Estratto del documento

Ius: ars boni et aequi

Persone e famiglia

Diritti realisuccessioniobbligazioni - (diritto processuale).

Diritto in azione

  • Arcaico (dall'inizio fino alle leggi Licinie Sestie del 367 a.C. - istituzione pretura)
  • Preclassico (fino al periodo transizione repubblica-principato)
  • Classico (da Augusto alla fine dinastia Severi, 235 d.C.)
  • Post-classico (il periodo seguente, in particolare l'epoca giustinianea)

Periodo arcaico

Economia di tipo rurale, il diritto = mores (interpretazione dei sacerdoti) | Leggi delle XII Tavole.

Periodo preclassico

Traffici e commerci si espandono, interpretazione laica del diritto, nasce la figura del pretore contrapposto al formalismo dell'epoca precedente.

Periodo classico

Il princeps è creatore del diritto, i giuristi lo elaborano definitivamente (periodo di Gaio).

Periodo postclassico

L'imperatore è dominus, accentra il potere normativo.

Fonti del diritto

Nel periodo arcaico il diritto è a carattere consuetudinario, i mores corrispondono alle leges (che nasce per fissare le conquiste delle nuove classi); nel tardo impero il diritto = legge, cioè la volontà dell'imperatore, mentre la consuetudine è sussidiaria.

Legge

  • Inizialmente nasce per fissare le conquiste plebee.
  • Regola soprattutto il diritto pubblico.

Tipi di leggi

  • Lex publica: la statuizione del popolo riunito.
  • Lex rogata: emessa dall'assemblea popolare su convocazione di un magistrato.
  • Lex data: emessa direttamente dal magistrato su delega.
  • Lex perfecta: vieta e annulla l'atto contrario.
  • Lex minus quam perfecta: vieta e sanziona l'atto contrario.
  • Lex imperfecta: vieta ma non offre rimedio.

Plebiscito

Deliberazione della plebe riunita dal tribuno (dopo il 286 con la Lex Hortensia tutti sono vincolati).

XII Tavole

Corpus legislativo – la base sono leggi greche – lo crea un decemvirato nel 449 a.C.

Sacerdoti

Interpretano la legge in senso conservatore, l'evoluzione è scarsa.

La figura del pretore

Nel 367 a.C. viene istituita la figura del pretore, ma più importante è nel 242 a.C. il praetor peregrinus.

Edictum

Carattere programmatico, prima è orale poi è scritto.

Edictum repentinum: aggiunte in corso d'anno.

Decreta

Interventi su singole circostanze.

Processo e legislazione

Nel 130 d.C. il diritto sostanzialmente non si evolve più, viene pubblicato l'edictum perpetuum.

Processo per legis actiones: formalismo assoluto, si affianca al pretore dal II a.C., sparisce definitivamente sotto Augusto.

Processo per formulas: creato dal pretore si divide in:

  • Litis contestatio (fase in iure)
  • Sententia (fase apud iudicem)

Tipi di azioni

Azione in factum: regola una nuova fattispecie.

Azione utile: funziona per analogia.

Es: bonorum possessio: attribuzione dei beni ereditari a vari fini, creata perché non si poteva modificare lo ius civile – crea strumenti per la tutela del possesso.

Il diritto sotto Augusto

Dopo Augusto il diritto si crea per volontà del sovrano con le constitutiones. La giurisprudenza continua ad elaborare e proporre sul caso pratico.

Inizialmente il princeps usa lo strumento dei comizi, per creare la legge, come nella tradizione, cosa che scompare nel tempo (Nerva).

Senato e imperatore

Il Senato comincia ad avere potere normativo attraverso i senatus consulta: “consigli” ai magistrati (Ulpiano ne conferma il potere).

SENATO: I d.C. → ogni delibera preceduta da oratio principis, proposta imperiale che presto diventa il vero oggetto della decisione.

Costitutiones e ius respondendi

L'imperatore: imperium proconsolare. Costitutiones: strumento normativo dell'Imperatore (lex de imperio, Gaio) – tributo alla delega popolare; in realtà la legittimazione sorge dall'auctoritas del sovrano.

