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VI»;
• «e) libertà di pesca, secondo le condizioni stabile nella sezione 2»;
«f) libertà di ricerca scientifica, alle condizioni delle parti VI e XIII».
•
Ai sensi dell’art. 87, par. 2, della Convenzione di Montego Bay del 1982, «Tali libertà vengono esercitate da parte di tutti
gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la libertà dell’alto mare, sia i diritti sanciti
dalla presente Convenzione relativamente alle attività dell’Area».
L’alto mare ha un unico limite, previsto dall’art. 88 della Convenzione sul diritto del mare, il quale afferma che: «L’alto
mare deve essere destinato a fini pacifici».
L’alto mare è res communes omnium. Ciò è previsto dall’art. 89 della Convenzione sul diritto del mare, il quale afferma
che «Nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell’alto mare».
Alto mare
Ai sensi dell’art. 91, par. 1, della Convenzione sul diritto del mare, «Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi
della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono
autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo».
Ai sensi dell’art. 97, par. 1, della Convenzione sul diritto del mare, «In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare,
che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere
intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato di bandiera o dello
Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza». (??) La giurisdizione, soprattutto dal punto di vista penale, viene esercitata in maniera esclusiva dallo
Stato di bandiera. Obbligo di soccorso
Ai sensi dell’art. 98, par. 1, della Convenzione di Montego Bay del 1982, «Ogni Stato deve esigere [è un obbligo assoluto] che il comandante di una
nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri»:
«a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo»;
•
• «b) proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella
misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa»;
«presti soccorso, in caso di abbordo, all’altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all’altra nave il nome
• della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e il porto più vicino presso cui fare scalo».
Regole in materia di navigazione
La Convenzione di Montego Bay del 1982 stabilisce come unico criterio di attribuzione della bandiera a una nave quello del genuine link, ossia
• chiede che vi sia tra la nave e lo Stato un legame genuino, senza ulteriormente spiegare cosa si intenda per legame genuino. Tra l’altro il diritto
internazionale non riconosce neppure la possibilità di disconoscere la nazionalità di una nave che sia priva di questo legame genuino.
Nave che batte più di una bandiera. Il diritto internazionale stabilisce che, in questo caso, è come se la nave non battesse alcuna bandiera, per
• cui, nessuno Stato potrebbe intervenire in protezione di quella nave, laddove quella nave venga accusata di aver commesso un illecito.
Alto mare
Limiti alla libera navigazione in alto mare
L’alto mare è una zona di mare libero, all’interno della quale ogni Stato può tendenzialmente fare quello che vuole, ossia può decidere come
impiegare le risorse presenti nell’alto mare. Questo regime di libertà generale incontra un limite molto importante, che è quello secondo cui non sono
ammesse delle interferenze da parte di Stati terzi nelle attività che un particolare Stato sta esercitando in alto mare. Accanto a questo limite di tipo
generale, c’è una serie di limiti specifici che riguarda la possibilità di reprimere alcune attività. Alcune attività non possono essere compiute. (275)
Pirateria
È il primo crimine contro l’umanità. Art. 101 della Convenzione di Montego Bay del 1982 : «Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti»:
«a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, od ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un
• aeromobile privati e rivolti»:
‣ «i) nell’alto mare, contro un’altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati»;
‣ «ii) contro una nave o un aeromobile, contro persone e beni, in un luogo che si trovi fuori dalla giurisdizione di qualunque Stato»;
«b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i
• suddetti mezzi navi o aeromobile pirata»;
«c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti descritti alle lettere a) e b)».
•
Navi pubbliche: tutte le navi da guerra o che portano le insegne dello Stato per lo svolgimento di attività di potere pubblico
Navi private: navi commerciali
Limiti dell’art. 101 della Convenzione di Montego Bay: ➝
l’atto di pirateria potrebbe essere compiuto nel mare territoriale di uno Stato Somalia
• non comprende atti che vengono compiuti da pirati solo ed esclusivamente per fare delle rivendicazioni politiche o per ottenere qualcosa in
• cambio da parte dello Stato la cui nave viene sequestrata
gli atti di pirateria potrebbero essere commessi sulla nave in cui sono i pirati.
•
Tutte queste forme di nuova pirateria non sono coperte dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, ma sono regolate dalla prassi.
