dalla legge così come è regolamentata dalla

legge la loro assunzione.Essi sono quei mezzi idonei a permettere l’accertamento di un fatto e più

in particolare sono:la testimonianza,la perizia,l’esame delle parti,i confronti,le ricognizioni,gli

esperimenti giudiziali e i documenti.

Per quanto riguarda i secondi,questi sono quelli non regolamentati dalla legge,e vengono ammessi

da parte del giudice solo se:

-risultano idonei ad assicurare l’accertamento dei fatti,in particolare se dotati di capacità

dimostrativa(es. non sarebbe idonea la prova medianica,volta ad accertare i fatti mediante seduta

spiritica)

-risultano non pregiudicare la libertà morale della persona,andando contro il principio per cui non

possono essere utilizzati strumenti o metodi che vadano ad incidere negativamente sulla libertà di

autodeterminazione della persona allo scopo di assumere la prova in virtù del principio della tutela

della dignità della persona che costituisce diritto indisponibile e inviolabile(art189-188).

Chiaramente essendo atipici e quindi non disciplinati dalla legge sarà lo stesso giudice a dover

fissare le modalità di assunzione di tali mezzi di prova dopo aver sentito le parti

-mancanza di un mezzo probatorio tipico da utilizzare per ottenere quel risultato conoscitivo in

questione.

Un esempio di mezzo di prova atipico è quello delle vide-riprese di immagini in luoghi diversi dal

domicilio.

Un altro esempio di mezzo di prova atipico potrebbe essere la ricerca di un soggetto(spacciatore

con droga addosso) o di una cosa(droga) che viene effettuata da parte di una cane(e non tramite

una persona come avviene solitamente).Il giudice allora,dopo aver sentito le parti,accerterà

l’idoneità della procedura di ricognizione effettuata mediante cane addestrato e regolerà lo

svolgimento con le modalità più adatte alle peculiarità dell’esperimento da effettuare.

MEZZI DI PROVA E MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA-DIFFERENZE

I mezzi di prova si distinguono dai mezzi di ricerca della prova in quanto i primi offrono al giudice

elementi probatori direttamente utilizzabili in sede di decisione,mentre i secondi servono ad

acquisire elementi probatori(e non sono di per sé una fonte di convincimento).

Da questa differenza si deduce quindi che l’elemento probatorio,cioè la prova,verrà a formarsi nel

momento in cui si esperirà il mezzo di prova(es.il testimone durante la testimonianza racconta i

fatti a cui ha assistito);mentre invece relativamente ai mezzi di ricerca della prova l’elemento

probatorio è già preesistente allo svolgersi del mezzo di prova(es.con la perquisizione si mira ad

acquisire una cosa che è pertinente al reato,quindi che già preesiste alla perquisizione

stessa,come potrebbe essere l’arma del delitto).

Ulteriore differenza sta nel fatto che i mezzi di prova possono essere assunti soltanto da parte del

giudice nel corso del dibattimento o nel corso dell’incidente probatorio,mentre i mezzi di ricerca

della prova possono essere assunti sia davanti al giudice sia davanti alla PG nella fase delle

indagini preliminari e prima del dibattimento.

Inoltre i mezzi di prova vengono assunti assunti nel pieno rispetto del principio del

contraddittorio,basta vedere l’esempio della perizia,mentre i mezzi di ricerca delle prova no,anzi si

basano essenzialmente sull’elemento sorpresa,quindi senza dare un preavviso al difensore

dell’imputato durante la fase delle indagini preliminari.

LA TESTIMONIANZA

E’ un mezzo di prova che proviene da un soggetto terzo ai fatti di causa,detto appunto testimone.

La testimonianza viene resa da parte del soggetto testimone,che viene esaminato,sui fatti oggetto

della prova,cioè sul fatto-reato.

Oggetto della testimonianza sarà il fatto o i fatti su cui deporrà il testimone o i testimoni in

questione,praticamente il fatto-reato.

La deposizione viene effettuata durante il dibattimento con le forme dell’esame incrociato allo

scopo di accertare la credibilità e l’attendibilità del testimone(ex art 498-499 cpp),mediante le

cosiddette contestazioni ex art 500 cpp e mediante le cosiddette domande-suggerimento nel

controesame.

Nb.le domande che gli vengono poste devono essere necessariamente pertinenti ai fatti a cui

l’imputazione si riferisce.

Esistono però dei limiti oggettivi alla testimonianza che sono stati imposti dal legislatore,in

particolare la deposizione PUO’ essere effettuata solo su fatti specifici e senza che sia permessa

alcun tipo di divagazione né apprezzamento personale da parte del dichiarante;

PUO’ riguardare rapporti di parentela e interesse tra testimone e parti o tra altri testimoni;

PUO’ riguardare fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato ma solo

nel caso in cui l’imputato debba esser valutato in relazione al comportamento di quella persona

Mentre invece la deposizione NON PUO’ essere effettuata su voci correnti del pubblico(nel senso

che Tizio non può testimoniare su un fatto solo per sentito dire ‘’si dice che Caio abbia ucciso’’);

NON PUO’ avere ad oggetto la moralità dell’imputato,salvo il caso in cui si tratti di fatti specifici(es

art 133 e 203 cp) che ne qualificano la personalità e la pericolosità sociale;

NON PUO’ esprimere apprezzamenti personali nel corso della deposizione.