Tipi di costitutiones

  • Edicta: deriva dallo ius edicendi del sovrano, riprongono gli editti pretori, però non sono un programma ma norme generali per tutti, vale per sempre fino all'abrogazione.
  • Mandata: istruzione a funzionari provinciali (imperium proconsolare); vennero raccolti in fascicoli ed ebbero forza stabile (liber mandatorum).
  • Decreta: li pronuncia l'imperatore come giudice, e sono legati al nuovo concetto di appellabilità.
  • Rescriptum/epistula: risposta dell'imperatore a privati/magistrati su controversia, forma condizionale alla veridicità. Assume valore di precedente.

Giurisprudenza

La giurisprudenza: opera di elaborazione e consulenza dei giuristi, sapere laico. Si divide in:

  • Respondere: pronunciarsi su una questione giuridica.
  • Agere: consulenza tecnico-giuridica a parti e al magistrato, crea azioni e formule.
  • Cavere: predisporre modalità negoziali impostando l'atto (creazione formule).

Evoluzione della giurisprudenza

Si passa dall'oralità alla scrittura: giurisprudenza diventa scientifica, elabora i precedenti per creare regola giuridica. Assume una funzione didattica → si creano trattati didattici:

  • Tripartita di Sesto Elio
  • Muzio Scevola scrive 18 libri (tendenza alla concettualizzazione)
  • Sulpicio Rufo scrive opera con elaborazione di responsi (casistica)

Ius publice respondendi

Augusto introduce lo ius publice respondendi: cioè il diritto di dare responsi → controllo contro gli abusi che diviene controllo imperiale sul diritto. Davanti al giudice valgono solo i responsi di giuristi dotati dello ius publice respondendi.

Un rescritto di Adriano dice che il giudice deve considerare il parere concorde dei giuristi.

Contrapposizioni e ruolo dei giuristi

Contrapposizione Sabiniani (a favore del principato) e Proculiani (a favore della repubblica).

Adriano inserisce i giuristi nel consilium principis, diventano quindi burocrati imperiali, tendenza rielaboratrice ed enciclopedica, talvolta diventano pure prefetti del pretorio (Ulpiano).

Gaio e le Istitutiones

Gaio (sotto Adriano): giurista forse oriundo, scrive le Istitutiones in IV libri (commentari), dividendo il diritto in Persone (I), Cose (II-III) e Azioni (IV).

Dopo la dinastia dei Severi

Dopo la dinastia dei Severi (III d.C.) vi è il dominato, non più un principe con una legittimazione popolare ma un sovrano assoluto (dominus et deus) sciolto dalle leggi e la sua volontà diviene legislatrice, diviene lex.

È l'unica fonte normativa. Assumono più valore le pubblicazioni a carattere generale e astratto (editti). Il passato non è cancellato ma perde della singolarità (editti, senatoconsulti, ecc.) e diviene lo iura, l'elaborazione dei giuristi.

Legge delle citazioni di Valentiniano III

Valentiniano III crea la Legge delle citazioni (V sec.) che crea una selezione fra i giuristi per chi può essere utilizzato o meno:

  • Papiniano
  • Paolo
  • Gaio
  • Ulpiano
  • Modestino

Bisogna cercare l'opinione della maggioranza o se in parità si segue Papiniano.

Il ruolo dei giuristi nel periodo postclassico

Va a compimento il passaggio del giurista a burocrate. Nell'età postclassica si limitano a fare riassunto o semplificazioni o raccolte di sillogi dei giuristi precedenti.

Codificazioni e raccolte giuridiche

Dal tempo delle XII tavole fino al tardo impero non ci sono raccolte ufficiali di norme perché il diritto romano è caratterizzato dall'apertura e della presenza di un ceto ufficiale di interpreti.

Codificazioni

  • Codex di Gregoriano (292 d.C.) – raccolta di rescritti da Adriano a Diocleziano.
  • Codex di Ermogeniano: rescritti di Diocleziano tra il 293 e il 294.

