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LA CVDT
Oggi la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (CVDT) è il riferimento per lo studio, l’analisi e per
interfacciarsi con i Trattati tra Stati. Il «Trattato sui Trattati» è stato firmato a Vienna nel 1969 ed è entrato in vigore
il 27 gennaio 1980, in seguito alla ratifica da parte di 35 Stati (→Abbiamo già tre termini chiave per lo studio dei
Trattati: firma ≠ratifica≠entrata in vigore).
Entrata in vigore si può sdoppiare su due livelli: entrata in vigore internazionale e a livello di Stato.
La CVDT è un trattato redatto nel 1969 e dove si definiscono le norme di funzionamento dei trattati.
Principi base
La CVDT è stata redatta seguendo due «concetti» base:
• Un approccio ispirato dal diritto dei contratti di Common Law (diritto anglosassone);
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Diritto Internazionale
• Un focus sull’aspetto formale dei trattati piuttosto che su quello sostanziale (come si crea un trattato, cos’è, come
funziona, quando è valido, quando termina, come si aderisce, ma ignora l’aspetto sostanziale “cosa succede se”): le
conseguenze di una violazione sono oggetto del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati (dice quando e
come uno Stato è sanzionabile)
È generalmente accettato che la CVDT sia in buona parte una codificazione del diritto consuetudinario esistente in
materia di Trattati:
•Libertà e autonomia delle Parti (liberi di negoziare e entrare a far parte di un accordo definito autonomamente
secondo quello che riteniamo utile per i nostri interessi)
•Pacta sunt servanda i patti, gli obblighi si rispettano.
Struttura di un trattato
In un trattato troviamo 4 fasi di contenuto:
preambolo, non da luogo a obblighi giuridici ma ci permette di interpretare gli obblighi del trattato. Da questo
capiamo chi conduce il trattato con quale scopo di farlo, chi conclude il trattato, spinto da quali valori, principi,
interessi, ideali ecc..
dispositivo: è il corpo del trattato dove abbiamo gli obblighi e i diritti delle parti (i vari articoli)
clausole finali: sono la parte dove sono contenute le disposizioni operative del trattato, per esempio la lingua,
l’entrata in vigor, la terminazione, per quanti anni il trattato è conlcuso... le clausole finali entrano in vigore da
subito, dalla firma e non dal momento in cui entra in vigore il trattato. Questo perché non avremmo delle norme
che ci dice quando entra in vigore tutto il resto.
Allegati che fanno parte del dispositivo del trattato ma spesso sono la parte più importante del trattato e si
rifanno al dispositivo.
La conclusione dei trattati
La prassi diplomatica prevede due forme di conclusione:
• Forma solenne (con ratifica);
• Forma semplificata (con firma). In merito alla conclusione dei trattati occorre distinguere tra:
• Procedura interna → in quale modo lo Stato regola come partecipare ad accordi internazionali, varia ovviamente
da Stato a Stato.
• Procedura internazionale → come il diritto internazionale prevede che si concludano gli accordi internazionali
LEZIONE 5
Procedura interna italiana – la costituzione
La costituzione ci dice come l’Italia si vincola ai trattati internazionali, lo fa con art.11 (è quello che pone delle
limitazioni di sovranità). La limitazione deve avvenire in un certo modo, ossia che sia funzionale al perseguimento
della pace internazionale e paritaria con gli altri stati che vi partecipano al trattato.
Art.87 c.8 dice che l’atto in forma solenne (ossia con ratifica) spetta al presidente della repubblica. Se le camere
dicono che va bene il trattato, il presidente ratifica. Il presidente ratifica solo se il parlamento è d’accordo.
La legge di autorizzazione parlamentare alla ratifica è prevista dall’art.80 e comprende 5 aree: variazioni dei
confini dello Stato; arbitrati e regolamenti giudiziari; modifiche di leggi; oneri finanziari; impegni di natura
politica.
A tutto questo c’è un limite e lo dice l’art.75 che dice che c’è il divieto di referendum abrogativo per le leggi
decretate dall’art.80.
L’art.117 prevede le competenze regionali a livello internazionale.
Ratifica ed esecuzione
La ratifica di un Trattato non coincide con l’esecuzione dello stesso sul territorio dello Stato italiano → ordine di
esecuzione. Per i casi ex Art. 80 l’ordine di esecuzione viene solitamente incluso nella legge di autorizzazione alla
ratifica. L’altro procedimento utilizzato per dare esecuzione è quello dell’emanazione di un atto di diritto interno
dal testo identico a quello del trattato. Per i trattati conclusi dal Governo in forma semplificata non c’è un ordine di
esecuzione: c’è un obbligo di pubblicazione ex 839/1984 da coordinarsi con la disciplina del Segreto di Stato ex
art. 39 della l. 124/2007 (non registrati non opponibili ONU)
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Diritto Internazionale
Aver ratificato un trattato non fa si che sia automaticamente valido nel territorio italiano. È solo a metà strada
all’essere valido. Perché sia valido serve l’ordine di esecuzione che sarebbe una frase che dice come e perché
sarebbe valido questo trattato (per lo schema e poter capire meglio leggere pag.128).