Alto mare
Limiti alla libera navigazione in alto mare
Repressione della pirateria
Diritto di visita a bordo della nave (art. 110 della Convenzione di Montego Bay del 1982): la nave nei confronti della quale vi sono fondati motivi che sia pirata
• può essere fermata, l’equipaggio della nave titolare del diritto di visita si può recare a bordo della nave pirata e lì effettuare tutte le attività di ispezione necessarie
per valutare che effettivamente quella sia una nave pirata. Qualora questi fondati motivi risultino inesistenti, la presunta nave pirata deve essere indennizzata per il
fatto di essere stata fermata e per aver perso tempo.
Qualora, invece, la nave fermata si riveli essere una nave pirata, è possibile che la nave venga sequestrata e che l’equipaggio venga arrestato da parte dello
• ➝
Stato che ha fermato la nave (ma quindi l’equipaggio esercita i poteri per conto dello Stato??) c’è una sorta di universalità della giurisdizione, perché qualsiasi
nave che si trovi a transitare in alto mare e che si trovi al cospetto di una nave che ritiene sia una nave pirata può fermarla e, se sussistono i motivi per ritenerla
pirata, può arrestare l’equipaggio. Lo Stato può esercitare la propria giurisdizione penale contro l’equipaggio, facendo processi ed emanando le sanzioni che la
legislazione interna prevede.
La risoluzione n.1816/2008 ha previsto che tutti i poteri di repressione della pirateria potessero essere esercitati anche nel mare territoriale della Somalia.
➝
Tratta degli schiavi art. 110 della Convenzione di Montego Bay del 1982
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Trasmissioni radio o televisive non autorizzate art. 110 della Convenzione di Montego Bay del 1982
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Traffico illecito di armi art. 110 della Convenzione di Montego Bay del 1982
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Traffico illecito di stupefacenti art. 110 della Convenzione di Montego Bay del 1982
➝
Traffico illecito di migranti art. 110 della Convenzione di Montego Bay del 1982
➝
Diritto di inseguimento art. 111 della Convenzione di Montego Bay del 1982: diritto delle navi di uno Stato (pubbliche o da guerra) di inseguire le navi che
• abbiano commesso determinati illeciti nelle proprie zone marine per esercitare il proprio potere giurisdizionale su queste navi. La nave può essere inseguita solo
ed esclusivamente per far valere quelle violazioni e quegli illeciti che sono stati commessi nelle zone marine soggette alla giurisdizione dello Stato. Deve essere
emanato un ordine di arresto dalle competenti autorità, per poter intervenire nei confronti della nave che si vuole inseguire. Bisogna emettere dei segnali sonori o
visivi che facciano capire alla nave che si sta inseguendo che quella nave si deve fermare. L’inseguimento deve essere continuo e ininterrotto. La nave di uno
Stato deve cessare l’inseguimento di una nave che ritiene abbia commesso un illecito, quando entra nel mare territoriale di uno Stato terzo — a meno che non si
abbia il permesso del Stato terzo — o dello Stato di cui la nave batte bandiera. L’inseguimento può iniziare nel momento in cui ci siano fondati motivi di ritenere
che sia stato compiuto un illecito. Presenza costruttiva: qualsiasi nave o scialuppa che abbia commesso l’illecito e che sia collegata alla nave base da cui sono
partite le operazioni può marchiare la nave dell’illecito e dunque poi il diritto di inseguimento deve essere esercitato nei confronti della nave principale.
Immunità
Immunità diplomatiche e
consolari
Immunità diplomatiche
Regolate da norme consuetudinarie risalenti nel tempo, le quali sono state codificate nella Convenzione di Vienna del 1961 (entrata in vigore nel 1964)
sulle relazioni diplomatiche. Oggi la Convenzione di Vienna del 1961 conta fra i suoi Stati membri circa 180 Paesi, tra cui l’Italia dal 1967.
Stato accreditante: Stato di invio
• Stato accreditatario: Stato che riceve
•
Art. 2 della Convenzione di Vienna del 1961: «Lo stabilimento di relazioni diplomatiche fra Stati e l’invio di missioni diplomatiche permanenti avviene per
➝
mutuo consenso» non esiste un obbligo degli Stati di ricevere sul proprio territorio gli ambasciatori altrui così come non esiste un diritto degli Stati di
inviare sul territorio altrui i propri ambasciatori. ➝
Accreditamento: art. 4, par. 1, della Convenzione di Vienna del 1961 lo Stato accreditante invia un proprio diplomatico presso un altro Paese che
• per lo Stato accreditatario, ossia lo Stato sul cui territorio questo ambasciatore presterà la sua funzione, deve essere persona grata, cioè deve ricevere
il gradimento. Lo Stato di invio pu&ograv