La figura del testimone:

è un terzo soggetto chiamato a riferire nel processo su fatti di cui è a conoscenza o che riguardano

l’oggetto del processo;è chiamato a riferire su richiesta di parte(o d’ufficio in certi casi) e poi dopo

la richiesta il giudice effettua citazione.

E’ un terzo soggetto in quanto è persona diversa dall’imputato,da cui differisce in quanto ha

l’obbligo penalmente sanzionato di presentarsi a seguito della citazione da parte del giudice(verrà

accompagnato coattivamente a mezzo di Pg nel caso in cui non si presenterà e non avrà avuto un

concreto legittimo impedimento),di dire sempre la verità relativamente alle domande che gli

vengono rivolte dal giudice e di rispettare le direttive del giudice(lasciare l’aula di udienza durante

precedenti disposizioni testimoniali oppure rendersi disponibile in futuro);l’imputato invece non ha

né obbligo di presentarsi,né tantomeno di rispondere alle domande del giudice,né di rispondere

alla verità.

Come suddetto testimone potrà essere il soggetto che avrà conoscenza dei fatti oggetto del

processo penale,ma non dovrà rivestire una delle qualifiche che causano incompatibilità a

testimoniare ex art 198 come ad esempio la qualifica di computato nel medesimo reato,il

responsabile civile,ecc ecc.

Importante da dire è che per poter testimoniare il testimone dovrà esser dotato di capacità a

testimoniare,purchè chiaramente sia portatore di conoscenze utili ai fini del processo(ad esempio

che abbia assistito ad un omicidio relativamente a quel processo e non ad un altro),purchè abbia

alcune caratteristiche fisiche/mentali(es.bambino di un anno che chiaramente non può testimoniare

o soggetto affetto da malattia mentale grave che abbia ritardato il suo sviluppo).C’è da specificare

però che in questi casi il giudice avrà la possibilità di accertare tali situazioni,ad esempio mediante

perizia,e cmq i risultati di tali accertamenti non saranno mai preclusivi dell’assunzione della prova.

Differenza dichiarazione resa dal testimone e dichiarazione resa dal correo:

la prima proviene da un soggetto terzo affidabile che ha l’obbligo penalmente sanzionabile di dire il

vero e di non tacere alcun elemento utile alla ricerca della verità;la seconda proviene da un

soggetto non estraneo che,essendo imputato e sottoposto alle indagini non ha l’obblgo di dire il

vero.

TESTIMONIANZA INDIRETTA

DEFINIZIONE

Testimonianza resa da parte del soggetto avente conoscenza indiretta del fatto in questione,cioè

non ha percepito personalmente il fatto,bensì ne ha avuto notizia da un'altra fonte(de

relato),praticamente afferma di essere venuto a conoscenza di un fatto da un terzo soggetto

Ad esempio-Tizio afferma che Caio era presente sul luogo dell’omicidio in quanto glie lo ha riferito

Sempronio,che tra l’altro c’è da specificare,non è entrato ancora nel processo; Sempronio viene

definito come il teste di riferimento,il quale a sua volta può essere teste di riferimento diretto(ha

percepito personalmente il fatto) e indiretto(lo ha sentito dire…ma a questo punto anch’egli

diventerà testimone indiretto).

Esistono però delle condizioni per l’utilizzazione della testimonianza indiretta,e questo perchè il

fatto conosciuto dal testimone,e su cui testimonia,lo conosce per sentito dire…ed è proprio per tale

motivazione che il codice impone di accertare sia la sua attendibilità,ma anche l’attendibilità del

testimone diretto:

-la prima condizione prevede che il testimone indiretto(Tizio) indichi fisicamente la persona/fonte

del sentito dire(Sempronio),pena la non credibilità o attendibilità di quanto testimoniato

-la seconda condizione impone che se una parte chiede che venga sentita nel processo la persona

che ha avuto conoscenza diretta del fatto(Sempronio),il giudice dovrà obbligatoriamente citare

quest’ultima in giudizio(Sempronio) e se non lo farà la testimonianza indiretta non sarà

utilizzabile,fatta eccezione per il caso in cui la testimonianza indiretta sia impossibile di suo per

cause quali la morte,infermità o irreperibilità della persona che ha avuto conoscenza diretta del

fatto…infatti è chiaro che non potrà essere citata in giudizio una persona deceduta o un infermo o

un irreperibile,e visto questa situazione la non citazione non potrà portare la inutilizzabilità della

testimonianza indiretta.Quindi la testimonianza indiretta potrà essere utilizzata,ma il giudice dovrà

valutarla con particolare cura,ad esempio facendo riscontri con altri elementi di prova.

Una cosa da rilevare è che la citazione in giudizio della persona che ha avuto conoscenza diretta

del fatto(Sempronio) potrà eventualmente avvenire anche d’ufficio,quindi su iniziativa del

giudice,nel caso in cui non sia stata direttamente richiesta dalle parti;ovviamente c’è da dire che

qu

Dettagli
A.A. 2014-2015
125 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher kalashnikovak47 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Marafioti Luca.