Parti: liberi e schiavi
Divisione tra liberi e schiavi
Gaio passa a trattare delle persone con una fondamentale divisione circa il diritto relativo ad esse. Egli infatti distingue fra liberi e schiavi. Nell'ambito dei liberi si distingue ulteriormente tra ingenui (coloro che erano nati liberi) e liberti (coloro nati schiavi venuti liberi in seguito).
Tipi di liberti
- Cittadini (a)
- Situazione degli antichi abitanti del Lazio (b)
- Latini Iuniani (assimilati ai deditici) (c) detti dediticiorum numero
Con la lex Aelia Sentia del 4 d.C. gli schiavi liberati tramite manumissio del padrone, non in forma solenne, venivano ad avere una situazione giuridica di secondo piano ai cittadini romani. Venivano chiamati latini Iuniani e potevano disporre e godere del loro patrimonio ma non potevano farlo per testamento. Gli schiavi erano quelli i quali prima della manumissione avevano subito pene infamanti. Secondo la lex Aelia Sentia questi venivano assimilati ai nemici che si arrendevano senza condizioni.
E in più a questi schiavi, al contrario dei latini che ottenevano poi la cittadinanza romana, era vietato sempre dalla lex Aelia Sentia di farsi vedere in Roma o entro 100 miglia da essa.
Manualistica moderna e divisioni ulteriori
La manualistica moderna, a differenza di Gaio che preferisce dapprima occuparsi delle varie categorie di liberti, partendo dall'ultima, per poi soffermarsi sui modi in cui i liberti potevano divenire cittadini e illustrare infine i limiti alla liberazione degli schiavi, parte dall'illustrazione della schiavitù, tra le quali individua:
- Cattura come prigionieri di guerra
- Nascita da madre schiava
- Nel caso in cui un individuo avesse voluto frodarne un altro fingendosi schiavo e facendosi vendere come tale per poi dividere il prezzo con i suoi complici
- Donna che avesse avuto una relazione sessuale stabile con uno schiavo altrui, e non le avesse interrotte dopo 3 ripetute intimazioni di quello (in questo caso la donna perdeva il proprio patrimonio che andava nelle mani del dominus dello schiavo)
Manumissioni e rapporto di patronato
La manumissione (o manomissione) era l'atto con il quale il dominus (padrone) proclamava libero il suo schiavo, rinunciando alla potestà o alla manus che aveva su di lui e facendogli acquistare la libertà e la cittadinanza, con gli annessi diritti civili e politici.
Quanto ai modi di manomettere lo schiavo facendolo libero, quelli conformi allo Ius civile, Gaio ne elenca 3 in epoca classica:
- Manumissio vindicta: consisteva in una sorta di finto processo nel quale l'adsertor libertatis (colui che sosteneva che il presunto schiavo fosse libero), tenendo in mano una verghetta (vindicta), affermava davanti al pretore che il soggetto che si voleva manomettere era in effetti libero; poiché il padrone dello schiavo taceva, essendosi accordato con l'adsertor, il magistrato con una sua dichiarazione solenne dava la libertà allo schiavo.
- Manumissio censu: si realizzava molto più semplicemente col far iscrivere il servo nelle liste dei cittadini, tenute dal censore, al momento del censimento, che si faceva ogni cinque anni.
- Manumissio testamento: era la più frequente, si aveva quando lo schiavo veniva dichiarato libero nel testamento del proprio padrone. La quale doveva essere scritta chiaramente in forma imperativa, senno' il servo non acquistava automaticamente la libertà ma la concessione di questa gravava sull'erede (c.d. manumissio fidecommissaria).
Si svilupparono con il tempo anche modi di manomissione realizzati mediante una semplice dichiarazione non solenne del dominus fatta in maniera informale o all'amichevole (inter amicos); in questo caso lo schiavo non era libero ma si comportava come se lo fosse.
Una legge del 19 d.C. fece riconoscere le manomissioni non solenni, purché gli schiavi così liberati potessero divenire cittadini romani quando si fossero rispettate le forme (es. per le manumissioni valide per lo Ius civile era necessario che sia lo schiavo che il dominus avessero 20–30 anni di età).
Rapporto di patronato
Il rapporto poi fra schiavo liberato e padrone manumittente si diceva patronato. Esso comportava che il liberto fosse tenuto a prestare al medesimo dei servigi (operae) più o meno qualificati a seconda delle sue capacità. I servigi potevano essere oggetto di un contratto molto diffuso ovvero la stipulatio. Poi i beni del liberto, dopo essere deceduto, appartenevano al padrone se non almeno una quota da quelli che spettavano ai suoi eredi.
Persone sui iuris e persone alieni iuris
Gaio fa una distinzione fra persone che egli chiama sui iuris e alieni iuris subiectae. È però necessario prima introdurre il concetto di status familiae; sappiamo infatti che lo status familiae riguarda la precedente divisione tra liberi e schiavi; lo è invece necessario per una divisione fra cittadini romani e peregrini.
Status e capacità giuridica
Questi erano i status necessari per avere quella che si chiama oggi 'capacità giuridica' ed erano appunto gli status di libero, cittadino, e sui iuris. Alieno iuris: potevano essere di 3 tipi: da un lato, i figli sia naturali che adottivi nei confronti del padre e, dall'altro, gli schiavi nei confronti del proprio padrone. In potestate: erano consideravano invece le mogli le quali fossero appunto passate sotto il potere del marito, potere che invece di potesta, si chiamava manus. In manu: si dicevano quelle persone libere già in potestate che in manu che fossero state oggetto di un atto solenne in mancipio o in causa mancipii: costituito dalla mancipatio, ovvero un negozio formale e solenne utilizzato per il trasferimento di una res mancipi tripartizione.
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