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ORGANI GIURISDIZIONALI

COMMISSIONI TRIBUTARIE

Giudicano in materia tributaria e sono composte da magistrati e cittadini aventi specifiche competenze professionali. Esiste un doppio grado di giurisdizione:

  • commissioni tributarie provinciali
  • commissioni tributarie regionali

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Giudica sulle controversie relative alle acque pubbliche.

TRIBUNALI MILITARI

Hanno competenza solo per reati militari e reati commessi da appartenenti alle forze armate. In tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. Esiste un doppio grado di giurisdizione:

  • tribunali militari
  • tribunali militari d'appello

IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE ORDINARIA

Civile: risolve controversie aventi per oggetto diritti soggettivi ed è esercitata da giudici ordinari.

Penale: accerta la commissione di reati e in questo caso commina sanzioni, è esercitata da giudici ordinari.

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

Esercitata da giudici amministrativi, tutela i diritti soggettivi e gli interessi legittimi dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.

interessi legittimi dei cittadini lesi dalla Pubblica Amministrazione.

LE AUTONOMIE LOCALI

Autonomia: è la capacità di emanare norme giuridiche e definire un indirizzo politico ed un assetto organizzativo propri.

Gli enti territoriali, come Regioni e enti locali, quali comuni, province, città metropolitane, sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

LE REGIONI

Si distinguono tra:

  • regioni a statuto speciale (Friuli, Sardegna, Sicilia, Trentino, Valle d'Aosta), dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia;
  • regioni a statuto ordinario, tutte le altre regioni.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta (in materie come l'istruzione scolastica).

Lo statuto deve essere conforme

alla Costituzione e disciplina: - la forma di governo; - i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento; - le modalità di pubblicazione di leggi e regolamenti; - l'esercizio del diritto di iniziativa popolare e del referendum.

Per la formazione sono necessarie due votazioni a distanza di almeno due mesi che devono essere approvate a maggioranza assoluta, successivamente si ha la pubblicazione notiziale e entro 30⅕ giorni il Governo può impugnare lo Statuto innanzi alla Corte Costituzionale ed entro 3 mesi dei consiglieri regionali o 1/50 degli abitanti della regione può chiedere che lo Statuto sia sottoposto a referendum (non è richiesto un quorum costitutivo).

POTESTÀ LEGISLATIVA E' esercitata dallo Stato e dalle regioni rispettando la Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Può essere: - esclusiva dello Stato; - concorrente dello Stato e delle regioni; - esclusiva delle

  1. POTESTA' REGOLAMENTARE
    • Viene attribuita:
    • allo Stato, relativamente alle materie di legislazione statale esclusiva, salva delega alle regioni;
    • alle regioni, relativamente alle materie di legislazione regionale esclusiva e concorrente;
    • agli enti locali, relativamente all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
  2. POTESTA' AMMINISTRATIVA
    • Il criterio del cosiddetto parallelismo delle funzioni è stato istituito con il principio di sussidiarietà.
    • Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni. Leggi statali o regionali possono stabilire che l'esercizio delle funzioni amministrative venga compiuto ad un livello territoriale più ampio di quello comunale. In tal caso le funzioni amministrative sono conferite sulla base dei principi di:
    • sussidiarietà (l'ente di livello superiore svolge compiti e funzioni amministrative solo quando questi non possano essere svolti dall'ente di livello inferiore);
differenziazione (l'allocazione delle funzioni deve considerare le caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi); - adeguatezza (l'allocazione delle funzioni deve avvenire nel modo più adeguato per lo svolgimento delle stesse); Ogni funzione pubblica deve essere esercitata al livello territoriale più vicino ai cittadini. Si distingue tra principio di sussidiarietà orizzontale e verticale. AUTONOMIA FINANZIARIA Le risorse delle regioni sono di tre tipi: - autonome: tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica; - derivanti da un fondo perequativo che la legge può istituire ma senza vincolo di destinazione; - derivanti da trasferimenti aggiuntivi dello Stato a specifici enti per diversi fini (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e solidarietà sociale). Le regioni e gli enti locali possono così finanziare le funzioni pubbliche loroattribuite (il cosiddetto parallelismo funzioni-risorse).

ORGANI REGIONALI

CONSIGLIO REGIONALE: eletto a suffragio universale e diretto e resta in carica 5 anni:

  • esercita le potestà legislative e altre funzioni conferite dalla Costituzione e dalla legge;
  • può fare proposte di legge alle Camere;
  • svolge funzioni di indirizzo e controllo sulla Giunta.

È composto da consiglieri regionali e dal Presidente del Consiglio regionale, si articola in commissioni permanenti o temporanee.

