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SOVRAIMPOSTA/ADDIZIONALE)

→ e’ imposta addizionale anche il tributo la cui misura e’ ragguagliata ad una frazione o multiplo

di quanto dovuto per l’imposta di base

5 | Esenzioni, agevolazioni e spese fiscali.

ESENZIONI = disposizioni che sottraggono (in tutto o in parte) all’applicazione di un tributo, ipotesi

che sarebbero imponibili in base alla definizione generale del presupposto

■ esenzioni TEMPORANEE

■ esenzioni PERMANENTI

■ esenzioni SOGGETTIVE = non operano piu’ quando la proprieta’ del bene e’ trasferita a un

soggetto non esente

■ esenzioni OGGETTIVE = non vengono meno se muta la proprieta’ del cespite

■ esenzioni MISTE = richiedono sia requisito soggettivo che oggettivo

AGEVOLAZIONI (o MISURA di FAVORE) = in deroga a quanto previsto in via ordinaria, riduce il

quantum dell’imposta

→ per individuarle, necessario

1. definire il trattamento fiscale ordinario (benchmark di riferimento)

2. distinguere tra le disposizioni riduttive, quelle che hanno natura agevolativa

→ nella disciplina dei tributi, vi sono norme

■ di segno POSITIVO

■ di segno NEGATIVO = escludono o riducono l’imposta → RIDUZIONE d’IMPOSTA

puo’ dipendere da motivi tecnico-tributari o da finalita’ extrafiscali (tali norme vanno

distinte fra loro)

! = vi sono elementi che riducono la base imponibile o l’imposta che non sono agevolazioni, ma

elementi costitutivi del regime ordinario

→ molteplici STRUMENTI TECNICI con cui puo’ essere realizzata un’agevolazione

○ tassazione parziale della base imponibile

○ deduzioni dalla base imponibile

○ detrazioni dall’imposta

○ riduzione di aliquote

○ regimi di differimento o sospensione dell’imposta

○ regimi sostitutivi

○ crediti d’imposta

→ AGEVOLAZIONE dei costi → es

puo’ consistere anche in un aumento “artificiale”

ammortamento ammesso in misura maggiorata rispetto al costo effettivo

→ vi possono essere ALIQUOTE RIDOTTE rispetto all’aliquota ordinaria → da considerare

agevolazioni

→ vi sono tributi con una sola →

aliquota ordinaria, o con aliquote ordinarie crescenti

anche rispetto a tali aliquote ordinarie, vi sono aliquote che rappresentano delle agevolazioni

⇒ ESENZIONI e AGEVOLAZIONI possono costituire AIUTI DI STATO ex 107 TFUE

→ in alcuni casi, l’esenzione deriva da fattispecie da cui non scaturisce alcun effetto

giuridico → conseguenza dell’esenzione e’ la non applicazione dell’imposta

= esenzione non e’ il portato di una norma autonoma, la disposizione che la prevede concorre a

delimitare in negativo il presupposto del tributo

→ talvolta, legislatore esenta una fattispecie da un’imposta perche’ prevede

l’applicazione di un’altra imposta

⇒ ESENZIONI possono comportare

■ tanto l’esonero da qualsiasi imposta

■ →

quanto l’applicazione di un’imposta alternativa solo se imposta sostitutiva comporta

un minore onere economico per il contribuente, NATURA AGEVOLATIVA

= dalle imposte sostitutive puo’ derivare, ma non necessariamente, un trattamento di

favore

→ per INDIVIDUARE le FATTISPECIE ESENTI

1. criterio LOGICO = esenzioni: i casi che sono in rapporto di deroga rispetto a norma che

definisce il presupposto

2. criterio NOMINALISTICO = esenzioni: quelle che il legislatore qualifica e disciplina

espressamente come tali, anche se non sono in rapporto di deroga o eccezione rispetto

alla regola generale

ESENZIONI = deroga alla disciplina generale ESCLUSIONI = risultano da enunciati con cui il

del tributo legislatore chiarisce i limiti di applicabilita’ del

tributo, senza derogare a quanto risulta dagli

enunciati generali

→ disposizione che concorre a definire il

presupposto e a cui non corrisponde una

norma diversa da quella che definisce il

presupposto

→ nella disciplina del reddito d’impresa, alcune plusvalenze sono (a condizioni)

esenti da imposta

■ → non deducibili

plusvalenze delle partecipazioni non sono tassate “in quanto esenti”

■ → deducibili

per i dividendi, non sono tassati “in quanto esclusi”

Anche le AGEVOLAZIONI FISCALI possono essere sottoposte a CONDIZIONE

■ condizione SOSPENSIVA = dapprima vi e’ una situazione di pendenza, che puo’ atteggiarsi

in modi diversi

■ condizione RISOLUTIVA = fa cessare un’agevolazione, rendendo dovuto il pagamento

dell’imposta

→ puo’ darsi che il contribuente non goda di alcun trattamento di

durante la pendenza

favore → quando si avverera’ la condizione, il contribuente cessera’ di essere soggetto ad

imposta

→ se la condizione non si verifichera’, cessera’ di operare il regime di favore e sara’ dovuta

l’imposta per effetto congiunto dell’ordinario presupposto e della fattispecie secondaria, che ha

eliso gli effetto dell’esenzione

→ riforma tributaria anni ‘70 = materia di esenzioni e agevolazioni e’ stata riordinata e

ridisciplinata dal DPR 601/73 → elencate

E & A sono INTROITI MANCANTI, equivalenti a spese dello Stato (tax expenditures

nel Rapporto annuale sulle spese fiscali, allegato allo stato di revisione dell’entrata del

Bilancio di previsione dello Stato)

6 | I regimi fiscali sostitutivi.

