La CVDT
Oggi la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (CVDT) è il riferimento per lo studio, l’analisi e per interfacciarsi con i Trattati tra Stati. Il "Trattato sui Trattati" è stato firmato a Vienna nel 1969 ed è entrato in vigore il 27 gennaio 1980, in seguito alla ratifica da parte di 35 Stati. Abbiamo già tre termini chiave per lo studio dei Trattati: firma, ratifica, entrata in vigore.
Entrata in vigore
Entrata in vigore si può sdoppiare su due livelli: entrata in vigore internazionale e a livello di Stato. La CVDT è un trattato redatto nel 1969 e dove si definiscono le norme di funzionamento dei trattati.
Principi base
La CVDT è stata redatta seguendo due "concetti" base:
- Un approccio ispirato dal diritto dei contratti di Common Law (diritto anglosassone).
- Un focus sull’aspetto formale dei trattati piuttosto che su quello sostanziale (come si crea un trattato, cos’è, come funziona, quando è valido, quando termina, come si aderisce, ma ignora l’aspetto sostanziale "cosa succede se"): le conseguenze di una violazione sono oggetto del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati (dice quando e come uno Stato è sanzionabile).
È generalmente accettato che la CVDT sia in buona parte una codificazione del diritto consuetudinario esistente in materia di Trattati:
- Libertà e autonomia delle Parti (liberi di negoziare e entrare a far parte di un accordo definito autonomamente secondo quello che riteniamo utile per i nostri interessi).
- Pacta sunt servanda: i patti, gli obblighi si rispettano.
Struttura di un trattato
In un trattato troviamo 4 fasi di contenuto:
- Preambolo: non dà luogo a obblighi giuridici ma ci permette di interpretare gli obblighi del trattato. Da questo capiamo chi conduce il trattato con quale scopo di farlo, chi conclude il trattato, spinto da quali valori, principi, interessi, ideali ecc.
- Dispositivo: è il corpo del trattato dove abbiamo gli obblighi e i diritti delle parti (i vari articoli).
- Clausole finali: sono la parte dove sono contenute le disposizioni operative del trattato, per esempio la lingua, l'entrata in vigore, la terminazione, per quanti anni il trattato è concluso. Le clausole finali entrano in vigore da subito, dalla firma e non dal momento in cui entra in vigore il trattato.
- Allegati: che fanno parte del dispositivo del trattato ma spesso sono la parte più importante del trattato e si rifanno al dispositivo.
La conclusione dei trattati
La prassi diplomatica prevede due forme di conclusione:
- Forma solenne (con ratifica).
- Forma semplificata (con firma).
In merito alla conclusione dei trattati occorre distinguere tra:
- Procedura interna: in quale modo lo Stato regola come partecipare ad accordi internazionali, varia ovviamente da Stato a Stato.
- Procedura internazionale: come il diritto internazionale prevede che si concludano gli accordi internazionali.
Procedura interna italiana – la costituzione
La costituzione ci dice come l’Italia si vincola ai trattati internazionali, lo fa con art.11 (è quello che pone delle limitazioni di sovranità). La limitazione deve avvenire in un certo modo, ossia che sia funzionale al perseguimento della pace internazionale e paritaria con gli altri stati che vi partecipano al trattato.
Art.87 c.8 dice che l’atto in forma solenne (ossia con ratifica) spetta al presidente della repubblica. Se le camere dicono che va bene il trattato, il presidente ratifica. Il presidente ratifica solo se il parlamento è d’accordo.
La legge di autorizzazione parlamentare alla ratifica è prevista dall’art.80 e comprende 5 aree: variazioni dei confini dello Stato; arbitrati e regolamenti giudiziari; modifiche di leggi; oneri finanziari; impegni di natura politica. A tutto questo c’è un limite e lo dice l’art.75 che dice che c’è il divieto di referendum abrogativo per le leggi decretate dall’art.80.
L’art.117 prevede le competenze regionali a livello internazionale.
Ratifica ed esecuzione
La ratifica di un Trattato non coincide con l’esecuzione dello stesso sul territorio dello Stato italiano, ordine di esecuzione. Per i casi ex Art. 80 l’ordine di esecuzione viene solitamente incluso nella legge di autorizzazione alla ratifica. L’altro procedimento utilizzato per dare esecuzione è quello dell’emanazione di un atto di diritto interno dal testo identico a quello del trattato.
Per i trattati conclusi dal Governo in forma semplificata non c’è un ordine di esecuzione: c’è un obbligo di pubblicazione ex 839/1984 da coordinarsi con la disciplina del Segreto di Stato ex art. 39 della l. 124/2007 (non registrati non opponibili ONU).
Aver ratificato un trattato non fa sì che sia automaticamente valido nel territorio italiano. È solo a metà strada all’essere valido. Perché sia valido serve l’ordine di esecuzione che sarebbe una frase che dice come e perché sarebbe valido questo trattato. Un altro procedimento utilizzato è fare un copia incolla di un trattato dentro una legge, si copia il trattato e si mette dentro una legge dello Stato italiano, in modo che questo diventi subito legge. Questi sono due modi per integrare un accordo internazionale all’interno della costituzione.
