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FINANZIARIO EUROPEO

Introduzione L’organizzazione di vertice dell’ordinamento

1. finanziario europeo si articola intorno a tre autorità :

L’EBA per il settore bancario

• L’ESMA per i mercati e gli strumenti finanziari

• L’EIOPA per il settore assicurativo e pensionistico

A tali entità vi si affianca il CERS (Comitato europeo per il rischio

sistemico.

EBA, ESMA , EIOPA + CERS +BCE + Autorità di vigilanza nazionali

compongono il SEVIF.

Il SEVIF è preposto a garantire che le norme applicabili al settore

siano attuate in modo adeguato ed atto a preservare stabilità e

fiducia nell’intero sistema finanziario , assicurando una sufficiente

protezione dei consumatori.

6. Struttura , responsabilità e compiti delle ESA . Rapporti con il CERS

Le tre autorità costituiscono organismi dell’unione europea dotati di

autonoma personalità giuridica.

La governance per le ESA prevede la presenza di un consiglio delle

autorità di vigilanza e di un consiglio di amministrazione:

Al consiglio delle autorità compete adottare tutte le decisioni ed

emanare i pareri.

Il consiglio di amministrazione invece esercita competenze in materia

di bilancio e sottopone al consiglio delle autorità di vigilanza la

relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità ed il programma di

lavoro annuale e pluriennale. La rappresentanza dell’autorità è

affidata al presidente . I regolamenti fissano un principio di

indipendenza in capo al presidente e ai componenti con diritto di voto

nel consiglio delle autorità e di amministrazione, in base a tale

principio detti soggetti devono operare nell’interesse esclusivo

dell’unione Europea.

L’azione delle ESA infatti è quella di proteggere l’interesse pubblico,

contribuendo a:

Migliorare il funzionamento del mercato interno

1) Garantire l’integrità , la trasparenza e l’efficienza dei mercati

2) Rafforzare il coordinamento internazionale in materia di

3) vigilanza

Aumentare la protezione dei consumatori.

4)

Le autorità nell’esercizio dei loro compiti dovranno prestare una

speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico , inteso come

qualsiasi rischio di perturbazione del sistema finanziario che possa

avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l’economia

reale. In questo contesto si colloca la collaborazione tra ESA e CERS

Il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria è stato istituito dall' Unione Europea nel

2010, attraverso una serie di regolamenti,per sopperire alle lacune in materia di

vigilanza finanziaria emerse dalla crisi degli anni 2007 e 2008 e garantire STABILITA’

FINANZIARIA, FIDUCIA NEL MERCATO E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.

L'istituzione di tale sistema di vigilanza è stata comunicata agli Stati membri dell'UE

con la direttiva 78 del 24 novembre 2010

Precedentemente il sistema di vigilanza aveva un’impostazione che sostanzialmente

affidava ai singoli stati membri la conduzione delle politiche di vigilanza e supervisione

nei confronti degli intermediari operanti nei settori oggetto di intervento, quest’

impianto trova originaria ispirazione nell’applicazione del principio di SUSSIDIARIETA’

(art 5 del trattato CE) per cui l’unione interviene soltanto nella misura in cui gli obiettivi

dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri.

Ciò ha comportato l’esposizione al rischio di una frammentazione dei regimi di

vigilanza applicabili. L’esigenza di sopperire a questo rischio ha portato alla procedura

LAMFALUSSY che mira ad accelerare il processo legislativo dell’unione in materia di

servizi finanziari e di consentire la convergenza delle prassi di vigilanza finanziaria.

Erano così individuati i cd. comitati di terzo livello che sono organismi privi di

personalità giuridica composti da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali

competenti con l’obiettivo della COOPERAZIONE. L’originario mandato loro

assegnato li confinava ad un ruolo di mera consulenza alla Commissione nei settori di

competenza. Veniva indicato espressamente che i comitati non hanno potere di

regolamentazione a livello comunitario, possono emanare orientamenti,

raccomandazioni e standard non vincolanti.

La risposta alla crisi del 2008 proviene da un gruppo di esperti di alto livello nominati

dalla Commissione per formulare raccomandazioni su come ripristinare la fiducia nel

mercato finanziario. Vengono evidenziate le debolezze

→ la limitata considerazione delle implicazioni sistemiche della situazione di difficoltà

di alcuni intermediari

→ la necessitùà di un sistema di regole il più possibile uniforme.

→ L’inefficacia dei comitati di terzo livello.

VIENE QUINDI PROPOSTA UNA NUOVA ARCHITETTURA DI SISTEMA DI LIVELLO

EUROPEO FONDATA SULLA DISTINZIONE DI UNA VIGILANZA

MACROPRUDENZIALE DA AFFIDARE AD UN’ISTITUZIONE NUOVA CHE OPERI IN

STRETTA INTEGRAZIONE CON LA BCE (CONSIGLIO EUROPEO PER IL RISCHIO

SISTEMICO DOTATO DI POTERI DI RISK WARNINGS) E UNA VIGILANZA DI TIPO

MICROPRUDENZIALE COSTITUITO DALLE AUTORITà NAZIONALI COMPETENTI

CHE COOPERANO CON TRE NUOVE AUTORITà IN SOSTITUZIONE AI COMITATI.