Legislatore puo’ stabilire, con norma derogatoria, che alcune categorie di fatti

1. siano sottratte all’applicazione di una imposta, cui sarebbero ordinariamente soggette,

e

2. → REGIME FISCALE SOSTITUTIVO

siano soggette ad altro, speciale regime

■ per scopi di AGEVOLAZIONE = motivi extrafiscali

■ per motivi di TECNICA IMPOSITIVA = semplificazione del meccanismo impositivo

→ nel settore dell’imposizione sui redditi, i regimi sostitutivi sono previsti

soprattutto per le rendite finanziarie = pongono in essere regimi sostitutivi le

norme che sottopongono determinati redditi a ritenuta alla fonte a titolo

d’imposta

→ DIFFERENZE rispetto al regime normale

1. soggetto passivo del tributo sostitutivo = non colui che percepisce il reddito, ma

il sostituto

2. → non e’ componente

reddito e’ tassato in via autonoma, con aliquota fissa

del reddito complessivo del percettore, ed e’ sottratto alla progressivita’

3. tassazione alla fonte in via definitiva sostituisce ogni imposta diretta

7 | I crediti d’imposta.

CREDITO d’IMPOSTA = credito del contribuente verso il fisco

1. crediti d’imposta accordati per motivi di TECNICA TRIBUTARIA = porre rimedio a fenomeni

di doppia imposizione

2. crediti d’imposta accordati per ragioni EXTRAFISCALI = finanziamenti di cui i

beneficiari fruiscono compensando i crediti cosi’ attribuiti con i debiti d’imposta

→ crediti non fiscali in se’, ma per il modo della loro attuazione

■ crediti d’imposta RIMBORSABILI

■ crediti d’imposta NON RIMBORSABILI = utilizzati solo a compensazione del

debito d’imposta → se eccedenza, il contribuente non ha diritto al rimborso ⇒

equivalgono a detrazioni

→ in genere non sono rimborsabili, ma equivalgono a delle detrazioni, i CdI

previsti per motivi agevolativi

→ crediti d’imposta stipulato con atto

possono essere ceduti ex 1260 cc mediante contratto

pubblico/scrittura privata autenticata → dev’essere notificato all’ente pubblico cui spetta

ordinare il pagamento

CAPITOLO SESTO | I SOGGETTI PASSIVI

1 | Contribuente, residenza e domicilio fiscali.

→ nelle leggi tributarie indica il debitore d’imposta o, genericamente, il

Contribuente

soggetto passivo di rapp tributari

→ ogni contribuente ne ha uno: è il comune in base a cui si individua

Domicilio fiscale

l’ufficio territorialmente competente ad amministrare la posizione fiscale del contribuente;

qui sono notificati gli atti dell’Amministrazione

1. delle persone fisiche: ai fini delle imposte sui redditi, è nel comune dell’anagrafe in cui sono

iscritte

2. delle società e degli enti: è nel comune in cui hanno sede legale

3. dei non residenti: è nel comune in cui hanno prodotto il reddito

→ nozione diversa, di diritto sostanziale: residenti soggetti a imposta

Residenza fiscale

in Italia per tutti i redditi, anche prodotti all’estero, i non residenti sono tassati per i

redditi prodotti in Italia

2 | La soggettività tributaria.

Distanza da diritto civile → oltre alle persone fisiche e agli enti collettivi dotati di

personalità giuridica: anche soggetti non personificati → sono soggetti passivi

d’imposta anche società di persone, associazioni non riconosciute e, nell’Ires, “le altre

organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto si

verifica in modo unitario e autonomo” (Tuir, art 73) + tra i soggetti passivi dell’Iva comprese le

organizzazioni senza personalità giuridica

3 | La solidarietà tributaria.

Gli obblighi formali e l’obbligazione tributaria possono essere imposti a più soggetti,

tenuti in solido → anche nel diritto tributario esiste l’obbligazione solidale (passiva), si

applica art 1292 cc

L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in

modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da

parte di uno libera gli altri

Il soggetto passivo del tributo è tenuto anche agli obblighi formali, es la presentazione della

dichiarazione

Leggi tributarie indicano i casi, il resto spetta all’interprete

3.1 | La solidarietà paritaria.

Vi sono 2 tipi di solidarietà tributaria:

→ il presupposto del tributo è riferibile in modo indistinto

- Solidarietà paritaria

ad una pluralità di soggetti + è presente soprattutto nelle imposte indirette, es

nell’imposta di registro, sulle successioni, ipotecarie (eccezionale la solidarietà

nel reddito, che è riferibile un soggetto soltanto, caso di solidarietà paritaria è

quello degli eredi del contribuente)

→ vi è un obbligato principale, che pone in essere il

- Solidarietà dipendente

presupposto del tributo, e un obbligato dipendente (cd responsabile d’imposta), che

è obbligato in solido, realizzando fattispecie collaterale

3.2 | La solidarietà dipendente e il responsabile d’imposta.

→ è colui che “è

Definizione di responsabile d’imposta obbligato al pagamento

dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a

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Publisher
A.A. 2018-2019
108 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher studentunitn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Magliaro Alessandra.