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7. DECADENZA DELLA DISTINZIONE. COSE MOBILI E

IMMOBILI

17 La distinzione tra res mancipi e res nec mancipi, già in

decadenza nell’epoca classica, venne definitivamente

abolita da Giustiniano. Tuttavia, la funzione di tale

distinzione, nel diritto giustinianeo, venne assunta da

quella tra cose mobili ed immobili.

8. COSE FUNGIBILI, COSE CONSUMABILI

a. Fungibili: si dicono le cose appartenenti a uno stesso

genere, quando gli usi le ritengono tutti ugualmente

adatte ad adempiere alle stesse funzioni economiche, e

quindi considerano indifferente e reciprocamente

sostituibili l’uno all’altra di tali oggetti (olio, vino,

denaro).

b. Infungibili: si dicono le cose che gli usi del commercio

considerano dotate di un’individualità propria e,

pertanto, destinate ognuna ad adempiere una diversa

funzione economico-sociale. Non sono sostituibili le une

agli altri (schiavo, fondo, vino rispetto al grano).

c. Consumabili: si dicono le cose il cui uso normale porta

alla loro distruzione (alimenti).

d. Inconsumabili: si dicono le cose il cui uso normale non

porta alla loro distruzione, ma possono essere

riutilizzate.

9. COSE DIVISIBILI E COSE INDIVISIBILI

a. Divisibili: sono le cose che, frazionate, conservano la

funzione economico-sociale che avevano unite (fondi,

somme di denaro).

b. Indivisibili: sono le cose la cui funzione economico-

sociale del tutto, si distrugge al suo frazionamento

(animali, statue).

10. COSE SEMPLICI, COSE COMPOSTE, COSE

COLLETTIVE

a. Semplici: sono le cose in cui gli usi sociali non tengono

conto dell’inevitabile pluralità degli elementi costitutivi

e le parti costitutive cessano di esistere come cose a sé

stanti (frutti, piante).

18 b. Composte: sono, invece, le cose in cui gli usi sociale

tengono conto degli elementi costitutivi. Il tutto è

considerato dalla congiunzione di più cose che non

perdono l’esistenza come cose distinte (casa, nave).

La rilevanza giuridica della distinzione consiste in questo:

nelle cose semplici non sono possibili rapporti giuridici

distinti dal tutto e sulle parti costitutive, considerate

inesistenti a sé stanti. Nelle cose composte vi è la

possibilità di rapporti giuridici sul tutto e sulle parti

costitutive (nave-scialuppa).

Di conseguenza, la cosa altrui incorporata in una cosa

semplice, è definitivamente persa dal proprietario, mentre

nelle cose composte, di regola ciò non avviene.

11. PARTI DI COSA E COSE ACCESSORIE

a. Parte di cosa: è ogni elemento, sia incorporato che

non incorporato, che secondo gli usi sociali, è

considerato costitutivo rispetto alla cosa.

b. Accessoria: è, invece, la cosa che ha meramente

funzione strumentale, non costitutiva rispetto alla cosa.

12. FRUTTI E COSA PRODUTTIVA

Il concetto di frutto in senso giuridico coincide con il

concetto economico di reddito: è frutto ciò che costituisce

reddito della cosa.

I frutti intesi in questo senso, possono essere costituiti da

parti di una cosa madre, e possono essere staccati.

Accanto ad essi, vi sono altri frutti che non sono parti

staccate, ma sono puro reddito, in quanto provengono

dall’impiego e dalla gestione economica della cosa:

interessi sul capitale.

A loro volta, i frutti naturali, devono essere considerati in

varie fasi, le quali presentano interesse giuridico distinto:

a. Frutti pendenti: sono quelli ancora aderenti alla cosa

produttiva e non ancora esistenti come cosa a sé stante.

b. Frutti separati: sono quelli staccati dalla cosa madre

ed esistenti come cosa a sé e, quindi, capaci di rapporti

giuridici distinti.

c. Frutti percetti: quelli che sono stati raccolti.

19 d. Frutti percipiendi: quelli che per negligenza o per

scelta del possessore, non sono stati raccolti.

e. Frutti esistenti: sono quelli che si trovano ancora

presso il possessore.

f. Frutti consumati: quelli che il possessore ha

consumato in senso giuridico (alienati o trasformati).

DIRITTI E NEGOZIO GIURIDICO

1. ACQUISTO E PERDITA DEI DIRITTI SOGGETTIVI

L’acquisto del diritto è il fenomeno che si verifica quando il

soggetto diviene effettivamente titolare del diritto.

La perdita del diritto è il distacco del diritto dal soggetto.

L’acquisto del diritto può essere:

a. Originario: quando è giustificato da un rapporto

immediato con la cosa, senza tramite di altre persone. I

casi di acquisto a titolo originario, sono:

Occupazione.

 Specificazione.

 Accessione.

 Incrementi fluviali.

 Usucapione.

 Acquisto di frutti per separazione.

b. Derivativo: quando è giustificato dal rapporto con

un’altra persona, di solito il vecchio proprietario, che ne

abbia la facoltà di disporre estinzione e alienazione del

bene. I casi di acquisto a titolo derivativo sono:

Mancipatio.

20 In iure cessio.

 Traditio.

La perdita del diritto, come l’acquisto, può essere di due

tipi:

a. Alienazione: si ha quando per fatto del suo titolare, il

diritto trapassa ad un altro soggetto, che lo acquista a

titolo derivativo.

b. Estinzione: si ha quando il diritto non solo si stacca dal

proprietario, ma cessa di esistere.

