Estratto del documento

Soggetto

Status

Affinché si possa essere soggetto di diritti, occorre che il soggetto goda dei cosiddetti status. Secondo la dottrina, vi sono tre status:

  • Status libertatis: esprime la situazione di uomo libero.
  • Status civitatis: esprime la situazione di cittadino romano.
  • Status familiae: esprime la sua posizione all’interno del nucleo familiare.

Per godere della personalità giuridica, è necessario godere dello status libertatis. Per la capacità di diritto privato, occorre godere sia dello status civitatis che di quello familiae.

Estinzione della persona

La personalità giuridica viene meno per il venir meno di uno degli status, ovvero, per morte o capitis deminutio.

  • La prova della morte può essere data da chiunque vi abbia interesse.
  • L’estinzione della capacità giuridica per la perdita di uno degli status, costituisce la capitis deminutio, che può essere di tre tipi:
    • Capitis deminutio maxima: quando si perde lo status libertatis. La perdita dello status libertatis comporta la perdita degli altri due status.
    • Capitis deminutio media: quando si perde lo status civitatis. La perdita dello status civitatis comporta la perdita anche dello status familiae.
    • Capitis deminutio minima: quando si perde lo status familiae.

Condizione giuridica degli schiavi

Il servo da un lato è oggetto di diritti, dall’altro è membro del gruppo familiare. L'essenza della condizione di schiavo è un vincolo di perpetua subordinazione. È un vincolo di dipendenza, originariamente nei confronti di una gens, di cui lo schiavo faceva parte, ma di cui era suddito. Nella familia, poi, lo schiavo è soggetto al paterfamilias, alla stessa stregua dei membri liberi (moglie e figli).

  • Lo schiavo non gode di personalità giuridica. È oggetto di diritti reali, dunque una cosa in senso tecnico. L’unione tra schiavi o tra schiavi e liberi non sfocia nel matrimonio. Lo schiavo, inoltre, non ha diritto di essere parte in giudizio, né come attore né come convenuto, ma era necessario l’intervento di un dichiarante.
  • Lo schiavo gode però di capacità d’agire, in quanto in grado di intendere e volere, sia in negozi giuridici che in atti illeciti. Data la sua mancanza di personalità giuridica, i rapporti giuridici che ne scaturiscono non sono in capo a lui, ma al paterfamilias.
  • All’interno del gruppo familiare, egli è sottoposto alla patria potestà del paterfamilias: lo schiavo è, dunque, oggetto di dominium ex iure Quiritium. Tuttavia, lo schiavo può gestire un piccolo complesso di beni che il paterfamilias gli può lasciare in godimento, detto peculium.

Fonti della schiavitù

Sono i modi attraverso cui un soggetto cade nella condizione di schiavo. Le fonti romane classificano tali modalità secondo due categorie:

  • Iuris gentium: sono i modi originari, risalienti ad un’epoca anteriore alla nascita delle civitas e riferibili alle gens. Sono:
    • Prigionia di guerra: anche il cittadino romano caduto in schiavitù diveniva schiavo. Se esso fosse riuscito a rientrare in patria, riacquistava la capacità giuridica e i diritti soggettivi ad essa connessi.
    • Nascita: nascita da madre schiava. Poiché con la schiava non vi è matrimonio, il figlio segue la condizione giuridica della madre al momento del parto.
  • Iuris civilis: sono quelli di importanza minore, che presuppongono la nascita della civitas. Sono:
    • Consegna di un cittadino extra-Tevere per liberarsi di una responsabilità internazionale.
    • Consegna del debitore insolvente.
    • Revoca del liberto perché ingrato.
    • Condanna a talune pene gravi.

Modi di acquisto dello status libertatis

Allo status libertatis si perviene per nascita da madre libera o per liberazione dalla schiavitù. Da qui la distinzione fondamentale tra liberi in:

  • Ingenui: nati da genitori liberi.
  • Libertini: liberati dalla schiavitù.

La libertà dalla schiavitù avviene con un atto di sovranità familiare, la manumissio, con la quale il paterfamilias rinuncia solennemente alla sua potestà e rende libero lo schiavo. Le manomissioni sono:

  • Manumissio testamento: il più antico. Consiste in una dichiarazione solenne del paterfamilias all’interno del testamento.
  • Manumissio censu: consiste nell’iscrizione dello schiavo nelle liste del censo.
  • Manumissio vindicta: un assertore, d’accordo con il paterfamilias, affermava dinanzi al pretore la volontà di liberare lo schiavo e il magistrato lo rendeva libero.

