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DISAVANZO
■ valore contabile partecipazione (più frequente) → avanzo e disavanzo
NON concorrono a formare reddito della incorporante
con riguardo alle differenze di fusione → in un duplice
Fusione è fiscalmente neutra
senso:
✓ avanzi e disavanzi non hanno rilievo reddituale: Tuir, art 47
✓ nel senso che disavanzo può essere utilizzato, nel bilancio della incorporante, per
rivalutare beni proveniente da incorporata in bilancio, ma non anche fiscalmente
dato che sono valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi: Tuir, art 172
Potranno emergere componenti positivi o negativi di reddito quando avranno rilievo fiscale i
VALORI REALI dei beni della incorporata, acquisiti dalla incorporante (nelle considerazioni
fatte finora ha avuto rilievo valore netto contabile, che è diverso)
5.2 | Avanzi e disavanzi da rapporti di cambio.
→
Fusioni con rapporto di cambio
quando incorporante NON possiede intero capitale della soc da incorporare, i soci
✓ della incorporanda entrano a far parte della compagine sociale della incorporante,
ottenendo - in luogo delle azioni della incorporanda che sono annullate - azioni della
incorporante, che deve aumentare proprio capitale sociale a tal scopo
in caso di fusione in senso proprio: 2 o più soc confluiscono in una terza soc, di
✓ nuova costituzione, le cui azioni sono distribuite tra i soci delle vecchie soc, in
sostituzione di quelle annullate
La differenza di fusione è qui data dalla differenza tra misura dell’aumento del
capitale dell’incorporante e valore del patrimonio netto contabile
dell’incorporata →
se aumento capitale incorporante è inferiore al patrimonio netto
AVANZO
■ dell’incorporata: avanzo costituirà posta passiva dello stato patrimoniale
dell’incorporante (o nuova soc) + e poiché avanzo ha natura di
sovrapprezzo (e quindi di capitale), si comprende perché non è tassato →
anche questo avanzo deve essere utilizzato per ricostituzione riserve in
sospensione d’imposta, sottoponendo parte residua al regime fiscale del
capitale e delle riserve dell’incorporata che hanno proporzionalmente
concorso a determinarlo
quando aumento capitale incorporante è superiore del
DISAVANZO
■ patrimonio netto contabile dell'incorporata: incorporante deve
compensare soci incorporata con azioni il cui valore nominale
complessivo supera valore netto patrimonio incorporata → disavanzo da
concambio sarà posta dell’attivo dello stato patrimoniale della
incorporante (o soc nuova): ha funzione di contropartita di parte del
capitale sociale (passivo incrementato dell’aumento capitale sociale e
all’attivo si iscrive patrimonio netto incorporata che, essendo minore
dell’aumento di capitale, comporta contropartita che bilancia incremento
capitale sociale) e il
DIFFERENZE di fusione senza o con cambio scaturiscono dalle differenze tra i “COSTI”
patrimonio netto contabile dell’incorporata (costi → senza concambio: = valore
partecipazione; concambio: = aumento di capitale)
5.3 | Il riconoscimento opzionale dei maggiori valori iscritti in bilancio.
Regola generale secondo cui i disavanzi da annullamento o da concambio non
sono imponibili per l’incorporante (o nuova soc) comporta che NON siano
fiscalmente rilevanti i valori o i maggiori valori iscritti in bilancio mediante
utilizzo di tali poste → incorporante può “affrancare” tali valori = ottenerne il
mediante applicazione imposta sostitutiva prevista per i
riconoscimento fiscale,
conferimenti d'azienda → si applica disciplina riconoscimento dei maggiori valori
iscritti dalla società conferitaria nell’ipotesi di conferimento d’azienda
5.4 | Il riporto delle perdite e degli interessi passivi.
Tra le situazioni soggettive che vengono acquisite dalla soc incorporante (o
nuova soc) vi è il diritto di utilizzare perdite fiscali pregresse delle soc coinvolte
nella fusione → riporto perdite fiscali pregresse da parte della incorporante nulla di
eccepibile quando fusine è posta in essere per la causa giuridica che la contraddistingue,
ed ha realizzato razionale riorganizzazione di più apparati produttivi
Operazione strumentale → risultato di pura fiscale quando soc non viene
elusione
fusa o incorporata per il suo valore economico-produttivo, ma solo in quanto portatrice di un
che potrebbero essere utilizzate dalla incorporante →
“beneficio fiscale” = perdite
legislatore limita tale diritto a scopo antielusivo → 3 LIMITI
primo condiziona la stessa possibilità di riportare a nuovo perdite: si
A. considerano i cd indici di vitalità → si richiede che la soc incorporata
abbia avuto, nell’ultimo esercizio, un ammontare di ricavi e proventi
dell’attività caratteristica, e un ammontare di spese per prestazioni di
lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40% dei 2 esercizi
precedenti → ratio: impedire incorporazione soc inattive a fini elusivi
quantum della perdita riportabile: perdite di ciascuna soc partecipe della fusione
B. sono riportabile in misura non superiore al rispettivo patrimonio netto, risultante
dall’ultimo bilancio o dalla situazione patrimoniale di cui all’art 2501 quater, senza
tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla
data cui si riferisce la situazione patrimoniale
→ fusioni con annullamento: quando, prima della incorporazione,
quantum
C. incorporante abbia svalutato partecipazione incorporanda: per impedire
che incorporante deduca anche perdite pregresse incorporata, è precluso
utilizzo perdite fino a concorrenza dell’importo della svalutazione, nel
presupposto che le perdite pregresse incorporata abbiano già trovato
riconoscimento fiscale con la svalutazione → limite perso rilievo, a seguito
introduzione del regime di participation exemption
Limiti al riporto di applicano anche agli interessi passivi che, indeducibili nel periodo in cui
sono sostenuti, possono essere riportati in avanti
5.5 | La sorte delle riserve.
