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I MEZZI DI PROVA
Strumenti processuali che permettono di acquisire la prova davanti al giudice.In particolare è
proprio tramite questi strumenti che il fatto-reato viene provato.
Questi si distinguono in mezzi di prova tipici e atipici(o innominati).
Pe quanto riguarda i primi,questi sono regolamentati dalla legge così come è regolamentata dalla
legge la loro assunzione.Essi sono quei mezzi idonei a permettere l’accertamento di un fatto e più
in particolare sono:la testimonianza,la perizia,l’esame delle parti,i confronti,le ricognizioni,gli
esperimenti giudiziali e i documenti.
Per quanto riguarda i secondi,questi sono quelli non regolamentati dalla legge,e vengono ammessi
da parte del giudice solo se:
-risultano idonei ad assicurare l’accertamento dei fatti,in particolare se dotati di capacità
dimostrativa(es. non sarebbe idonea la prova medianica,volta ad accertare i fatti mediante seduta
spiritica)
-risultano non pregiudicare la libertà morale della persona,andando contro il principio per cui non
possono essere utilizzati strumenti o metodi che vadano ad incidere negativamente sulla libertà di
autodeterminazione della persona allo scopo di assumere la prova in virtù del principio della tutela
della dignità della persona che costituisce diritto indisponibile e inviolabile(art189-188).
Chiaramente essendo atipici e quindi non disciplinati dalla legge sarà lo stesso giudice a dover
fissare le modalità di assunzione di tali mezzi di prova dopo aver sentito le parti
-mancanza di un mezzo probatorio tipico da utilizzare per ottenere quel risultato conoscitivo in
questione.
Un esempio di mezzo di prova atipico è quello delle vide-riprese di immagini in luoghi diversi dal
domicilio.
Un altro esempio di mezzo di prova atipico potrebbe essere la ricerca di un soggetto(spacciatore
con droga addosso) o di una cosa(droga) che viene effettuata da parte di una cane(e non tramite
una persona come avviene solitamente).Il giudice allora,dopo aver sentito le parti,accerterà
l’idoneità della procedura di ricognizione effettuata mediante cane addestrato e regolerà lo
svolgimento con le modalità più adatte alle peculiarità dell’esperimento da effettuare.
MEZZI DI PROVA E MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA-DIFFERENZE
I mezzi di prova si distinguono dai mezzi di ricerca della prova in quanto i primi offrono al giudice
elementi probatori direttamente utilizzabili in sede di decisione,mentre i secondi servono ad
acquisire elementi probatori(e non sono di per sé una fonte di convincimento).
Da questa differenza si deduce quindi che l’elemento probatorio,cioè la prova,verrà a formarsi nel
momento in cui si esperirà il mezzo di prova(es.il testimone durante la testimonianza racconta i
fatti a cui ha assistito);mentre invece relativamente ai mezzi di ricerca della prova l’elemento
probatorio è già preesistente allo svolgersi del mezzo di prova(es.con la perquisizione si mira ad
acquisire una cosa che è pertinente al reato,quindi che già preesiste alla perquisizione
stessa,come potrebbe essere l’arma del delitto).
Ulteriore differenza sta nel fatto che i mezzi di prova possono essere assunti soltanto da parte del
giudice nel corso del dibattimento o nel corso dell’incidente probatorio,mentre i mezzi di ricerca
della prova possono essere assunti sia davanti al giudice sia davanti alla PG nella fase delle
indagini preliminari e prima del dibattimento.
Inoltre i mezzi di prova vengono assunti assunti nel pieno rispetto del principio del
contraddittorio,basta vedere l’esempio della perizia,mentre i mezzi di ricerca delle prova no,anzi si
basano essenzialmente sull’elemento sorpresa,quindi senza dare un preavviso al difensore
dell’imputato durante la fase delle indagini preliminari.
LA TESTIMONIANZA
E’ un mezzo di prova che proviene da un soggetto terzo ai fatti di causa,detto appunto testimone.
La testimonianza viene resa da parte del soggetto testimone,che viene esaminato,sui fatti oggetto
della prova,cioè sul fatto-reato.
Oggetto della testimonianza sarà il fatto o i fatti su cui deporrà il testimone o i testimoni in
questione,praticamente il fatto-reato.
La deposizione viene effettuata durante il dibattimento con le forme dell’esame incrociato allo
scopo di accertare la credibilità e l’attendibilità del testimone(ex art 498-499 cpp),mediante le
cosiddette contestazioni ex art 500 cpp e mediante le cosiddette domande-suggerimento nel
controesame.
Nb.le domande che gli vengono poste devono essere necessariamente pertinenti ai fatti a cui
l’imputazione si riferisce.
Esistono però dei limiti oggettivi alla testimonianza che sono stati imposti dal legislatore,in
particolare la deposizione PUO’ essere effettuata solo su fatti specifici e senza che sia permessa
alcun tipo di divagazione né apprezzamento personale da parte del dichiarante;
PUO’ riguardare rapporti di parentela e interesse tra testimone e parti o tra altri testimoni;
PUO’ riguardare fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato ma solo
nel caso in cui l’imputato debba esser valutato in relazione al comportamento di quella persona
Mentre invece la deposizione NON PUO’ essere effettuata su voci correnti del pubblico(nel senso
che Tizio non può testimoniare su un fatto solo per sentito dire ‘’si dice che Caio abbia ucciso’’);
NON PUO’ avere ad oggetto la moralità dell’imputato,salvo il caso in cui si tratti di fatti specifici(es
art 133 e 203 cp) che ne qualificano la personalità e la pericolosità sociale;
NON PUO’ esprimere apprezzamenti personali nel corso della deposizione.