Nel proseguo del tempo nel costume sociale, si introdussero altre forme non solenni di manumissio:

  • Inter amicos.
  • Per mensa.
  • Per epistulam.

Status civitatis

Lo status civitatis era lo status di cittadino romano, condizione per poter godere della personalità giuridica. Si acquistava:

  • Per nascita: il figlio nato tra persone unite in matrimonio, segue la condizione del padre al momento del concepimento. Il figlio nato fuori dal matrimonio, segue la condizione della madre.
  • Per atto sovrano della civitas: la quale, ammette nella collettività un nuovo membro.
  • Per atto sovrano del paterfamilias: attraverso la manomissione di uno schiavo.

Lo straniero come tale, essendo fuori dalla civitas romana, non ha personalità giuridica di fronte al ius civile. Allo straniero, però, non viene disconosciuta la capacità d’agire. Gli stranieri godono dunque:

  • Commercium: capacità di compiere alcuni negozi patrimoniali con i romani.
  • Connubium: capacità di unirsi in matrimonio con cittadini romani.

Persone escluse dalla cittadinanza romana

Di coloro che sono esclusi dalla cittadinanza romana, le fonti romane citano due fonti:

  • Latini: comunemente intesi in una condizione intermedia fra quella di cittadino romano e quella di peregrinus.
  • Peregrini: sudditi di Roma, ma fuori dalla civitas, si distinguevano tra quelli che facevano parte di una collettività sommessa a Roma, e quella la cui comunità era stata sciolta da Roma.

Con l’estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell’impero nel 212 d.C., decadde ogni distinzione.

Il matrimonio

Il matrimonio appare come una relazione eterosessuale monogamica permanente di fatto, produttiva di conseguenze giuridiche, ma non un atto giuridico di per sé. Il matrimonium è il presupposto affinché i figli nati dalla coppia, acquistino la condizione di figli legittimi ed entrino a far parte della familia paterna. Se non vi fosse la condizione di matrimonium, essi acquisterebbero la condizione giuridica della madre e sarebbero considerati figli naturali.

Sponsali

Con il nome di sponsalia, i giuristi designano la promessa di matrimonio. L’istituto riacquistò rilevanza nell’età postclassica, grazie all’influenza cristiana. La famiglia del futuro sposo, versava alla famiglia della sposa, a garanzia della promessa, una somma di denaro, chiamata arra. In caso di rottura del fidanzamento per colpa dell’uomo, la somma veniva incamerata da chi l’aveva ricevuta. Mentre, se la colpa era da attribuire alla donna, la somma doveva essere restituita per un importo doppio.

Matrimonium con manu e sine manu

Nella familia oltre ai figli sottoposti alla patria potestas, alle persone libere sottoposte alla mancipium del pater, ai servi sottoposti alla dominica potestas, possono essere ricomprese le donne in manu. Si tratta di una signoria simile alla patria potestas, che il pater familia esercita sulla propria moglie e sulle nuore. Fino all’ultima età repubblicana, il matrimonio era ordinariamente accompagnato dalla conventio manum. La conventio in manum, avveniva in tre modi:

  • Conferreatio: solenne cerimonia religiosa che aveva come momento solenne, l’offerta a Giove di una focaccia di farro. Tale atto segnava l’inizio della relazione matrimoniale e l’ingresso della sposa nella famiglia.
  • Coemptio: negozio giuridico con il quale la sposa passava dalla famiglia del padre a quella del marito.
  • Usus: era l’esercizio ininterrotto per un anno della convivenza.

Dall’età repubblicana a quella imperiale, prevalse il matrimonium sine manu. Durante l’impero, infatti, era possibile entrare nella famiglia dello sposo con un matrimonio sine manu, non sottoponendosi alla potestà del marito. Le motivazioni erano due: o la donna era sui iuris e non voleva rinunciare alla sua indipendenza o era alieni iuris e il padre non voleva perderne la potestà. A proposito del matrimonium sine manu, i mores riconobbero efficacia all’usurpatio trinoctii: qualora la donna fosse rimasta lontana dall’abitazione del marito per tre notti, l’usus non si attuava in quanto l’esercizio veniva interrotto.

