Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 40
Schemi di diritto penale Pag. 1 Schemi di diritto penale Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di diritto penale Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di diritto penale Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di diritto penale Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di diritto penale Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di diritto penale Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di diritto penale Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Schemi di diritto penale Pag. 36
1 su 40
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

DIRITTO PENALE

Riguarda qualsiasi materia. Il CRITERIO che ci fa individuare le norme penali è il TIPO DI SANZIONE.

conseguenza giuridica che prende il nome di PENA ed incide sulla LIBERTÀ PERSONALE.

Le sanzioni penali si trovano all’art 17 del Codice Penale:

  • per i delitti
    • ergastolo
    • reclusione
    • multa
  • per le contravvenzioni
    • arresto
    • ammenda

TESI AUTONOMISTICA / PRINCIPIO DI AUTONOMIA DEL DIRITTO PENALE

– il diritto penale è autonomo da un precetto che viene da un’altra branca diventa penale, e deve essere interpretato secondo l’esigenza, i canoni e i limiti del diritto penale.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

– il diritto penale deve l’ultima risorsa disponibile.

PRINCIPIO DI FRAMMENTARIETÀ

– non tutto ciò che giuridicamente e moralmente illecito è rilevante per il diritto penale.

Quindi i principi del diritto sono: AUTONOMIA, SUSSIDIARIETÀ E FRAMMENTARIETÀ

Le sanzioni penali che riguardano la libertà personale sono sottoposte, dalla Costituzione, a garanzie (vincolo per il Legislatore).

Le garanzie che la Costituzione prevede in materia di pena sono:

Art. 25 C.2 Costituzione = principio di legalità: nessun fatto può essere punito se non è previsto dalla legge (principio di riserva di legge) e la legge deve essere entrata in vigore prima del fatto commesso (principio di irretroattività).

Art. 27 C.1 Costituzione = principio della personalità della responsabilità penale e principio di colpevolezza: la responsabilità penale è personale e il soggetto è responsabile penalmente quando il fatto commesso è a lui riconducibile sul piano psichico e soggettivo.

Art. 27 C.3 Costituzione = la pena non deve consistere in trattamenti disumani

Art. 13 Costituzione = la libertà può essere limitata solo nei casi e nei modi previsti dalla legge e il provvedimento deve essere motivato dal giudice.

Le norme penali si trovano nel codice penale suddiviso in 3 libri:

  1. Libro primo = norme generali
  2. Libro secondo = delitti
  3. Libro terzo = contravvenzioni

Gli elementi compatibili con il principio di determinatezza sono:

  • ELEMENTI DESCRITTIVO NATURALISTICI = uso, da parte del legislatore, di termini che descrivono un elemento della realtà; escludono un margine di valutazione del giudice. Destano però perplessità quando richiedono un margine di apprezzamento quantitativo o qualitativo al giudice.
  • ELEMENTI NORMATIVI DI TIPO GIURIDICO = richiedono un giudizio da parte del giudice in base ad un parametro scritto, ovvero una legge che appartiene ad una branca diversa del sistema penale.

Gli elementi incompatibili con la determinatezza sono:

  • ELEMENTI NORMATIVI DI TIPO EXTRA-GIURIDICO = ovvero utilizzo di espressioni che richiedono un giudizio da parte del giudice, giudizio il cui parametro è dato da norme etiche e sociali, quindi norme non scritte.

Per valutare la determinatezza di una fattispecie, se il legislatore avrebbe potuto fare di meglio la norma in questione è incostituzionale.

La Corte Costituzionale si è sempre rifiutata di dichiarare l'illegittimità costituzionale di norme penali per violazione del principio di determinatezza! Solo 2 casi — delitto di plagio — espulsione dello straniero senza documenti.

Quindi la determinatezza è un vincolo per il legislatore penale.

Disciplina Normativa Art. 2 CP "Successione leggi penali"

  • C.1 = retroattività delle nuove incriminazioni
  • C.2 = abrogazione di un’incriminazione già esistente → retroattività di una legge favorevole. Principio di parità di trattamento.
  • C.4 = modifica di un’incriminazione → si modifica il trattamento; il giudice deve individuare il trattamento più favorevole al reo e applicare il trattamento più favorevole. (Non deve esserci sentenza irrevocabile di condanna)

Come si decide quale legge è più favorevole? Se si passa da detentiva a pecuniaria, la 2° è più favorevole. Il giudice deve stabilire il grado di gravità della specifica condotta.

