Personae
Definizione di "personae"
Volendo cercare di dare una definizione di persona il quanto più possibile aderente alla concezione propria della giurisprudenza romana, si potrebbe affermare che è persona tutto ciò che è homo, intendendo con homo l’essere umano nella sua specificità ed interezza (non era quindi neppure concepibile l’esistenza di una ipotetica divisione fra corpo fisico e spirito). In altri termini si può asserire che con persona altro non si intende che la trasposizione nel piano giuridico dell’homo in quanto tale.
Sempre giurisprudenza romana si è tuttavia riservata di produrre una qualsivoglia definizione esatta di persona, visto che essa avrebbe dovuto incontrare l’invalicabile paradosso della schiavitù, dove un homo era sia una sia persona allo stesso tempo. L’essere persona era condizione necessaria ma non sufficiente al fine di poter essere titolari di quella che noi chiamiamo personalità giuridica, che dipendeva invece dal contesto sociale in cui la persona si inseriva.
Formalizzando si può affermare la validità della seguente formulazione proposta da J. R. Searle: X conta come Y in C. Dove con X si intende il fatto in natura, con Y la condizione imposta a X e con C il contesto in cui si articola la comparazione. Ne discende una persona X poteva assumere diverse condizioni Y in base a ciò che C, il diritto, prevedeva. Esemplificando, lo schiavo ed il padrone, pur essendo entrambi homines e quindi personae, si trovavano su un piano completamente opposto nel diritto: lo schiavo era un oggetto, mentre il padrone era un soggetto titolare di diritti. I giuristi romani, pur riconoscendo come evidente l'uguaglianza di tutti gli uomini in forza di quello che appellavano come ius naturale, riconoscevano come assolutamente iusta la schiavitù in quanto istituto di ius gentium.
Il diritto si trovò a doversi confrontare con la medicina al fine di stabilire quando si potesse parlare compiutamente di homo e quindi di persona. Il feto, non essendo in grado di interagire con il mondo esterno, non veniva considerato che una porzione della donna o delle sue viscere. Solo chi fosse nato vivo sarebbe stato reputato persona. Data l’importanza della definizione di questa materia nel diritto successorio si giunse ad una formulazione più completa, secondo cui era da considerarsi nato vivo il neonato che, staccatosi completamente del corpo della madre, avesse emesso un segno di vitalità inequivocabile quale il respiro, il pianto o il vagito. Il neonato il cui corpo fosse gravemente deforme non era considerato essere umano, pur in presenza di segni di vitalità.
Coerentemente con l’ordine naturale, era considerato morto chi avesse cessato di respirare. Il corpo morto non era più titolare di diritti ma era qualitativamente una res.
Status personae
Status libertatis
La principale divisione in capo alle persone, nell’ordinamento romano, era fra i liberi e gli schiavi. La differenza non è da intendersi sul piano naturale, dove schiavo e libero sono sostanzialmente uguali. Lo schiavo non è inoltre necessariamente maltrattato e ignorante, così come il libero non è sempre ricco e colto. La reale differenza è, per dirla modernamente, una questione di status diverso; status che poteva essere modificato sia a favore degli schiavi sia a svantaggio dei liberi.
La schiavitù era ritenuta istituto di ius gentium: si riteneva conforme alla naturalis ratio propria di ogni singolo la possibilità per un uomo di disporre di un altro uomo alla stregua di una cosa. L’espressione che indica il potere del padrone sullo schiavo è emblematica in tal senso: dominica potestas, quasi a voler mettere in evidenza che lo schiavo è sia res (da cui dominica, il dominium) sia persona (la potestas). Il padrone poteva (fino ad un certo periodo) disporre dello schiavo in maniera assoluta, potendo pure ucciderlo senza che ciò costituisse illecito. Tuttavia, lo schiavo poteva essere delegato dal padrone ad agire come sua estensione, acquistando al suo patrimonio: lo schiavo era da ritenersi capace di agire, come lo sarebbe stato una persona libera.
| Schiavo | Libero |
| Nato da madre schiava | Nato da madre libera |
| Condannato | Manomissione |
| Prigioniero di guerra |
|
Le manomissioni (letteralmente “togliere la mano”, rinunciare alla potestà) erano gli atti attraverso cui il padrone poteva rendere libero uno schiavo, rendendolo persona a tutti gli effetti. Le manomissioni erano contemplate sia dallo ius civile che dallo ius honorarium, con rispettive peculiarità.