Rapporti patrimoniali tra coniugi

Quando il matrimonio era accompagnato dalla manus, l’intero patrimonio familiare era del marito o dell’avente potestà su di lui. La moglie, appartenente alla categoria dei sui iuris, avrebbe ereditato la propria quota in concorrenza con i figli.

Nel matrimonio sine manu, vigeva il principio della separazione dei beni. Tuttavia, anche nel matrimonio sine manu, la moglie se titolare di beni, doveva apportare una volta tanto un contributo alle spese della vita matrimoniale. Questa condizione veniva chiamata dos, dote. Proprietario della dote rimaneva il marito. Su di lui incombeva il vincolo della restituzione allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

Familia

Lo status familia denota la situazione di fronte alla collettività organizzata della familia. Il vincolo di appartenenza a tale collettività non è un vincolo di sangue, ma la comune subordinazione alla potestà del paterfamilias. Il termine familia si riferisce ad un insieme di persone, unite da una relazione giuridica o da un generico legame che accomuna il complesso di parenti. Si parla di familia proprio iure o familia communi iure.

  • Familia proprio iure: costituita dalle persone che sono sottoposte alla potestà del paterfamilias. Alla morte di questi, la familia si scinde in altrettante familiae, quanti sono i fillifamilias.
  • Familia communi iure: costituita da tutti coloro che sarebbero stati soggetti alla potestà del paterfamilias se egli non fosse morto. Permane, tra loro, un vincolo di agnazione, onde esiste un gruppo formato da agnati.

Da ciò, nasce la distinzione tra agnatio e cognatio:

  • Agnazione: è il vincolo che lega tra loro gli appartenenti a una familia communi iure, cioè coloro che sono attualmente o stati sottoposti alla potestà dello stesso. Gli agnati, dunque, sono coloro che sono sottoposti a tale vincolo. Sono agnati anche gli adottati.
  • Cognatio: è determinata dalla discendenza per nascita da un comune capostipite. È un vincolo di sangue che unisce tra loro i parenti in linea maschile.

Natura della familia

Struttura e funzioni della familia romana sono ben diverse da quelli di un gruppo di parenti legati da vincolo di sangue. Sono, infatti, esclusi dalla familia tutti i parenti di sangue in linea femminile e gli stessi discendenti in linea maschile ove escano dalla famiglia per ragioni diverse dalla morte del paterfamilias. Viceversa, ne fanno parte coloro che vi siano entrati per atto sovrano del pater: la madre stessa appartiene alla familia dei propri figli solo se soggetta alla manus del pater.

Riguardo le funzioni del pater, egli esercitava sui soggetti la coercitio. Attraverso la coercitio, egli poteva venderli, locarne le opere, abbandonarli e deciderne circa la vita e la morte. La familia costituisce un ordinamento giuridico autonomo e originario. La civitas, una volta costituitasi, non dovette tollerare l’esistenza nel suo ambito di altre collettività perseguenti le stesse finalità. Al di fuori delle gens, ovvero l’aggregato di più familiae, furono disgregate e venne spezzata la coesione della familiae communi iure.

Originariamente, infatti, il diritto privato non era altro che l’ordinamento giuridico dei gruppi familiari, e la contrapposizione tra diritto pubblico e diritto privato va originariamente intesa come contrapposizione tra ordinamento della civitas e ordinamento delle familiae. Con ciò si comprende come lo status familiae, cioè la posizione all’interno del gruppo familiare, sia un presupposto della capacità giuridica.

Composizione della familia

La familia è un gruppo di persone il cui vincolo di appartenenza ha carattere necessario ed è dato dalla comune subordinazione alla signoria del paterfamilias. Una prima distinzione è in funzione della potestà:

  • Paterfamilias: è colui che esercita la patria potestà. Pater significa signore sovrano, quindi capo del gruppo familiare. È l’ascendente maschio più remoto del gruppo. Si tratta di un titolo personale, indipendentemente dall’avere figli.
  • Alieni iuris: sono i soggetti alla potestà del pater. E sono:
    • Fillifamilias: soggetti alla patria potestas. Tale posizione spetta ai discendenti in linea maschile di ambo i sessi del paterfamilias, sia nati nella familia, sia entrati per atto sovrano del pater. Tra i figli, occupano una posizione privilegiata i sui, cioè i figli immediati del pater, destinati, alla sua morte, a diventare i capi famiglia.
    • Uxor: è la moglie del pater. Assoggettate alla patria potestà del pater vi sono anche le mogli dei figli.
    • Fillifamilias altrui venduti: sono i figli altrui venduti al paterfamilias in espiazione di un torto commesso. In origine si trattava di veri e propri schiavi, che per influenza della civitas, fu ammesso che conservassero lo status libertatis.
    • Schiavi: soggetti alla dominica potestas, oggetto di signoria patrimoniale.