Il progetto di Teodosio

Nel 429 Teodosio vuole creare un corpus normativo con leges e iura. Progetto:

  • I – una raccolta di costituzioni (leges generales da Costantino in poi) su modelli privati, ordinate cronologicamente.
  • II – estrarre da Gregoriano ed Ermogeniano leggi generali e rescritti, inserendo ciò che era già vigente nello iura.

Definitivo: 435, solo la I parte del progetto in 16 libri, che i commissari potevano modificare.

Giustiniano e il suo progetto

Giustiniano: progetto di restaurazione; eliminare il superfluo e il contraddittorio dando certezza ed immutabilità. Con constitutiones nomina commissione che deve raccogliere costituzioni imperiali prelevando da Teodosio e dai successori.

Novus Iustinianus Codex

529 – Novus Iustinianus Codex che rimane in vigore per 5 anni.

530 – con una costituzione viene nominata una nuova commissione (16 persone, professori ed avvocati) che devono estrapolare dai giuristi con ius respondendi i passi necessari, possono modificare ma non i successori – è il DIGESTA (50 libri).

Le Istitutiones e il nuovo codice

Cadono le gerarchie della legge della citazioni, ma i 5 giuristi rimangono sempre i più citati. Hanno autorità perché i giuristi con l'ius respondendi hanno la stessa autorevolezza dell'imperatore.

Vuole creare anche un'opera per i giovani che vogliono imparare: nel 533 pubblica le ISTITUTIONES che hanno anche valore di legge: il modello è Gaio.

Le quinquaginta decisiones

Tra 529 e 533 le quinquaginta decisiones:

  • Costituzioni per risolvere controversie tra antichi giuristi.
  • Costituzioni durante l'attività dei commissari per risolvere i problemi sorti.
  • Legislazione dal 529 in poi.

Il nuovo codice di Giustiniano

534 pubblica il nuovo CODICE, di 12 libri: raccoglie le Costituzioni da Adriano al 534, le più antiche sono quelle tratte dal Gregoriano. I libri dedicati alla privatistica vanno dal II all'VIII.

Giustiniano prevede nuove Costituzioni e una raccolta (NOVELLE), che verranno aggiornate grazie a privati, riguardano soprattutto il diritto pubblico.

Concetti di persona e capacità giuridica

La persona non coincide nel diritto romano con un soggetto di diritto. La capacità giuridica ad esempio va ai liberi e non agli schiavi.

Il termine capax, secondo la legge Furia e alcune leggi augustee significa chi può ereditare.

Nascita e diritti

Si considera il concepito come già nato → si tutelano delle aspettative successorie che si realizzano quando nascerà, mentre il pretore nomina un curatore dei beni.

  • Aspettativa tutelata → concepimento.
  • Soggetto di diritto → nascita.

I nati morti si considerano come nemmeno procreati. Chi nasce prima e sopravvive per poco tempo si considera come mai nato. Il nato dev'essere normale → il monstrum non esiste e dev'essere eliminato (XII tavole).

I deformi invece possono anche essere adottati e non devono essere eliminati.

Commorienza

  • Sopravvivono: genitori ai figli impuberi.
  • Figli puberi ai genitori.
  • Marito alla moglie.

Capitis deminutio

È un cambiamento di status (una sorta di morte).

  • Perdita libertà (maxima) → si è un oggetto.
  • Perdita cittadinanza (media) → si è un soggetto senza privilegi.
  • Perdita posizione familiare (minima).

Corporazione

Su base associativa, per funzione o scopo, è un centro di interessi separato.

  • Popolo romano: conclude anche contratti privatistici ma in posizione privilegiata.
  • Civitas: concludo contratti privatistici senza privilegi.
  • Collegi: nascono per volontà dei singoli, proibiti da Augusto e ripresi nel tardo impero in campo commerciale; bastano 3 persone per formarli.

Fondazione

È riconosciuta solo in epoca tarda:

  • Eredità giacente: in attesa dello spettatore.
  • Opera pia: patrimoni lasciati a vescovi o a Chiese per opere caritatevoli.

Schiavi e padroni

I padroni hanno sugli schiavi la dominica potestas.

Senatoconsulto silaniano: prevedeva la tortura degli schiavi se il padrone moriva violentemente.