Questo disegno ha trovato applicazione con l’approvazione di tre regolamenti ed un

quarto che ha istituito il CERS.

Le tre autorità hanno autonoma personalità giuridica ed hanno sede li

dove era ubicato il comitato di terzo livello. a livello organizzativo le

autorità prevedono la presenza di un consiglio delle autorità di

vigilanza ed un consiglio di amministrazione; quello delle autorità di

ciascuna delle tre ESA È composto dal capo dell'autorità nazionale

competente nel settore di ciascun membro e dal presidente,dal

rappresentante della COmmissione e da uno del CESR, e uno per

ognuna delle due autorità. Il suo compito è quello di adottare le

decisioni ed emanare pareri organismo e delibera ordinariamente a

maggioranza semplice dei suoi membri e maggioranza qualificata

nelle materie di maggiore rilevanza.

Il consiglio di amministrazione è coposto dal presidente ( al cui capo è

fissato il principio di INDIPENDENZA) e da sei membri nominati da e

fra i componenti con diritto di voto del consiglio delle autorità di

vigilanza.

FUNZIONI DELL’ESA :

proteggere l’interesse pubblico garantendo la stabilità del sistema

finanziario, migliorarne il funzionamento mirando ad una

regolamentazione valida ed uniforme, garantirne l’integrità e la

trasparenza impedendo l’arbritaggio regolamentare. STRUMENTI

DELL’AZIONE:

Norme di regolamentazione e di attuazione che devono riguardare

profili tecnici prescidendo da scelte politiche. La commissione può

approvare la norma tecnica nel testo presentato, modificarlo oppure

rifiutarlio.Le norme sono adottate tramite regolamenti e decisioni

acquisento valore obbligatorio ( viene sostituita la natura non

vincolante dell’attività dei comitati di terzo livello) .

orientamenti e raccomandazioni indirizzate alle autorità nazionali, ma

il carattere non vincolante di queste lascia la possibilità che non si

applichino uniformemente gli indirizzi delle ESA.

VERIFICHE INTER PARES, i cui esiti possono portare all’emanazione

di orientamenti e raccomandazioni

MISURE DI INTERVENTO nei casi di violazioni del diritto dell’Unionei

( con il diritto di avviare indagini per verificare la presunta violazione

ed inviare eventualmente raccomandazioni , solo nel caso di

perdurante inerzia l’autorità ha il potere di adottare una decisione nei

confronti dell’istituto finanziario ) e situazioni di emergenza sempre

tramite decisioni imponendo l’adozione ad un istituto finanziario di

misure necessarie.

Ha potere di intervento, proibendo o limitando il funzionamento di

taluni istituti finanziari anche relativamente alla protezione dei

consumatori e alle attività finanziarie

POTERI DI MEDIAZIONE per risolvere controversie. CERS

Fa parte del SEVIFanche il comitato europeo per il rischio sistemico

garante della vigilanza macro prudenziale. il CERS non è dotato di

personalità giuridica; sul versante organizzativo molto rilevante è il

collegamento fra questo e la Banca centrale europea la stessa

governance Lo evidenzia : il primo mandato di presidenza di questo è

stato affidato al presidente della BCE. Sono membri con diritto di voto

del consiglio generale il presidente, il vicepresidente della Banca

centrale europea e di governatori delle banche centrali nazionali e

partecipano senza diritto di voto rappresentanti delle competenti

autorità di vigilanza per ciascuno Stato membro . il consiglio si

esprime ordinariamente a maggioranza semplice per le materie di più

alta sensibilità maggioranza di due terzi

Il CERS ha la funzione di prevenire i rischi sistemici attraverso

l'identificazione e la misurazione del rischio sistemico e quindi in

collaborazione con le ESA è chiamato a sviluppare un insieme

comune di indicatori quantitativi e qualitativi che possa fungere da

guida nel esercizio dell'azione preposta.

Il CERS raccogliere tutte le informazioni rilevanti e necessarie ad

identificare e classificare i rischi i sistemici sulla base di un ordine di

priorità e può emettere segnalazioni qualora questi rischi siano

significativi e raccomandazione con natura non vincolatte con

l'indicazione di un termine per l'adozione di queste con carattere di

riservatezza, ma il consiglio può decidere di rendere pubblica la

segnalazione o la raccomandazione

UME E RUOLO DELLA BCE. UBE , SSM, SRM

L’unione monetaria europea

1.

Il passaggio dallo SME all’ UME segna una tappa decisiva del

processo evolutivo comunitario. A fondamento dell’UME si rinviene

una sostanziale restrizione della sovranità nazionale. I paesi che ad

essa aderiscono hanno accettato di limitare la propria sovranità.

La gestione della moneta è ricondotta alla BCE (central banking).

La creazione dell’UME è stata attuata col trattato di Maastricht del

1992.

L’impianto a base della moneta unica appare di per se contraddistinto

da limiti intrinseci: ci si riferisce alla separazione tra la politica

monetaria ( affidata alla BCE ) e la politica economica e di bilancio

( affidata agli stati membri); si spiegano dunque le crescenti

asimmetrie nel contesto europeo, le criticità e i problemi strutturali

dovuti , forse, al fatto che nel trattato di Maastricht ad una unione

monetaria così importante

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
76 pagine
38 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher riccardomanc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Pellegrini Mirella.