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Risarcimento del danno nel processo amministrativo
Una posizione giuridica soggettiva è, in linea generale,una p retesa ad un bene della vita alla quale
l'ordinamento riconosce una tutela. Tra le pretese già esistenti sul piano pregiuridico che l'ordinamento va a
valutare possono essercene alcune cui viene associato un disvalore e che,dunque,vengono represse in quanto
illecita (es. l'aspirazione ad impossessarsi di un bene altrui) e,altre, che restano meri interessi di fatto perché
ritenute irrilevanti (es. l'interesse a che la lezione finisca presto) e,pertanto,non bisognose di tutela. Nel momento
in cui,invece,l'ordinamento ritiene meritevole una pretesa,può accordarle una tutela :
* DIRETTA ED IMMEDIATA : la pretesa è meritevole di per se stessa e,dunque,viene qualificata
come DIRITTO SOGGETTIVO.
Il diritto ad ottenere una somma di denaro scaturente da un contratto tra le parti,è un diritto soggettivo perché la
pretesa non deve essere soddisfatta mediante l'apposizione o la rimozione di un ostacolo da parte della P.A.
* INDIRETTA E MEDIATA : la pretesa viene ritenuta meritevole solo se ed in quanto coincide col
pubblico interesse e,quindi,necessitando l'intervento dell'autorità amministrativa per il suo
soddisfacimento,è qualificata come INTERESSE LEGITTIMO (che non va inteso come pretesa alla
legittimità dell'azione amministrativa,perché è l'aspirazione concreta ad un bene della vita,non è solo
una pretesa formale ma ha necessariamente un substrato sostanziale). La caratteristica della non
immediatezza è data proprio dalla circostanza che,per il soddisfacimento di quell'interesse,è necessaria
l'azione di un'autorità amministrativa.
Gli interessi legittimi sono di due tipi :
PRETENSIVI : si sostanziano nella pretesa ad un arricchimento della propria sfera giuridica
* soggettiva mediante l'acquisizione di una nuova facoltà non ancora esercitabile (es. Interesse
allo svolgimento di attività imprenditoriale subordinata al rilascio di un'autorizzazione
amministrativa se tale attività viene valutata coerente con l'interesse pubblico).
*
* OPPOSITIVI : nascono dalla volontà di conservare e mantenere integra la propria sfera giuridica
soggettiva (es. L'interesse legittimo a non vedere leso il proprio diritto di proprietà dall'azione
espropriativa della P.A).
Ovviamente possiamo avere anche posizioni mediane; nei contratti pubblici,ad esempio,il soggetto può avere
una posizione sia di interesse legittimo (es. la pretesa ad instaurare un rapporto contrattuale con la P.A.
che,come sappiamo,sceglie il contraente mediante procedure di gara) che di diritto soggettivo (es. la pretesa ad
ottenere le somme di denaro pattuite nel contratto una volta uscito vittorioso dall'aggiudicazione).
Questa distinzione è una peculiarità del nostro ordinamento ed è rilevante sotto diversi profili,tra i quali spicca
quello per cui la lesione di queste posizioni giuridiche soggettive va fatta valere dinanzi a giudici diversi :
* INTERESSE LEGITTIMO --> si impugna il provvedimento con cui la P.A. esercita la sua
mediazione nel soddisfacimento dell'interesse dinanzi al GIUDICE AMMINISTRATIVO. In assenza
di tale provvedimento,fuori dalle ipotesi di silenzio qualificato,non è possibile adire il giudice perché
l'interesse legittimo non è azionabile in giudizio fuori dell'esercizio o del non esercizio di un potere
provvedimentale.
* DIRITTO SOGGETTIVO --> la pretesa nasce direttamente in capo al sogetto e,senza la necessità di
impugnare il provvedimento (quindi è immediatamente azionabile),va fatta valere dinanzi al
GIUDICE ORDINARIO.
Non sempre la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo è semplice e,infatti,c'è una zona grigia che
il legislatore,nell'incertezza,ha affidato alla GIURISDIZIONE ESCLUSIVA del giudice amministrativo. Tale
zona grigia è stata sempre più estesa dalle riforma degli ultimi anni e,anche a causa di questo trasferimento di
competenze dal giudice ordinario a quello amministrativo,ci si è posti il problema dell'equiparazione del livello
di tutela riconosciuto a queste due posizioni giuridiche.
Tradizionalmente,l'azione dinanzi al giudice amministrativo è ripristinatoria con efficacia ex tunc solo nel
caso di sentenza di annullamento del provvedimento amministrativo,ma è possibile ritenere,per ragioni di
effettività della tutela,che anche per la lesione di interessi legittimi si possa adire il giudice chiedendo un
RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE (possibilità pacificamente riconosciuta per i diritti soggettivi) come
forma di tutela alternativa o ulteriore rispetto all'annullamento?
* Esempio 1. Pensiamo al propietario di un immobile di cui il comune contesti la legittimità edilizia
(abusivo) : la P.A. adotta un'ordinanza di demolizione cui dare esecuzione entro 90 giorni; il soggetto
destinatario del provvedimento presenta ricorso al Tar,ma i tempi del processo amministrativo
conducono alla scadenza del termine e il comune da avvio alla demolizione. Cosa succede se,una volta
demolito l'immobile,il soggetto risulti vittorioso in giudizio e ottenga una sentenza di annullamento del
provvedimento con efficacia ex tunc? Rischia di trovarsi nella situazione di avere in mano un pezzo di
carta inutile e,per questo,ci si pone il problema della possibilità di un'azione ripristinatoria che renda
effettiva la sua tutela.
