Diritto pubblico
Articolo 1 della Costituzione
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Nel primo articolo viene definita la struttura della nostra Repubblica sia per quanto riguarda il regime economico-politico (democratica e fondata sul lavoro (art.4)), sia per quanto riguarda la forma di Stato (repubblicano e fondato sulla sovranità popolare). La costituzione è l’insieme di leggi fondamentali sui quali si forma uno Stato. La nostra costituzione è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948.
Articolo 2 della Costituzione
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale”.
Articolo 3 della Costituzione
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
- Primo comma: uguaglianza formale (tutti uguali davanti alla legge).
- Secondo comma: uguaglianza sostanziale (le leggi oltre ad essere tutte uguali devono anche prevedere leggi speciali a favore delle categorie più deboli), fondamento del Welfare State.
Diritto
Il diritto è l’insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico. Le principali funzioni del diritto sono:
- Repressiva: repressione di comportamenti socialmente pericolosi (il furto).
- Allocativa: attribuzione agli individui e alla collettività di beni e servizi (la proprietà).
- Istitutiva di poteri: istituzione e assegnazione di poteri pubblici (la funzione legislativa).
La differenza tra diritto pubblico e privato sta nel fatto che pubblico riguarda attività e organizzazione dei pubblici poteri e i loro rapporti con i soggetti privati mentre privato riguarda essenzialmente i rapporti tra soggetti privati.
Gruppi sociali
Un gruppo sociale è un’aggregazione umana finalizzata al perseguimento e alla soddisfazione di interessi o esigenze comuni. Sono gruppi sociali ad esempio, la classe, la famiglia, la squadra, il gruppo di amici, la Repubblica. All’interno del gruppo sociale si creano rapporti tra i soggetti che lo compongono e si creano regole che disciplinano tali rapporti e che vengono riconosciute e accettate dai componenti con il consenso. Le regole sono importanti poiché fondano i valori del gruppo, regole che possono essere:
- Istituzionali, valori intorno ai quali il gruppo sociale si è costituito, i principi fondamentali.
- Organizzative, l’organizzazione e la struttura del gruppo sociale.
È necessario che il gruppo sociale esprima un principio ordinatore che componga e risolva i conflitti tra i singoli interessi individuali e quelli generali del gruppo sociale e stabilizzi nel tempo tale composizione. Il principio ordinatore può operare come:
- Tirannia: prevalenza degli interessi di un singolo su tutti i componenti del gruppo.
- Oligarchia: prevalenza degli interessi di un gruppo limitato su tutti i componenti del gruppo sociale.
- Democrazia: garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i consociati, strumenti che la garantiscono sono la garanzia costituzionale delle libertà e la separazione dei poteri.
La Costituzione italiana
Il 2 giugno del 1946 attraverso un referendum (prima votazione a suffragio universale) il popolo scelse la Repubblica e votò anche per un’assemblea costituente con l’incarico di scrivere una nuova Costituzione. Il gennaio del 1948 entrò in vigore. La costituzione italiana può essere divisa in due parti:
- Regole istituzionali: principi fondamentali (artt. 1-12) e i valori attorno cui si è costituito il gruppo sociale Stato (prima parte artt. 13-54, la prima parte è divisa in 4 titoli e riguarda i diritti e doveri dei cittadini).
- Regole organizzative: tutte quelle regole volte ad assicurare la tutela di quei valori (artt. 55-139, ossia la seconda parte, divisa in 6 titoli riguardanti l’ordinamento della Repubblica).
- 18 disposizioni transitorie e finali.
Teoria istituzionale di Santi Romano della pluralità degli ordinamenti giuridici
La teoria parte dal presupposto che ogni gruppo sociale costituisce un ordinamento giuridico, istituzione, un corpo sociale organizzato e distingue tra:
- Ordinamento giuridico originario (sovrano), che non riconosce nessun soggetto superiore a sé.
- Ordinamento giuridico derivato (autonomo), che deriva i suoi poteri da un ordinamento superiore.
Teoria normativistica di Hans Kelsen
Ogni norma trova fondamento e validità in una norma superiore si origina così però il problema della norma fondamentale, ossia una norma presupposta come ultima e suprema la cui validità non può essere dedotta.
Lo Stato è un ordinamento giuridico originario in quanto:
- Entità in posizione di supremazia su tutti i soggetti (popolo).
- Che vivono in un determinato ambito spaziale (territorio).
- Rivendicando l’originarietà del proprio potere (sovranità).
Dispone della forza legittima per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale.
