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Limiti ai poteri dell'institore e alla libertà di scelta del tipo societario
(GENGHINI). Per specifico affare si intende sia un singolo atto giuridico che un ramo di attività d'impresa. L'affare deve rientrare nell'oggetto sociale.
I limiti ai poteri dell'institore:
- L'unico limite legale al suo potere riguarda il divieto di alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, salvo abbia ricevuto specifica autorizzazione;
- Gli sono preclusi gli atti di disposizione dell'azienda nel suo complesso e di una sua modifica strutturale, in quanto nominato per gestire l'impresa.
I limiti ai poteri dell'institore possono essere di due tipi:
- Limiti legali (individuati dalla legge): l'institore non può alienare beni immobili;
- Limiti convenzionali (previsti dall'imprenditore).
I limiti alla libertà di scelta del tipo societario:
In forza del richiamato art. 2249 c.c., i limiti che incontrano i titolari dell'iniziativa economica nell'individuare il modello.
I limiti per la scelta del tipo di società sono di due tipi: generale e settoriale.
Il limite generale si applica se l'attività è di natura commerciale. In questo caso non è possibile scegliere il tipo di società semplice (comma 1). Se l'attività è agricola o di professione intellettuale, è consentito optare per uno qualsiasi dei tipi di società (comma 2). Il modello di società semplice può essere utilizzato solo per attività non commerciali.
Il limite settoriale si applica a determinati settori. La legge può imporre l'adozione di un particolare tipo di società (comma 3).
Ad esempio, l'attività bancaria è riservata alle società per azioni (s.p.a.) e alle cooperative per azioni (art. 14 TUB). Lo stesso vale per l'attività assicurativa, per la quale è possibile anche ricorrere alle mutue assicuratrici (art. 14 c.ass.).
Ad esempio, le società per azioni devono essere costituite in forma di s.p.a.
costituirsi certe società operanti nei mercati finanziari (per la prestazione di servizi di investimento, la gestione di mercati regolamentati, la gestione accentrata di strumenti finanziari: artt. 19, 61 e 80 TUF).
I limiti all'acquisto di azioni proprie
La legge tutela al massimo l'effettivo rispetto delle previsioni sopra illustrate, allo scopo di evitare l'aggiramento del sistema di vincoli su cui è costruita la struttura finanziaria della s.p.a. In funzione di tale obiettivo, in relazione alla violazione dei c.c. per l'acquisto di azioni proprie o dei requisiti previsti dagli artt. 2357 e 2359-bis controllante, non vengono richiamate le ordinarie sanzioni stabilite dal codice civile in materia negoziale per il mancato rispetto di norme imperative. Piuttosto, si prevede un meccanismo di obbligatorio tempestivo ripristino della conformità dell'organizzazione societaria alle regole di legge.
In particolare, l'art. 2357, comma 4, c.c.
stabilisce che in caso di violazione dei limiti legali, quali sopra tratteggiati, le azioni proprie acquistate "debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale". Una uguale disposizione è stabilita, per l'acquisto di azioni della controllante, nell'art. 2359-ter, commi 1 e 2, c.c.. È chiaro dunque che l'acquisto effettuato senza osservare i requisiti di legge non può considerarsi invalido: altrimenti, infatti, esso non potrebbe considerarsi efficace e non opererebbe il comando di necessaria alienazione delle azioni imposto dalla norma appena citata. Sono poi fissate, agli artt. 2357-bis e 2359-quater, alcune regole relative ad ipotesi particolari di esenzione, per le quali "le limitazioni" di cui agli artt. 2357 e 2359-bis c.c. si applicano solo in parte. Segnatamente,si tratta dei casi in cui l'acquisto avvenga: - a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate; - per effetto di successione universale o di fusione o scissione; - in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate. Solo per le azioni acquistate dalla stessa emittente (e non dalla sua controllata) è prevista, quale ulteriore ipotesi di esenzione, quella dell'acquisto avvenuto inesecuzione di una deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni. I "modelli" di s.p.a. Il tipo s.p.a. è unico ma la prassi conosce una pluralità di varianti, vale a dire di specifiche diverse concrete manifestazioni della vicenda azionaria. È noto che la stessa società per azioni può manifestarsi in una pluralità di modelli organizzativi. Ed è la stessadisciplina ad individuare fra l'altro regole diverse in ragione dell'apertura o della chiusura della società. Si distinguono quindi in: 1. s.p.a. di medio-grandi dimensioni e quindi riferendosi a s.p.a. con compagini sociali ampie e aperte alla partecipazione di nuovi soci; 2. s.p.a. di piccole dimensioni e quindi s.p.a. a ristretta base familiare, chiuse. Si possono operare anche ulteriori distinzioni fra: 1. società quotate nei mercati finanziari regolamentati e cioè società con titolarità diffusa solo presso i privati; 2. società le cui azioni sono negoziate fuori da tali contesti e quindi le società interamente o parzialmente in mano pubblica. I modelli societari "residuali" Perché se le parti non optano per alcun modello organizzativo, il tipo residuale è quello della società in nome collettivo se l'attività è commerciale o, se l'attività non è commerciale,è quello della società semplice? Si deve aver presente che ogni altro tipo, per le specificità che lo connotano, presuppone che vi sia una volontà mirata, diretta a porne in essere gli elementi caratterizzanti. Es. 1: le due categorie di soci, nella società in accomandita semplice e nella società in accomandita per azioni. 