LE FONTI DEL DIRITTO PENALE:
Quando facciamo riferimento all’espressione fonti del diritto, possiamo riferirci:
- al soggetto che emana la norma giuridica, ovvero la manifestazione di volontà dello
Stato;
- alla forma che il diritto assume all’interno della comunità statuale; ossia come si
palesa la volontà dello Stato ( ossia nei nei confronti delle persone tenute
all’obbedienza) e agli organi incaricati di farla osservare : tramite legge, decreti )
Tali fonti sono dette fonti di cognizione, che possono scindersi:
1- fonti di cognizione mediate;
2- fonti di cognizione immediate;
Seconda che consistano in :
- una manifestazione della volontà statuale avente per oggetto un vero e proprio
divieto;
- altri atti che precisano ed integrano prescrizioni della legge penale;
Nel nostro ordinamento il sistema delle fonti è governato dal principio del :
NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE;
Principio posto all’articolo 1 del codice penale;
Secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente reato,
ne con pene che non sono stabilite;
L’art 25 della Costituzione, prevede che nessuno può essere punito, se non in forza di
una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso;
Tale principio viene riconosciuto come un caposaldo del diritto penale, ovvero il
principio di LEGALITA’ O STRETTA LEGALITA’.
Tale principio riconosce come reati solo ed esclusivamente i fatti previsti dalla legge;
Il principio di legalità si articola in 4 corollari:
- riserva di legge;
- tassatività;
- divieto di analogia;
- irretroattività della legge penale;
- RISERVA DI LEGGE:
La riserva di legge esprime il divieto di punire, un determinato fatto in mancanza di
specifica norma di legge, che la configuri come reato.
Esclude sia le fonti non scritte, che le fonti scritte DIVERSE dalla legge ( decreti,
ordinanze );
La riserva di legge può essere intesa: in senso assoluto;
in senso relativo;
Si ha riserva di legge in senso assoluto, quando escludono atti di normazione inferiori
alla legge ordinaria;
Si ha riserva di legge in senso relativo, quando vengono ammessi atti di normazione
secondaria;
La Corte Costituzionale e parte della dottrina hanno qualificato in un primo momento
la riserva di legge, come relativa. Ma tuttavia la dottrina prevalente ha qualificato
questa come assoluta, ed esclude l’intervento di norme secondarie in materia penale;
La dottrina riconosce le norme penali in bianco:
in cui il precetto è formulato genericamente, mentre la sanzione è specificata; dovrà il
precetto poi essere specificato da atto di grado inferiore: regolamento, provvedimento
amministrativo;
Le norme penali in bianco comunque non violano quello che è il principio di legalità;
- IL PRINCIPIO DI TASSATIVITA’:
Tale principio impone al legislatore di formulare le norme in maniera chiara e precisa,
in modo da stabilire ciò che è penalmente lecito, e ciò che è penalmente vietato:
Principio volto alla tutela dei cittadini dagli arbitri del potere giudiziario.
- DIVIETO DI ANALOGIA:
Nel nostro ordinamento vige il divieto di applicazione analogica delle norme penali :
posto all’articolo 14 delle preleggi:
* secondo cui le leggi penali non si applicano oltre i casi e i tempi considerati;
Anche gli articoli 1 e 199 del codice penale, fanno desumere ciò : “reati pene e misure
di sicurezza sono solo quelle espressamente previste dalla legge“
In virtu’ di tale divieto il giudice non può estendere analogicamente le norme che
sanciscono l’applicazione di pene e non può irrogare pene al di fuori dei casi
espressamente previsti dal legislatore.
La dottrina minoritaria configurerebbe questo come divieto assoluto, e quindi
applicabile sia alle norme incriminatrici che a quelle di favore.
La dottrina maggioritaria: contempla tale divieto in concomitanza con l’articolo 25
della Costituzione sancendo il primato della libertà del cittadino, riconoscendola come
piu’ favorevole in correlazione con la legge piu’ favorevole al reo;
Di rilevante importanza è l’articolo 14 delle preleggi, per cui l’analogia nel caso di
norme favorevoli al reo è comunque non consentito nell’ipotesi di 1 norma
eccezionale;
INAMMISSIBILE E’ L’ANALOGIA:
- nei casi di immunità;
- nelle cause di giustificazione del reato;
- nei casi di circostanze attenuanti, dopo l’introduzione di attenuanti generiche;
-PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ DELLA LEGGE PENALE;
Secondo il principio di irretroattività, la legge penale non può applicarsi a rapporti sorti
prima che entrasse in vigore.
L’entrata in vigore e l’estinzione di una legge sono soggette a regole generali dettate
dagli articoli: 11 e 15 delle preleggi;
-L’articolo 11 delle preleggi, disciplina l’entrata in vigore, di una nuova norma,
stabilendo che la legge non dispone per l’avvenire, e non ha effetto retroattivo;
-L’articolo 15 delle preleggi, disciplina l’estinzione delle norme giuridiche stabilendo
che le leggi sono abrogate, solo da leggi posteriori tramite:
1) dichiarazione espressa;
2) incompatibilità tra nuove e precedenti disposizioni;
La norma però applicata non può continuare ad applicarsi a fatti connessi dopo la sua
estinzione: PRINCIPIO DI NON ULTRATTIVITA’ DELLA LEGGE PENALE;
L’efficacia della legge penale è circoscritta al tempo in cui essa stessa è in vigore :
TEMPUS REGIT ACTUM.