Subentro della incorporante nelle situazioni tributarie dell’incorporata riguarda anche le
riserve in sospensione d’imposta: debito fiscale potenziale ad esse collegato passa
all’incorporante
Distinzione → 2 categorie di riserve:
quelle tassabili per qualunque utilizzo
✓ quelle tassabili solo in caso di distribuzione
✓
In generale, riserve in sospensione sono tassabili se la soc subentrante non le
ricostituisce nel suo bilancio → ricostruzione riserve in sospensione equivale
all’iscrizione di un debito → ne deriva riduzione dell’avanzo → se non vi è
avanzo, o se avanzo non è capiente, ricostruzione può essere fatta vincolando le
poste disponibili del patrimonio netto e, in particolare, riserve già tassate →
ricostituzione NON necessaria quando si tratta di riserve tassabili solo in caso di
distribuzione ai soci: vanno ricostituite nei limiti in cui vi sia un avanzo o aumento di capitale
sociale superiore alla somma dei capitali delle società partecipanti alla fusione (riserve
tassate solo se solo se incorporante distribuisce riserve ai soci)
Può accadere che aumento di capitale o avanzo eccedano la ricostituzione e
l’attribuzione delle riserve in sospensione: a tale eccedenza si applica regime
delle riserve delle società fuse o incorporate, diverse da quelle in sospensione,
che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione → ciò rispecchia il
principio secondo cui incremento capitale attuato da incorporante, e avanzo,
assorbono patrimonio netto società fuse o incorporate, e, di conseguenza, ne
fiscale: vi sono insomma quote patrimonio soc incorporante che non
conservano la natura
nascono presso tale soc da nuovi conferimenti, ma derivano da quote di risparmio netto
delle soc fuse o incorporate, di cui conservano lo status fiscale
5.6 | La fusione retroattiva.
Effetti fiscali della fusione, di regola, coincidono temporalmente con quelli
civilistici → è però ammesso che atto di fusione abbia effetti retroattivi ai fini fiscali,
risalendo non oltre la data in cui si è chiuso ultimo esercizio della soc incorporata o, se più
prossima, non oltre la data in cui si è chiuso ultimo esercizio della incorporante
per semplificare adempimenti contabili e fiscali connessi →
Retrodatazione utile
impedisce che assuma valore di autonomo periodo d’imposta, per incorporata,
l’intervallo di tempo che va da inizio periodo d’imposta - in cui avviene fusione - alla
data in cui ha effetto, ai fini civilistici, atto di fusione → effetti possono retroagire in
modo da comprendere, sin dall’inizio, periodo d’imposta in corso per incorporante al
momento della fusione (non frazionamento periodo)
Retrodatazione opera : fermi adempimenti fiscali posti in essere dall’incorporata,
ex nunc
retrodatazione implica solo che conseguenze reddituali dei fatti di quel periodo sono imputati
all’incorporante: se risultato frazione di periodo di una delle soc partecipanti è negativo, si
applicano limitazioni previste per riporto delle perdite pregresse
6 | La scissione.
→ fenomeno inverso alla fusione, può avvenire in 2 modi:
Scissione trasferimento intero patrimonio di una società ad altre soc, due o
scissione totale:
■ più, preesistenti o di nuova costituzione → le beneficiarie non danno nulla a tale
soc ma assegnano proprie azioni ai soci della soc scissa
scissione parziale: trasferimento di parte del patrimonio di una soc (Alfa), che permane, a
■ una o più società (Beta e Gamma), con assegnazione ai soci di Alfa di azioni di Beta e
Gamma
Differenza fondamentale è che nel primo caso la soc scissa diventa un “guscio vuoto”: non
possedendo più nulla, è destinata ad estinguersi; mentre nel secondo caso, è solo impoverita
DISCIPLINA fiscale → affinità con fusione:
Anche scissione non determina realizzo o altro evento che attribuisca rilevanza fiscale
alle plusvalenze e minusvalenze latenti dei beni della soc scissa trasferiti alla
beneficiaria → PLUSVALENZE trasferimento patrimonio soc scissa alle beneficiarie avviene
senza corrispettivo: non presupposti per tassabilità, a carico della scissa, delle plusvalenze latenti
→ riconoscimento all’art 173 Tuir:
dei beni trasferiti, né le MINUSVALENZE irrilevanza fiscale
dei maggiori valori iscritti nel bilancio delle beneficiarie per effetto dell’imputazione del disavanzo, a
condizione che i divergenti valori civilistici e fiscali siano annotati in un “prospetto di riconciliazione&