2: l'autonomia patrimoniale perfetta e dunque la limitazione del rischio al conferimento, che si acquista con l'iscrizione, nelle società di capitali. Per contro, nella società in nome collettivo e nella società semplice non vi sono tratti così caratterizzanti. Questa operatività della relativa disciplina in assenza di una scelta negoziale alternativa, si può sintetizzare, affermando che società in nome collettivo e società semplice costituiscono i tipi residuali, rispettivamente, per le attività commerciali e per le attività diverse. I modi diacquisizione in giudizio
Le scritture contabili possono essere acquisite in giudizio:
- in modo volontario: attraverso la produzione (la parte interessata versa in giudizio le scritture contabili integralmente o parzialmente);
- in modo coattivo l'esibizione o la comunicazione.
In particolare:
- Esibizione: il giudice ordina l'estrazione delle registrazioni o di singole scritture contabili concernenti la controversia in corso;
- Comunicazione: il giudice ordina la produzione integrale delle scritture contabili e può essere disposta solo nei casi in cui la controversia riguarda lo scioglimento della società, la comunione dei beni o la successione per causa di morte.
I mutamenti della disciplina della s.p.a. a seguito dell'entrata in vigore del codice civile
Dopo l'emanazione del codice civile è stata attuata una serie di interventi legislativi che hanno mutato la conformazione della s.p.a.:
- una prima modifica è stata occasionata dalla
Diffusione della consapevolezza delle diversi modelli di s.p.a., con riferimento ai quali vengono in considerazione interessi diversi. Possono esservi s.p.a. medie e piccole e, al contempo, s.p.a. di grandi dimensioni, con compagini molto frammentate, nonché con azioni quotate sui mercati.
Per le società di grandi dimensioni, dagli anni '70 del XX secolo sono state introdotte regole speciali che hanno avuto il loro epilogo con l'emanazione del Testo unico in materia finanziaria (d.lgs. 58/98 o TUF).
Anche per quanto riguarda le società di dimensioni più ridotte si registrano importanti modifiche legislative indotti dall'intervento legislativo dell'Unione europea e successivamente dalla globalizzazione dei mercati.
Si ricorda, infine, la riforma del diritto societario realizzata con il d.lgs. 6/2003. Inoltre, a seguito della crisi finanziaria ed economica, importanti interventi sono stati effettuati anche alla disciplina del TUF.
In tema di rafforzamento dei controlli. Inoltre, a seguito della crisi finanziaria ed economica, importanti interventi sono stati effettuati anche alla disciplina del TUF in tema di rafforzamento dei controlli. È, infatti, emerso, con riferimento a noti scandali finanziari (il caso Enron il caso Parmalat) l'evidenza dei rischi di conflitto di interessi dei gestori che ha portato a un rafforzamento dei controlli e una maggiore attenzione sui modelli di governance, in modo da rendere questi ultimi adeguati ed efficienti. Cfr., al riguardo, la l. 262/2005, contenente "Disposizioni per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari", che ha previsto importanti modifiche e integrazioni alla disciplina del TUF, intese al rafforzamento dei controlli nei confronti degli agenti di mercato e degli organi societari; e il ripetuto aggiornamento di codici di autoregolamentazione predisposti dagli operatori, in una cornice normativa di continua innovazione delle regole.
di governance. I patrimoni destinati operativi (l'art. è il 2447 bis cc e non i 2447 cc) I patrimoni Art. 2447 bis c.c. lett. a) - Patrimoni destinati ad uno specifico affare La società può: a. costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad un specifico affare; La ratio dei patrimoni destinati è quella di dotare la società per azioni di uno strumento per limitare il rischio di impresa nello svolgimento di uno specifico affare. Il legislatore disciplina la separazione patrimoniale che si ha quando una parte del patrimonio di un soggetto, pur continuando ad appartenere allo stesso, è assoggettata ad una disciplina peculiare per quanto riguarda la responsabilità. b. "costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad un specifico affare": si tratta del patrimonio separato in senso stretto, attraverso il quale la società destina una parte del proprio patrimonio so