Un altro procedimento utilizzato è fare un copia incolla di un trattato dentro una legge, si copia il trattato e si mette
dentro una legge dello Stato italiano, in modo che questo diventi subito legge.
Questi sono due modi per integrare un accordo internazionale all’interno della costituzione.
C’è un obbligo di pubblicazione previsto nell’84 che è da coordinarsi con la disciplina del segreto di Stato. Spesso
c’è il segreto di Stato perché, in caso di alleanze militari o informazioni delicati, si cerca di evitare che
informazioni delicate escano all’esterno e magari vengano letti da Paesi malintenzionati.
Secondo la carta delle nazioni unite, un accordo non pubblicizzato non è opponibile alle nazioni unite; quindi, se ho
una controversia a livello internazionale e il trattato mi dice che posso farlo ma finisco davanti la corte di giustizia
internazionale, non posso rivendicare tale trattato perché la carta non lo riconosce.
Le competenze locali
In linea di massima solo lo Stato può concludere accordi con Stati esteri…ma: Art. 117 Cost → competenze a
concludere accordi con Stati o enti di altri Stati. Partecipazione, per quelle che sono le loro competenze, alla
formazione atti UE ed attuazione ed esecuzione di atti UE ed internazionali sul proprio territorio.
Stipula diretta di accordi:
• Applicativi o esecutivi di accordi internazionali in vigore;
• Tecnico-amministrativi;
• Di natura programmatica.
Obbligo di comunicazione al MAECI (che può indicare linee guida) e deve sottoporre l’accordo al MAECI e alla
PdC che dà pieni poteri (in caso di accordi con Stati) o autorizza mediante silenzio assenso (accordi con regioni
straniere).
Il diritto internazionale vede come soggetti internazionali solo gli Stati; quindi, a livello internazionale non è
previsto che una regione come il Veneto possa concludere dei trattati internazionali con un Paese X. Ma l’art.117
prevede la possibilità per le regioni di concludere trattati con Stati o enti di altri Stati. Si hanno una stipula diretta di
accordi tra regione italiana e altro Paese nel caso in cui ci siano applicativi o esecutivi di accordi internazionali in
vigore, accordi Tecnico-amministrativi ossia come cooperano le regioni con gli altri Paesi (per esempio le regioni
di confine come cooperano con lo Stato con cui confinano magari a livello turistico) e, infine, accordi di natura
programmatica che sono l’equivalente di intenzione politica (cosa faremo in futuro).
Le regioni non possono operare liberamente ma devono farlo sapere al ministro degli affari esteri che a sua volta
potrà indicare delle linee guida su come dovrà essere concluso l’accordo.
Una volta concluso l’accordo va sottoposto di nuovo allo Stato, servirà che il ministero dia pieni poteri alla regione
per concludere l’accordo.
Il ruolo dell’UE
L’Italia può trovarsi vincolata da accordi ai quali non ha prestato direttamente il consenso se previsto da una OIG
(organizzazione internazionale), la quale, per qualche motivo, ha il potere di vincolare gli Stati membri. Per
esempio, il fondo monetario ha il potere di modificare le proprie regole senza che nessuno si opponga, anche se si è
contrari, al momento che si aderisce e si sa che ha questo potere.
Nel caso dell’UE ci sono delle leggi che prevedono quest’ultima possa andare a mettere mano su accordi con Paesi
terzi che hanno effetti sui Paesi membri UE. Il caso principale è la politica commerciale comune, è l’unione
europea che conclude gli accordi di libero scambio. La forma mista degli accordi UE è un negoziato all’interno
dell’UE. In questo caso, se l’Italia non fosse d’accordo con un accordo preso dalla UE, non potrebbe farci nulla
perché al momento dell’ingresso nell’UE si sapeva e si ha dato libertà operativa all’Europa.
Procedimento interno USA – federazione vs Stato federale
La competenza internazionale è attribuita dalla Costituzione americana agli organi del Governo federale:
• Art. 1 c. VIII → potere esclusivo del Congresso in materia bellica e di crimini internazionali;
• Art. 1 c. X → divieto per gli Stati di concludere accordi senza consenso del Congresso…ma: si riconosce la
possibilità di farlo con autorizzazione e nel quadro degli impegni internazionali USA.
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Diritto Internazionale
In particolare negli USA l’interpretazione della Corte Suprema in merito ai poteri federali è particolarmente
estensiva (ma non è sempre così→clausole federali).
Le federazioni funzionano simile all’Italia ma non uguale nel senso che dal punto di vista attuativo c’è molto più
margine di competenze per gli Stati federati rispetto le regioni italiane. La costituzione attribuisce la competenza
internazionale agli organi del governo federale. In particolare, per i temi più critici, l’art.1 prevede il divieto per gli
Stati di concludere accordi senza consenso del Congresso ma si riconosce la possibilità di farlo con autorizzazione
e nel quadro degli impegni internazionali USA.
In particolare, negli USA l’interpretazione della Corte Suprema in merito ai poteri federali è particolarmente
estensiva ovvero ha dato molti poteri al governo federale, ma per evitare conflitti interni possono essere inserite
delle clausole federali, cioè il governo sta vincolando gli Stati Uniti.
Presidente vs senato solitamente il presidente negozia e il senato app