Legge petronia: divieto di utilizzare gli schiavi nel circo senza il permesso di un magistrato.

Rescritti di Antonino Pio

Riguardo l'uccisione di un servo di propria proprietà (equiparata all'omicidio) e la crudeltà (obbligo di vendere lo schiavo che fuggiva presso la statua di un imperatore); non c'è comunque un sentimento di pietà ma la protezione di un interesse dello Stato.

Diritti degli schiavi in epoca cristiana

Gli schiavi ottengono più diritti in epoca cristiana, dove tuttavia sparisce la figura dello schiavo per essere sostituita dal colonato. Non c'è più una differenza tra liberi e schiavi ma tra honestiores ed humiliores.

Modifiche apportate da Giustiniano

Giustiniano apporta alcune modifiche tra cui la liberazione fatta dal condomino è ora definitiva e concede agli altri un indennizzo e non più una quota maggiorata.

Condizione giuridica dello schiavo

Lo schiavo non è un soggetto giuridico ma:

  • Subisce una pena criminale maggiore.
  • Le sanzioni civili le paga il suo padrone che però può consegnarlo (dazione a nostra).

Nel diritto sacro lo schiavo è uguale ai liberi.

Diritto criminale e privato

Diritto criminale: l'uccisione dello schiavo da un certo punto in poi viene equiparata a quella di un libero (Lex Cornelia) mentre prima era tutelata tramite la Lex Aquilia e il risarcimento del padrone.

Diritto privato: lo schiavo:

  • Non ha diritti familiari (niente parentela, matrimonio, successori).
  • Non può reclamare per le ingiurie.
  • Non può stare in giudizio.
  • Non è titolare di rapporti patrimoniali.

Qualsiasi atto a suo vantaggio va al padrone → acquista al dominus, anche se questi non sa dell'atto. Sono irrilevanti invece le azioni pregiudizievoli al padrone.

Attraverso l'istituto del peculio lo schiavo poteva creare delle obbligazioni naturali.

Azioni aggiuntive (tutela del terzo)

Se il negozio è concluso dallo schiavo per volontà del padrone si aggiunge la sua responsabilità.

  • Actio exercitoria
  • Actio institoria
  • Actio quod iussu (benestare)
  • Actio de peculio
  • Actio de in rem verso
  • Actio tributoria (se il peculio non è distribuito proporzionalmente e il padrone sapeva)

Durante l'epoca di Giustiniano si può agire direttamente contro il padrone: lo schiavo è concepito come rappresentante.

Il cittadino romano che è schiavo ha solo diritti in pendenza che riacquista con il ritorno in patria (ius postliminii), quando tutto ritorna come prima della cattura, tranne rapporti come il matrimonio e il possesso.

Il romano morto prigioniero non ha eredi ma la Lex Cornelia ammette la validità del testamento fatto prima → fictio legis Corneliae: si finge morto quando è divenuto schiavo.

Condizioni che portano alla schiavitù

Schiavo diventa il consegnato dall'autorità, l'insolvente venduto, il sottoposto a potere familiare oppure in conseguenza di un grave illecito o di una condanna criminale, o chi si sottrae alla leva o al censimento.

Senatoconsulto claudiano: rende schiava la donna che ha una relazione con il servo altrui senza il consenso del padrone.

Diventa schiavo inoltre chi finge di vendersi. In questi due casi si realizza una successio dei beni del divenuto schiavo al nuovo padrone.

Libertà e manumissio

Come premio:

  • Lo schiavo che svela l'assassino del padrone.
  • Lo schiavo che denuncia un falsario, un rapitore o aiuta a catturare un disertore.

Come sanzione del padrone:

  • Se si abbandona il servo malato.
  • Se si prostituisce una schiava comprata con patto contrario.

La libertà può essere concessa volontariamente tramite la manumissio: in questo caso il servo diventa libero e cittadino, ma dev'essere eseguita con lo ius civile.

  • Testamento: anche con fedecommesso.
  • Vindicta: rituale, un adsertor sostiene la libertà e il padrone non replica.
  • Censu: iscrizione sulle liste dei cittadini.

