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SOVRAIMPOSTA/ADDIZIONALE)
→ e’ imposta addizionale anche il tributo la cui misura e’ ragguagliata ad una frazione o multiplo
di quanto dovuto per l’imposta di base
5 | Esenzioni, agevolazioni e spese fiscali.
ESENZIONI = disposizioni che sottraggono (in tutto o in parte) all’applicazione di un tributo, ipotesi
che sarebbero imponibili in base alla definizione generale del presupposto
■ esenzioni TEMPORANEE
■ esenzioni PERMANENTI
■ esenzioni SOGGETTIVE = non operano piu’ quando la proprieta’ del bene e’ trasferita a un
soggetto non esente
■ esenzioni OGGETTIVE = non vengono meno se muta la proprieta’ del cespite
■ esenzioni MISTE = richiedono sia requisito soggettivo che oggettivo
AGEVOLAZIONI (o MISURA di FAVORE) = in deroga a quanto previsto in via ordinaria, riduce il
quantum dell’imposta
→ per individuarle, necessario
1. definire il trattamento fiscale ordinario (benchmark di riferimento)
2. distinguere tra le disposizioni riduttive, quelle che hanno natura agevolativa
→ nella disciplina dei tributi, vi sono norme
■ di segno POSITIVO
■ di segno NEGATIVO = escludono o riducono l’imposta → RIDUZIONE d’IMPOSTA
puo’ dipendere da motivi tecnico-tributari o da finalita’ extrafiscali (tali norme vanno
distinte fra loro)
! = vi sono elementi che riducono la base imponibile o l’imposta che non sono agevolazioni, ma
elementi costitutivi del regime ordinario
→ molteplici STRUMENTI TECNICI con cui puo’ essere realizzata un’agevolazione
○ tassazione parziale della base imponibile
○ deduzioni dalla base imponibile
○ detrazioni dall’imposta
○ riduzione di aliquote
○ regimi di differimento o sospensione dell’imposta
○ regimi sostitutivi
○ crediti d’imposta
→ AGEVOLAZIONE dei costi → es
puo’ consistere anche in un aumento “artificiale”
ammortamento ammesso in misura maggiorata rispetto al costo effettivo
→ vi possono essere ALIQUOTE RIDOTTE rispetto all’aliquota ordinaria → da considerare
agevolazioni
→ vi sono tributi con una sola →
aliquota ordinaria, o con aliquote ordinarie crescenti
anche rispetto a tali aliquote ordinarie, vi sono aliquote che rappresentano delle agevolazioni
⇒ ESENZIONI e AGEVOLAZIONI possono costituire AIUTI DI STATO ex 107 TFUE
→ in alcuni casi, l’esenzione deriva da fattispecie da cui non scaturisce alcun effetto
giuridico → conseguenza dell’esenzione e’ la non applicazione dell’imposta
= esenzione non e’ il portato di una norma autonoma, la disposizione che la prevede concorre a
delimitare in negativo il presupposto del tributo
→ talvolta, legislatore esenta una fattispecie da un’imposta perche’ prevede
l’applicazione di un’altra imposta
⇒ ESENZIONI possono comportare
■ tanto l’esonero da qualsiasi imposta
■ →
quanto l’applicazione di un’imposta alternativa solo se imposta sostitutiva comporta
un minore onere economico per il contribuente, NATURA AGEVOLATIVA
= dalle imposte sostitutive puo’ derivare, ma non necessariamente, un trattamento di
favore
→ per INDIVIDUARE le FATTISPECIE ESENTI
1. criterio LOGICO = esenzioni: i casi che sono in rapporto di deroga rispetto a norma che
definisce il presupposto
2. criterio NOMINALISTICO = esenzioni: quelle che il legislatore qualifica e disciplina
espressamente come tali, anche se non sono in rapporto di deroga o eccezione rispetto
alla regola generale
ESENZIONI = deroga alla disciplina generale ESCLUSIONI = risultano da enunciati con cui il
del tributo legislatore chiarisce i limiti di applicabilita’ del
tributo, senza derogare a quanto risulta dagli
enunciati generali
→ disposizione che concorre a definire il
presupposto e a cui non corrisponde una
norma diversa da quella che definisce il
presupposto
→ nella disciplina del reddito d’impresa, alcune plusvalenze sono (a condizioni)
esenti da imposta
■ → non deducibili
plusvalenze delle partecipazioni non sono tassate “in quanto esenti”
■ → deducibili
per i dividendi, non sono tassati “in quanto esclusi”
Anche le AGEVOLAZIONI FISCALI possono essere sottoposte a CONDIZIONE
■ condizione SOSPENSIVA = dapprima vi e’ una situazione di pendenza, che puo’ atteggiarsi
in modi diversi
■ condizione RISOLUTIVA = fa cessare un’agevolazione, rendendo dovuto il pagamento
dell’imposta
→ puo’ darsi che il contribuente non goda di alcun trattamento di
durante la pendenza
favore → quando si avverera’ la condizione, il contribuente cessera’ di essere soggetto ad
imposta
→ se la condizione non si verifichera’, cessera’ di operare il regime di favore e sara’ dovuta
l’imposta per effetto congiunto dell’ordinario presupposto e della fattispecie secondaria, che ha
eliso gli effetto dell’esenzione
→ riforma tributaria anni ‘70 = materia di esenzioni e agevolazioni e’ stata riordinata e
ridisciplinata dal DPR 601/73 → elencate
E & A sono INTROITI MANCANTI, equivalenti a spese dello Stato (tax expenditures
nel Rapporto annuale sulle spese fiscali, allegato allo stato di revisione dell’entrata del
Bilancio di previsione dello Stato)
6 | I regimi fiscali sostitutivi.