* Esempio 2. Un soggetto richiede il rilascio di un permesso di costruire,vigente un piano regolatore
(PUC) che consente,in quella zona,di innalzare un'abitazione di due piani : il
comune,sbagliando,nega la concessione edilizia con provvedimento di diniego impugnato dal
destinatario,ma il piano regolatore cambia durante il processo e,nonostante l'ottenimento di una
sentenza, non consente più quell'intervento che era possibile all'epoca.
Anche in questo caso,l'impossibilità di ottemperare al giudicato rende vana la tutela giurisdizionale perché la
pretesa a quel bene della vita a cui si aspirava,pur riconosciuta meritevole,non può essere soddisfatta.
Ecco perché sarebbe opportuna una tutela non solo ripristinatoria,ma anche risarcitoria.
Il problema,che nasce da una visione sostanzialistica dell'interesse legittimo (pretesa non formale,ma
indirizzata ad un bene della vita),concerne principalmente l'applicabilità o meno,a quest'ultimo,dell' art. 2043
cc. Si sono contrapposte due fazioni:
* DOTTRINA : ammetteva il diritto al risarcimento del danno da lesione di interesse
legittimo,adducendo come motivazione il fatto che il 2043 parla solo di danno ingiusto e non opera
nessuna distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Ogni volta che si verifica un danno ad
una posizione giuridica soggettiva,dunque,sia essa qualificabile come diritto soggettivo o interesse
legittimo,è doveroso riconoscere il diritto al risarcimento.
* GIURISPRUDENZA : negava il riconoscimento di tale possibilità perché,secondo essa,per essere
risarcibile un danno doveva essere NON IURE e CONTRA IUS,cioè afferire necessariamente a un
diritto soggettivo.
Questa contrapposizione è durata anni ed è andata via via riducendosi grazie a dei passi avanti che,attraverso
degli espedienti,hanno ritenuto possibile risarcire la lesione di alcuni interessi legittimi oppositivi (ad es. In
caso di espropriazione). Praticamente bisognava qualificare quella posizione non più come interesse
legittimo,ma come diritto soggettivo affievolito dall'esercizio di un potere amministrativo,cosicché,nel
momento in cui il provvedimento veniva meno,ne venisse ammesso il risarcimento in virtù della sua
riespansione.
Da segnalare anche l'importanza della disciplina comunitaria,che portò all'introduzione in Italia di :
* l n°142/1992 : stabilisce la risarcibilità,per gli appalti di rilievo comunitario,dei danni subiti a causa
di provvedimenti illegittimi.
* dlgs n°80/1998 : amplia la portata della norma del '92,riconoscendo la possibilità per il giudice
amministrativo di conoscere richieste risarcitorie relative ad ulteriori appalti pubblici.
Fuori da queste ipotesi la giurisprudenza continuava ad escludere la risarcibilità. Così, per garantire una tutela
effettiva all'uomo il cui annullamento del diniego di concessione edilizia risultava inutile per il mutamento del
piano regolatore (vedi esempio 2),la giurisprudenza aveva sancito il potere-dovere dell'amministrazione di
verificare l'ammissibilità di una possibilità di una variante urbanistica che gli consentisse comunque di
costruire la sua casa.
La Corte di Cassazione ,nella sentenza ....... ,finalmente si rende conto che bisogna voltare pagina e
argomentala risarcibilità della lesione di interessi legittimi dalle nuove norme introdotte,che ritiene non
limitate a determinate materie,ma affermanti un principio di carattere generale. Ancora una volta
l'ammissibilità in via generale di un risarcimento per lesione di interesse legittimo,ragione giustificatrice
dell' introduzione delle norme sopra citate,viene rinvenuta nella disposizione letterale del 2043 cc
che,appunto,parla genericamente di danno ingiusto. Diritti soggettivi ed interessi legittimi sono distinti,nel
nostro ordinamento,solo ai fini del RIPARTO DI GIURISDIZIONE,ma ad entrambi deve essere
accordata una tutela effettiva riconoscendo la possibilità di risarcimento del danno per equivalente. Tale
pretesa sarà accertata dal giudice aministrativo se sollevata contestualmente all'azione di annullamento
e,anche da quello ordinario,se azionata successivamente.
L'applicazione di questo principio ha ingenerato un vero e proprio conflitto tra Cassazione e Consiglio di Stato
intorno all'allora vigente principio della PREGIUDIZIALITA' AMMINISTRATIVA,principio in virtù del
quale era possibile richiedere il risarcimento solo se,preventivamente,si fosse esperita in modo tempestivo
l'azione di annulamento. L'inutile decorso del termine di impugnazione avrebbe portato alla preclusione
anche del diritto al risarcimento. Il Consiglio di Stato,che sosteneva questo assioma per ragioni politiche
(per porre un limite alle conseguenze che il principio opposto avrebbe avuto sulla già carente
amministrazione),riteneva che il giudice amministrativo non avesse il potere di disapplicare provvedimento
amministrativo,per cui l'unico modo per conoscere della sua legittimità era l'annullamento.Se,dunque,il
presupposto per la risarcibilità del danno era l'ingiustizia dello stesso,non era possibile richiederla se non
attraverso l'impugnazione tempestiva del provvedimento,che era l'unico modo per accertare tale
ingiustizia.
La Cassazione (coerentemente con quanto stabilito