La figura del testimone:
è un terzo soggetto chiamato a riferire nel processo su fatti di cui è a conoscenza o che riguardano
l’oggetto del processo;è chiamato a riferire su richiesta di parte(o d’ufficio in certi casi) e poi dopo
la richiesta il giudice effettua citazione.
E’ un terzo soggetto in quanto è persona diversa dall’imputato,da cui differisce in quanto ha
l’obbligo penalmente sanzionato di presentarsi a seguito della citazione da parte del giudice(verrà
accompagnato coattivamente a mezzo di Pg nel caso in cui non si presenterà e non avrà avuto un
concreto legittimo impedimento),di dire sempre la verità relativamente alle domande che gli
vengono rivolte dal giudice e di rispettare le direttive del giudice(lasciare l’aula di udienza durante
precedenti disposizioni testimoniali oppure rendersi disponibile in futuro);l’imputato invece non ha
né obbligo di presentarsi,né tantomeno di rispondere alle domande del giudice,né di rispondere
alla verità.
Come suddetto testimone potrà essere il soggetto che avrà conoscenza dei fatti oggetto del
processo penale,ma non dovrà rivestire una delle qualifiche che causano incompatibilità a
testimoniare ex art 198 come ad esempio la qualifica di computato nel medesimo reato,il
responsabile civile,ecc ecc.
Importante da dire è che per poter testimoniare il testimone dovrà esser dotato di capacità a
testimoniare,purchè chiaramente sia portatore di conoscenze utili ai fini del processo(ad esempio
che abbia assistito ad un omicidio relativamente a quel processo e non ad un altro),purchè abbia
alcune caratteristiche fisiche/mentali(es.bambino di un anno che chiaramente non può testimoniare
o soggetto affetto da malattia mentale grave che abbia ritardato il suo sviluppo).C’è da specificare
però che in questi casi il giudice avrà la possibilità di accertare tali situazioni,ad esempio mediante
perizia,e cmq i risultati di tali accertamenti non saranno mai preclusivi dell’assunzione della prova.
Differenza dichiarazione resa dal testimone e dichiarazione resa dal correo:
la prima proviene da un soggetto terzo affidabile che ha l’obbligo penalmente sanzionabile di dire il
vero e di non tacere alcun elemento utile alla ricerca della verità;la seconda proviene da un
soggetto non estraneo che,essendo imputato e sottoposto alle indagini non ha l’obblgo di dire il
vero.
TESTIMONIANZA INDIRETTA
DEFINIZIONE
Testimonianza resa da parte del soggetto avente conoscenza indiretta del fatto in questione,cioè
non ha percepito personalmente il fatto,bensì ne ha avuto notizia da un'altra fonte(de
relato),praticamente afferma di essere venuto a conoscenza di un fatto da un terzo soggetto
Ad esempio-Tizio afferma che Caio era presente sul luogo dell’omicidio in quanto glie lo ha riferito
Sempronio,che tra l’altro c’è da specificare,non è entrato ancora nel processo; Sempronio viene
definito come il teste di riferimento,il quale a sua volta può essere teste di riferimento diretto(ha
percepito personalmente il fatto) e indiretto(lo ha sentito dire…ma a questo punto anch’egli
diventerà testimone indiretto).
Esistono però delle condizioni per l’utilizzazione della testimonianza indiretta,e questo perchè il
fatto conosciuto dal testimone,e su cui testimonia,lo conosce per sentito dire…ed è proprio per tale
motivazione che il codice impone di accertare sia la sua attendibilità,ma anche l’attendibilità del
testimone diretto:
-la prima condizione prevede che il testimone indiretto(Tizio) indichi fisicamente la persona/fonte
del sentito dire(Sempronio),pena la non credibilità o attendibilità di quanto testimoniato
-la seconda condizione impone che se una parte chiede che venga sentita nel processo la persona
che ha avuto conoscenza diretta del fatto(Sempronio),il giudice dovrà obbligatoriamente citare
quest’ultima in giudizio(Sempronio) e se non lo farà la testimonianza indiretta non sarà
utilizzabile,fatta eccezione per il caso in cui la testimonianza indiretta sia impossibile di suo per
cause quali la morte,infermità o irreperibilità della persona che ha avuto conoscenza diretta del
fatto…infatti è chiaro che non potrà essere citata in giudizio una persona deceduta o un infermo o
un irreperibile,e visto questa situazione la non citazione non potrà portare la inutilizzabilità della
testimonianza indiretta.Quindi la testimonianza indiretta potrà essere utilizzata,ma il giudice dovrà
valutarla con particolare cura,ad esempio facendo riscontri con altri elementi di prova.
Una cosa da rilevare è che la citazione in giudizio della persona che ha avuto conoscenza diretta
del fatto(Sempronio) potrà eventualmente avvenire anche d’ufficio,quindi su iniziativa del
giudice,nel caso in cui non sia stata direttamente richiesta dalle parti;ovviamente c’è da dire che
qu