Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
FINANZIARIO EUROPEO
Introduzione L’organizzazione di vertice dell’ordinamento
1. finanziario europeo si articola intorno a tre autorità :
L’EBA per il settore bancario
• L’ESMA per i mercati e gli strumenti finanziari
• L’EIOPA per il settore assicurativo e pensionistico
•
A tali entità vi si affianca il CERS (Comitato europeo per il rischio
sistemico.
EBA, ESMA , EIOPA + CERS +BCE + Autorità di vigilanza nazionali
compongono il SEVIF.
Il SEVIF è preposto a garantire che le norme applicabili al settore
siano attuate in modo adeguato ed atto a preservare stabilità e
fiducia nell’intero sistema finanziario , assicurando una sufficiente
protezione dei consumatori.
6. Struttura , responsabilità e compiti delle ESA . Rapporti con il CERS
Le tre autorità costituiscono organismi dell’unione europea dotati di
autonoma personalità giuridica.
La governance per le ESA prevede la presenza di un consiglio delle
autorità di vigilanza e di un consiglio di amministrazione:
Al consiglio delle autorità compete adottare tutte le decisioni ed
emanare i pareri.
Il consiglio di amministrazione invece esercita competenze in materia
di bilancio e sottopone al consiglio delle autorità di vigilanza la
relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità ed il programma di
lavoro annuale e pluriennale. La rappresentanza dell’autorità è
affidata al presidente . I regolamenti fissano un principio di
indipendenza in capo al presidente e ai componenti con diritto di voto
nel consiglio delle autorità e di amministrazione, in base a tale
principio detti soggetti devono operare nell’interesse esclusivo
dell’unione Europea.
L’azione delle ESA infatti è quella di proteggere l’interesse pubblico,
contribuendo a:
Migliorare il funzionamento del mercato interno
1) Garantire l’integrità , la trasparenza e l’efficienza dei mercati
2) Rafforzare il coordinamento internazionale in materia di
3) vigilanza
Aumentare la protezione dei consumatori.
4)
Le autorità nell’esercizio dei loro compiti dovranno prestare una
speciale attenzione a qualsiasi rischio sistemico , inteso come
qualsiasi rischio di perturbazione del sistema finanziario che possa
avere gravi conseguenze negative per il mercato interno e l’economia
reale. In questo contesto si colloca la collaborazione tra ESA e CERS
Il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria è stato istituito dall' Unione Europea nel
2010, attraverso una serie di regolamenti,per sopperire alle lacune in materia di
vigilanza finanziaria emerse dalla crisi degli anni 2007 e 2008 e garantire STABILITA’
FINANZIARIA, FIDUCIA NEL MERCATO E PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.
L'istituzione di tale sistema di vigilanza è stata comunicata agli Stati membri dell'UE
con la direttiva 78 del 24 novembre 2010
Precedentemente il sistema di vigilanza aveva un’impostazione che sostanzialmente
affidava ai singoli stati membri la conduzione delle politiche di vigilanza e supervisione
nei confronti degli intermediari operanti nei settori oggetto di intervento, quest’
impianto trova originaria ispirazione nell’applicazione del principio di SUSSIDIARIETA’
(art 5 del trattato CE) per cui l’unione interviene soltanto nella misura in cui gli obiettivi
dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri.
Ciò ha comportato l’esposizione al rischio di una frammentazione dei regimi di
vigilanza applicabili. L’esigenza di sopperire a questo rischio ha portato alla procedura
LAMFALUSSY che mira ad accelerare il processo legislativo dell’unione in materia di
servizi finanziari e di consentire la convergenza delle prassi di vigilanza finanziaria.
Erano così individuati i cd. comitati di terzo livello che sono organismi privi di
personalità giuridica composti da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali
competenti con l’obiettivo della COOPERAZIONE. L’originario mandato loro
assegnato li confinava ad un ruolo di mera consulenza alla Commissione nei settori di
competenza. Veniva indicato espressamente che i comitati non hanno potere di
regolamentazione a livello comunitario, possono emanare orientamenti,
raccomandazioni e standard non vincolanti.
La risposta alla crisi del 2008 proviene da un gruppo di esperti di alto livello nominati
dalla Commissione per formulare raccomandazioni su come ripristinare la fiducia nel
mercato finanziario. Vengono evidenziate le debolezze
→ la limitata considerazione delle implicazioni sistemiche della situazione di difficoltà
di alcuni intermediari
→ la necessitùà di un sistema di regole il più possibile uniforme.
→ L’inefficacia dei comitati di terzo livello.
VIENE QUINDI PROPOSTA UNA NUOVA ARCHITETTURA DI SISTEMA DI LIVELLO
EUROPEO FONDATA SULLA DISTINZIONE DI UNA VIGILANZA
MACROPRUDENZIALE DA AFFIDARE AD UN’ISTITUZIONE NUOVA CHE OPERI IN
STRETTA INTEGRAZIONE CON LA BCE (CONSIGLIO EUROPEO PER IL RISCHIO
SISTEMICO DOTATO DI POTERI DI RISK WARNINGS) E UNA VIGILANZA DI TIPO
MICROPRUDENZIALE COSTITUITO DALLE AUTORITà NAZIONALI COMPETENTI
CHE COOPERANO CON TRE NUOVE AUTORITà IN SOSTITUZIONE AI COMITATI.