Manomissioni civili:
- Manumissio vindicta: in un finto processo di libertà davanti al magistrato giurisdizionale, un fiduciario proclamava che lo schiavo ivi fonte a dei testimoni presente era libero. Il padrone taceva e quindi il magistrato, confermando la veridicità dell’affermazione del terzo, rendeva libero lo schiavo.
- Manumissio censu: in occasione del censimento il padrone poteva richiedere ai magistrati censori l’iscrizione dello schiavo come "libero" nelle liste del censo. La semplice iscrizione sanciva la liberazione dello schiavo.
- Manumissio testamento: usando una specifica formula testamentaria era possibile liberare uno schiavo. La liberazione avveniva al momento dell’esecuzione dello stesso testamento.
Manomissioni pretorie:
- Inter amicos: qualora il padrone avesse manifestato la volontà di liberare lo schiavo di fronte a dei testimoni.
- Per epistulam: inequivocabile dichiarazione della volontà di liberare lo schiavo resa per iscritto.
Le principali differenze fra le due tipologie possono essere identificate dalla necessaria natura formale delle manomissioni civili, che postulavano il compiersi di un vero e proprio rituale: le forme riconosciute sono solo ed esclusivamente 3. Le manomissioni pretorie invece necessitavano solo della manifesta volontà del padrone, espressa in maniera non precisamente codificata: era il pretore a riconoscerne la validità.
Un’ulteriore differenza, sorta in virtù della diversa fonte degli istituti, riguarda la cittadinanza ottenuta dallo schiavo manomesso: la manomissione civile faceva sempre acquisire la cittadinanza romana. La manomissione pretoria, inizialmente non riconosciuta se non dal pretore, fu in seguito in grado di conferire la latinitas juniana, in accordo alla lex Iunia Norbana. Entrambe le tipologie di manomissione facevano insorgere il vinsolo di patronato fra lo schiavo liberto e l’ex padrone, ora patrono.
Status civitatis
Seppur mai direttamente menzionata, esisteva una evidente distinzione fra i cives, i cittadini romani, e i peregrini, gli stranieri. Così come lo ius gentium, proprio di tutti gli uomini, poteva derogare lo ius naturale proprio di tutti gli esseri viventi, erano riservati allo ius civile specifici istituti alcuni dei quali particolarmente rilevanti quali la mancipatio (condizione che sarà mitigata dal pretore peregrino).
Tecnicamente, esiste uno status intermedio a quello di cives e di peregrino, chiamato latinitas. In dettaglio:
| Cives | Latini | Peregrini |
| Pienamente capaci nello ius civile | Parzialmente capaci nello ius civile | Capaci solo nello ius gentium |
| Si acquisiva per nascita | Per nascita, concessione tramite foedera, per manomissione pretoria (Juniana) | Tutti gli altri liberi |
| Da padre romano al momento del concepimento ex iusto matrimonio | - | - |
| Altrimenti da madre romana durante il parto | - | - |
| Oppure concessione | - | - |
| Manomissione civile | - | - |
La latinitas, originariamente nata in seguito ai patti federatizi e ad alleanze come la Lega latina, divenne in seguito sinonimo di cittadinanza incompleta. La progressiva estensione della cittadinanza e della latinità a particolari gruppi sociali culminò nel 212 d.C. con l’emanazione della Constitutio Antoniniana da parte dell’imperatore Antonino Caracalla, che rendeva cittadini romani (quasi) tutti gli abitanti dell’impero.
La latinità aveva numerose varianti: i latini prisci potevano sposarsi con un cittadino romano e concludere negozi giuridici secondo lo ius civile, inoltre potevano essere istituiti eredi ed acquisire la cittadinanza romana trasferendosi in città. I latini coloniari non avevano lo ius connubi e non potevano essere eredi; i latini Juniani avevano solo lo ius commercii, limitato dall’impossibilità di lasciare testamento.
Status familiae
Punto centrale della mentalità romana è il concetto di patrimonio generazionale. L’idea che il patrimonio familiare dovesse rimanere integro nelle generazioni, se non addirittura aumentato, era funzionale ad una società in cui vigeva un regime timocratico. Inoltre la forte commistione fra elementi magico-religiosi, evidente in primo luogo nel quasi esasperato culto degli antenati e del rispetto assoluto dei mores maiorum, richiedeva la continuità perpetua della familia; condizione assicurabile solo da una ricchezza costante e duratura.
