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SUI IURIS.

discendenti. I figli nati al di fuori di un valido matrimonio erano invece considerati direttamente persone

matrimonio conforme al diritto

Parlando di bisogna analizzare i vari casi in cui non era conforme il matrimonio sia in ragione della diversa cittadinanza

dei nubendi, sia a causa della esistenza di vincoli di parentela fra gli stessi.

Inoltre Gaio si sofferma anche sui vari modi in cui talora I figli nati dalle unioni fra romani e latine o peregrine, potevano essere fatti ricadere, sotto la

potestà del padre naturale.

Era necessario per il matrimonio : rapporto di parentela,

il quale mancava fra romani e stranieri (peregrini) o le persone in cui sussiste un un

il conubium : latini,fra

– affinita', liberi e schiavi

rapporto di anche fra ( in matrimonio fra soli schiavi era lecito e si chiamava contubernium).

la capacita' naturale di procreare: rappresentata dall'eta' pubere( 14 anni per i maschi e 12 per le femmine

– il consenso: (affectio

(sia dei nubendi che degli aventi potestà su costoro se essi fossero state persone alieni iuris) il consenso o

– il quale nel matrimionio romano era un consenso duraturo che doveva continuare a sussistere perchè si avesse il matrimonio. Il

maritalis), pura convivenza qualificata

matrimionio era una da un elemento naturale detto affectio ovverosia dall'intenzione di stare insieme come

marito e moglie. Venendo meno l'affectio si aveva il divorzio( Giustiniano tento' di evitarlo ma senza successo)

la coabitazione

– fidanzamento regime patrimoniale

Trattando adesso sia del (sponsalia) che del fra coniugi possiamo dire che:

vero e proprio atto di contratto

­ lo era un il quale obbligava il padre della sposa di dare la figlia in moglie e tanto piu' lo sposo di prenderla

sponsalia

in moglie, obblighi che sarebbero stati sanzionati in caso di mancato matrimonio. In epoca classica gli diventano una semplice reciproca

sponsalia

promessa e non sempre impegantiva.

il regime patrimoniale

­ Circa invece fra i coniugi che nel matrimonio non era accompagnato dal passaggio della moglie nel potere o manus del marito la

moglie continua giuridicamente a far parte della famiglia di origine, se alieni iuris, o ad essere titolare dei sui beni se sui iuris.

per contribuire ai pesi del matrimonio era necessario che il padre della donna, o la donna stessa se sui iuris, o un debitore di quest'ultima, promettesse al

dote

marito di lei una quantità di beni che andavano così a costituire la ( quantita' dei beni della donna). tali beni, per lungo tempo sono stati considerati di

(retentiones)

proprietà del marito di lei, il quale doveva restituirli in caso di divorzio , ma poteva anche operare trattenute per svariate causa che lo

giustificassero (divorzio causato dalla moglie ecc..).

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adozione:

dopo aver trattatpo dei figli nati da legittimo matrimonio, e di quelli che pur non nati da iuste nuptiae potevano in un secondo tempo essere fatti ricadere

sotto la potestà del padre naturale, Gaio aggiungeva che in potestà del padre ricadevano anche coloro che fossero stati ADOTTATI.

l’adoptio

Nel diritto romano era il procedimento inteso a trasferire la patria potestas su un filius da un pater ad altro pater.

L’adoptio si divideva in due specie:

­ l’adoptio in senso stretto (adoptio impèrio magistràtus): era preordinata all’adozione di un filius familias, ossia di un soggetto già sottoposto alla

potestà del suo pater familias originario.La procedura era la seguente:

1) l’adottando veniva sottratto alla patria potestàs del pater originario mediante tre successive vendite;

2) in un secondo momento, il soggetto liberato veniva posto in mancipio presso il pater o anche presso un terzo;

3) infine, egli veniva rivendicato dall’adottante e, a seguito della non opposizione di colui che lo aveva in mancipio, il giudice lo assegnava all’adottante,

dichiarandolo figlio legittimo dello stesso.

L’adottato usciva dalla famiglia originaria, perdendo ogni rapporto di parentela ed ogni diritto e dovere nei suoi confronti; acquistava, invece, rapporti di

parentela e relativi diritti e doveri nei confronti della famiglia dell’adottante.

­ l’adrogàtio (adoptio pòpuli auctoritàte): era una forma molto antica di adozione, anteriore alle XII Tavole. Essa consisteva nell’atto con cui un pater

familias assumeva sotto la propria potestas una persona sui iuris, cioè non soggetta alla patria potestà di nessuno. Per effetto dell’adrogatio non soltanto

l’adrogato ma l’intera sua famiglia entravano in quella dell’adottante.

diritto giustinianeo

In le cose cambiarono significativamente :

infatti, il presupposto che, a seguito dell'adozione vi fosse l'estinzione di ogni rapporto relativo all'adottato con la famiglia di origine ( conseguentemente al

venir meno della patria potestas), è ora addirittura escluso. infatti, il padre naturale conserva ora legittimamente la patria potestas sul figlio dato in

adozione, salvo nel caso in cui il pare non desse in adozione il figlio ad un ascendente.

NON ERA POSIBILE

in secondo luogo, dovendo per giustiniano l'adozione imitare la natura, che si adottasse uno di età maggiore dell'adottante, il quale

doveva avere almeno 18 anni in più dell'adottato.