C’è un obbligo di pubblicazione previsto nell’84 che è da coordinarsi con la disciplina del segreto di Stato. Spesso c’è il segreto di Stato perché, in caso di alleanze militari o informazioni delicati, si cerca di evitare che informazioni delicate escano all’esterno e magari vengano letti da Paesi malintenzionati.
Secondo la carta delle Nazioni Unite, un accordo non pubblicizzato non è opponibile alle Nazioni Unite; quindi, se ho una controversia a livello internazionale e il trattato mi dice che posso farlo ma finisco davanti alla corte di giustizia internazionale, non posso rivendicare tale trattato perché la carta non lo riconosce.
Le competenze locali
In linea di massima solo lo Stato può concludere accordi con Stati esteri, ma: Art. 117 Cost, competenze a concludere accordi con Stati o enti di altri Stati. Partecipazione, per quelle che sono le loro competenze, alla formazione atti UE ed attuazione ed esecuzione di atti UE ed internazionali sul proprio territorio.
Stipula diretta di accordi
- Applicativi o esecutivi di accordi internazionali in vigore.
- Tecnico-amministrativi.
- Di natura programmatica.
Obbligo di comunicazione al MAECI (che può indicare linee guida) e deve sottoporre l’accordo al MAECI e alla PdC che dà pieni poteri (in caso di accordi con Stati) o autorizza mediante silenzio assenso (accordi con regioni straniere).
Il diritto internazionale vede come soggetti internazionali solo gli Stati; quindi, a livello internazionale non è previsto che una regione come il Veneto possa concludere dei trattati internazionali con un Paese X. Ma l’art.117 prevede la possibilità per le regioni di concludere trattati con Stati o enti di altri Stati. Si hanno una stipula diretta di accordi tra regione italiana e altro Paese nel caso in cui ci siano applicativi o esecutivi di accordi internazionali in vigore, accordi Tecnico-amministrativi ossia come cooperano le regioni con gli altri Paesi (per esempio le regioni di confine come cooperano con lo Stato con cui confinano magari a livello turistico) e, infine, accordi di natura programmatica che sono l’equivalente di intenzione politica (cosa faremo in futuro).
Le regioni non possono operare liberamente ma devono farlo sapere al ministro degli affari esteri che a sua volta potrà indicare delle linee guida su come dovrà essere concluso l’accordo. Una volta concluso l’accordo va sottoposto di nuovo allo Stato, servirà che il ministero dia pieni poteri alla regione per concludere l’accordo.
Il ruolo dell’UE
L’Italia può trovarsi vincolata da accordi ai quali non ha prestato direttamente il consenso se previsto da una OIG (organizzazione internazionale), la quale, per qualche motivo, ha il potere di vincolare gli Stati membri. Per esempio, il fondo monetario ha il potere di modificare le proprie regole senza che nessuno si opponga, anche se si è contrari, al momento che si aderisce e si sa che ha questo potere.
Nel caso dell’UE ci sono delle leggi che prevedono quest’ultima possa andare a mettere mano su accordi con Paesi terzi che hanno effetti sui Paesi membri UE. Il caso principale è la politica commerciale comune, è l’unione europea che conclude gli accordi di libero scambio. La forma mista degli accordi UE è un negoziato all’interno dell’UE. In questo caso, se l’Italia non fosse d’accordo con un accordo preso dalla UE, non potrebbe farci nulla perché al momento dell’ingresso nell’UE si sapeva e si ha dato libertà operativa all’Europa.
Procedimento interno USA – federazione vs Stato federale
La competenza internazionale è attribuita dalla Costituzione americana agli organi del Governo federale:
- Art. 1 c. VIII: potere esclusivo del Congresso in materia bellica e di crimini internazionali.
- Art. 1 c. X: divieto per gli Stati di concludere accordi senza consenso del Congresso, ma: si riconosce la possibilità di farlo con autorizzazione e nel quadro degli impegni internazionali USA.
In particolare negli USA l’interpretazione della Corte Suprema in merito ai poteri federali è particolarmente estensiva (ma non è sempre così; clausole federali). Le federazioni funzionano simile all’Italia ma non uguale nel senso che dal punto di vista attuativo c’è molto più margine di competenze per gli Stati federati rispetto le regioni italiane. La costituzione attribuisce la competenza internazionale agli organi del governo federale. In particolare, per i temi più critici, l’art.1 prevede il divieto per gli Stati di concludere accordi senza consenso del Congresso ma si riconosce la possibilità di farlo con autorizzazione e nel quadro degli impegni internazionali USA.
In particolare, negli USA l’interpretazione della Corte Suprema in merito ai poteri federali è particolarmente estensiva ovvero ha dato molti poteri al governo federale, ma per evitare conflitti interni possono essere inserite delle clausole federali, cioè il governo sta vincolando gli Stati Uniti. Presidente vs senato solitamente il presidente negozia e il senato approva.
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