I consiglieri regionali godono di una garanzia per il fatto che non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e oltre a ciò, la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di:

  • membro del parlamento italiano o europeo;
  • membro di altro consiglio regionale o giunta regionale.

Altri casi di ineleggibilità e incompatibilità possono essere disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali.

stabiliti con legge della Repubblica.

GIUNTA REGIONALE: si articola in assessorati (competenti per materia) ed è formata dal Presidente e dagli assessori (in numero variabile a seconda delle regioni).

È l'organo esecutivo della regione:

  • esegue le leggi e le deliberazioni del Consiglio regionale;
  • amministra il patrimonio della regione;
  • controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali;
  • dirige l'attività degli uffici regionali.

Predispone il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo;

In caso di urgenza delibera provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio Regionale.

Il Presidente della Giunta è a capo della Regione e come tale:

  • rappresenta la regione;
  • promulga leggi ed emana regolamenti regionali;
  • indisce referendum previsti dallo Statuto o da leggi regionali;
  • dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle regioni.

E in quanto capo della Giunta:

dirige e coordina

L'attività della Giunta comprende:

  • La nomina e la revoca dei componenti
  • La convocazione della Giunta e la fissazione dell'ordine del giorno

Salvo diversa disposizione statutaria, il Presidente della Giunta viene eletto a suffragio universale e diretto. In caso di dimissioni del Presidente o di mancata fiducia da parte del Consiglio, si procede a una nuova elezione del Presidente. Esiste infatti un rapporto fiduciario tra il Presidente della Giunta e il Consiglio regionale, e la perdita della fiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Questo rapporto si applica anche agli altri enti locali e ai loro organi.

La sfiducia nei confronti del Presidente deve essere espressa dal Consiglio regionale mediante una mozione motivata e votata per appello nominale, sottoscritta da almeno 1/5 dei componenti del Consiglio, a maggioranza assoluta e discussa dopo almeno 3 giorni dalla presentazione.

Il Consiglio Regionale può essere sciolto (e il Presidente della Giunta rimosso) per diverse cause, con decreto.

motivato del Presidente della Repubblica:

  • ragioni di sicurezza nazionale;
  • compimento di atti contrari alla Costituzione;
  • gravi violazioni di legge;
  • approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta;
  • rimozione, morte, impedimento permanente, dimissioni del Presidente della Giunta;
  • scadenza del mandato.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Organo di raccordo permanente tra regione e enti locali è disciplinato dallo Statuto regionale. Ogni regione è obbligata a dotarsi di esso.

REGIONI A STATUTO SPECIALE

Dispongono di potestà legislativa in un numero maggiore di materie rispetto alle regioni a statuto ordinario, in alcune materie hanno competenza legislativa esclusiva con il solo limite degli obblighi internazionali. Hanno una competenza ripartita con limiti derivanti da leggi quadro dello Stato e una competenza integrativa-attuativa per l'attuazione di leggi dello Stato.

Godono di ampia autonomia finanziaria.

CONTROLLO DELLO STATO SUGLI

ORGANI REGIONALI

Lo stato svolge funzioni di coordinamento sulle attività delle regioni ed esercita poteri di controllo su di esse.

L'attività di coordinamento ha lo scopo di far sì che le regioni seguano indirizzi omogenei tra di loro e rispetto agli indirizzi dello stato.

L'attività di controllo ha lo scopo di impedire che le regioni, violando la Costituzione e le leggi, possano indebolire l'unità nazionale. Il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti e il Capo dello Stato può disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta.

Le regioni possono concludere accordi internazionali e nelle materie di propria competenza concorrono alla formazione degli atti comunitari e partecipano all'attuazione degli atti dell'Unione europea. Nelle materie di competenza esclusiva o concorrente le regioni danno immediata attuazione alle direttive comunitarie.

GLI ENTI LOCALI

comune: ente locale che rappresenta la comunità e ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Dispone di tutte le funzioni amministrative che riguardano popolazione, territorio comunale, servizi alla persona, alla comunità e inoltre per conto dello Stato alcune funzioni riguardanti i servizi elettorali, l'anagrafe ecc... Il sindaco del comune, eletto a suffragio universale e diretto a maggioranza assoluta dei voti validi, resta in carica 5 anni ed è responsabile di tutta l'amministrazione dell'ente: - nomina e revoca gli assessori (della Giunta); - rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta; - adotta provvedimenti d'urgenza in materia di sanità e igiene pubblica. Il sindaco e la rispettiva giunta possono cessare dalla carica a seguito di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio comunale (composto d...

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A.A. 2021-2022
50 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher matteomusso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Racca Gabriella Margherita.