La norma giuridica
Detta le regole di comportamento ai componenti di un gruppo sociale e possono essere scritte, non scritte o consuetudinarie. Le caratteristiche sono:
- Generalità, l’applicabilità ad una pluralità indeterminata di soggetti (le norme speciali si riferiscono ad ipotesi determinate).
- Astrattezza, ripetibilità dell’applicazione nel tempo (le norme eccezionali si riferiscono a specifiche situazioni e non sono ripetibili nel tempo).
Atti giuridici: atti derivanti dalla manifestazione della volontà dell’uomo.
Fatti giuridici: fatti presi in considerazione di per sé e non in quanto determinati da un’espressa manifestazione di volontà (eventi naturali: morte, nascita).
Principio di effettività: una norma è effettiva quando è osservata.
Soggetti di diritto
Si intende ogni soggetto che l’ordinamento giuridico considera come possibile titolare di diritti e obblighi. Sono centri di imputazione di interessi socialmente rilevanti. Distinguiamo tra persone fisiche e persone giuridiche.
Capacità giuridica: l’attitudine ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive (sia attive che passive), essere titolari di diritti e obblighi. Si acquista al momento della nascita e si perde solo con la morte.
Capacità di agire: l’idoneità a disporre della propria sfera giuridica, esercitare i diritti di cui si è titolari e assumere direttamente obbligazioni. Si acquista al compimento del diciottesimo anno di età.
Le persone giuridiche sono organizzazioni collettive di uomini e possono essere:
- Pubbliche come ad esempio le province, i comuni, enti pubblici riconosciuti.
- Private come le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Dal riconoscimento deriva anche l’autonomia patrimoniale perfetta.
Le norme giuridiche attribuiscono ai soggetti di diritto posizioni giuridiche soggetti che possono essere di svantaggio, o passive:
- Doveri: imputabili ad una generalità di soggetti, previsti per il soddisfacimento di un interesse generale (art. 4: dovere di svolgere un’attività lavorativa o art. 30: dovere di mantenere i figli).
- Obblighi: un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto, cui l’ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretendere l’osservanza (obbligo di prestare la propria opera nell’ambito lavorativo, obbligo di mantenere i figli).
- Oneri: un soggetto può scegliere se tenere un determinato comportamento al fine di ottenere un certo risultato.
Di vantaggio, o attive:
- Potere giuridico: imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse rilevante proprio od altrui.
- Facoltà: capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti.
- Diritti soggettivi: tutela diretta e immediata azionabile davanti al giudice ordinario:
- Diritti assoluti (vincolano tutti i soggetti dell’ordinamento) ad esempio, diritti fondamentali o i diritti reali.
- Diritti relativi (vincolano determinati soggetti) diritti di credito.
- Interessi legittimi: verso poteri pubblici, tutela indiretta e mediata, non protetti direttamente ma solo in quanto coincidenti con l’interesse pubblico.
- Interessi semplici o di fatto: privi di tutela giuridica (es: mi serve un lampione).
Origini del costituzionalismo moderno
Nasce con le rivoluzioni liberali del XVIII secolo, la Rivoluzione francese (1789) e la Rivoluzione americana (1774-1781). Trova espressione in tre documenti fondamentali:
- Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino.
- Dichiarazione di indipendenza.
- Costituzione americana.
Con la Rivoluzione francese nasce l’idea della sovranità della nazione. Con l’Ancien régime si aveva uno stato assoluto, identificazione tra lo Stato e il Re, successivamente si passò ad uno stato liberale, identificazione tra Stato e Nazione, composta da singoli cittadini uguali. Solo il nuovo Stato possiede una costituzione, articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: “ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri non ha una costituzione.
La Costituzione
Teoria di Costantino Mortati
- Costituzione in senso formale: principi e norme fondamentali che reggono la collettività politica e la sua organizzazione, formalmente stabiliti in un testo scritto.
- Costituzione in senso materiale: l’ordine politico concreto che caratterizza ogni società: ruolo di fatto esercitato dal gruppo predominante.
I caratteri della Costituzione
Rigida, limiti alla possibilità di modificazione, limiti che possono essere:
- Espressi: articolo 139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
- Impliciti: non possono andare contro i principi fondamentali.
In tutti gli altri casi è necessario un procedimento aggravato (art. 138) per poterla modificare, non è sufficiente un procedimento ordinario. Una legge ordinaria che contrasti con la costituzione è invalida.