Il principio di irretroattività non può subire deroghe in virtu’ dell’articolo 25.2 della
Costituzione : prevede che nessuno può essere punito in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso;
Tale principio si pone in contrasto con il principio della legge piu’ favorevole al reo.
Regole recepite dall’articolo 2 del codice penale, intitolato:
– alla successione di leggi penali;
Si parla di successione di leggi penali in senso lato, e in senso stretto:
- si ha successione in senso lato, non solo quando una legge modifica il trattamento
sanzionatorio;
- si ha successione in senso stretto, in caso di modificazione di legge anteriore da
parte di legge successiva, che lo assoggetti a trattamento sanzionatorio diverso;
Vanno distinte tre ipotesi a seconda che la norma :
1 - elevi il fatto a reato che prima non era considerato tale;
2 – abolitio cirminis, abolizione del reato precedentemente considerato tale;
3 – norma che mantiene il carattere del reato ma che stabilisce per esso un
trattamento sanzionatorio differente (distinguendo i casi di disposizione piu’ o
meo favorevole al reo)
1- nuova incriminazione: (a.2 comma 1 cp)
Si ha nuova incriminazione, quando la nuova legge configura reato inesistente.
Vale in questo caso il principio di irretroattività della norma penale, secondo
cui : nessuno può essere punito, per un fatto che secondo la legge del tempo in
cui fu commesso il fatto non costituiva reato.
2- abolitio criminis (a.2 comma 2 cp)
ricorre quando un fatto cessa di essere reato, poiché una nuova legge va ad
abrogare la preesistente fattispecie penale o la modifica.
Può esservi un abrogazione parziale, o totale. Vige in materia il principio di
retroattività della legge piu’ favorevole al reo, secondo cui nessuno può essere
punito per un fatto che secondo legge posteriore non costituisca piu’ reato. Se vi
è stata condanna ne cessano effetti ed esecuzione.
3- modificazione norme penali (a. 2 comma 4 cp)
Caso di nuova legge che non crea nuove incriminazioni, ne abroga precedenti.
Ma prevede trattamento penale differente;
Se la legge del tempo e le posteriori, sono diverse si applica quella piu’
favorevole al reo, salvo sentenza irrevocabile. Da questa afferemazione ne
discendono due ipotesi:
- il caso di disposizione meno favorevole al reo:
in tale caso si applicherà la legge precedente. Non sarà retroattiva;
- Il caso di disposizione piu’ favorevole al reo:
in tale caso si applicherà la nuova legge. Sarà retroattiva;
Nel 2006 è stato introdotto il comma 3 all’articolo 2 che stabilisce, che se vi è
stata condanna a pena detentiva, e la legge prevede esclusivamente pena
pecuniaria, la pena detentiva si converte automaticamente in pena pecuniaria.
L’articolo 2 codice penale:
Principio di retroattività della legge piu’ favorevole al reo incontra due deroghe:
- leggi temporanee;
- lecci eccezionali;
Le leggi temporanee: la loro vigenza è sottoposta a un termine prefissato,
scaduto il quale cessano di esistere senza bisogno di leggi abrogatrici;
Le leggi eccezionali: la cui vigenza è continuata al persistere di situazione
eccezionale: terremoto, alluvione; cessate le tali situazioni cessano di esistere
anche le stesse leggi;
In tal caso sussitono le deroghe previste dall’articolo 2.5 per cui in caso di
situazioni eccezionali, non si applicano disposizioni appartenenti ai ci capoversi
precedenti.
Il principio di retroattività della norma piu favorevole al reo non operava nei casi
di leggi finanziarie, ma il decreto del 1999 ha abrogato ciò, applicandolo anche
a leggi di natura finanziaria;
L’ultimo comma dell’articolo 6 estendeva l’applicazione di successioni di leggi
anche in caso di: - decadenza;
- mancata ratifica : 1) di decreto legge;
2) di decreto legge convertito in
emendamento;
Bisogna partire dal presupposto secondo cui il codice rocco si adeguava
all’emendamento costituente dell’epoca, il quale stabiliva che gli effetti del
decreto non convertito, cessavano con efficacia ex tunc : d’ora in poi;
Il legislatore, del 1948 ha introdotto l’opposto principio della cessazione EX
TUNC degli effetti del decreto non convertito.
La soluzione a tale sentenza si ebbe con la sentenza n51, del 1985 che ha
dichiarato l’incostituzionalità del comma 5 (dal comma 6) per violazione
articolo 77 c3;
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio se non convertiti in legge entro 60 gg
dalla loro pubblicazione;
Puo’ distinguersi una situazione cui il decreto sia favorevole, e una situazione
cui decreto sia sfavorevole, e che il fatto tale sia compiuto sotto la vigenza del
decreto, o della legge precedente ;
Se il decreto è favorevole il fatto è compiuto sotto sua temporanea vigenza; si
applica il decreto comunque se caducato: fatti concomitanti;
Se il fatto è commesso sotto la legge anteriore, essa continua ad applicarsi
anche se interviene il decreto piu’ favorevole poi caducato : fatti pregressi;
Se il fatto è commesso sotto legge favore
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