La familia romana non si basava sulla cognazione ma sull’agnazione. La familia era quindi un insieme di persone sottoposte alla potestas di un pater per natura o per diritto. Il pater non era necessariamente il padre biologico, ma era colui (necessariamente uomo) il quale fosse padrone della domus. Era possibile entrare nella famiglia agnatizia tramite appositi istituti come l’adozione o il matrimonio con conventio in manus. Il figlio emancipato usciva dal vincolo agnatizio. La posizione all’interno della familia determina la capacità o meno di essere titolari di diritti, primo fra tutti il possedere un patrimonio: si parla di sui iuris e alieni iuris. Il vincolo agnatizio procede per questi gradi. La filia resta nel vincolo agnatizio anche se sposata, se il suo marito non acquisisce la manus su di lei.
| Pater |
| Filius - Filia |
| Moglie in manus |
| Nipoti |
| Mogli in manus dei figli |
I soli 3 istituti con cui era possibile entrare ex iure nella famiglia agnatizia erano:
- Adoptio: un pater trasferisce la sua potestas su un filius ad un altro pater.
- Adrogatio: rende possibile l’ingresso di un soggetto sui iuris, che però perderà questo status in quanto volontariamente sottomessosi all’autorità del pater.
- Conventio in manum: una donna entrava nella famiglia a scopo di matrimonio, giuridicamente era sottoposta alla manus anziché alla potestas.
Tutela e curatela
Tutela pupillare
La condizione di pater, ovvero di soggetto maschile di diritto proprio, si acquisita qualora fossero venuti a mancare tutti gli ascendenti in linea maschile. Era quindi possibile e nemmeno troppo raro che si avessero soggetti impuberi e sui iuris, chiamati pupilli. La necessità di proteggere il patrimonio generazionale e di venire incontro alle necessità di questi soggetti chiaramente non autonomi è risultata nella creazione della figura del tutore.
La capacità di agire si acquisiva originariamente qualora fosse stata accertata la capacità riproduttiva; successivamente, in seguito alle problematiche dovute al controllo caso per caso, si fissò un’età unica per tutti pari a 14 anni, maschi e femmine (queste ultime potevano sposarsi già a 12). La condizione degli impuberi non era solo una: dal compimento del settimo anno di età erano appellati come infantia maiores, con una limitata capacità di agire.
Il tutore poteva essere nominato in 3 modi:
- Testamento: qualora il suo pater avesse lasciato tale disposizione con apposita formula testamentaria.
- Legittima: diveniva tutore l’adgnatus proximus (ovviamente se in possesso della capacità di agire).
- Dativa: qualora non ci fosse stato l’agnato prossimo, il tutore sarebbe stato scelto da un magistrato.
Poiché la tutela legittima era la più comune, si aveva un chiaro conflitto di interessi: il pupillo non poteva avere figli e non poteva disporre testamento (se non con il consenso del tutore); il quale avrebbe chiaramente opposto il suo veto, poiché in base alle regole successorie egli sarebbe stato erede universale data l’impossibilità per il pupillo di avere suus heres. Tale conflitto, pur funzionale al mantenimento nella stessa familia del patrimonio, poteva avere effetti paradossali: il tutore invece di adempiere al suo ruolo di tutela avrebbe potuto favorire la morte del pupillo per subentrare nei suoi averi.
Da questo scaturiscono precise responsabilità che il tutore avrebbe dovuto osservare il più scrupolosamente possibile:
- L’amministrazione del patrimonio loco domini: ovvero libera e assoluta al pari del padrone.
- Rispetto della fides: concetto sulla base del quale il tutore non solo non avrebbe dovuto frodare il pupillo ma anche rimanere degno della sua fiducia evitando quindi negligenze gravi o inettitudine.
- Obbligo di un inventario completo del patrimonio all’inizio e alla fine della tutela per rendere visibile conto di una eventuale cattiva gestione.
- Culpa in concreto: colui che amministra i beni di un pupillo deve avere in questo ruolo la stessa diligenza che usa nei suoi affari.
L’amministrazione loco domini venne man mano ridotta in progresso di tempo, giungendo ad una situazione in cui la volontà del tutore si sarebbe esplicata in luogo del pupillo (interpositio auctoritas) solo fino a quando questi non fosse stato un infantia maiores (ovvero avesse avuto dai 7 ai 14 anni); successivamente egli avrebbe potuto solo concedere o meno l’autorizzazione al tutelato (auctoritas tutoris) per la conclusione di atti giuridici, salvo i casi in cui la sua iniziativa avesse recato vantaggio al pupillo.