Lunga, su molti argomenti contiene discipline non limitate a generali enunciazioni di principio, ma estese ad aspetti applicativi e di dettaglio (ad esempio le misure restrittive della libertà personale, art. 13). Disciplina tutti i settori e gli aspetti fondamentali della vita giuridica, economica e sociale del paese (consta infatti di 139 articoli). Contiene numerose riserve di legge costituzionali, demandando ad una fonte di pari grado l’attuazione di quanto stabilito da essa direttamente.
Programmatica, individua alcuni obiettivi fondamentali da raggiungere per mezzo di norme “programmatiche”, quelle norme che indicano solamente le linee generali degli scopi futuri. A differenza le norme precettive sono norme immediatamente applicabili dall’interprete senza necessità di un’ulteriore attività legislativa.
Contratta e aperta, la costituzione è il risultato di un compromesso tra le forze politiche presenti nell’Assemblea costituente. E’ orientata verso diverse scelte politiche, economiche e sociali, con il solo limite del rispetto dei valori fondamentali contenuti in essa. Programma che può essere integrato e attuato in modo differente a seconda dei mutamenti sociali, culturali e politici.
I principi fondamentali
Le caratteristiche dei diritti fondamentali:
- Preesistenti al riconoscimento, non derivano la loro esistenza dal riconoscimento e non sono perciò revocabili dallo Stato.
- Inviolabili.
- Assoluti, possono essere fatti valere nei confronti di tutti.
- Inalienabili, non possono essere trasferiti per volontà del titolare.
- Imprescrittibili, non si estinguono per il mancato esercizio protratto nel tempo.
- Irrinunciabili e indisponibili, il titolare non può rinunciarvi né disporne con atti di diritto privato.
Articolo 1 “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. L’articolo è immagine del principio democratico, carattere dell’assetto politico-istituzionale per cui fonte del potere politico è il consenso dei governati. La sovranità appartiene al popolo ed è esercitata con strumenti di democrazia:
- Diretta (referendum).
- Rappresentativa (elezioni politiche e amministrative).
Gli elementi che concorrono a realizzare il principio democratico sono:
- Principio di maggioranza, limitato con garanzie a favore delle minoranze.
- Trasparenza nell’esercizio dei poteri pubblici.
- Effettiva partecipazione all’organizzazione del paese.
Articolo 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale”. L’articolo è immagine del principio personalista, pone come fine fondamentale lo sviluppo della persona umana. Esistono tre gradi di tutela:
- Del singolo come individuo.
- Delle formazioni sociali (anche le associazioni sono titolari di diritti di libertà ed hanno autonomia normativa, principio pluralista).
- Del singolo nelle formazioni sociali (esempio: tutela dei lavoratori nell’impresa).
Sfera della personalità fisica e morale è inviolabile (es. divieto della pena di morte, art. 27).
Articolo 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. L’articolo è immagine del principio di eguaglianza, condizione necessaria per il libero sviluppo della persona umana e per la realizzazione di una maggiore giustizia sociale. Il nostro ordinamento riconosce due tipi di eguaglianza:
- In senso formale (comma I: impone il divieto di discriminazioni ingiustificate, tutti uguali davanti alla legge, non è legittimo disciplinare in modo diverso situazioni uguali e in modo uguale situazioni diverse).
- In senso sostanziale (comma II: impone la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono all’individuo l’esercizio delle libertà fondamentali, oltre a ciò, impone la realizzazione della giustizia sociale mediante interventi legislativi a carattere settoriale, rivolti a determinati gruppi sociali che si trovino in posizioni di svantaggio).
Le libertà fondamentali inizialmente erano concepite come libertà negative, rappresentavano un limite negativo ai pubblici poteri a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dell’individuo (libertà dallo Stato, deriva un dovere di mera astensione es. libertà personale, di domicilio). L’evoluzione dello Stato ha determinato lo sviluppo delle libertà positive che comportano una partecipazione attiva alla vita dello Stato (libertà nello Stato es. il diritto di associazione, di voto). Nella prima metà del ‘900 nascono i diritti sociali, nati al fine di riequilibrare le disparità sociali mediante l’intervento di pubblici poteri (libertà mediante lo Stato es. il diritto al voto, alla salute).
Articolo 4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. L’articolo è immagine del principio lavorista (precedentemente accennato nel primo comma dell’articolo 1), il lavoro è inteso come strumento per la realizzazione della personalità e di adempimento del dovere di solidarietà sociale. Il lavoro è utilizzato come criterio valutativo della posizione da attribuire ai cittadini nello Stato.
Articolo 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. Unità e indivisibilità della Repubblica: è vietato ogni tentativo di rendere autonoma una parte dello Stato.
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