2. SUCCESSIONE

Successio è il sub ingresso di un nuovo soggetto nel

rapporto giuridico al posto del soggetto precedente: colui

che subentra si denomina successore o avente causa.

Colui al posto del quale si subentra si denomina autore o

dante causa. In capo al successore, il rapporto giuridico

permane inalterato.

Per quanto riguarda la successione mortis causa,

originariamente il gruppo familiare restava unito sotto un

nuovo capo, l’erede, designato come tale dal

paterfamilias.

L’erede, pertanto, succedeva al paterfamilias nella

signoria del gruppo, subentrando nella posizione giuridica

ereditata. Conseguente all’assunzione della signoria, vi era

anche l’acquisto del patrimonio del defunto. Trapassavano

all’erede anche elementi non patrimoniali, come i sacra, i

sepolcri, il patronato dei liberti e, originariamente, la

potestà sui membri alieni iuris del gruppo.

Nelle successioni inter vivos, invece, si aveva l’acquisto di

una potestà familiare, la patria potestas e la manu, e a

seconda della posizione in cui veniva a trovarsi il capite

minutus, si conseguiva il sub ingresso in tutti i suoi

rapporti giuridici.

Nella successione classica, sia inter vivos che mortis

causa, si ha l’assunzione di un titolo personale, cui

consegue il sub ingresso in tutti i rapporti giuridici di colui

che si succede, prevalentemente patrimoniali. Tra gli

effetti dell’assunzione del titolo personale, si ha l’acquisto

del patrimonio in blocco.

21 Nella successione mortis causa, i debiti trapassano al

successore, in quanto elementi compresi nella posizione

giuridica del defunto.

3. CONCETTO DI FATTO GIURIDICO

Ogni situazione di fatto che abbia per effetto l’applicazione

di una norma giuridica, si dice fatto giuridico. Fatto

giuridico è ogni situazione di fatto, cui l’ordinamento

giuridico ricollega la produzione di effetti giuridici.

Tutte le circostanze e situazioni di fatto che il diritto non

prende in considerazione, sono lasciate sfornite di

conseguenze giuridiche.

Tra gli effetti che il diritto oggettivo ricollega ai fatti

giuridici, ci sono:

a. L’esistenza, la modificazione o la cessazione dei

presupposti necessari al costituirsi, modificarsi o

estinguersi dei rapporti giuridici in capo al soggetto

(capacità giuridica e di agire).

b. L’effettiva nascita, modificazione o cessazione dei diritti

soggettivi e dei vincoli corrispondenti.

4. CLASSIFICAZIONE DEI FATTI GIURIDICI

Dal punto di vista della natura oggettiva, i fatti giuridici si

distinguono in:

a. Fatti positivi e negativi: a seconda che gli effetti

giuridici siano ricollegati al verificarsi di circostanze o

situazioni di fatto, o per converso, siano ricollegati al

non verificarsi di fatti o omissioni di atti.

b. Fatti semplici e complessi: a seconda che gli effetti

giuridici siano ricollegati ad una sola circostanza di

fatto, o per converso, ad una pluralità di circostanze

variamente ricollegate tra loro, le quali possono essere

contemporanee o successive.

c. Fatti momentanei o stati di fatto continuativi: a

seconda che gli effetti giuridici siano ricollegati alla

formazione di una situazione di fatto (semplice o

complessa), essendo indifferente che perduri nel tempo,

o siano ricollegati alla permanenza di una situazione di

fatto.

22 Dal punto di vista della valutazione fatta dall’ordinamento

giuridico in merito al fatto come prodotto della volontà

umana, i fatti si distinguono in:

a. Fatti giuridici in senso stretto: in cui l’ordinamento

giuridico tiene conto soltanto del risultato, e gli è

indifferente che questo dia il prodotto della volontà

umana o il risultato di circostanze da essa indipendenti.

b. Atti giuridici: l’ordinamento li ritiene il prodotto della

volontà umana e ne valuta la volontà che li determina e

la coscienza che li accompagna. Se il risultato della

valutazione è favorevole, nel senso che l’ordinamento li

approva e li ritiene meritevoli di protezione, ovvero vi

ricollega effetti giuridici conformi alla determinazione

della volontà, si avranno atti leciti. Gli atti giuridici leciti,

possono essere distinti in:

Atti leciti in senso stretto: quando il fine non sia

 quello di prescrivere un regolamento di interessi.

Negozi giuridici: quando il fine è quello di

 prescrivere un regolamento di interessi.

Se, invece, il risultato della valutazione è sfavorevole, si

ha atto illecito.

5. CONCETTO E DEFINIZIONE DI NEGOZIO

Il negozio giuridico è un atto lecito, un atto di volontà

diretto ad uno scopo valutato favorevolmente

dall’ordinamento e con il quale i privati prescrivono un

regolamento impegnativo ai propri interessi. Il negozio è

uno strumento della composizione volontaria dei conflitti

di interesse.

Come abbiamo visto, le norme giuridiche forniscono il

criterio per la composizione autoritativa dei conflitti di

interesse, applicando al caso concreto il criterio generale

ed astratto posto alla base della norma. I conflitti, però, si

possono comporre anche volontariamente, quando i

titolari degli interessi regolano autonomamente il modo in

cui tali conflitti devono essere risolti.

Il complesso dei mezzi che l’ordinamento pone a

disposizione per arrivare alla composizione autoritativa del

conflitto, è il processo, che consiste in una successione

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andrestrigaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Fargnoli Iole.
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