Condizione dei componenti della familia

Conseguenza del recepimento dell’ordinamento familiare entro l’ordinamento della civitas è che la capacità giuridica spetta al paterfamilias. Egli è anche il solo che abbia competenza dispositiva, compiendo atti di sovranità familiare sia in ordine alla posizione degli altri membri della familia, sia in ordine alla sorte del gruppo dopo la sua morte. Tuttavia, l’esplicitazione di tale attività non è completamente libera per il paterfamilias, in quanto la civitas la assoggetta al suo controllo, stabilendo limiti a determinate forme di sovranità familiare.

Il paterfamilias è il solo titolare del patrimonio familiare ed è il solo che ne abbia la capacità di disporne, sia inter vivos che mortis causa. Le persone alieni iuris, se sono in grado di intendere e di volere, godono della capacità d’agire, nel senso che possono compiere atti di acquisto a favore del patrimonio familiare. Non possono, invece, far assumere obbligazioni e rendere responsabile il paterfamilias, salvo il caso di responsabilità penale.

Ai filiusfamilias maschi, già in epoca antica viene riconosciuta una limitata capacità patrimoniale passiva, ovvero quella di assumere in proprio obbligazioni civilmente valide e conseguentemente la capacità di essere parte in giudizio come convenuto. Analogamente a quanto visto per gli schiavi, anche per i membri liberi della famiglia si parla di peculium, complesso di beni che possono amministrare in autonomia.

Da Augusto in poi, acquista particolare rilievo il peculium castense: beni che i filiusfamilias militari acquistano in occasione del servizio militare e di cui possono disporre liberamente. Da Costantino in poi, vi è un capovolgimento dell’unità patrimoniale familiare, con i bona adventicia: complesso di beni provenienti da ascendenti materni e lucri nuziali, che vengono lasciati in proprietà al fillifamilias, mentre al paterfamilias viene lasciata l’amministrazione e il godimento, costruito come usufrutto legale.

Liberti e rapporto di patronato

La manomissione, l’atto con cui il paterfamilias rende libero lo schiavo, è un atto di sovranità familiare e aveva effetto non solo nei riguardi della civitas, ma anche di fronte all’ordinamento familiare. L’essenza del rapporto di patronato è un vincolo agnatizio tra liberto e padrone. Da tale rapporto deriva:

  • Il diritto di successione del patrono sul patrimonio lasciato dal liberto se privo di sui.
  • Il diritto della tutela del liberto impubere e della liberta.
  • La riverenza, l’officium, che il liberto deve al patrono (limitazioni a carico del liberto).

Condizioni limitatrici della capacità giuridica

Si parla di limitazioni della capacità giuridica quando l’ordinamento giuridico toglie la capacità per una determinata categoria di soggetti. Non è possibile, tuttavia, stabilire con regole a priori quando si abbiano tali limitazioni e quale ne sia l’ampiezza. Nelle varie epoche del diritto romano, le cause limitatrici della personalità giuridica, riguardano:

  • Infamia: pubblica estimazione.
  • Capacità giuridica della donna.
  • Religione: in relazione al riconoscimento del Cristianesimo quale religione di Stato, la monarchia assoluta limita in vario modo la capacità giuridica dei soggetti.
Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 103
Riassunto Istituzioni di Diritto Romano Pag. 1 Riassunto Istituzioni di Diritto Romano Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Istituzioni di Diritto Romano Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Istituzioni di Diritto Romano Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Istituzioni di Diritto Romano Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Istituzioni di Diritto Romano Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Istituzioni di Diritto Romano Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Istituzioni di Diritto Romano Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Istituzioni di Diritto Romano Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 103.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto Istituzioni di Diritto Romano Pag. 41
1 su 103
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher andrestrigaro di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Fargnoli Iole.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community