Questo disegno ha trovato applicazione con l’approvazione di tre regolamenti ed un
quarto che ha istituito il CERS.
Le tre autorità hanno autonoma personalità giuridica ed hanno sede li
dove era ubicato il comitato di terzo livello. a livello organizzativo le
autorità prevedono la presenza di un consiglio delle autorità di
vigilanza ed un consiglio di amministrazione; quello delle autorità di
ciascuna delle tre ESA È composto dal capo dell'autorità nazionale
competente nel settore di ciascun membro e dal presidente,dal
rappresentante della COmmissione e da uno del CESR, e uno per
ognuna delle due autorità. Il suo compito è quello di adottare le
decisioni ed emanare pareri organismo e delibera ordinariamente a
maggioranza semplice dei suoi membri e maggioranza qualificata
nelle materie di maggiore rilevanza.
Il consiglio di amministrazione è coposto dal presidente ( al cui capo è
fissato il principio di INDIPENDENZA) e da sei membri nominati da e
fra i componenti con diritto di voto del consiglio delle autorità di
vigilanza.
FUNZIONI DELL’ESA :
proteggere l’interesse pubblico garantendo la stabilità del sistema
finanziario, migliorarne il funzionamento mirando ad una
regolamentazione valida ed uniforme, garantirne l’integrità e la
trasparenza impedendo l’arbritaggio regolamentare. STRUMENTI
DELL’AZIONE:
Norme di regolamentazione e di attuazione che devono riguardare
profili tecnici prescidendo da scelte politiche. La commissione può
approvare la norma tecnica nel testo presentato, modificarlo oppure
rifiutarlio.Le norme sono adottate tramite regolamenti e decisioni
acquisento valore obbligatorio ( viene sostituita la natura non
vincolante dell’attività dei comitati di terzo livello) .
orientamenti e raccomandazioni indirizzate alle autorità nazionali, ma
il carattere non vincolante di queste lascia la possibilità che non si
applichino uniformemente gli indirizzi delle ESA.
VERIFICHE INTER PARES, i cui esiti possono portare all’emanazione
di orientamenti e raccomandazioni
MISURE DI INTERVENTO nei casi di violazioni del diritto dell’Unionei
( con il diritto di avviare indagini per verificare la presunta violazione
ed inviare eventualmente raccomandazioni , solo nel caso di
perdurante inerzia l’autorità ha il potere di adottare una decisione nei
confronti dell’istituto finanziario ) e situazioni di emergenza sempre
tramite decisioni imponendo l’adozione ad un istituto finanziario di
misure necessarie.
Ha potere di intervento, proibendo o limitando il funzionamento di
taluni istituti finanziari anche relativamente alla protezione dei
consumatori e alle attività finanziarie
POTERI DI MEDIAZIONE per risolvere controversie. CERS
Fa parte del SEVIFanche il comitato europeo per il rischio sistemico
garante della vigilanza macro prudenziale. il CERS non è dotato di
personalità giuridica; sul versante organizzativo molto rilevante è il
collegamento fra questo e la Banca centrale europea la stessa
governance Lo evidenzia : il primo mandato di presidenza di questo è
stato affidato al presidente della BCE. Sono membri con diritto di voto
del consiglio generale il presidente, il vicepresidente della Banca
centrale europea e di governatori delle banche centrali nazionali e
partecipano senza diritto di voto rappresentanti delle competenti
autorità di vigilanza per ciascuno Stato membro . il consiglio si
esprime ordinariamente a maggioranza semplice per le materie di più
alta sensibilità maggioranza di due terzi
Il CERS ha la funzione di prevenire i rischi sistemici attraverso
l'identificazione e la misurazione del rischio sistemico e quindi in
collaborazione con le ESA è chiamato a sviluppare un insieme
comune di indicatori quantitativi e qualitativi che possa fungere da
guida nel esercizio dell'azione preposta.
Il CERS raccogliere tutte le informazioni rilevanti e necessarie ad
identificare e classificare i rischi i sistemici sulla base di un ordine di
priorità e può emettere segnalazioni qualora questi rischi siano
significativi e raccomandazione con natura non vincolatte con
l'indicazione di un termine per l'adozione di queste con carattere di
riservatezza, ma il consiglio può decidere di rendere pubblica la
segnalazione o la raccomandazione
UME E RUOLO DELLA BCE. UBE , SSM, SRM
L’unione monetaria europea
1.
Il passaggio dallo SME all’ UME segna una tappa decisiva del
processo evolutivo comunitario. A fondamento dell’UME si rinviene
una sostanziale restrizione della sovranità nazionale. I paesi che ad
essa aderiscono hanno accettato di limitare la propria sovranità.
La gestione della moneta è ricondotta alla BCE (central banking).
La creazione dell’UME è stata attuata col trattato di Maastricht del
1992.
L’impianto a base della moneta unica appare di per se contraddistinto
da limiti intrinseci: ci si riferisce alla separazione tra la politica
monetaria ( affidata alla BCE ) e la politica economica e di bilancio
( affidata agli stati membri); si spiegano dunque le crescenti
asimmetrie nel contesto europeo, le criticità e i problemi strutturali
dovuti , forse, al fatto che nel trattato di Maastricht ad una unione
monetaria così importante