Qualora si fossero resi evidenti comportamenti contrari innanzitutto alla buona fede nell’esercizio della tutela, il pretore avrebbe potuto accordare due actio ideate al fine di garantire le sostanza dell’impubere.
- Actio suspecti tutoris: permetteva ad ogni cittadino (ovviamente capace giuridicamente) di chiedere al pretore la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui fosse accertata l’inidoneità di questi all’ufficio.
- Actio rationibus distrahendis: azione penale riservata al pupillo qualora avesse il sospetto che il tutore avesse distratto parte del cespite ereditario per tornaconto personale; il tutore colpevole avrebbe dovuto rifondere il doppio del valore sottratto come pena.
Tutela muliebre
Era inoltre mandatoria la tutela per le donne sui iuris puberi, per tutta la durata della loro vita (o comunque finché fossero rimaste sui iuris). Le ragazze impuberi sui iuris erano comunque sottoposte alla normale tutela con le stesse modalità dei ragazzi maschi.
La motivazione che veniva formalmente addotta per giustificare tale istituzione era una presunta leggerezza e volubilità intrinseca al carattere femminile. Seppur probabile che tale motivazione dovesse essere ritenuta vera in età arcaica, esistono molteplici testimonianze già in epoca classica che bollano tale affermazione come per lo meno speciosa e assolutamente infondata. Il mantenimento di tale istituzione può quindi essere meglio spiegato con la necessità, sempre avvertita fortissimamente, di mantenere integro il patrimonio generazionale e soprattutto di mantenerlo all’interno della famiglia agnatizia, cui la donna sui iuris era estranea o poteva uscire facilmente.
A tal fine come tutore perpetuo veniva nominato l’adgnatus proximus (in assenza di apposita disposizione testamentaria) che non di rado soleva essere lo stesso figlio maschio della donna. Egli doveva prestare il suo consenso (aucotritas) solo in caso di particolari negozi giuridici particolarmente rilevanti. Il tutore non doveva necessariamente essere pubere e poteva addirittura essere infermo.
Prima dell’abolizione in epoca tardoimperiale, si riconobbero solo due condizioni in base alle quali una donna sui iuris non fosse sottoposta a tutela. Erano escluse dalla tutela le sacerdotesse Vestali e le matrone (ovvero le donne ingenue che avessero partorito 3 figli; 4 in caso fossero liberte).
I minore aetatis e la curatela
I ragazzi maschi sui iuris, non appena divenuti puberi, erano sciolti dall’obbligo della tutela e potevano quindi amministrare le loro risorse in piena autonomia. L’inesperienza dovuta alla loro giovane età tuttavia li rendeva facile bersaglio di truffe e raggiri.
L’emanazione della Lex Laetoria (o Plaetoria) offriva la possibilità, per tutti i puberi sui iuris di età compresa fra i 14 e 25 anni, di avere opportuni mezzi processuali (concessi dal pretore) con cui annullare gli effetti di ogni negozio giuridico con la semplice dimostrazione di un danno patrimoniale, senza richiedere prova di un raggiro o di coercizione. La possibilità di abuso di questa facoltà, sia in buona che in cattiva fede, rendeva estremamente riluttante chiunque avesse dovuto concludere un affare con un minore.
Venne quindi istituita la figura del curatore, ovvero un terzo soggetto nominato dal pretore che avrebbe dovuto presenziare all’atto sia nell’interesse del minore sia soprattutto nell’interesse della controparte: la presenza del curatore impediva la possibilità di applicare le prescrizioni di cui le lex Laetoria da parte del minore. La curatela divenne in seguito obbligatoria e si finì a unificare questo istituto con la tutela.
Oltre ai minori, erano soggetti a curatela gli infermi di mente e i prodighi. La curatela dei furiosi o dei dementes spettava legittimamente all’agnato prossimo, in mancanza di cui spettava ai gentili (successivamente ai cognati). La curatela degli infermi non richiedeva una nomina formale ed era sottoposta alla stessa responsabilità del tutore degli impuberi. Diverso regime per la curatela dei prodighi, dove era richiesto formale provvedimento di interdizione e in cui il curatore non sarebbe potuto intervenire se non su esplicita autorizzazione. Tuttavia, si trattava di un meccanismo volto a garantire la protezione del patrimonio del prodigo, prevenendo azioni dannose per il suo patrimonio.
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