7. DECADENZA DELLA DISTINZIONE. COSE MOBILI E
IMMOBILI
17 La distinzione tra res mancipi e res nec mancipi, già in
decadenza nell’epoca classica, venne definitivamente
abolita da Giustiniano. Tuttavia, la funzione di tale
distinzione, nel diritto giustinianeo, venne assunta da
quella tra cose mobili ed immobili.
8. COSE FUNGIBILI, COSE CONSUMABILI
a. Fungibili: si dicono le cose appartenenti a uno stesso
genere, quando gli usi le ritengono tutti ugualmente
adatte ad adempiere alle stesse funzioni economiche, e
quindi considerano indifferente e reciprocamente
sostituibili l’uno all’altra di tali oggetti (olio, vino,
denaro).
b. Infungibili: si dicono le cose che gli usi del commercio
considerano dotate di un’individualità propria e,
pertanto, destinate ognuna ad adempiere una diversa
funzione economico-sociale. Non sono sostituibili le une
agli altri (schiavo, fondo, vino rispetto al grano).
c. Consumabili: si dicono le cose il cui uso normale porta
alla loro distruzione (alimenti).
d. Inconsumabili: si dicono le cose il cui uso normale non
porta alla loro distruzione, ma possono essere
riutilizzate.
9. COSE DIVISIBILI E COSE INDIVISIBILI
a. Divisibili: sono le cose che, frazionate, conservano la
funzione economico-sociale che avevano unite (fondi,
somme di denaro).
b. Indivisibili: sono le cose la cui funzione economico-
sociale del tutto, si distrugge al suo frazionamento
(animali, statue).
10. COSE SEMPLICI, COSE COMPOSTE, COSE
COLLETTIVE
a. Semplici: sono le cose in cui gli usi sociali non tengono
conto dell’inevitabile pluralità degli elementi costitutivi
e le parti costitutive cessano di esistere come cose a sé
stanti (frutti, piante).
18 b. Composte: sono, invece, le cose in cui gli usi sociale
tengono conto degli elementi costitutivi. Il tutto è
considerato dalla congiunzione di più cose che non
perdono l’esistenza come cose distinte (casa, nave).
La rilevanza giuridica della distinzione consiste in questo:
nelle cose semplici non sono possibili rapporti giuridici
distinti dal tutto e sulle parti costitutive, considerate
inesistenti a sé stanti. Nelle cose composte vi è la
possibilità di rapporti giuridici sul tutto e sulle parti
costitutive (nave-scialuppa).
Di conseguenza, la cosa altrui incorporata in una cosa
semplice, è definitivamente persa dal proprietario, mentre
nelle cose composte, di regola ciò non avviene.
11. PARTI DI COSA E COSE ACCESSORIE
a. Parte di cosa: è ogni elemento, sia incorporato che
non incorporato, che secondo gli usi sociali, è
considerato costitutivo rispetto alla cosa.
b. Accessoria: è, invece, la cosa che ha meramente
funzione strumentale, non costitutiva rispetto alla cosa.
12. FRUTTI E COSA PRODUTTIVA
Il concetto di frutto in senso giuridico coincide con il
concetto economico di reddito: è frutto ciò che costituisce
reddito della cosa.
I frutti intesi in questo senso, possono essere costituiti da
parti di una cosa madre, e possono essere staccati.
Accanto ad essi, vi sono altri frutti che non sono parti
staccate, ma sono puro reddito, in quanto provengono
dall’impiego e dalla gestione economica della cosa:
interessi sul capitale.
A loro volta, i frutti naturali, devono essere considerati in
varie fasi, le quali presentano interesse giuridico distinto:
a. Frutti pendenti: sono quelli ancora aderenti alla cosa
produttiva e non ancora esistenti come cosa a sé stante.
b. Frutti separati: sono quelli staccati dalla cosa madre
ed esistenti come cosa a sé e, quindi, capaci di rapporti
giuridici distinti.
c. Frutti percetti: quelli che sono stati raccolti.
19 d. Frutti percipiendi: quelli che per negligenza o per
scelta del possessore, non sono stati raccolti.
e. Frutti esistenti: sono quelli che si trovano ancora
presso il possessore.
f. Frutti consumati: quelli che il possessore ha
consumato in senso giuridico (alienati o trasformati).
DIRITTI E NEGOZIO GIURIDICO
1. ACQUISTO E PERDITA DEI DIRITTI SOGGETTIVI
L’acquisto del diritto è il fenomeno che si verifica quando il
soggetto diviene effettivamente titolare del diritto.
La perdita del diritto è il distacco del diritto dal soggetto.
L’acquisto del diritto può essere:
a. Originario: quando è giustificato da un rapporto
immediato con la cosa, senza tramite di altre persone. I
casi di acquisto a titolo originario, sono:
Occupazione.
Specificazione.
Accessione.
Incrementi fluviali.
Usucapione.
Acquisto di frutti per separazione.
b. Derivativo: quando è giustificato dal rapporto con
un’altra persona, di solito il vecchio proprietario, che ne
abbia la facoltà di disporre estinzione e alienazione del
bene. I casi di acquisto a titolo derivativo sono:
Mancipatio.
20 In iure cessio.
Traditio.
La perdita del diritto, come l’acquisto, può essere di due
tipi:
a. Alienazione: si ha quando per fatto del suo titolare, il
diritto trapassa ad un altro soggetto, che lo acquista a
titolo derivativo.
b. Estinzione: si ha quando il diritto non solo si stacca dal
proprietario, ma cessa di esistere.