Eccezione C.3 → anche se c’è sentenza definitiva e la nuova legge prevede una pena pecuniaria, il legislatore ammette l’applicazione irretroattiva della nuova legge. Il giudice deve solo fare una conversione aritmetica: art. 135 CP = 1 g di privazione libertà personale = 250 €

C.5 = le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano a norme eccezionali o temporanee → si va a tutelare l’efficacia preventiva della legge

“Se il leg. deve riequilibrare i valori costituzionali vuol dire che il reato deve essere offesa ai beni giuridici di rilevanza costituzionale”

nesso di tipo funzionale: se si va a colpire con la pena un bene fondamentale ci deve essere un rapporto di proporzione tra intervento penale e bene leso.

Prende anche in considerazione:

  • art 25 c.2 Cost. = nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
  • art 27 c.1 Cost. = la responsabilità penale è personale

→ da questi e principi trae il principio di sussidiarietà

se c'è una norma extra-penale si utilizza quella

Brucia da al legislatore come limite la costituzione → il delitto è un'offesa al bene di rilevanza costituzionale.

Il principio della proporzione (art.13) e il principio di sussidiarietà (art 25 e 27) sono confluiti nella circolare governativa per delineare un discrimen tra i casi in cui il legislatore può ricorrere alla sanzione penale e i casi in cui il legislatore deve ricorrere a sanzioni extra-penali.

Le 2 condotte rilevanti sono:

  • AZIONE = reati commissivi; è un comportamento che ha una rilevanza oggettiva esterna, è percepibile con i sensi. è un comportamento positivo posto in essere nella violazione di un divieto es.: non uccidere.
  • OMISSIONE = non ha consistenza sul piano naturalistico, è un mancato adempimento ad un dovere imposto da una norma giuridica. È violazione di un comando.

alcuni esempi di reati:

  • reato senza condotta = il soggetto non ha realizzato una condotta, ma si punisce perché trovato in possesso di qualcosa che poteva essere utile ad un reato ed ha precedenti penali. Possesso = condotta.
  • principio di offensività. Lì, si parla più di REATI DI SOSPETTO
  • reati abituali = richiede una pluralità di condotte che danno luogo ad un solo reato. È richiesta una ripetizione nel tempo. es.: stalking

QUINDI VEDIAMO MEGLIO

  • AZIONE : movimento corporeo percepibile dall'esterno Le fattispecie di azione sono FATTISPECIE COMMISSIVE ovvero hanno una condotta di tipo commissivo.
  • Le fattispecie commissive possono essere: forma libera o forma vincolata.

Nesso di causalità tra condotta ed evento

(rapporto di causalità)

Causalità dell'azione

Quando un certo risultato può considerarsi il nesso di causa effetto con un comportamento umano determinato? Abbiamo 2 teorie:

  • Teoria dell'equivalenza delle condizioni (condicio sine qua non) = la condotta umana può considerarsi causa dell'evento naturalistico quando è stata una condizione necessaria, quindi siamo in presenza di un antecedente necessario per il verificarsi dell'evento stesso.

Come si fa a sapere se siamo in presenza di un antecedente? Si deve fare un ragionamento ipotetico → si deve ipotizzare che cosa sarebbe successo senza l'evento antecedente. Se eliminando la condotta si elimina anche l'evento allora la condotta non è causa. Se invece eliminando la condotta l’evento persiste allora la condotta è causa.

Questa teoria però ha dei vizi:

  • Troppo espansiva, nella maggior parte dei casi sono plurime le condizioni necessarie di un certo evento e la teoria non aiuta ad attribuire a una di queste condizioni il ruolo di causa esclusiva.
  • Troppo rigida, non definisce le condizioni della sua operatività perché presuppone ma non esplicita l'esistenza di leggi scientifiche.

Le altre teorie nascono per trovare il limite alle eccessive possibilità espansive della teoria dell'equivalenza.

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
40 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SaraTPA di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Piemontese Carmela.