Legge Giunia Norbana: risolve il contrasto tra manumissioni pretorie e civili, dando ai liberti pretori la condizione di latini giuniani: non possono fare e ricevere testamento e alla morte il patrono eredita. La abroga Giustiniano.

Legge Fufia Caninia: limita la facoltà di manomettere per testamento, ammettendo solo delle frazioni.

Legge Elia Senzia: il minore di vent'anni libera solo per vindicta e con giusta causa; questa ci vuole anche se il servo è minore di 30 anni, se manca diventa un latino giuniano.

Limitazioni ai liberti

Se manomessi schiavi che hanno avuto una condotta turpe non ottengono la cittadinanza romana ma quella di stranieri arresi che non possono vivere o passare nelle vicinanze di Roma.

Questa legge inoltre vieta le manomissioni fatte in frode ai creditori o al patrono.

Giustiniano abroga la Fufia e parte della Senzia (rimane la parte sui creditori e le manomissioni del giovane). Inoltre pone l'età minima per liberare tramite testamento a 17 anni e rende cittadini romani tutti i libertini.

Il libertino e i suoi diritti

  • Non può accedere a cariche pubbliche e non può sposarsi con certe classi.
  • Deve al padrone ossequio, onore e riverenza.
  • Ha l'obbligo degli alimenti.
  • Non può agire contro il padrone.
  • L'ingratitudine gli toglie la libertà dal periodo postclassico.
  • C'è un obbligo di prestazioni gratuite.
  • C'è un diritto di successione del padrone se il liberto non ha discendenti.

Diritto concessi ai liberti

Dal periodo imperiale nasce lo ius aurerorum anulorum che è il diritto concesso dall'imperatore ai liberti di portare gli anelli delle classi ricche e la natalium restitutio che è la concessione dell'imperatore che toglieva gli obblighi derivanti dal patronato. Giustiniano le concede in automatico dalla liberazione.

Commercium e conubium

Commercium: la possibilità di fare negozi di ius civile (mancipazione).

Conubium: possibilità di matrimonio legittimo.

Peregrino dediticio: non possiede autonomia e ha svariate limitazioni.

I latini hanno il commercium e il conubium e sono gli abitanti del Lazio, i romani delle colonie, gli schiavi manomessi non legittimamente.

Acquisizione della cittadinanza romana

Può diventare romano il latino per motivi di servizio (vigile, frumento, speso molto per una casa a Roma, macinatore di grano).

Caracalla dà la cittadinanza a tutti gli abitanti tranne i giuniani e deditici, poiché nella nuova versione di Stato assoluto i cittadini si accomunano nella condizione di sudditi.

Cittadinanza del nato

Conta:

  • Status dei genitori.
  • Esistenza matrimonio legittimo.

Regola di diritto delle genti: se il matrimonio è legittimo, il figlio ha condizione del padre al momento del concepimento, se non legittimo ha quella della madre alla nascita.

Cittadinanza si perde: perdita libertà, condanna criminale, diritto d'esilio per evitare condanna, acquisto altra cittadinanza.

Sui iuris e alieni iuris

Sui iuris: giuridicamente autonomo.

Alieni iuris: soggetto a potere altrui (liberi sottoposti a potere familiare o schiavi).

È giuridicamente autonomo il pater familias e, a volte, la donna che però non ha mai sottoposti.

Concetti di famiglia nel diritto romano

  • Familia proprio iure: insieme persone sottoposte al potere del pater.
  • Familia communi iure: consanguinei (sottoposti ad un pater comune già deceduto).

Adgnatio e cognatio

Adgnatio: parentela in linea maschile.

Cognatio: vincolo di sangue, è d'impedimento al matrimonio, sarà d'ambito della successione ab intestato grazie al pretore, obbligo alimenti da periodo classico.

Anteprima
Vedrai una selezione di 6 pagine su 24
Schemi diritto romano Pag. 1 Schemi diritto romano Pag. 2
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi diritto romano Pag. 6
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi diritto romano Pag. 11
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi diritto romano Pag. 16
Anteprima di 6 pagg. su 24.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi diritto romano Pag. 21
1 su 24
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Santucci Gianni.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community