2. SUCCESSIONE
Successio è il sub ingresso di un nuovo soggetto nel
rapporto giuridico al posto del soggetto precedente: colui
che subentra si denomina successore o avente causa.
Colui al posto del quale si subentra si denomina autore o
dante causa. In capo al successore, il rapporto giuridico
permane inalterato.
Per quanto riguarda la successione mortis causa,
originariamente il gruppo familiare restava unito sotto un
nuovo capo, l’erede, designato come tale dal
paterfamilias.
L’erede, pertanto, succedeva al paterfamilias nella
signoria del gruppo, subentrando nella posizione giuridica
ereditata. Conseguente all’assunzione della signoria, vi era
anche l’acquisto del patrimonio del defunto. Trapassavano
all’erede anche elementi non patrimoniali, come i sacra, i
sepolcri, il patronato dei liberti e, originariamente, la
potestà sui membri alieni iuris del gruppo.
Nelle successioni inter vivos, invece, si aveva l’acquisto di
una potestà familiare, la patria potestas e la manu, e a
seconda della posizione in cui veniva a trovarsi il capite
minutus, si conseguiva il sub ingresso in tutti i suoi
rapporti giuridici.
Nella successione classica, sia inter vivos che mortis
causa, si ha l’assunzione di un titolo personale, cui
consegue il sub ingresso in tutti i rapporti giuridici di colui
che si succede, prevalentemente patrimoniali. Tra gli
effetti dell’assunzione del titolo personale, si ha l’acquisto
del patrimonio in blocco.
21 Nella successione mortis causa, i debiti trapassano al
successore, in quanto elementi compresi nella posizione
giuridica del defunto.
3. CONCETTO DI FATTO GIURIDICO
Ogni situazione di fatto che abbia per effetto l’applicazione
di una norma giuridica, si dice fatto giuridico. Fatto
giuridico è ogni situazione di fatto, cui l’ordinamento
giuridico ricollega la produzione di effetti giuridici.
Tutte le circostanze e situazioni di fatto che il diritto non
prende in considerazione, sono lasciate sfornite di
conseguenze giuridiche.
Tra gli effetti che il diritto oggettivo ricollega ai fatti
giuridici, ci sono:
a. L’esistenza, la modificazione o la cessazione dei
presupposti necessari al costituirsi, modificarsi o
estinguersi dei rapporti giuridici in capo al soggetto
(capacità giuridica e di agire).
b. L’effettiva nascita, modificazione o cessazione dei diritti
soggettivi e dei vincoli corrispondenti.
4. CLASSIFICAZIONE DEI FATTI GIURIDICI
Dal punto di vista della natura oggettiva, i fatti giuridici si
distinguono in:
a. Fatti positivi e negativi: a seconda che gli effetti
giuridici siano ricollegati al verificarsi di circostanze o
situazioni di fatto, o per converso, siano ricollegati al
non verificarsi di fatti o omissioni di atti.
b. Fatti semplici e complessi: a seconda che gli effetti
giuridici siano ricollegati ad una sola circostanza di
fatto, o per converso, ad una pluralità di circostanze
variamente ricollegate tra loro, le quali possono essere
contemporanee o successive.
c. Fatti momentanei o stati di fatto continuativi: a
seconda che gli effetti giuridici siano ricollegati alla
formazione di una situazione di fatto (semplice o
complessa), essendo indifferente che perduri nel tempo,
o siano ricollegati alla permanenza di una situazione di
fatto.
22 Dal punto di vista della valutazione fatta dall’ordinamento
giuridico in merito al fatto come prodotto della volontà
umana, i fatti si distinguono in:
a. Fatti giuridici in senso stretto: in cui l’ordinamento
giuridico tiene conto soltanto del risultato, e gli è
indifferente che questo dia il prodotto della volontà
umana o il risultato di circostanze da essa indipendenti.
b. Atti giuridici: l’ordinamento li ritiene il prodotto della
volontà umana e ne valuta la volontà che li determina e
la coscienza che li accompagna. Se il risultato della
valutazione è favorevole, nel senso che l’ordinamento li
approva e li ritiene meritevoli di protezione, ovvero vi
ricollega effetti giuridici conformi alla determinazione
della volontà, si avranno atti leciti. Gli atti giuridici leciti,
possono essere distinti in:
Atti leciti in senso stretto: quando il fine non sia
quello di prescrivere un regolamento di interessi.
Negozi giuridici: quando il fine è quello di
prescrivere un regolamento di interessi.
Se, invece, il risultato della valutazione è sfavorevole, si
ha atto illecito.
5. CONCETTO E DEFINIZIONE DI NEGOZIO
Il negozio giuridico è un atto lecito, un atto di volontà
diretto ad uno scopo valutato favorevolmente
dall’ordinamento e con il quale i privati prescrivono un
regolamento impegnativo ai propri interessi. Il negozio è
uno strumento della composizione volontaria dei conflitti
di interesse.
Come abbiamo visto, le norme giuridiche forniscono il
criterio per la composizione autoritativa dei conflitti di
interesse, applicando al caso concreto il criterio generale
ed astratto posto alla base della norma. I conflitti, però, si
possono comporre anche volontariamente, quando i
titolari degli interessi regolano autonomamente il modo in
cui tali conflitti devono essere risolti.
Il complesso dei mezzi che l’ordinamento pone a
disposizione per arrivare alla composizione autoritativa del
conflitto, è il processo, che consiste in una successione
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