Legislatore puo’ stabilire, con norma derogatoria, che alcune categorie di fatti
1. siano sottratte all’applicazione di una imposta, cui sarebbero ordinariamente soggette,
e
2. → REGIME FISCALE SOSTITUTIVO
siano soggette ad altro, speciale regime
■ per scopi di AGEVOLAZIONE = motivi extrafiscali
■ per motivi di TECNICA IMPOSITIVA = semplificazione del meccanismo impositivo
→ nel settore dell’imposizione sui redditi, i regimi sostitutivi sono previsti
soprattutto per le rendite finanziarie = pongono in essere regimi sostitutivi le
norme che sottopongono determinati redditi a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta
→ DIFFERENZE rispetto al regime normale
1. soggetto passivo del tributo sostitutivo = non colui che percepisce il reddito, ma
il sostituto
2. → non e’ componente
reddito e’ tassato in via autonoma, con aliquota fissa
del reddito complessivo del percettore, ed e’ sottratto alla progressivita’
3. tassazione alla fonte in via definitiva sostituisce ogni imposta diretta
7 | I crediti d’imposta.
CREDITO d’IMPOSTA = credito del contribuente verso il fisco
1. crediti d’imposta accordati per motivi di TECNICA TRIBUTARIA = porre rimedio a fenomeni
di doppia imposizione
2. crediti d’imposta accordati per ragioni EXTRAFISCALI = finanziamenti di cui i
beneficiari fruiscono compensando i crediti cosi’ attribuiti con i debiti d’imposta
→ crediti non fiscali in se’, ma per il modo della loro attuazione
■ crediti d’imposta RIMBORSABILI
■ crediti d’imposta NON RIMBORSABILI = utilizzati solo a compensazione del
debito d’imposta → se eccedenza, il contribuente non ha diritto al rimborso ⇒
equivalgono a detrazioni
→ in genere non sono rimborsabili, ma equivalgono a delle detrazioni, i CdI
previsti per motivi agevolativi
→ crediti d’imposta stipulato con atto
possono essere ceduti ex 1260 cc mediante contratto
pubblico/scrittura privata autenticata → dev’essere notificato all’ente pubblico cui spetta
ordinare il pagamento
CAPITOLO SESTO | I SOGGETTI PASSIVI
1 | Contribuente, residenza e domicilio fiscali.
→ nelle leggi tributarie indica il debitore d’imposta o, genericamente, il
Contribuente
soggetto passivo di rapp tributari
→ ogni contribuente ne ha uno: è il comune in base a cui si individua
Domicilio fiscale
l’ufficio territorialmente competente ad amministrare la posizione fiscale del contribuente;
qui sono notificati gli atti dell’Amministrazione
1. delle persone fisiche: ai fini delle imposte sui redditi, è nel comune dell’anagrafe in cui sono
iscritte
2. delle società e degli enti: è nel comune in cui hanno sede legale
3. dei non residenti: è nel comune in cui hanno prodotto il reddito
→ nozione diversa, di diritto sostanziale: residenti soggetti a imposta
Residenza fiscale
in Italia per tutti i redditi, anche prodotti all’estero, i non residenti sono tassati per i
redditi prodotti in Italia
2 | La soggettività tributaria.
Distanza da diritto civile → oltre alle persone fisiche e agli enti collettivi dotati di
personalità giuridica: anche soggetti non personificati → sono soggetti passivi
d’imposta anche società di persone, associazioni non riconosciute e, nell’Ires, “le altre
organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto si
verifica in modo unitario e autonomo” (Tuir, art 73) + tra i soggetti passivi dell’Iva comprese le
organizzazioni senza personalità giuridica
3 | La solidarietà tributaria.
Gli obblighi formali e l’obbligazione tributaria possono essere imposti a più soggetti,
tenuti in solido → anche nel diritto tributario esiste l’obbligazione solidale (passiva), si
applica art 1292 cc
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in
modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da
parte di uno libera gli altri
Il soggetto passivo del tributo è tenuto anche agli obblighi formali, es la presentazione della
dichiarazione
Leggi tributarie indicano i casi, il resto spetta all’interprete
3.1 | La solidarietà paritaria.
Vi sono 2 tipi di solidarietà tributaria:
→ il presupposto del tributo è riferibile in modo indistinto
- Solidarietà paritaria
ad una pluralità di soggetti + è presente soprattutto nelle imposte indirette, es
nell’imposta di registro, sulle successioni, ipotecarie (eccezionale la solidarietà
nel reddito, che è riferibile un soggetto soltanto, caso di solidarietà paritaria è
quello degli eredi del contribuente)
→ vi è un obbligato principale, che pone in essere il
- Solidarietà dipendente
presupposto del tributo, e un obbligato dipendente (cd responsabile d’imposta), che
è obbligato in solido, realizzando fattispecie collaterale
3.2 | La solidarietà dipendente e il responsabile d’imposta.
→ è colui che “è
Definizione di responsabile d’imposta obbligato al pagamento
dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a