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conventio in manum e sine manu:

per quanto riguarda le persone IN MANU, Gaio ha modo di esporre un altro tipico istituto proprio dei romani, ovvero il matrimonio ( conventio).

In generale il matrimonio è di due tipi:

­ donna andava a far parte della famiglia del marito ed era soggetta alla ed era in condizione di

conventio in manum :la manus del marito

figlia (loco Questo tipo fu usato spesso durante la repubblica e il periodo più arcaico, fino alla tarda repubblica classica del I secolo a.C., che fu

filiae).

mantenuto dalle famiglie più tradizionaliste. I matrimoni cum manu sono:

l'usus: convivere per un anno

1) I due giovani dovevano e poi automaticamente la donna diventava moglie ed era soggetta alla manus

dell'uomo, bastava però che per tre notti la donna andasse a dormire fuori di casa perchè rimanesse nella patria potestas (usurpatio

maritalis

trinoctium). Fu ben presto abbandonato.

la a Giove una focaccia di farro

2) Il rito consisteva nell'offrire divisa in due dagli sposi, mentre si recitano formule sacre alla presenza

confarreatio:

di dieci testimoni (cinque per parte), del pontefice e del flamen Dialis. Questo matrimonio rimane in vigore durante l'impero solo per i obbligati

flamines

a sposarsi secondo questo rito prima di prendere il sacerdozio. Questo è l'unico rito religioso e solenne praticato dai romani.

la il padre di famiglia 'vende' la figlia

3) E' una vendita fittizia (mancipatio), in vigore nei periodi più antichi, ma poi solo simbolica, in cui

coemptio:

al futuro marito, concedendo a questo il diritto di patria potestas sulla moglie, sancito da alcune formule consacrate, in cui i due sposi dichiarano di

essere marito e moglie. Originariamente fu il matrimonio riservato ai soli plebei, ma verso la fine della repubblica si diffonde nella societ à mantenendosi

nel primissimo impero. la coemptio poteva essere di 2 tipi:

­ quella a cui la donna ricorreva per cambiare tutore. essa avveniva in modo tale che la donna si facesse ( cioè

fiduciae causa­­­­­> COEMERE

acquistare) da uno, il quale la trasmetteva poi mediante ad un altro che la divenendone e quindi

mancipatio manometteva PATRONO

a questo espediente si faceva inoltre ricorso nel caso in cui la volesse

TUTORE . donna sui iuris fare testamento.

­ fatta dalla donna con il proprio marito, per cui vale quanto affermato per l'usus

matrimonii causa­­­>veniva del padre e non del

la donna continuava ad appartenere alla famiglia sua e quindi soggetta alla

­ conventio sine manu: patria potestas

marito. L'età degli sposi ovviamente variava, ma il limite minimo consentito era 14 anni per la donna (poi con Iustinianus anticipato a 12) e i 16 (14 con

Iustinianus) per gli uomini o meglio ancora, secondo alcune scuole di pensiero si vedeva caso per caso a seconda della pubertà dei singoli individui.

persone in mancipatio: situazione quasi servile libere,

con questa espressione, secondo Gaio è da riscontrare una persona in una in cui venivano a trovarsi anche persone

qualora in seguito a quello che era un vero e proprio diritto di vendita da parte del pater, già disciplinato dalle XII tavole, fossero sottoposte a

MANCIPATIO.

come sottolinea Gaio, la mancipatio dei figli e delle donne in manu avveniva solo quando si voleva fare in modo che costoro uscissro dal potere di chi li

aveva sotto di sè, oltre che tale situazione della persona in mancipio era soltanto momentanea, escluso il caso del figlio consegnato, da parte del padre

che volesse liberarsi della responsabilità di un delitto commesso da quest'ultimo, per mancipatio, alla persona offesa.

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da alieni iuris a sui iuris ( emancipatione):

Sui Iuris Gaio, poi, con riferimento a coloro che non essendo ne in potestate, ne in manu,ne in mancipio, costituiscono le persone Quelli

sui iuris;

: veri e propri soggetti di diritto con capacita' giuridica e di agire.

che sono senza tutela e curatela si possono definire

sui iuris in

Gaio quindi divide gli stessi fra quelli che sono quelli che sono e quelli che non lo sono.

in tutela, curatela

Per i figli cio' poteva avvenire anzitutto a seguito della morte del padre , oppure qualora il padre stesso perdesse la cittadinanza romana.

in potestate

Un tale effetto non si aveva invece qualora sempre il padre venisse a perdere la liberta', cadendo in prigionia del nemico poichè esisteva un particolare

istituto il quale faceva si che si considerassero sospesi tutti i diritti del cittadino divenuto prigioniero che sarebbero tornati ad essere esercitabili in pieno al

momento dell'eventuale ritorno in patria.

Sempre i figli potevano poi uscire normalmente dalla potesta' paterna attraverso la emancipazione (emancipatio) , che veniva realizzata fino ad un

certo punto con il procedimento delle finte vendite ad una persona compiacente che portava all' uscita del figlio della potesta' paterna, salvo che una volta

realizzato cio' si soleva remanciparlo, ovverosia ritrsmetterlo ancora mediante mancipatio al padre naturale.Costui avendolo ora presso di se' in mancipio,

lo manometteva al pari di uno schiavo, divenendone il patrono e se del caso(essendo il figlio impubere), il tutore

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Dettagli
A.A. 2014-2015
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mariannatosoni95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Pietrini Stefania.